Ministerial Decree implementing article 68 of Council Regulation (EC) No. 73/2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy
颁布于 2009-07-29 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Decreto Ministeriale 29 luglio 2009: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 意大利
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock, Cultivated plants
- 关键词
- agricultural development, financial agricultural measures, subsidy/incentive, cattle, sheep/goats, oleaginous plants, sugar cane/sugar beet, tobacco, agricultural commodities
- 类别
- agriculture, softs
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D.M. 29 luglio 2009 (1). Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009. (2) (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 2009, n. 220. (2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; Visti in particolare gli articoli 68 e seguenti del predetto regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede un sostegno specifico agli agricoltori, erogabile in presenza delle fattispecie indicate nelle disposizioni medesime; Visto il regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 73/2009; Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo, e successive modificazioni; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune; Considerata l'opportunità di attuare il sostegno specifico in favore degli agricoltori che realizzano una produzione di qualità in determinati settori, in coerenza con l'orientamento generale della politica agricola nazionale a tutela della qualità della produzione; Considerata l'opportunità di incentivare, nelle regioni del centro-sud, pratiche colturali più coerenti con l'evoluzione climatica in corso e con l'esigenza di migliorare il livello di fertilità dei terreni nonché salvaguardare le aree interne da fenomeni erosivi per mezzo di tecniche di avvicendamento tra cereali e colture miglioratrici; Considerata l'opportunità di attuare il sostegno specifico per contribuire finanziariamente al pagamento dei premi corrisposti dagli agricoltori per l'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o malattie delle piante o infestazioni parassitarie; Ritenuto di doversi avvalere, per la copertura finanziaria del sostegno specifico, della facoltà prevista dall'art. 69, paragrafo 2 del regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, operando una trattenuta settoriale nella misura del 10% nei settori dello zucchero e del tabacco, caratterizzati da una forte concentrazione territoriale, al fine di evitare che l'onere delle relative misure venga a gravare eccessivamente sulle restanti aree geografiche; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 luglio 2009; Decreta: Art. 1. Sostegno specifico previsto dall'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 1. Il sostegno specifico previsto dall'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 è applicato dal 1° gennaio 2010. 2. Il sostegno di cui al precedente comma 1 viene riconosciuto ed erogato con le modalità previste dagli articoli da 68 a 72 del regolamento n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009. 3. Ai sensi dell'art. 68, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, entro il 1° agosto 2011 e con effetto dal 1° gennaio 2012, le disposizioni di cui al presente decreto possono essere modificate in conformità a quanto statuito nel medesimo articolo. Art. 2. Disposizioni finanziarie per il sostegno specifico 1. Le risorse finanziarie necessarie per l'erogazione del sostegno specifico sono assicurate da: a) l'importo stabilito ai sensi dell'art. 69, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CE) n. 73/2009; b) una trattenuta, come previsto dall'art. 69.2 del regolamento (CE) n. 73/2009, per i settori tabacco e zucchero pari al 10% della componente «massimali nazionali» di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003. I fondi relativi trattenuti sono utilizzati per l'applicazione del sostegno specifico nei settori medesimi ai sensi dei successivi articoli 7 e 8 del presente decreto; c) una riduzione lineare non superiore al 3,8% del valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori con esclusione dei settori tabacco e zucchero, nonché della riserva nazionale, secondo quanto disposto all'art. 69, paragrafo 6, lettera b) del regolamento (CE) n. 73/2009; l'esatta fissazione della percentuale di trattenuta sarà oggetto di determinazione da parte di AGEA. 2. Le risorse così ottenute sono destinate ad un pagamento supplementare su base annua agli agricoltori secondo le modalità del presente decreto. Art. 3. Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine 1. Una somma di 24.000.000 di euro è destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei detentori di vacche nutrici delle razze da carne ed a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici ed ai registri anagrafici, come elencate nell'allegato 1 al presente decreto. 