Ministerial Decree establishing modalities for the control of quality and packaging requisites of fruit and vegetable products and citrus fruit, subject to the national trade mark
颁布于 1962-05-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food safety and quality, fruits/edible nuts, vegetables/legumes, packaging/labelling
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D.M. 28 maggio 1962 (1). Modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale (2). (1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 19 giugno 1962, n. 154. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO di concerto con IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO IL MINISTRO PER LE FINANZE e IL MINISTRO PER I TRASPORTI Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, che stabilisce, tra l'altro, le modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità, di selezione, di condizionamento e di imballaggio a cui i prodotti ortofrutticoli ed agrumari in esportazione, soggetti al marchio nazionale di esportazione, devono rispondere, nonché le modalità per il rilascio dei documenti attestanti l'esito del controllo; Sulla proposta dell'Istituto nazionale per il commercio estero; Decreta: 1. L'accertamento dei requisiti di qualità, di selezione, di condizionamento e di imballaggio determinati, in base ai decreti ministeriali di cui all'art. 3 del R.D.L. 20 dicembre 1937, n. 2213 (3), convertito in L. 2 maggio 1938, n. 864, per i prodotti ortofrutticoli ed agrumari (frutta fresca e secca, agrumi, ortaggi) soggetti al marchio nazionale di esportazione in forza dei decreti ministeriali stessi, si effettuano con le seguenti modalità. (3) Riportato al n. VII. 2. Il controllo si esegue, di regola, a sondaggio per le partite in esportazione via terra, nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico; per le partite in esportazione via mare, nei porti all'atto dell'imbarco; per le spedizioni via aerea, negli aeroporti all'atto del carico e per le spedizioni per via ordinaria, nella località indicata dall'Istituto nazionale per il commercio estero (4). Per le spedizioni con percorsi misti, l'Istituto nazionale per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si esegue il controllo. In tutti i casi, a richiesta dell'esportatore, l'Istituto nazionale per il commercio estero ha facoltà di effettuarlo presso i magazzini di lavorazione della merce qualora la ditta esportatrice attui abitualmente una lavorazione diretta o presso i magazzini gestiti da Enti, quali le Centrali ortofrutticole. Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale per il commercio estero e con le norme da esso stabilite, dagli ispettori dell'Istituto stesso e dal personale delle dogane. Chiunque intenda esportare prodotti ortofrutticoli agrumari, soggetti al marchio nazionale di esportazione in forza dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 20 dicembre 1937, n. 2213 (3), deve notificare all'Ufficio di controllo competente per giurisdizione, secondo quanto stabilito dall'Istituto nazionale per il commercio estero, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce, precisandone l'ubicazione. (4) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 11 giugno 1992 (Gazz. Uff. 15 giugno 1992, n. 139), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. (3) Riportato al n. VII. 3. Richiesta di controllo. Non meno di 24 ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo all'Ufficio competente per giurisdizione. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore. La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare: a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore o, qualora questi sia una società od un ente, la denominazione e la sede nonché il nome, il cognome ed il domicilio dei legali rappresentanti; b) l'Albo provinciale nei quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, ai termini degli articoli 2 e 3 del regio decreto 16 giugno 1932, n. 697; c) il nome, il cognome ed il domicilio della persona, eventualmente, delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce; d) il prodotto ed il numero dei colli o, per le spedizioni alla rinfusa nei mezzi di trasporto, l'indicazione del peso; e) il luogo di provenienza della merce; f) la destinazione; g) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce; h) la firma del richiedente e la data. La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve contenere gli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere ai termini degli artt. 2 e 14 del R.D. 16 giugno 1932, n. 697 e deve esservi unita la delega dell'esportatore. Tale delega e quella rilasciata alla persona incaricata ad assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso l'Ufficio di controllo competente per giurisdizione. 