Ministerial Decree concerning the setting up of a zone for the biological protection of marine waters – Tremiti Area
颁布于 2004-02-18 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Fisheries and aquaculture, Sea
- 关键词
- marine fisheries, protected fishing area, fishing gear/fishing method, protection of species, fishery management and conservation, biodiversity, management/conservation, marine protected areas, protected area
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DECRETO 18 febbraio 2004 Istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine - Area Tremiti. (GU n. 53 del 4-3-2004). IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ed in particolare l'art. 98; Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, recante Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 che ha previsto l'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica, oltre quelle di riposo di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 16 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998; Vista la nota n. 21835 in data 26 novembre 2003 con la quale la Capitaneria di porto di Manfredonia ha comunicato alla scrivente il parere favorevole della locale commissione consultiva; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine; Decreta: Art. 1. 1. E' istituita, in via sperimentale per tre anni, una zona di tutela biologica denominata «Area Tremiti» nell'area marina delimitata dalle seguenti coordinate geografiche: a) lat. 42°07'30" N - long. 15°25'30" E; b) lat. 42°12'00" N - long. 15°42'00" E; c) lat. 42015'00" N - long. 15°42'00" E; d) lat. 42°10'00" N - long. 15°25'30" E. Art. 2. 1. Nell'area indicata all'articolo precedente e' fatto divieto assoluto di esercitare la pesca del novellame di qualsiasi specie ed e' altresi' interdetta la pesca con il sistema a strascico. 2. Con successivo provvedimento sara' istituito il Comitato di gestione previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003 indicato in premessa. 3. Nell'ambito delle finalita' di cui al citato art. 7, il Comitato di gestione provvede alla individuazione dei sistemi di pesca da limitare o interdire in funzione della tutela delle risorse biologiche dell'area. Art. 3. 1. I contravventori alle norme di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 febbraio 2004 Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora