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意大利的法律

Ministerial Decree implementing Directive 2002/61/EC amending for the nineteenth time Council Directive 76/769/EEC of 27 July 1976 relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparation (azocolourants)

颁布于 2003-03-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Waste and hazardous substances
关键词
pollution control, hazardous substances, internal trade

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 12 marzo 2003 Recepimento della direttiva 2002/61, recante diciannovesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi: coloranti azoici. IL MINISTRO DELLA SALUTEVisto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE 76/769 relativa all'immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi; Visto l'art. 27 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitarie 1993, ed in particolare l'art. 27; Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994; Vista la direttiva 2002/61 del Parlamento e del Consiglio del 19 luglio 2002, recante diciannovesima modifica della direttiva del Consiglio 76/769/CEE; Decreta: Articolo 1 1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999, e' aggiunto il punto 41, riportato nell'allegato al presente decreto. 2. All'elenco delle sostanze riportate in appendice e' aggiunto il punto 41, riportato in appendice dell'allegato al presente decreto. Articolo 2 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nessun produttore o importatore puo' immettere sul mercato prodotti che non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto. Articolo 3 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 marzo 2003 Il Ministro: Sirchia

Ministerial Decree implementing Directive 2002/61/EC amending for the nineteenth time Council Directive 76/769/EEC of 27 July 1976 relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparation (azocolourants) · Nelum