2. L'importo massimo unitario del pagamento supplementare per i capi di cui al comma 1 è fissato a 150 euro per ciascun vitello nato da vacche nutrici pluripare, a 200 euro per ogni vitello nato da vacche nutrici primipare ed a 60 euro per ciascun vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine. 3. Una somma di 27.250.000 euro è destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei detentori di capi bovini a condizione che i bovini medesimi siano di età superiore a dodici mesi e inferiore a ventiquattro mesi al momento della macellazione, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sette mesi prima della macellazione, ed: a) allevati in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 e a condizione che il disciplinare rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento o metodo di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razza o tipo genetico; ovvero, b) certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ritenuti eleggibili ai fini dell'applicazione del presente paragrafo con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro il 31 gennaio dell'anno pertinente. 4. Gli importi massimi unitari dei pagamenti annuali supplementari sono fissati a 50 euro per i capi di cui al comma 3, lettera a) e a 90 euro per i capi di cui al comma 3, lettera b). 5. Eventuali economie realizzate nell'ambito del plafond disponibile per i pagamenti di cui al comma 1 sono utilizzate per i pagamenti di cui al comma 3 e viceversa. Art. 4. Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine 1. Una somma di 10.000.000 di euro è destinata a pagamenti annuali supplementari a favore degli allevatori di ovicaprini, che rispettano almeno una delle seguenti condizioni di ammissibilità: a) acquistano, direttamente da allevamenti iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, montoni, di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico; b) detengono montoni, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, di età inferiore o uguale a cinque anni; c) macellano capi ovicaprini certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, ovvero certificati ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti; d) allevano capi ovicaprini nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggera. 2. Gli importi massimi unitari dei pagamenti annuali supplementari sono fissati a 300 euro per i capi di cui al comma 1, lettera a), 70 euro per i capi di cui al comma 1, lettera b), 15 euro per i capi di cui al comma 1, lettera c), 10 euro per i capi di cui al comma 1, lettera d). 3. I pagamenti di cui ai precedenti commi 1a) e 1b) sono erogati nel rispetto del rapporto montone/pecore, nel gregge, non inferiore a 1/30. Art. 5. Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva 1. Una somma di 9.000.000 di euro è destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei produttori che conducono aziende olivicole iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e ai produttori olivicoli che certificano prodotto biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo all'agricoltura biologica. 2. Tali pagamenti sono concessi per un importo massimo unitario di 1 euro per chilogrammo di olio extravergine di oliva certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e del regolamento (CE) n. 834/2007. Il periodo di riferimento annuale inizia il 1° luglio e si conclude il 30 giugno dell'anno successivo. Art. 6. Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte 1. Una somma di 40.000.000 di euro è destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei produttori che producono latte crudo di vacca nel rispetto dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico-sanitari: tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000; tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 40.000; tenore di materia proteica non inferiore a 3,35%. 2. I pagamenti di cui al precedente comma sono concessi per i quantitativi di latte che rispettano almeno due dei parametri qualitativi ed igienico-sanitari di cui al comma 1. 3. Nel caso in cui siano rispettati due dei parametri di cui al comma 1, il parametro non conforme dovrà comunque rispettare i seguenti limiti: tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000; tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000; tenore di materia proteica non inferiore a 3,2%. 4. L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 15 euro per tonnellata di prodotto, per un quantitativo complessivo non superiore comunque alla quota di cui agli articoli 66 e seguenti del regolamento (CE) n. 1234/2007, nella disponibilità del produttore nell'anno di pertinenza. Art. 7. Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco 1. Una somma di 20.500.000 euro è destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei produttori che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano ad una impresa di prima trasformazione tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 04 e 03 con esclusione della varietà Nostrano del Brenta. 2. I pagamenti di cui al precedente comma 1 sono subordinati al rispetto delle condizioni e dei requisiti qualitativi stabiliti nell'allegato 2. 3. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono sussistere al momento della consegna del prodotto presso l'impresa di prima trasformazione. 4. L'importo massimo unitario del pagamento annuale supplementare per i prodotti di cui al comma 1 non può superare 2 euro/kg. 5. Una somma di 1.000.000 di euro è destinata a pagamenti annui supplementari a favore dei produttori di tabacco destinato alla produzione di sigari di qualità che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano tabacco delle varietà Kentucky destinato alla produzione di fascia e Nostrano del Brenta ad una impresa di prima trasformazione. 