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意大利的法律

Ministerial Decree concerning the establishment of a satellite-based vessel monitoring system (VMS) to monitor the position of Community fishing vessels exceeding 24 metres overall length

颁布于 2004-12-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
English
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
marine fisheries, fishery management and conservation, territorial sea, high seas, fishing vessel, inspection, enforcement/compliance, maritime zone

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DECRETO 23 dicembre 2004 Obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari, aventi lunghezza fuori tutta superiore a 24 metri, denominato V.M.S. (Vessel monitoring system), al fine di poter controllare le attivita' durante le battute di pesca. Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29-12-2004 IL SOTTOSEGRETARIO DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e, ss.mm., concernente la disciplina della pesca marittima e relativo regolamento di attuazione; Visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio del 12 ottobre 1993, che ha istituito un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca; Visto il regolamento n. 686/1997 del Consiglio del 14 aprile 1997, che ha sancito l'obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari, aventi lunghezza fuori tutta superiore a 24 metri, denominato V.M.S. (vessel monitoring system), a fine di poter controllare le attivita' durante le battute di pesca; Visti i risultati delle attivita' svolte durante il primo periodo di operativita' del sistema V.M.S. gestito dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, durante il quale i relativi oneri sono stati sostenuti dall'amministrazione Mi.P.A.F.; Considerato che detti oneri, comprendenti sia i costi delle trasmissioni satellitari dei dati - bordo/terra - che la manutenzione e/o sostituzione degli apparati di bordo (blue box) a decorrere dal 1° gennaio 2005 dovranno essere necessariamente sostenuti dagli armatori/proprietari delle navi soggette al controllo satellitare, affinche' sia assicurata una gestione autonoma degli apparati istallati a bordo delle rispettive navi da pesca per uniformarsi a quanto gia' avviene negli altri Stati membri dell'Unione europea; Visto il regolamento (CE) n. 2244/2003 del 18 dicembre 2003 della commissione che ha statuito un inderogabile divieto di effettuare battute di pesca alle navi comunitarie soggette all'obbligo del controllo satellitare, ovunque esse operino ed a quelle dei Paesi terzi che operino nelle acque comunitarie, senza apparati o con apparati guasti, difettosi e/o non funzionanti; Vista la legge 27 marzo 2004 n. 77; Stante la necessita' di procedere prioritariamente alle intestazioni delle utenze satellitari a carico degli armatori/proprietari di navi soggette all'obbligo di cui innanzi; Ritenuto necessario assicurare l'effettiva attuazione delle iniziative di cui sopra, in aderenza ai precetti comunitari e, di sanzionare eventuali inadempienze; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con il quale sono state delegate al sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine; Decreta: Art. 1. 1. E' fatto obbligo agli armatori/proprietari di navi da pesca nazionali, ovunque esse operino, aventi lunghezza fuori tutta superiore a 24 metri, dotate di apparato di controllo satellitare (c.d. blue box) di provvedere a proprie cure e spese all'intestazione delle utenze relative al traffico satellitare effettuato tramite gli apparati di bordo, attualmente in carico all'amministrazione e di sostenere i relativi costi di gestione (trasmissione dei dati e manutenzione ordinaria e straordinaria). 2. L'obbligo dell'intestazione delle utenze satellitari dovra' essere attuato entro e non oltre il 30 giugno 2005, mentre l'accollo degli oneri economici, relativi alla gestione degli apparati di bordo (blue box), decorreranno dal 1° luglio 2005. Art. 2. I centri di controllo nazionale e d'area, adotteranno tutte le misure necessarie ritenute piu' idonee per dare, senza deroga alcuna, concreta attuazione al presente provvedimento. Art. 3. Per effetto del presente provvedimento il decreto direttoriale 10 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004, e' annullato. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2004 Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora

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