Ministerial Decree determining the period during which fishing for sardine and rossetto (Aphia minuta) shall be permitted in 2003
颁布于 2003-01-08 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, marine fishes, seasons, fishery management and conservation, aquatic animals
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 8 gennaio 2003 Determinazione del periodo in cui è consentita la pesca del novellame di sardina e del rossetto per l'anno 2003. IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 14 luglio 1965, n.963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge e, in particolare, l'articolo 126; Vista la legge 17 febbraio 1982, n.41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996 recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e, in particolare, l'art. 1 comma 3; Visto l'articolo 3 del Reg. (CE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, modificato dall'articolo 1 del Reg. (CE) n. 2550/ 2000 del Consiglio del 17 novembre 2000; Visto che il Reg. (CE) n.2341/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 - allegato V: misure tecniche transitorie - punto 9 ( misure tecniche di conservazione in Mediterraneo ) - pubblicato nella G.U. delle Comunità Europee del 31/12/2002 - consente di continuare per l'anno 2003 le attività di pesca che operano in regime di deroga in base all'articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis e all'articolo 6 paragrafi 1 e 1 bis del Reg. (CE) n.1626/94; Tenuto conto dei risultati conseguiti nel corso delle ultime campagne di pesca del novellame da consumo e del rossetto; Tenuto conto del favorevole e condizionato parere scientifico sul proseguo dell'attività di pesca del bianchetto e del rossetto; Considerato che non sono emersi elementi tali da giustificare sostanziali variazioni delle date di inizio della campagna 2003; Considerata l'opportunità di evitare proroghe per il periodo della campagna di pesca 2003 relativamente al novellame da consumo; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni; DECRETA articolo 1 1. Per l'anno 2003 la pesca professionale del novellame di sardina (Sardina pilchardus), e del rossetto (Aphia minuta), è consentita nei giorni feriali, alle unità allo scopo autorizzate, per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 03.02.2003 nelle acque antistanti tutti i compartimenti marittimi ad esclusione dei compartimenti marittimi di Manfredonia e dello Ionio (Taranto e Crotone) ove il periodo di pesca decorre, rispettivamente, dal 13/1/2003 e dal 10/2/2003. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 08/01/03 IL DIRETTORE GENERALE Attilio Tripodi