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Ministerial Decree No. 182 concerning the aid regime intended to support agricultural enterprises

颁布于 2004-06-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Agricultural and rural development
关键词
agricultural development, special fund

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DECRETO 22 giugno 2004, n.182 Regolamento recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari. (GU n. 170 del 22-7-2004) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 66 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n. 305; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2000/C 28/02 in G.U.C.E. 1° febbraio 2000 recante gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo; Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 13 del 13 gennaio 2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, recante riordino dell'ISMEA e relativo statuto, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera c); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 aprile 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1299 del 28 aprile 2004; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' 1. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' attuato, in conformita' alla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, dall'ISMEA attraverso l'istituzione del «Fondo di investimento nel capitale di rischio», di seguito denominato Fondo. Per la gestione del Fondo l'ISMEA e' autorizzato a costituire un'apposita societa' di capitali, anche nella forma di una societa' di gestione del risparmio, in conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. Il Fondo ha lo scopo di supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo ed agroalimentare, con l'obiettivo di promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso operazioni finanziarie finalizzate all'espansione dei mercati di capitale di rischio. 3. Il Fondo effettua operazioni finanziarie in imprese che presentano un quadro finanziario sano, un business plan con potenzialita' di crescita, adeguati profili di rischio/rendimento, management e personale impegnato con provata esperienza e capacita' operative, nei limiti e per le tipologie di investimenti, secondo i criteri e le modalita' indicati nella decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti n. 729/A/2000. 4. Il Fondo non puo' effettuare operazioni finanziarie finalizzate al consolidamento di passivita' onerose, nonche' quelle a favore di imprese in difficolta' finanziaria come definite dalla Commissione europea (comunicazione 1999/C 288/02). Art. 2. Natura dell'intervento e soggetti beneficiari 1. Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo possono essere di natura diretta ed indiretta. 2. Le operazioni finanziarie dirette sono rivolte agli imprenditori di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonche' ai soggetti organizzati in forma societaria operanti nel settore agroalimentare, e consistono in: a) assunzioni di partecipazione minoritarie; b) prestiti partecipativi. 3. Le operazioni finanziarie indirette consistono nell'acquisizione di quote di partecipazione minoritarie di altri fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al precedente comma 2. Art. 3. Limite delle operazioni finanziarie dirette del Fondo 1. L'ammontare massimo delle operazioni finanziarie dirette del Fondo sono stabilite: A) nella fase di avviamento (start-up) di un'impresa: a) fino a 600.000 euro nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)(a) del Trattato CE; b) fino a 450.000 euro nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)(c) del Trattato CE; c) fino a 300.000 euro nel caso di imprese residenti nei restanti territori; B) nelle altre fasi iniziali (early stages) di un'impresa: a) fino a 1.000.000 euro nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)(a) del Trattato CE; b) fino a 750.000 euro nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)(c) del Trattato CE; c) fino a 500.000 euro nel caso di imprese residenti nei restanti territori. 2. Il Fondo non puo' effettuare piu' di una operazione finanziaria diretta nella stessa impresa. 3. Il Fondo non effettuera' operazioni finanziarie, qualora non intervenga anche un investitore privato nella medesima impresa con un apporto di capitali almeno pari al 30% delle effettive necessita' dell'impresa, nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)(a)(c) del Trattato CE, e al 50% nelle altre zone. Art. 4. Condizioni delle operazioni finanziarie del Fondo 1. La partecipazione diretta del Fondo al capitale sociale delle imprese beneficiarie avviene come socio di minoranza. Le assunzioni di partecipazioni possono avvenire tramite sottoscrizione di nuove quote o azioni del capitale sociale delle imprese beneficiarie. 2. Il Fondo partecipa alla ripartizione agli utili fino ad un rendimento delle partecipazioni pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) a cinque anni aumentato di 200 punti base. 3. L'uscita dal capitale sociale dell'impresa beneficiaria della partecipazione avviene tramite la vendita, a condizioni di mercato, delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti il capitale, ad investitori terzi, a fornitori, alla stessa impresa o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO). 4. Il prestito partecipativo, di durata sette anni di cui due anni di preammortamento, e' erogato in unica soluzione ed e' rimborsato con rate semestrali. La remunerazione annua del prestito partecipativo a carico dell'impresa beneficiaria e' cosi' determinata: a) il 50% del tasso e' pari al tasso IRS a cinque anni; b) il restante 50% e' pari al 50% dell'utile netto dopo le imposte; c) comunque il tasso totale non potra' essere superiore al 4,50% annuo. 5. Le assunzioni di partecipazioni indirette possono avvenire tramite sottoscrizione di nuove quote o azioni minoritarie. In questo caso, qualora il rendimento atteso risulti inferiore al tasso IRS a cinque anni aumentato di 200 punti base, il Fondo puo' rinunciare alla propria quota di rendimento al fine di garantire agli altri investitori un rendimento pari al tasso IRS aumentato di 200 punti base. 6. Nel caso delle assunzioni di partecipazioni indirette, l'uscita del Fondo avviene tramite la vendita, alle condizioni di mercato, delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti, ad investitori terzi o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO). Art. 5. Relazione all'ISMEA 1. Gli amministratori responsabili del Fondo, ogni anno, trasmettono all'ISMEA, insieme al bilancio della societa' di capitali costituita ai sensi dell'articolo 1, anche una relazione che illustra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti. 2. Nel bilancio dell'esercizio dell'ISMEA, redatto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, un'apposita sezione e' dedicata alla illustrazione dei risultati previsti ed ottenuti attraverso le iniziative di sostegno all'accesso al mercato dei capitali disciplinate nel presente regolamento. Art. 6. Disposizioni finali 1. In base a quanto disposto dall'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli interventi del Fondo e' destinata la somma di 5 milioni di euro annui per il triennio 2003-2005. 2. Le spese di gestione non potranno essere superiori al 5% della dotazione annuale del Fondo, mentre gli utili derivanti dalle attivita' del Fondo sono ripartiti come segue: a) una quota pari al 7,5% e' destinata alla societa' di gestione; b) la restante parte e' destinata ad alimentare la dotazione del Fondo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 giugno 2004 Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 129

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