6. I pagamenti di cui al precedente comma 5 sono concessi per i quantitativi di tabacco che rispettano i requisiti di cui all'allegato 3. Per il tabacco Kentucky detti pagamenti sono concessi per i quantitativi per i quali l'impresa di prima trasformazione ha corrisposto al produttore un prezzo non inferiore a 4,5 euro/kg. 7. E' fatta riserva di rivedere annualmente la soglia di prezzo, di cui al precedente comma 6, in caso di condizioni di mercato particolari. 8. L'importo massimo unitario del pagamento annuo supplementare per il prodotto, di cui al comma 5, è fissato a 4 euro/kg di prodotto per il tabacco varietà Kentucky ed a 2,5 euro/kg per il tabacco varietà Nostrano del Brenta. 9. Eventuali economie realizzate nell'ambito del plafond disponibile per i pagamenti di cui al comma 1 sono utilizzate per i pagamenti di cui al comma 5 e viceversa; le misure previste nel presente articolo si applicano alle consegne effettuate dal 1° settembre al 15 marzo dell'anno successivo. Art. 8. Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero 1. Una somma di 14.000.000 di euro è destinata a pagamenti annuali supplementari ad ettaro ai produttori che coltivano barbabietola da zucchero ed utilizzano sementi certificate e confettate. 2. L'importo di cui al comma 1 è elevato a 14.700.000 euro nel 2011 ed a 19.700.000 euro nel 2012 ed anni successivi. 3. L'importo massimo unitario del pagamento annuo supplementare è fissato a 300 euro per ettaro per gli anni 2010 e 2011 ed a 400 euro per ettaro per gli anni successivi. Art. 9. Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danaee racemosa 1. Una somma di 1.500.000 euro è destinata a pagamenti annuali supplementari per superficie a favore dei produttori di Danaee racemosa (Ruscus) per la produzione di fronde recise a condizione che i produttori medesimi adottino un disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla regione finalizzato al miglioramento della qualità del prodotto. 2. Il disciplinare di produzione, di cui al comma 1, dovrà contenere almeno i requisiti elencati nell'allegato 4 del presente decreto. 3. L'importo massimo unitario del pagamento annuo supplementare è fissato a 15.000 euro per ettaro con un massimale di 10.000 euro per produttore. Art. 10. Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi 1. Una somma di 99.000.000 di euro è destinata a pagamenti annuali supplementari, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005 in favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento triennale delle colture. 2. I pagamenti di cui al precedente comma 1 vengono erogati agli agricoltori delle regioni elencate nell'allegato 5, a condizione che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie, almeno per un anno di cereali e almeno per un anno di colture proteiche o di oleaginose come elencate in allegato 6. 3. L'importo massimo unitario dei pagamenti di cui al comma 1 è fissato a 100 euro per ettaro. 4. La misura di sostegno prevista nel presente articolo è soggetta a specifica approvazione da parte della Commissione UE, come statuito dall'art. 68, paragrafo 2, lettera a) (ii), del regolamento (CE) n. 73/2009. Art. 11. Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 ottobre 2008, relativo ad aiuti per il pagamento di premi assicurativi per polizze a copertura di calamità naturali, eventi assimilabili, altre calamità e perdite dovute ad epizoozie o fitopatie, adottato in conformità alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato in regime di esenzione di notifica fino al 30 giugno 2014, di cui al regolamento (CE) n. 1857/06, una somma di 70.000.000 di euro è destinata a pagamenti annuali supplementari in favore degli agricoltori che si assicurano, secondo le modalità indicate nel presente articolo. Gli agricoltori possono stipulare polizze assicurative o aderire a polizze assicurative collettive ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, agevolate con il contributo pubblico per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30% della produzione media annua. Le perdite inferiori al 30% possono essere assicurate con polizze ordinarie, senza beneficiare di alcuna agevolazione pubblica, restando la spesa premio a totale carico dell'impresa agricola. 2. La perdita del 30% di cui al comma 1, deve essere calcolata sulla produzione media annua di un dato agricoltore, ottenuta nei tre anni precedenti, o sulla produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata. 3. Le avversità atmosferiche, le epizoozie, le malattie delle piante e le infestazioni parassitarie assicurabili con polizze agevolate, sono stabilite con il Piano assicurativo agricolo nazionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82. 4. Le epizoozie negli allevamenti zootecnici assicurabili con il contributo pubblico sulla spesa premi devono essere contenute nell'elenco dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e/o nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 1990, relativa a talune spese del settore veterinario. 5. Il contributo, a valere sulle risorse del presente articolo, a favore di ogni agricoltore non deve superare il 65% della spesa per il pagamento dei premi di assicurazione, che deve essere contenuta nel limite dei parametri contributivi stabiliti con il Piano assicurativo annuale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82. 