Ministerial Decree implementing Regulation (EEC) No. 2082/92 on certificates of specific character for agricultural products and foodstuffs
颁布于 1999-08-06 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- certification, standards, food safety and quality, institution, governance
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17-9-1999 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 219 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALi DECRETO 6 agosto 1999, n. 325. Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 14 del Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio concernente le strutture di controllo dei prodotti agricoli e alimentari regi strati come attestazioni di specificita comunitarie. IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specifi cita dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'articolo 14, concernente i controlli; Visti i regolamenti della Commissione con i quali le Comunita europee hanno provveduto alla registrazione mento (CE) n. 2527 /98 della Commissione del 25 novembre 1998 concernente la specialita tradizio nale garantita «Mozzarella»; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con cernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e rior ganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istitu zione del Ministero per le politiche agricole; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposi zioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ap partenenza dell'ltalia alle Comunita europee, legge comunitaria 1995-1997 e, in particolare, l'articolo 53 relativo all'attuazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081 /92 concernente i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e ali mentari; Considerato che i1 predetto articolo 53 disciplina sol tanto i controlli e la vigilanza sui prodotti registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081 /92 del Consiglio del 14 luglio 1992, mentre si rende necessario dare attuazione analoga anche per le produzioni registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92; Considerata, in particolare, l'esigenza dopo l'emana zione del citato regolamento (CE) n. 2527 /98 di disci plinare temporaneamente le relative strutture di con trollo, in attesa di disposizioni legislative apposite; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'ltalia alle Comunita europee, legge comunitaria per il 1990 e, in particolare, l'arti colo 4 che prevede l'adozione, con proprio decreto, da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nel l'ambito di sua competenza di provvedimenti ammini strativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita economica europea in materia di politica comune agri cola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale; Considerato che per valutare le strutture di controllo, ai fini della relativa autorizzazione, appare opportuno avvalersi del gruppo tecnico di valutazione previsto dal decreto ministeriale 25 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 1998, per le denominazioni protette ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081 /92; Considerato altresi che i prodotti registrati come attestazioni di specificita interessano l'intero territorio comunitario; Ritenuto di dover dare attuazione temporanea al l'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, al fine di assicurare l'immediata applicazione delle disposizioni relative alle attestazioni di specificita nel territorio nazionale; di attestazioni di specificita ai sensi del regolamento Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, in particolare il regola- 1988, n. 400; 5 17-9-1999 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 219 Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 27 maggio 1999; Visto il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17 della legge 23 ago sto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 7634 del 3 ago sto 1999; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. 1. Al fine di dare immediata attuazione all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, fino alla data della entrata in vigore della disciplina generale relativa all'applicazione di disposizioni comunitarie per l'anno 1999, l'attivita di controllo sui prodotti agricoli e alimentari registrati come attestazioni di specificita ai sensi del predetto regolamento e svolta da autorita di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito del gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto ministeriale 25 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 ° agosto 1998. 2. L'attivita di controllo di cui al comma 1 com prende sia l'attivita di verifica di conformita svolta da organismi pubblici o privati autorizzati, sia l'attivita di vigilanza svolta dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni e province autonome di Trento e Bol zano. 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati sono rilasciate previa valutazione dei requisiti relativi a: a) conformita alle norme EN45011; b) disponibilita di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attivita di controllo; c) adeguatezza delle relative procedure. 4. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ul timo deve soddisfare i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3. 5. La designazione delle autorita pubbliche avviene a seguito di valutazione della disponibilita di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attivita di controllo e della adeguatezza delle relative procedure. 6. La valutazione dei requisiti di cui ai commi 3 e 5 e effettuata dal predetto gruppo tecnico di valutazione, tenuto anche conto dei criteri utilizzati dalle strutture di controllo, private o pubbliche, per stabilire l'entita degli oneri a carico dei produttori. 7. Le autorizzazioni possono essere sospese o revo cate in caso di: a) perdita dei requisiti di cui ai commi 3 e 5, sia da parte rispettivamente degli organismi privati autoriz zati e delle autorita pubbliche designate, sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi; b) violazione della normativa comunitaria in materia. 8. Gli organismi privati che intendano proporsi peril controllo di· ogni singola attestazione di specificita ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 devono pre sentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole. Tale richiesta deve essere corredata da docu mentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, in base alle indicazioni riportate all'allegato A del decreto ministeriale 29 mag gio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 1998, relativamente alle caratteristiche degli organismi stessi e alle modalita di attuazione del disci plinare di produzione. Art. 2. 