跳到主要内容
Nelum
意大利的法律

Ministerial Decree laying down amendments to Ministerial Decree of 18 March 2002 on marine fisheries

颁布于 2002-05-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
marine fisheries, fishing area, fishing gear/fishing method, fishery management and conservation

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DECRETO 23 maggio 2002 Modifiche al decreto ministeriale 18 marzo 2002, recante la disciplina dei piccoli pelagici. IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PESCA E ALL'ACQUACOLTURA Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41; Visto il proprio decreto 18 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2002 recante la disciplina dei piccoli pelagici; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001 con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse idriche marine; Ritenuta la necessita' di disciplinare la pesca marittima dei piccoli pelagici in mare Adriatico assicurando, nel rispetto delle specificita' locali, condizioni di libera concorrenza tra le imprese esercitanti la pesca con i sistemi "circuizione" e "volante"; Decreta: Art. 1. L'art. 2 del decreto ministeriale 18 marzo 2002 e' cosi' sostituito: "1. La pesca con gli attrezzi denominati "circuizione e "volante e' esercitata nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro della pesca, dei programmi operativi e delle regole assunte per ciascun sistema esercitato dalle organizzazioni dei produttori riconosciute, nonche' degli usi e consuetudini vigenti. Tali regole esplicano i propri effetti nell'ambito territoriale di riferimento dell'organizzazione di produttori ovvero della competenza camerale nella quale gli usi e le consuetudini risultino registrati. 2. Le unita' che esercitano l'attivita' di cui all'art. 1 osservano il fermo tecnico della pesca con le seguenti modalita': a) per il sistema denominato "circuizione , dalle ore 17 del venerdi' alle ore 17 della domenica o, in alternativa dalle ore 17 del sabato alle ore 17 del lunedi'; b) per il sistema denominato "volante , dalle ore 00 del sabato alle ore 00 del lunedi'". Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 23 maggio 2002 Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora

Ministerial Decree laying down amendments to Ministerial Decree of 18 March 2002 on marine fisheries · Nelum