Ministerial Decree establishing the marine protected area of Portofino
颁布于 1998-06-06 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Sea, Wild species and ecosystems
- 关键词
- marine protected areas, protected area, ecosystem conservation, zoning
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Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13/08/98 file:///D/HTML/ita32018.htm[15.01.2025 18:02:41] MINISTERO DELL'AMBIENTE DECRETO 6 giugno 1998. Istituzione dell'area marina protetta di Portofino. IL MINISTRO DELL'AMBIENTE D'intesa con il Ministro del tesoro; Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge quadro delle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e, in particolare, gli articoli 8 e 18; Visto l'art. 1, comma 10, della legge 2 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente; Vista la proposta della consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 16 giugno 1992; Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare; Visti i pareri dei comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita Ligure; Vista la nota n. 98830/1134 dell'8 settembre 1997 con la quale la regione Liguria ha chiesto di modificare l'originaria proposta della consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti; Visto il parere favorevole espresso dalla consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti in data 6 novembre 1997 sulla predetta proposta di modifica; Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996; Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro prot. n. 112845 del 18 marzo 1998; Ravvisata la necessita' di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta denominata Portofino; Decreta: Art. 1. 1. E' istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta denominata Portofino. Art. 2. 1. Con riferimento alla cartografia allegata, l'area naturale marina protetta Portofino e' delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo: Latitudine Longitudine A) 44›19'.16N 09›12'.85E B) 44›18'.42N 09›13'.10E Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13/08/98 file:///D/HTML/ita32018.htm[15.01.2025 18:02:41] C) 44›18'.32N 09›12'.82E D) 44›18'.20N 09›12'.80E E) 44›18'.20N 09›13'.10E F) 44›17'.77N 09›13'.25E G) 44›18.'41N 09›10'.32E H) 44›18'.87N 09›10'.58E I) 44›18'.90N 09›10'.52E L) 44›18'.42N 09›10'.21E M) 44›19'.20N 09›08'.45E N) 44›19'.80N 09›08'.88E O) 44›20'.78N 09›09'.17E P) 44›20'.78N 09›09'.32E Art. 3. 1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta Portofino, in particolare, persegue: a) la protezione ambientale dell'area marina interessata; b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona; c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona; d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia, marina; e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area; f) la promozione di uno sviluppo socioeconomico compatibile con la rilevanza naturalisticopaesaggistica dell'area, anche privilegiando attivita' tradizionali locali gia' presenti. Sempre nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalita', per le attivita' relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovra' prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita Ligure. Art. 4. 1. All'interno dell'area naturale marina protetta Portofino, per come individuata e delimitata all'art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalita' istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, sono vietate: a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee; b) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonche' la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13/08/98 file:///D/HTML/ita32018.htm[15.01.2025 18:02:41] genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; c) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o, inquinanti; d) le attivita' che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area. 2. La zona A di riserva integrale, che comprende il tratto di mare da Punta Torretta a Punta del Buco (Cala dell'Oro), e' delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine R) 44›18'.93N 09›09'.37E S) 44›18'.72N 09›09'.98E 3. In tale zona, fatto salvo quanto indicato al comma 1, sono vietati: a) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali; b) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e, tipo, escluse l'imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica, nei modi esplicitamente autorizzati dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta; c) la balneazione; d) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata. 4. La zona B di riserva generale, che comprende il tratto di mare da Punta di Portofino a Punta della Chiappa, fatto salvo il corridoio di accesso a S. Fruttuoso, e delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine T) 44›17'.90N 09›13'.10E F) 44›17'.77N 09›13'.25E G) 44›18'.41N 09›10'.32E H) 44›18'.87N 09›10'.58E I) 44›18'.90N 09›10'.52E L) 44›18'.42N 09›10'.21E M) 44›19'.20N 09›08'.45E Q) 44›19'.33N 09›08'.79E 5. In tale zona, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati: a) l'ancoraggio; b) l'ormeggio non regolamentato; c) la pesca subacquea. 