Ministerial Decree concerning the compulsory fight against pine
颁布于 1998-04-17 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant protection, pests/diseases, inspection, data collection/reporting
- 类别
- agriculture
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文本
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DECRETO 17 aprile 1998. Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa". Gazzetta Ufficiale n. 125 del 01-06-1998 IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtu' del quale e' stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c); Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale"; Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1926 e 12 febbraio 1938 recanti disposizioni sulla lotta obbligatoria alla processionaria del pino; Considerato che la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa" (Den. et Schiff.) e' un lepidottero molto diffuso nell'area del Mediterraneo ed e' endemico in Italia, ad esclusione della Sardegna ove risulta assente; Rilevata la gravita' dei problemi connessi alle ricorrenti pullulazioni del lepidottero, derivanti da particolari condizioni ecologiche, selvicolturali e climatiche; Ritenuto opportuno ricorrere ad idonei interventi di controllo in caso di grave infestazione, anche in considerazione del rischio per la salute dell'uomo e degli animali; Udito il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 13 febbraio 1998 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa" (Den. et Schiff.); Decreta: Art. 1. La lotta contro la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa" (Den. et Schiff) e' obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana, nelle aree in cui la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e possa costituire un rischio per la salute delle persone o degli animali. Art. 2. Gli accertamenti fitosanitari per individuare le zone a rischio di cui all'art. 1, devono essere effettuati annualmente dai servizi fitosanitari regionali nel territorio di competenza, avvalendosi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato. Art. 3. Il servizio fitosanitario regionale, qualora a seguito delle indagini previste dall'art. 2, rilevi la presenza del fitofago in misura tale da costituire un rischio per la produttivita' o la sopravvivenza del popolamento arboreo e conseguentemente per la tutela della salute pubblica e degli animali, ne da comunicazione al presidente della giunta regionale il quale dispone misure di intervento di lotta obbligatoria secondo le modalita' stabilite dal servizio fitosanitario regionale. Negli altri casi il servizio fitosanitario regionale, qualora ne venga a conoscenza, comunica la presenza del fitofago al sindaco e stabilisce le modalita' di lotta piu' opportune. Gli eventuali interventi di profilassi disposti dall'autorita' sanitaria competente dovranno essere effettuati secondo le modalita' concordate caso per caso con il servizio fitosanitario nazionale. Art. 4. I proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Detto servizio fitosanitario, dopo aver effettuato gli opportuni sopralluoghi tecnici, stabilisce le modalita' di intervento piu' idonee. Art. 5. I decreti ministeriali del 20 maggio 1926 e del 12 febbraio 1939, citati nelle premesse, sono abrogati. Art. 6. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, e' facolta' delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto. Art. 7. Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 17 aprile 1998 Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 159