Ministerial Decree implementing article 3 of Act No. 30 of 15 January 1991 on animal reproduction
颁布于 1994-07-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal production, animal reproduction
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D.M. 26 luglio 1994 (1). Attuazione dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 (2), sulla «Disciplina della riproduzione animale» (3). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 agosto 1994, n. 186. (2) Riportata al n. B/XI. (3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla «Disciplina della riproduzione animale» ed in particolare l'art. 3 che prevede che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisca con proprio decreto i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza per poter tenere i libri genealogici; Visto il decreto legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992, recante «attuazione della direttiva 91/174/CEE» relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza ed in particolare l'art. 2, comma 1 che prevede che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisca con proprio decreto i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali di specie o di razza per poter tenere i libri genealogici ed i registri anagrafici; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede che detto dicastero succeda in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Visto il decreto 13 gennaio 1994, n. 172, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della sanità con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 30/1991; Vista la decisione n. 84/247/CEE della Commissione del 27 aprile 1984, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per bovini riproduttori di razza pura; Vista la decisione n. 89/509/CEE della Commissione del 18 luglio 1989 che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura; Vista la decisione n. 90/254/CEE della Commissione del 10 maggio 1990 che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura; Vista la decisione n. 92/353/CEE della Commissione dell'11 giugno 1992 che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri per gli equidi registrati; Considerata l'importanza di determinare i criteri di approvazione o di riconoscimento delle associazioni di allevatori che tengono od istituiscono libri genealogici; Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla predisposizione di quanto previsto dal citato art. 3 della legge 30/91 «Disciplina della riproduzione animale»; Decreta: 1. 1. Le associazioni nazionali di allevatori e gli enti che intendono tenere libri genealogici o registri anagrafici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge del 15 gennaio 1991, n. 30 (2) o ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529 (4), devono; a) avere personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente; b) essere regolati da uno statuto che non preveda discriminazioni tra i soci; c) essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dal presente decreto. 2. A livello periferico l'attività dei libri genealogici e dei controlli funzionali è svolta da associazioni di allevatori organizzate su base provinciale, interprovinciale o regionale purché in possesso di personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente. 3. I requisiti indicati nel precedente comma 1 sono richiesti anche alle associazioni di allevatori, organizzazioni di allevamento e imprese private che intendano tenere, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 30 (2), registri per i suini ibridi riproduttori. (2) Riportata al n. B/XI. (4) Riportato al n. A/CLXXXIII. (2) Riportata al n. B/XI. 2. 1. Le associazioni nazionali di allevatori, gli enti, le organizzazioni di allevamento e le imprese private, di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-strutturali: a) disponibilità di un patrimonio zootecnico quantitativamente sufficiente a realizzare un programma di miglioramento genetico o ad assicurare la conservazione di razze, popolazioni o gruppi etnici a limitata diffusione; b) capacità di raccogliere i dati e di esercitare i controlli necessari ad una regolare tenuta delle genealogie; c) capacità di utilizzare i dati relativi alle prestazioni zootecniche per la realizzazione di programmi di miglioramento genetico o di conservazione della razza. 2. Le associazioni nazionali di allevatori, gli enti, le organizzazioni di allevamento e le imprese private medesimi, attraverso la redazione di appositi disciplinari, devono aver definito: a) gli obiettivi di selezione che per le sole razze equine devono concordare con gli obiettivi basilari definiti dall'associazione di allevatori che tiene il libro genealogico di origine della razza; b) le caratteristiche della razza o razze; c) il sistema di identificazione degli animali; d) il sistema di registrazione delle genealogie; e) le modalità di utilizzazione dei dati zootecnici che consentono di valutare il valore genetico degli animali; f) l'organizzazione del libro genealogico in varie sezioni in presenza di modalità diverse d'iscrizione degli animali o di particolari caratteristiche che tipicizzano determinati animali; g) i princìpi riguardanti l'eventuale ammissione di ascendenti iscritti ad uno o più libri genealogici di razze diverse. 3. Le associazioni di allevatori, le organizzazioni di allevamento, gli enti e le imprese private che già gestiscono, a livello nazionale o periferico, libri genealogici o registri anagrafici, per quanto necessario, dovranno conformarsi alle disposizioni del presente decreto.