6. In tale zona sono, invece, consentiti: a) l'accesso a remi e a vela ad imbarcazioni di dimensioni ridotte (massimo 6 metri circa) dotate o meno di motore, autorizzate esplicitamente dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta, per raggiungere le zone di ormeggio regolamentato; b) la navigazione alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso, a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica, nonche' a quella per la fruizione, nei modi esplicitamente autorizzati dall'ente gestore dell'area protetta medesima; c) l'accesso alle imbarcazioni a motore per l'esercizio della pesca professionale riservata ai pescatori residenti, nonche' alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13/08/98 file:///D/HTML/ita32018.htm[15.01.2025 18:02:41] 1958, n. 250, che hanno la propria sede nei comuni territorialmente interessati, alla data del presente decreto, con i mezzi selettivi e nei luoghi autorizzati dall'ente gestore dell'area protetta; d) l'ormeggio alle strutture galleggianti e a quelle fisse a terra, appositamente predisposte dall'ente gestore; e) la balneazione; f) le attivita' subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondale (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.); g) il prelievo di organismi e minerali per motivi di studio, esplicitamente autorizzati dall'ente gestore; h) l'attivita' di pesca sportiva da riva con canna senza mulinello; l'attivita' di pesca sportiva da natante con l'uso di canna e lenze da fermo esercitata da cittadini dei comuni territorialmente interessati. 7. La zona C di riserva parziale, che comprende il tratto di mare da Punta Pedale alla Punta Portofino, fatto salvo il corridoio di accesso al porto di Portofino, e da Punta della Chiappa a Punta Cannette, e' delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine A) 44›19'.16N 09›12'.85E B) 44›18'.42N 09›13'.10E C) 44›18'.32N 09›12'.82E D) 44›18'.20N 09›12'.80E E) 44›18'.20N 09›13'.10E F) 44›17'.77N 09›13'.25E T) 44›17'.90N 09›13'.10E Q) 44›19'.33N 09›08'.79E M) 44›19'.20N 09›08'.45E N) 44›19'.80N 09›08'.88E O) 44›20'.78N 09›09'.17E P) 44›20'.78N 09›09'.32E 8. In tale zona, oltre a quanto indicato al comma 1; sono vietati: a) l'ancoraggio; b) l'ormeggio non regolamentato; c) la pesca subacquea. 9. In tale zona sono, invece, consentiti: a) l'accesso ad imbarcazioni di dimensioni ridotte (massimo 6 metri circa), dotate o meno di motore, ad una velocita' massima di 5 nodi, per raggiungere le zone di ormeggio regolamentato; b) l'accesso alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e, soccorso ed a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica e di fruizione, nei modi esplicitamente autorizzati dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta; c) l'accesso alle imbarcazioni a motore per l'esercizio della pesca professionale riservata ai pescatori residenti, nonche' alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, che risultino aver propria sede nei comuni e nei luoghi territorialmente interessati alla data del presente decreto, con i mezzi selettivi autorizzati dall'ente gestore; d) l'ormeggio alle strutture galleggianti e a quelle fisse a terra, appositamente predisposte dall'ente gestore; e) la balneazione; f) le attivita' subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.); g) il prelievo di organismi e minerali per motivi di studio, esplicitamente autorizzato dall'ente gestore; Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13/08/98 file:///D/HTML/ita32018.htm[15.01.2025 18:02:41] h) la pesca sportiva con sole lenze e canne da fermo anche effettuata da riva. 10. La navigazione nella fascia di mare prospiciente l'area marina protetta di Portofino, per una larghezza di 1.000 metri a partire dal confine dell'area protetta, dovra' essere effettuata ad una velocita' massima di dieci nodi. Art. 5. 1. La gestione dell'area naturale marina protetta di Portofino sara' affidata ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, comma 2, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dell'art. 19, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Art. 6. 1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta di Portofino si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, con L. 400.000.000 a gravare sul capitolo 4637 dell'unita' previsionale di base 8.1.2.1 "Difesa del mare" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, nonche' con la somma iniziale di L. 100.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa, e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 4638 della predetta unita' previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambe per l'esercizio finanziario 1998. 2. Successivamente si provvedera' ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario 1999, 2000 e 2001, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 4637 dell'unita' previsionale di base 8.1.2.1 "Difesa del mare", la somma non inferiore a L. 500.000.000 per le attivita' finalizzate alla gestione ordinaria delle aree naturali marine protette. Art. 7. 1. Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione dell'area naturale marina protetta sara' approvato, ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nei termini consentiti dall'eventuale convenzione di affidamento dell'area protetta medesima all'ente delegato e comunque non oltre centottanta giorni dalla approvazione di tale convenzione. 2. Nel suddetto regolamento dovra' essere prevista l'istituzione di un comitato tecnicoscientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva. Art. 8. 1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalita' indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socioeconomico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate. Roma, 6 giugno 1998 Il Ministro: Ronchi Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13/08/98 file:///D/HTML/ita32018.htm[15.01.2025 18:02:41] Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1998 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 222