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意大利的法律

Ministerial Decree containing technical norms for the implementation of Presidential Decree No. 236 of 24 May 1988, relative to the implementation of EEC Directive No. 80/778 concerning the quality of drinking waters, as per article 15 of Act No. 183 of 16 April 1987

颁布于 1991-03-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, potable water, standards, inspection

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文本

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  1. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l'art. 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988; Decreta: 1. Attività di controllo. 1. I controlli sanitari ed interni sulle acque destinate al consumo umano debbono conseguire una o più delle finalità riportate nell'allegato I al presente decreto, del quale fa parte integrante. 2. L'unità sanitaria locale ed il presidio e servizio multizonale di prevenzione di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (3), ciascuno per quanto di propria competenza, svolgono i controlli di cui al comma 1 secondo quanto riportato negli allegati II, III e IV al presente decreto, del quale fanno parte integrante. 3. I soggetti gestori ed il personale addetto agli impianti di acquedotto debbono attenersi, nello svolgimento delle attività di controllo dei servizi essenziali del ciclo dell'acqua, alle prescrizioni riportate nell'allegato V al presente decreto, del quale fa parte integrante. 4. Le regioni, se del caso, elaborano programmi integrativi per la vigilanza ed il controllo delle acque destinate al consumo umano finalizzati a salvaguardarne ed a promuoverne la qualità; (3) Riportata alla voce Sanità pubblica. 2. Mappatura degli impianti di acquedotto. 1. Per i fini di cui all'art. 1, i soggetti gestori di impianti di acquedotto, su conformi direttive delle autorità regionali da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, redigono e trasmettono alle unità sanitarie locali, ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessati da mappatura delle opere di attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di distribuzione, fino ai rami terminali della rete, dell'acqua fornita all'utenza. 2. Le operazioni di redazione e di trasmissione della mappatura di cui al comma 1 sono completate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. Su conformi direttive indicate in apposito provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni elaborano la documentazione di cui al comma 1, la trasmettono al Ministero della sanità e tempestivamente la aggiornano. Dette elaborazioni e/o aggiornamenti avvengono di concerto con le altre regioni interessate allorché si tratti di impianti di acquedotto di interesse interregionale. 3. Controlli sanitari. 1. Nell'ambito dello svolgimento dei controlli sanitari le unità sanitarie locali - servizio igiene pubblica o servizio similare - anche sulla base delle risultanze analitiche e delle valutazioni eventualmente fornite dai presidi e servizi multizonali: a) emettono il giudizio di qualità e di idoneità d'uso sulle acque destinate al consumo umano di cui al successivo art. 4; b) verificano la conformità delle risultanze dell'esame ispettivo e dei dati analitici acquisiti e/o rilevati alle prescrizioni della normativa di settore ed altresì segnalano, con carattere d'urgenza, a seconda dei casi, al comune e/o alla regione e/o ai soggetti gestori di impianto d'acquedotto le eventuali difformità riscontrate; c) propongono l'adozione, da parte del comune e/o della regione e/o dei soggetti gestori dell'impianto d'acquedotto, degli atti necessari a salvaguardare e/o a promuovere la qualità delle risorse idriche e dell'acqua condottata ovvero propongono l'adozione dei provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti di cui al successivo art. 5; d) trasmettono periodicamente, anche in forma sintetica, le risultanze dell'esame ispettivo e dei dati analitici acquisiti e/o rilevati al comune, alla regione ed ai soggetti gestori di impianto d'acquedotto. 2. Nell'ambito dello svolgimento dei controlli sanitari i presidi e servizi multizonali di prevenzione: a) verificano la conformità delle risultanze dei controlli analitici effettuati alle prescrizioni della normativa di settore, trasmettono tempestivamente i dati rilevati all'unità sanitaria locale e segnalano, con carattere d'urgenza, all'unità sanitaria locale, al comune, alla regione ed ai soggetti gestori dell'impianto d'acquedotto eventuali difformità riscontrate. 4. Giudizio di qualità e di idoneità d'uso. 1. Il giudizio di qualità sull'acqua destinata al consumo umano, fondato sulle risultanze dell'esame ispettivo e dei controlli analitici, è emesso seguendo le indicazioni ed i criteri esposti nell'allegato VI al presente decreto, del quale fa parte integrante. 2. L'uso delle acque destinate al consumo umano è subordinato al giudizio di cui sopra. 3. Per le acque già in distribuzione alla data di emanazione del presente decreto il giudizio di idoneità d'uso si intende acquisito, sempreché risultino conformi alla normativa, gli ultimi controlli analitici ed ispettivi effettuati su tali acque. 5. Provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti. 1. Qualora sia richiesto da esigenze di tutela della salute degli utenti della risorsa idrica, il sindaco adotta i provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti proposti dall'unità sanitaria locale che ha effettuato e/o verificato i controlli igienico-sanitari. 2. In caso di inerzia degli enti locali ovvero qualora l'esigenza di tutela della salute degli utenti della risorsa idrica coinvolga, per una medesima causa, più comuni, il presidente della giunta regionale adotta i provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti proposti dall'autorità sanitaria che ha effettuato e/o verificato i controlli igienico-sanitari. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, qualora riguardino un approvvigionamento idrico pari almeno a 1000 metri cubi al giorno oppure una popolazione pari almeno a 5000 abitanti, sono portati a conoscenza del Ministero della sanità entro trenta giorni dalla loro adozione. 4. Contestualmente all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, le regioni, i comuni ed i soggetti gestori di impianto d'acquedotto adottano, ciascuno per quanto di propria competenza, gli atti necessari a salvaguardare e/o a promuovere la qualità delle risorse idriche e dell'acqua condottata. 6. Approvvigionamento idrico d'emergenza. 1. Nell'ambito della previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico d'emergenza, le regioni affidano, ove possibile, l'attuazione e la gestione del relativo servizio ad enti pubblici gestori di impianti di acquedotto particolarmente qualificati con provvedimenti che sono portati a conoscenza del Ministero della sanità entro trenta giorni dalla loro adozione. 2. Fa parte integrante del provvedimento regionale di affidamento di cui al comma 1 un dettagliato rapporto tecnico concernente le strutture e gli interventi d'emergenza predisposti. 7. Rapporti con le regioni. 1. Le regioni trasmettono al Ministero della sanità entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni di settore concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano, sulle problematiche d'ordine igienico-sanitario ed ambientale riscontrate od ipotizzabili a breve, medio e lungo periodo, sulle eventuali carenze emerse e sui rimedi proponibili per eliminarle. 8. Attività di vigilanza. 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali definite dalla vigente legislazione, le funzioni ispettive per la vigilanza sull'applicazione del presente decreto possono essere svolte da ispettori nominati con apposito decreto del Ministro della sanità. Detti ispettori possono accedere ad ogni impianto e/o sede di attività di cui al presente decreto e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni. Essi sono muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall'autorità che li ha nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria per l'espletamento delle funzioni loro attribuite (4). 2. Per l'applicazione del presente decreto le regioni possono disporre ispezioni nell'ambito delle proprie competenze avvalendosi di proprio personale. (4) La Corte costituzionale con sentenza 19-30 dicembre 1991, n. 507 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1992, n. 2 Serie speciale) ha dichiarato che non spetta al Ministro della sanità dettare la disciplina della attività di vigilanza, che esula dalla competenza tecnica a lui attribuita ed annulla di conseguenza l'art. 8 del decreto emesso in data 26 marzo 1991. 9. Comitato permanente. 1. Al fine di un migliore esame di tutta la problematica concernente le acque destinate al consumo umano, è costituito un comitato permanente di studio, presieduto dal direttore generale dei servizi d'igiene pubblica del Ministero della sanità e composto: da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; da un rappresentante del Ministero dell'ambiente; da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; da due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali coordina anche le attività di segreteria del comitato; da un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; da un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento degli affari regionali e problemi istituzionali; da cinque esperti designati dalle regioni; dai presidenti delle sezioni del Consiglio superiore di sanità competenti in materia; da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; da due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità. 2. Il comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno. Il comitato articola di norma i propri lavori in sottocommissioni di studio tecnico-scientifiche e può avvalersi del contributo di esperti esterni. 3. Il comitato è rinnovato ogni tre anni. 10. Competenze delle province autonome. 1. I compiti affidati alle regioni dal presente decreto si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e di Bolzano. (Si omettono gli allegati) ¶

Ministerial Decree containing technical norms for the implementation of Presidential Decree No. 236 of 24 May 1988, relative to the implementation of EEC Directive No. 80/778 concerning the quality of drinking waters, as per article 15 of Act No. 183 of 16 April 1987 · Nelum