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Ministerial Decree implementing Commission Directives No. 1999/66/EC, 1999/67/EC, 1999/68/EC and 1999/69/EC of 28 June 1999, regulating the marketing of propagating materials of ornamental plants, and applying Legislative Decree No. 151 of 19 May 2000

颁布于 2000-08-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Cultivated plants
关键词
floriculture, pests/diseases, plant production, plant protection, seeds/planting material, registration
类别
agriculture

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文本

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  1. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 9 agosto 2000 Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151. (Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n° 261 dell'8 novembre 2000) Mancano gli allegati IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la direttiva n. 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n.151 relativo all'attuazione della direttiva n. 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/682/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto 14 aprile 1997, relativo al recepimento delle direttive delle Commissioni n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato I; Vista la direttiva n. 99/66/CE della Commissione del 28 giugno 1999 che stabilisce le modalità relative alle etichette o ad altri documenti rilasciati dal fornitore ai sensi della direttiva n. 98/56/CE del Consiglio; Vista la direttiva n. 99/67/CE della Commissione del 28 giugno 1999 recante modifica della direttiva 93/47/CEE che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva n. 91/682/CEE del Consiglio; Vista la direttiva n. 99/68/CE della Commissione del 28 giugno 1999 recante disposizioni di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali tenuti dai fornitori a norma della direttiva n. 98/56/CE del Consiglio; Vista la direttiva n. 99/69/CE della Commissione del 28 giugno 1999 che abroga la direttiva 93/63/CEE che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza ed il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 91/682/CEE del Consiglio; Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge n. 183/1987; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto ha per oggetto le disposizioni di applicazione per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) "centro aziendale": unità produttiva autonoma stabilmente costituita, presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti; b) "campo di produzione": unità produttiva dipendente da un centro aziendale sito nella stessa o in altra regione; Art. 3. Requisiti fitosanitari dei materiali 1. Fatte salve le disposizioni del decreto 31 gennaio 1996 e successive modificazioni, il materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali dev'essere, almeno ad una ispezione visiva, sostanzialmente privo di organismi nocivi o malattie - nonché dei relativi indizi o sintomi - tali da compromettere la sua qualità e da ridurre la possibilità di utilizzarlo come materiale di moltiplicazione; in particolare, dev'essere privo degli organismi o delle malattie elencati nell'allegato I del presente decreto, per quanto concerne il genere o la specie considerati. Art. 4. Requisiti di identità varietale 1. I materiali di moltiplicazione commercializzati devono avere l'identità e la purezza del genere o della specie o, se del caso, del gruppo di piante cui appartengono e, se commercializzati o destinati ad essere commercializzati con riferimento alla varietà, devono avere altresì l'identità e la purezza della stessa varietà. 2. Riguardo a varietà per le quali sia già stata presentata domanda di riconoscimento dei diritti dei costitutori o di iscrizione al registro nazionale, si deve utilizzare, finche' non sia concessa l'autorizzazione, il riferimento al selezionatore o il nome da lui proposto. 3. La domanda di iscrizione al registro nazionale deve essere presentata conformemente all'allegato II, corredata da schede descrittive conformi agli orientamenti internazionali proposti dall'Unione protezione novità vegetali (U.P.O.V.). Art. 5. Requisiti degli elenchi delle varietà tenuti dai fornitori 1. Gli elenchi delle varietà tenuti dai fornitori ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, devono fornire le seguenti informazioni: a) la denominazione della varietà e gli eventuali sinonimi comunemente noti; b) le indicazioni riguardanti il mantenimento della varietà e il sistema di moltiplicazione applicato; c) la descrizione della varietà almeno sulla base delle caratteristiche e delle loro espressioni, conformemente alle disposizioni relative alle domande di concessione della privativa comunitaria per i ritrovati vegetali, qualora applicabili; d) le indicazioni, per quanto possibile, sugli elementi che differenziano la varietà dalle altre maggiormente somiglianti. 