6. I contributi sulla spesa per il pagamento dei premi non devono ostacolare la concorrenza del mercato assicurativo. A tutte le imprese di assicurazione deve essere consentito di concorrere alla copertura dei rischi che possono beneficiare del contributo pubblico. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano al regime di aiuto di cui al citato decreto ministeriale del 13 ottobre 2008, limitatamente alla parte cofinanziata dall'Unione europea ai sensi dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009. Art. 12. Disposizioni finali 1. In caso di superamento dei plafond relativi al finanziamento delle misure di cui ai precedenti articoli da 3 a 10, è applicato un abbattimento pro-rata dei relativi pagamenti annuali supplementari. 2. Ove non diversamente disposto, una eventuale economia realizzata nell'ambito di una misura di cui ai precedenti articoli da 3 a 10, può essere riallocata, in modo proporzionale, nell'ambito delle misure per le quali si è verificato il superamento del relativo plafond attribuito. 3. Ove non diversamente disposto il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente decreto coincide con l'anno solare. 4. Con effetto dal 1° gennaio 2010, ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, le somme trattenute, nel settore dei seminativi, delle carni bovine, delle carni ovicaprine e dello zucchero, per il sostegno di tipi specifici di agricoltura previsto dall'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 vengono assegnati agli agricoltori dei settori medesimi in conformità a quanto statuito dall'art. 65, paragrafo 1 del predetto regolamento (CE) n. 73/2009. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 il fatto generatore che contempli l'erogazione di un aiuto in base agli articoli da 3 a 10 non può essere preso in considerazione per il calcolo degli aiuti contenuti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale. La disposizione si applica anche nei casi in cui le disposizioni relative ai programmi di sviluppo rurale siano adottate successivamente all'emanazione del presente decreto. Art. 13. Autorità competente al coordinamento dei controlli AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 99/2004, determina con propri provvedimenti, sentiti gli organismi pagatori riconosciuti, i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato 1 RAZZE DA CARNE ISCRITTE A LIBRI GENEALOGICI Charolaise Limousine Chianina Marchigiana Maremmana Podolica Romagnola Pezzata Rossa (linea carne) Piemontese RAZZE A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI REGISTRI ANAGRAFICI Agerolese Bianca Val Padana Capannina Caldana Ceppi podolici Cinisara Garfagnina Grigio Alpina Modicana Pezzata Rossa Pezzata Rossa oropa Pinzgau Pisana Podolica Pugliese Pontremolese Rendena Sarda bruna Sarda Modicana Valdostana Varzese-Ottonese — 11 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22022-9-2009 ALLEGATO 2 Gruppo varietale 01 – Flue Cured Stipula di un contratto di coltivazione fra una associazione di produttori riconosciuta ai sensi del D.Lgs.102/2005 ed una impresa di trasformazione riconosciuta dall’Organismo pagatore territorialmente competente; Provenienza dalle zone di produzione: Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria; Produzione massima premiabile: 3.800 Kg/Ha; Tasso di umidità, determinato con metodi convenzionali, del 16%, con tolleranza di (+) o (–) il 4%; Assenza di sostanze estranee; Foglie di tabacco di varia sostanza, ben curate o con modesti difetti di cura, da molto mature a leggermente immature di colore variabile tra il giallo pallido e l’arancio molto carico, anche con leggera tendenza al verde. Gruppo varietale 02 – Light Air Cured Stipula di un contratto di coltivazione fra una associazione di produttori riconosciuta ai sensi del D.Lgs.102/2005 ed una impresa di trasformazione riconosciuta dall’Organismo pagatore territorialmente competente; Provenienza dalle zone di produzione: Veneto, Lombardia, Piemonte, Umbria, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Friuli, Toscana, Marche; Produzione massima premiabile: 6.000 Kg/Ha; Tasso di umidità, determinato con metodi convenzionali, del 20%, con tolleranza di (+) o (–) il 6%; Assenza di sostanze estranee; Foglie di tabacco di varia sostanza, ben curate o con modesti difetti di cura, da molto mature a leggermente immature di colore variabile tra il nocciola chiaro e il marrone intenso, anche con leggera variegatura verde. Gruppo varietale 03 – Dark Air Cured Stipula di un contratto di coltivazione fra una associazione di produttori riconosciuta ai sensi del D.Lgs.102/2005 ed una impresa di trasformazione riconosciuta dall’Organismo pagatore territorialmente competente; Provenienza dalle zone di produzione: Friuli, Trentino, Veneto, Toscana, Lazio, Molise, Campania, Sicilia; Produzione massima premiabile: 4.000 Kg/Ha; Tasso di umidità, determinato con metodi convenzionali, del 22%, con tolleranza di (+) o (–) il 6%; Assenza di sostanze estranee; Foglie di tabacco di varia sostanza, ben curate o con modesti difetti di cura, da molto mature a leggermente immature di colore variabile dal marrone chiaro e il marrone molto carico, con elevata presenza di verde. — 12 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22022-9-2009 Gruppo varietale 04 – Fire Cured