1. E istituito, presso il Ministero per le politiche agri cole, l'elenco degli organismi privati autorizzati al con trollo delle attestazioni di specificita dei prodotti agri coli e alimentari. 2. L'elenco di cui al comma precedente e articolato in sezioni distinte per ogni singola attestazione di speci ficita. Art. 3. 1. I produttori, singoli o associati, interessati all'uti lizzo di attestazione di specificita devono scegliere, nella corrispondente sezione dell'elenco previsto all'ar ticolo 2, l'organismo privato di controllo dandone comunicazione alla regione o alle regioni, competenti per il territorio nel quale si effettua la produzione. 2. Gli stessi produttori hanno l'onere di comunicare l'inizio della loro attivita alla regione o alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano competenti territorialmente e all'organismo privato di cui al comma 1, che dovra garantire, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2082/92, la conformita del prodotto ai prescritti requisiti prima della immissione in commercio. 3. Nel c;aso in cui non venga effettuata la scelta di cui al comma l, per la accertata difficolta di individuazione di un idon,~o organismo privato autorizzato, le regioni e le provinc;e autonome di Trento e Bolzano, nelle cui aree geografiche ricadono le attivita produttive interes 6 17-9-1999 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale • n. 219 sate, indicano le autorita pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi, i quali, se di natura privata, debbono rispondere ai requisiti indicati all'articolo 1 e debbono essere iscritti nell'apposito elenco. 4. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati e su quelli pubblici e esercitata dal Mini stero per le politiche agricole e dalle regioni per le atti vita produttive svolte nel territorio di propria compe tenza. Art. 4. 1. 11 presente regolamento entrera in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 11 presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta uf{iciale degli atti norma tivi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiun que spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 agosto 1999 II Ministro: DE CASTRO Visto, ii Guardasigi//i: DILIBERTO Registrato al/a Corte dei conti ii 2 settembre 1999 Registro n. 2 Politiche agricole, fog/io n. 256 NOTE AVVERTENZA: II testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministra zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emana zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e operato il rinvio. Restano invariati ii valore e l'effica cia degli atti legislativi qui trascritti. Nata al titolo: Si trascrive ii testo dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 de! Consiglio: «Art. 14. - l. Gli Stati membri provvedono affinche entro sei mesi dall'entrata in vigore de! presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi ii compito di garantire che i prodotti agricoli e ali mentari recanti un'attestazione di specificita rispondano ai requisiti de! disciplnare. 2. La struttura di controllo puo essere composta da una o piu autorita di controllo designate e/o da uno o piu organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comuni cano alla Commissione l'elenco delle autorita e/o degli organismi autorizzati, nonche le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita europee. 3. Le autorita di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettivita e di imparzialita nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e devono disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari che beneficiano di un'attestazione comunitaria di specificita. Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorita di controllo designate e/ o gli organismi privati autorizzati continuano ad essere responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalita dei controlli. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini de! presente regolamento, gli organismi devono soddisfare i requisiti definiti nella norma EN45011 del 26 giu gno 1989. 4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante l'attestazione di specificita rilasciata dal proprio Stato mem bro non risponde ai requisiti del discipinare, le autorita di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare ii rispetto del presente regola mento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'e sercizio dei controlli. Le decisioni prese debbono essere notificate agli interessati. 5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano piu soddisfatte lo Stato membro revoca l'autorizzaziore dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati. 6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ii produttore che rispetta ii presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo. 7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti da coloro che utilizzano l'attestazione di specificita». Note a/le premesse: II regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione de! 25 novembre 1998 completa ii regolamento (CE) n. 2301/97, relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificita previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 de! Consiglio relativo alle attestazioni di specificita dei prodotti agricoli ed alimen tari, con la denominazione «Mozzarella» indicando gli elementi prin cipali de! relativo disciplinare di produzione. Si trascrive ii testo dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128: «Art. 53 (Contra/Ii e vigi/anza sul/e denominazioni protette dei prodotti agrico/i e a/imentari). - l. In attuazione di quanto previsto all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 de! Consiglio, de! 14 luglio 1992, ii Ministero per le politiche agricole e l'autorita nazio nale preposta 'al coordinamento dell'attivita di controllo e responsa bile della vigilanza sulla stessa. L'attivita di controllo di cui all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e svolta da autorita di con trollo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto de! Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati dovranno preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a: a) conformita alle norme EN45011; b) disponibilita di personale qualificato e di mezzi per lo svol gimento dell'attivita di controllo; c) adeguatezza delle relative procedure. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui alle lettere a), b) e c). 7 17-9-1999 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generate - n. 219 3. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di: a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi; b) violazione della normativa comunitaria in materia; c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 12. 4. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato puo riguardare anche una singola produzione rico nosciuta. Per lo svolgimento di tale attivita ii Ministero per le politi che agricole si avvale delle strutture del Ministero e degli enti vigilati. 5. Gli organismi privati che intendano proporsi per ii controllo delle denominazioni registrate ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 17 de! citato regolamento (CEE) n. 2081/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole. 6. E istituito presso ii Ministero per le politiche agricole un albo degli organismi privati che adempiono i requisiti di cui al comma 2, denominato «Albo degli organismi di controllo privati per la denomi nazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)». 7. La richiesta di autorizzazione di un organismo privato a svol gere le funzioni di controllo e presentata: a) per le denominazioni registrate ai sensi dell'art. 5 de! rego lamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti proponenti le registrazioni; b) per le denominazioni registrate ai sensi dell'art. 17 del rego lamento (CEE) n. 2081 /92, dai soggetti che abbiano svolto, in confor mita alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta viene presentata dagli organismi associativi mag giormente rappresentativi delle DOP e delle IGP. 8. In assenza di tale comunicazione, le regioni, nelle cui aree geo grafiche ricadono le produzioni, indicano le autorita pubbliche da designare che, ai sensi dell'art. 10, paragrafi 2 e 3, de! regolamento (CEE) n. 2081 /92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2 e debbono essere iscritti nell'Albo. 9. II Governo esercita, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, ii potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'ado zione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadem pienza da parte delle autorita di controllo designate. 10. Gli organismi privati autorizzati e le autorita pubbliche desi gnate possono svolgere la loro attivita per una o piu produzioni rico nosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081 /92. Ogni denomina zione o indicazione geografica protetta e soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato, nel caso in cui sia stato indivi duato con procedura di evidenza pubblica, o delle autorita pubbliche designate competenti per territorio tra loro coordinate. 11. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati e esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza. 12. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si forma ii silenzio-assenso, fatta salva la facolta di sospensione o revoca ai sensi de! comma 3. 13. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui al comma 6 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per ii bilancio dello Stato». Si trascrive ii testo dell'art. 10 de! regolamento (CEE) n. 2081/92 de! Consiglio: «Art. 10. - l. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dall'entrata in vigore de! presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi ii compito di garantire che i prodotti agricoli e ali mentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti de! disciplinare. 2. La struttura di controllo puo essere composta da una o piu autorita di controllo designate e/o da uno o piu organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comuni cano alla Commissione l'elenco delle autorita e/o degli organismi autorizzati, nonche le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste indicazioni aella Gazzetta Ufficiale delle Comunita europee. 3. Le autorita di contrnllo designate e/ o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettivita e di imparzialita nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assi curare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari recanti una denominazione protetta. Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo dev~ offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorita di controllo designate e 10 gli organismi privati autorizzati sono tuttavia responsabili, nei co1 fronti dello Stato membro, della totalita dei controlli. A decorrere dal 1 ° gennaio 19.13, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini de! pres mte regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stal:ilite nella norma EN 45011, de! 26 giugno 1989. 4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti de! disciplinare, le autorita di controllo desi gnate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare ii rispetto de! presente regola mento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nel l'esercizio dei controlli. Le decisioni prese devono essere notificate agli interessati. 5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano piu soddisfatte, lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gaz zetta Ufficiale della Comunita europee un elenco riveduto degli orga nismi autorizzati. 6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ii produttore che rispetta ii presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo. 7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano la denominizione protetta». Si trascrive ii testo dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428: «Art. 4 ( Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione). - l. Ai decreti ministeriali da adottare a norma del l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, soggetti al parere de! Consi glio dei Stato ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1958, n. 400, si applicano ii secondo e terzo periodo dell'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86. 2. II Ministro de! commercio con l'estero, di concerto con ii Mini stro delle finanze, e autorizzato ad apportare agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comuni tari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunita economia europea, riguardanti ii contenuto delle suddette tabelle. 3. II Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta con proprio decreto, provvedimenti amministra tivi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applica zione nel territorio nazionale». Si trascrive ii testo degli articoli l e 2 de! decreto ministeriale 25 maggio 1998 (Istituzione de! gruppo tecnico di valutazione degli organismi privati): «Art. 1 (Gruppo tecnico di valutazione). - E istituito presso ii Ministero per le politiche agricole ii gruppo tecnico incaricato di valu tare la rispondenza degli organismi di controllo privati ai requisiti di cui al comma 2, art. 53, legge n. 128 del 24 aprile 1998, per la succes siva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima. 8