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意大利的法律

Ministerial Decree making provisions in matter of sea slug fishing

颁布于 1996-11-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
marine fisheries, molluscs, fishery management and conservation, fishing gear/fishing method, size

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 274. PESCA B) Pesca marittima D.M. 30 novembre 1996 (1). Disciplina della pesca di lumachine di mare. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 1997, n. 22. IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, avente ad oggetto il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima ed in particolare l'art. 4 che prevede che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, può stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1993, con il quale è stato approvato il quarto piano triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre 1994-1996; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Ritenuta l'opportunità di regolamentare l'attività di pesca del gasteropode Sphaeronassa mutabilis (lumachina di mare) per una corretta gestione della risorsa; Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare che, nella seduta del 5 novembre 1996, hanno reso parere favorevole sulla proposta del sottocomitato per la gestione della piccola pesca; Decreta: 1. 1. L'attività di pesca del mollusco gastero pode Sphaeronassa mutabilis, comunemente denominato «lumachina di mare», è consentita conesclusione dell'impiego degli attrezzi denominati «rapido» e «sfogliara». 2. 1. Ai fini della tutela della risorsa, la taglia minima catturabile non deve essere inferiore a millimetri 20. 2. Per la determinazione della taglia minima catturabile, la dimensione della specie deve essere riferita all'altezza massima della conchiglia. 3. 1. In considerazione del carattere prevalentemente locale della pesca, ulteriori prescrizioni e condizioni per la cattura delle lumachine di mare sono determinate con ordinanza del capo del compartimento marittimo competente per territorio, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima. 4. 1. Chiunque violi le disposizioni del presente decreto sarà perseguito ai sensi delle leggi vigenti. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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