Stipula di un contratto di coltivazione fra una associazione di produttori riconosciuta ai sensi del D.Lgs.102/2005 ed una impresa di trasformazione riconosciuta dall’Organismo pagatore territorialmente competente; Provenienza dalle zone di produzione: Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Marche; Produzione massima premiabile: 3.000 Kg/Ha; Tasso di umidità, determinato con metodi convenzionali, del 22%, con tolleranza di (+) o (–) il 4%; Assenza di sostanze estranee; Foglie di tabacco di varia sostanza, ben curate o anche con modesti difetti di cura, da molto mature a leggermente immature di colore appartenente alle diverse tonalità del marrone fino al molto scuro, anche con elevata tendenza al verde. ALLEGATO 3 Stipula di un contratto di coltivazione fra una associazione di produttori riconosciuta ai sensi del D.Lgs.102/2005 ed una impresa di trasformazione riconosciuta dall’Organismo pagatore territorialmente competente. Requisiti qualitativi tabacco in colli Kentucky per fascia Provenienza dalle zone di produzione: Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Marche; Consegna in colli di prodotto omogeneo con allestimento superiore all’80%; Corona fogliare apicale e/o alta mediana di colore marrone scuro uniforme e vivace o marrone tendente chiaro uniforme e vivace; Struttura fogliare da aperta a semi-aperta; Livello di maturità: buono; Corpo fogliare con buona/ottima elasticità; Integrità 100% e assenza di difetti di cura; Costole e nervature: poco accentuate; Tasso di umidità, determinato con metodi convenzionali, del 22%, con tolleranza di (+) o (–) il 4%; Requisiti qualitativi tabacco in colli Nostrano del Brenta Provenienza dalle zone di produzione: Friuli, Trentino, Veneto, Toscana, Lazio. Consegna in colli di prodotto omogeneo con allestimento superiore all’80%, assolutamente privi di spago utilizzato per la formazione delle filze di foglie; Assenza di sostanze estranee; I gradi “ fascia” e “ ricavo fascia” devono essere affascicolati per corona fogliare e selezionati per gradazione di colore, in una delle seguenti tonalità: colore mogano più o meno scuro uniforme e vivace, colore marrone uniforme e vivace, colore nocciola più o meno chiaro uniforme e vivace; Le foglie destinate all’impiego “ ripieno pesante” e “ripieno leggero” devono essere selezionate per consistenza e maturità del tessuto, oltre che per il colore e vanno inscatolati in foglia sciolta alla rinfusa; Produzione massima premiabile: 3.000 Kg/Ha; Tasso di umidità, determinato con metodi convenzionali, del 22%, con tolleranza di (+) o (–) il 6%; — 13 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22022-9-2009 ALLEGATO 4 Struttura e tipologia dell’impianto Tecniche di coltivazione Trattamenti fitosanitari Raccolta e presentazione del prodotto ALLEGATO 5 Regioni ammissibili alla misura: Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. ALLEGATO 6 Cereali: tutti; per la coltivazione di frumento duro è previsto l’obbligo di semente certificata. Colture proteiche: fave, favette, favino, pisello proteico, lupini dolci. Colture oleaginose: Soia, girasole, colza. 09A11078 DECRETO 6 agosto 2009 . Procedura a livello nazionale per l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modiÞ ca dei disci plinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008. IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo IV, recante norme sulle denominazioni di origine e indi cazioni geograÞ che; Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applica zione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguar do le denominazioni di origine protette e le indicazioni geograÞ che protette, le menzioni tradizionali, l’etichetta tura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuo va disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 apri le 1994, n. 348, concernente l’approvazione del regola mento recante la disciplina del procedimento di ricono scimento delle denominazioni d’origine dei vini; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003, concernente modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini DOC e DOCG; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante dispo sizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’ap partenenza dell’Italia alle Comunità europee, in partico lare l’art. 4, comma 3, così come modiÞ cato con la legge 3 agosto 2004, n. 204; Considerato che ai sensi dell’art. 38, par. 6, del reg. (CE) n. 479/2008, gli Stati membri sono tenuti ad adot tare le disposizioni relative alla procedura nazionale pre liminare per il conferimento della protezione delle DOP e IGP per conformarsi con le disposizioni dello stesso art. 38 entro il 1° agosto 2009; Considerato che ai sensi dell’art. 49, par. 1, del reg. (CE) n. 479/2008, relativamente alle modiÞ che dei disci plinari, si applicano per analogia le richiamate disposizio ni comunitarie previste per il conferimento della protezio ne, fatte salve le modiÞ che che non comportano alcuna modiÞ ca al documento unico, di cui al paragrafo 3 dello stesso art. 49 del reg. (CE) n. 479/2008, per le quali si applica una procedura sempliÞ cata; Considerato che ai sensi dell’art. 50 del reg. (CE) n. 479/2008, relativamente alla cancellazione della pro tezione di una denominazione di origine o di una indica zione geograÞ ca, e che ai sensi dell’art. 28 del reg. (CE)