Ministerial Decree concerning exceptions to quality characteristics of waters for human consumption
颁布于 1991-12-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food safety and quality, potable water, standards, breastfeeding/infant food, nutrition
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文本
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DM 23/12/1991 Decreto Ministeriale 23 dicembre 1991 (in Gazz. Uff., 28 dicembre, n. 303). -- Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano. Preambolo Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente: Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988; Visto il decreto interministeriale 14 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 1988; Visto il decreto-legge 18 novembre 1991, n. 364, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano; Ritenuto di dovere prorogare il termine di durata delle deroghe di cui al citato decreto del 14 luglio 1988, in attesa della conversione in legge del citato decreto-legge 18 novembre 1991, n. 364; Viste le motivate richieste avanzate dalle regioni; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, che si è espresso in data 6 dicembre 1991; Decreta: Articolo 1 Articolo unico. -- 1. Il termine di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto interministeriale 14 luglio 1988 è prorogato al 16 gennaio 1992. 2. Il V.M.A. per il parametro nitrati e per il parametro solfati è ridotto, rispettivamente, a 75 mg/l ed a 400 mg/l. Per quanto concerne il parametro nitrati, le acque con valori superiori a 50 mg/l non possono essere impiegate per l'alimentazione del neonato e del bambino fino ad un anno e per uso abituale come bevanda di soggetti a rischio, quali soggetti debilitati, defedati, con turbe della crasi ematica. Di tale limitazione d'impiego deve essere data adeguata informazione da parte dell'autorità sanitaria locale alla popolazione interessata. 3. Dall'elenco dei parametri per i quali le regioni possono esercitare deroghe è depennato il parametro <<Ossidabilità>>. Il presente decreto entra in vigore il primo gennaio 1992 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.