Ministerial Decree introducing some exceptions to the quality characteristics of water for human consumption
颁布于 1995-02-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Food and nutrition, Water
- 关键词
- food safety and quality, potable water, standards, water quality standards, water supply
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文本
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D.M. 3 febbraio 1995 (1). Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 febbraio 1995, n. 31. IL MINISTRO DELLA SANITÀ di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988; Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 20 gennaio 1992; Viste le motivate richieste avanzate dalle regioni Lazio e Campania; Ritenuto che per il completamento e/o la realizzazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore, limitato tempo per la concessione di deroghe per il parametro fluoro; Su conforme parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità, che si è espressa in data 18 gennaio 1995; Decreta: 1. 1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni Lazio e Campania ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (2), non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2. 2. Le deroghe di cui al comma 1 non possono essere disposte per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (2) Riportato al n. A/CLXIII. 2. 1. Il parametro, con il rispettivo valore massimo ammissibile e le relative osservazioni, individuato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (2), è il seguente: fluoro (mg/1)F 3-1,4 VMA variabile secondo la temperatura media dell'aria (da 8 fino a 30 °C) nella zona geografica considerata. (2) Riportato al n. A/CLXIII. 3. 1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (2), le regioni di cui all'art. 1 sono tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile ed il rientro tempestivo nella norma. (2) Riportato al n. A/CLXIII. 4. 1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (2). 2. La deroga può essere concessa per attuare e/o completare gli interventi necessari per riportare a norma la situazione dell'approvvigionamento idrico-potabile e comunque per un periodo non superiore a mesi sei, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. (2) Riportato al n. A/CLXIII. 5. 1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (2). 2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente effettuano congiuntamente una ricognizione bimestrale dello stato di attuazione dei piani di intervento. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (2) Riportato al n. A/CLXIII.