2. I fornitori la cui attività si limita alla sola distribuzione di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, prodotte da altri, sono esonerati dagli obblighi di cui alle lettere b) e d) del comma precedente. Art. 6. Registrazione del fornitore 1. Il fornitore che intende essere registrato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, deve presentare apposita domanda al servizio fitosanitario regionale competente per territorio dove ha la sede legale, secondo la procedura di cui all'art. 20 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, specificando le attività che si intraprendono nell'ambito del presente decreto. Qualora la ditta rientri tra quelle tenute ad iscriversi al registro ufficiale dei produttori, a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, può essere presentata un'unica domanda. 2. Qualora il fornitore abbia centri aziendali ubicati in regioni diverse da quella ove e' situata la sede legale, deve inoltrare domanda di registrazione anche ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio. Nel caso che l'attività svolta in regione diversa da quella della sede legale non contempli un centro aziendale, ma solo campi di produzione o depositi, e' sufficiente inviare ai servizi fitosanitari regionali competenti copia della domanda di registrazione nonché' del certificato di iscrizione al registro ufficiale dei produttori, non appena acquisito. Art. 7. Identificazione dei punti critici 1. Ai fini dell'identificazione dei punti critici di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, i fornitori devono attenersi alle linee guida riportate nell'allegato III al presente decreto. Art. 8. Idoneità dei laboratori 1. I titolari dei laboratori che intendono effettuare analisi per il controllo dello stato fitosanitario e di rispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali devono presentare domanda al servizio fitosanitario regionale competente indicando i tipi di analisi e le specie vegetali su cui si intende operare. 2. I laboratori per poter ottenere il riconoscimento a svolgere analisi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, devono possedere, almeno le apparecchiature necessarie allo svolgimento delle analisi per ogni gruppo di organismi nocivi secondo le metodologie in uso riconosciute scientificamente ed essere condotti da personale tecnico-scientifico qualificato. 3. I laboratori che intendono effettuare prove di rispondenza varietale devono disporre di attrezzature per la determinazione delle impronte genomiche o per la valutazione dei caratteri fenotipici; in quest'ultimo caso devono disporre anche di adeguati campi parcellari. 4. Se il titolare di un laboratorio intende svolgere analisi diverse da quelle per cui e' stato riconosciuto idoneo, deve acquisire specifico riconoscimento. 5. Il Servizio fitosanitario competente esamina le domande presentate dai laboratori e provvede all'eventuale riconoscimento d'idoneità, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali. Art. 9. Documento di commercializzazione 1. Le etichette o i documenti rilasciate dal fornitore ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, devono essere di materiale adatto, non essere mai stati utilizzati in precedenza, stampati almeno in italiano e devono contenere le seguenti diciture: a) indicazione "qualità CE"; b) indicazione "Italia" oppure "I"; c) indicazione del servizio fitosanitario regionale competente; d) numero di registrazione del fornitore; e) numero di serie, di settimana o di lotto; f) denominazione botanica; g) denominazione varietale, se del caso; nel caso di portinnesti: denominazione varietale o sua designazione; h) denominazione del gruppo di piante, se del caso; i) quantitativo; j) nel caso di importazioni da paesi terzi, il nome del paese di produzione. 3. Qualora il materiale sia scortato da passaporto delle piante quest'ultimo può costituire, se il fornitore lo desidera, l'etichetta o il documento di commercializzazione. Vanno tuttavia fornite l'indicazione "qualità CE" e, se del caso, il riferimento alla denominazione varietale, al portinnesto o al gruppo di piante. Nel caso di importazione da paesi terzi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, va indicato anche il nome del paese di produzione. Tale informazione può figurare sullo stesso documento che contiene il passaporto delle piante ma deve essere chiaramente distinta. 4. I fornitori che importano materiali di moltiplicazione da paesi terzi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, al fine di assicurare che i materiali presentino garanzie equivalenti, devono produrre apposita dichiarazione sotto la propria responsabilità a norma della legge n. 15 del 1968 e successive modifiche. 5. Nel caso di commercializzazione di materiali di moltiplicazione rivolta a persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione, i requisiti relativi all'etichettatura possono essere circoscritti alla denominazione botanica, al nome comune o alla varietà qualora esistente. Art. 10. Norme transitorie 1. I fornitori già registrati ai sensi del decreto 31 gennaio 1996 sono considerati registrati ai sensi dell'art. 7 del presente decreto a condizione che specifichino le attività che intraprendono nell'ambito del presente decreto, tramite comunicazione scritta ai servizi fitosanitari competenti, impegnandosi ad adempiere agli obblighi conseguenti. Art. 11. Abrogazioni 1. Il decreto 14 aprile 1997 e' abrogato. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2000 Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2000 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 142