4. Effettuazione del controllo. Nel caso che il controllo non possa essere eseguito nell'ora fissata nella richiesta, gli organi preposti al controllo stesso notificheranno al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato. Qualora la richiesta non sia seguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo. Tale rimborso è dovuto anche quando la merce, dopo aver subito il controllo con esito favorevole, non viene inoltrata all'estero. All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare agli addetti al controllo una distinta di carico in triplice originale, redatta sul modulo prescritto dall'Istituto nazionale per il commercio estero, dalla quale risulti: la denominazione e la sede della ditta esportatrice, il numero del carro ferroviario od il nome della nave o gli estremi della targa dell'automezzo o il numero del volo, il luogo e la data del carico, la destinazione ed il prodotto (indicato con la denominazione stabilita nel decreto ministeriale che assoggetta il prodotto stesso al marchio nazionale), specificando di questo la quantità, in colli ed in peso, suddivisa secondo le varietà, i tipi di imballaggio, le qualifiche di selezione e le categorie di calibrazione od in solo peso per le spedizioni alla rinfusa nei mezzi di trasporto. Nel caso di spedizioni miste con prodotti non soggetti al marchio nazionale di esportazione, per ciascuno di essi, deve essere riportato nella distinta stessa il prodotto, il numero dei colli ed il peso od il solo peso nel caso di spedizioni alla rinfusa nei mezzi di trasporto. Uno degli originali di tale distinta, per le spedizioni per ferrovia deve essere posto nell'interno del carro in maniera ben visibile; per le spedizioni via mare e via aerea deve essere allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria deve essere consegnato al vettore. 5. Certificato di ispezione. Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto e tutte le altre contemplate nei decreti ministeriali di cui all'art. 3 del R.D.L. 20 dicembre 1937, n. 2213, riferentesi al prodotto in esportazione, gli addetti al controllo emettono un certificato di ispezione intestato all'esportatore per le partite sottoposte a verifica di sondaggio; per le altre partite rilasciano una dichiarazione di ricevuta di richiesta di controllo (5). Il certificato o la dichiarazione di ricevuta di richiesta di controllo, a seconda dei casi, devono essere consegnate direttamente dall'ispettore dell'Istituto nazionale per il commercio estero alle autorità ferroviarie o doganali o al vettore (6). Gli addetti al controllo provvedono, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno del predetto Istituto. Nel caso di spedizioni per via ordinaria la chiusura dell'automezzo deve essere assicurata secondo le disposizioni impartite dall'Istituto nazionale per il commercio estero. (5) Comma così modificato dall'art. 2, D.M. 11 giugno 1992 (Gazz. Uff. 15 giugno 1992, n. 139), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. (6) Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, D.M. 11 giugno 1992 (Gazz. Uff. 15 giugno 1992, n. 139). Il comma secondo dello stesso art. 3 ha, inoltre, così disposto: «La dichiarazione di ricevuta può essere trasmessa agli interessati anche per via telefax. L'originale rimarrà in possesso dell'ICE, per ogni eventuale riscontro». 6. Disposizioni speciali. Per le spedizioni dai centri di rispedizione ammessi a fruire della tassazione unica, è consentita l'effettuazione del controllo presso i centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato emesso alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo 24 o 48 ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione a seconda del prodotto e delle disposizioni impartite dall'Istituto nazionale per il commercio estero o quando la composizione originaria del carico abbia subíto modificazione; la rispedizione in questi casi può avvenire solo dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di un nuovo certificato di ispezione. Per le partite di prodotti ortofrutticoli agrumari soggetti al marchio nazionale, spedite all'estero da stazioni distanti dalle zone di produzione e che non siano ammesse alla tassazione unica, il controllo deve essere richiesto all'ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio estero competente per giurisdizione. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per il commercio estero le spese per la effettuazione del controllo medesimo. 7. Per le particolari necessità di servizio l'Istituto nazionale per il commercio estero ha facoltà di effettuare, d'intesa con le competenti autorità ferroviarie e doganali, ricontrolli in loco ed in corso di trasporto. Il risultato degli eventuali ricontrolli ove non si rilevino circostanze che comportino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione. 8. Le partite di prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggette al marchio nazionale di esportazione, in base ai decreti ministeriali di cui all'art. 3 del R.D.L. 20 dicembre 1937, n. 2213 (7), debbono essere dichiarate sui documenti di trasporto secondo la denominazione prevista nel corrispondente decreto ministeriale. Nel caso di spedizioni miste con prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti o non al marchio nazionale di esportazione, per ciascuno di essi deve essere indicato il prodotto, il numero dei colli ed il peso o il solo peso nel caso di spedizioni alla rinfusa nei mezzi di trasporto. (7) Riportato al n. VII. 9. Divieto di esportazione delle partite irregolari. Ai sensi dell'art. 10 del precitato R.D.L. 20 dicembre 1937 n. 2213 (7), le autorità ferroviarie rifiuteranno le spedizioni e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dallo Stato delle partite di prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti al Marchio nazionale di esportazione che non siano accompagnate dal certificato di ispezione o dalla dichiarazione di ricevuta di richiesta di controllo (8). (7) Riportato al n. VII. (8) Comma così modificato dall'art. 4, D.M. 11 giugno 1992 (Gazz. Uff. 15 giugno 1992, n. 139). 10. Sanzioni. Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R.D.L. 20 dicembre 1937, n. 2213 (7), convertito in L. 2 maggio 1938, n. 864, e dell'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603. (7) Riportato al n. VII. 11. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° luglio 1962.