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意大利的法律

Ministerial Decree establishing biological rest areas in the coastal zones of Romagna and Marche Regions

颁布于 1999-10-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
prohibited fishing area, protection of species, fishery management and conservation, biodiversity

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DECRETO 20 ottobre 1999 file:///D/HTML/ita31817.htm[15.01.2025 18:02:37] Gazzetta Ufficiale n. 258 del 03-11-1999 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 20 ottobre 1999 Istituzione di zone di riposo biologico al largo delle coste romagnole e marchigianoromagnole. IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modificazioni concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante Regolamento per l'esecuzione della legge n. 963/1965; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 recante il piano per razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il quinto piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997; Avuto riguardo alle risultanze della riunione interministeriale, tenuta in data 20 ottobre 1999, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ritenuto che la normativa dinanzi citata prevede, tra le altre misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, quelle relative alla istituzione di zone di tutela biologica al fine di consentire la ricostituzione degli stock ovvero di tener conto di particolari situazioni di carattere contingente; Considerato che le operazioni di recupero degli ordigni rilasciati in mare durante le operazioni legate alla crisi internazionale in Kosovo sono completate; Ritenuta la necessita' di assicurare da un lato la piu' ampia sicurezza dell'attivita' di pesca e dall'altro di consentire, per effetto della istituzione di zone e di tutela, la ricostituzione ulteriore degli stock ittici; Decreta: Art. 1. 1. Per i motivi in premessa indicati, con effetto immediato sono istituite le zone di riposo biologico individuate dalle seguenti coordinate geografiche: Zona A (al largo delle coste romagnole): a) lat. 44 20'00''- long. 13 16'00''; b) lat. 44 26'30''-long. 13 28'00''; c) lat. 44 08'30''-long. 13 52'00''; d) lat. 44 03'00''-long. 13 40'00''. Zona B (al largo delle coste marchigianoromagnole): Area circolare incentrata sul punto di coordinate Lat. 44 30'00''-long. 13 30'00'' avente raggio di sette miglia nautiche dal medesimo punto. Il presente decreto, avente carattere di urgenza, e' comunicato alle altre amministrazioni interessate ed alle associazioni professionali ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 ottobre 1999 Il Ministro: De Castro

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