Ministerial Decree establishing the procedure for the granting of the authorization provided for by art. 4 of EEC Regulation No. 577/97 on the use of the butter denomination for certain butter-based products
颁布于 1997-10-08 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food safety and quality, milk/dairy products, food additives, authorization/permit
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D.M. 8 ottobre 1997 (1). Definizione della procedura per l'autorizzazione di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 577/97 concernente l'uso della denominazione «burro» per taluni prodotti in cui il burro costituisce una parte fondamentale. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1997, n. 242. IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, che istituisce il Ministero per le politiche agricole; Visto il regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione; Visto in particolare l'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1898/87 in base al quale si possono usare le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari unitamente ad uno o più termini per designare prodotti composti di cui i prodotti lattieri costituiscono una parte fondamentale, per la quantità o per l'effetto che caratterizza il prodotto; Visto il regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare e che fornisce la definizione di burro; Visto il regolamento (CE) n. 577/97 nella Commissione del 1° aprile 1997, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero caseari all'atto della loro commercializzazione; Visto in particolare l'art. 3 del citato regolamento (CE) n. 577/97 che introduce quale criterio obiettivo per determinare se il burro costituisce una parte fondamentale del prodotto composto tale da giustificare l'uso della denominazione «burro» il tenore minimo di grassi del latte pari al 75% del prodotto finale; Considerato che l'art. 4 del medesimo regolamento prevede una apposita procedura per consentire l'uso della denominazione «burro» per un prodotto composto nel caso in cui, per motivi tecnici od organolettici, il tenore minimo di grasso del latte del prodotto sia inferiore al 75%; Ritenuta la necessità di definire alcune modalità per l'attuazione della suddetta procedura; Decreta: 1. I fabbricanti per ottenere l'autorizzazione ad utilizzare la denominazione «burro» per un prodotto composto di cui il burro costituisce una parte fondamentale, ma il cui tenore di grassi del latte non può raggiungere il tenore minimo del 75%, devono presentare apposita domanda motivata da cui risultino i seguenti elementi: descrizione degli ingredienti; Composizione percentuale del prodotto riferita al peso; Descrizione del procedimento di fabbricazione del prodotto; Una relazione nella quale siano specificati i motivi tecnici od organolettici che giustificano, per un prodotto composto di cui il burro costituisce una parte fondamentale, che il tenore minimo di grassi del latte del prodotto sia inferiore al 75%. 2. La domanda di cui al l° comma, deve essere indirizzata al Ministero delle politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie - Divisione III - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, che, valutata la sussistenza dei requisiti necessari a giustificare la deroga, provvede a trasmetterla alla Commissione UE conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 577/97.