Ministerial Decree concerning bivalve mollusc fishing
颁布于 1996-08-02 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, molluscs, fishery management and conservation, fishing authorization, authorization/permit
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DM 02/08/1996 Decreto Ministeriale 2 agosto 1996 (in Gazz. Uff., 26 settembre, n. 226). -- Misure in materia di pesca di molluschi bivalvi. Preambolo Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante regolamento di esecuzione alla predetta legge; Vista le legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1996, n. 107; Considerato che l'art. 1, comma 3-bis, della legge n. 107/1996, prevede che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione Consultiva centrale per la pesca marittima, con proprio decreto determina i compartimenti marittimi nei quali è necessario procedere al ritiro delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema turbosoffiante per ricostruire l'equilibrio fra risorse e capacità di cattura, il numero delle autorizzazioni da ritirare, i criteri da adottare per l'individuazione delle priorità da rispettare ai fini dei ritiri e l'entità del contributo da concedere; Ritenuta la necessità di emanare le modalità tecniche di attuazione del predetto articolo, che, in relazione allo stato di sofferenza della risorsa molluschi bivalvi, individuino il limite massimo delle unità da ritirare per ciascun compartimento; Richiamata la eccezionalità e la non ripetibilità dell'intervento economico recato dalla citata legge n. 107/1996, per cui future, eventuali situazioni di crisi della risorsa molluschi bivalvi andranno fronteggiate facendo ricorso alle misure tecniche previste dal decreto ministeriale 29 maggio 1992 ovvero degli articoli 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968, n. 1639; Sentito il sottocomitato molluschi nella seduta del 18 luglio 1996; Sentiti la Commissione Consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la Conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare nella riunione del 22 luglio 1996; Decreta: Articolo 1 Art. 1. 1. In applicazione dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1996, n. 107, ed in dipendenza della sofferenza degli stocks di molluschi bivalvi il numero delle unità autorizzate nei compartimenti di seguito elencati può essere ridotto nel limite massimo a fianco di ciascuno di essi riportato: a) S. Benedetto del Tronto ........... 17 unità b) Pescara ...........................4 unità c) Termoli ...........................1 unità d) Manfredonia .......................3 unità e) Molfetta ..........................5 unità f) Napoli ............................2 unità g) Castellammare di Stabia ...........4 unità 2. I titolari di licenze per la pesca dei molluschi bivalvi, le cui unità siano iscritte nei compartimenti di cui al comma 1, possono richiedere al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali la cancellazione dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi fino alla concorrenza del limite massimo di cui al medesimo comma 1. 3. Con successivo provvedimento, in attuazione dell'art. 1, comma 9-bis del decreto-legge n. 16/1996, convertito in legge n. 107/1996, al termine delle procedure di cancellazione previste dal presente decreto sarà determinato il numero delle unità abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi in ciascun compartimento e saranno adottate le relative misure gestionali. Il numero così determinato non potrà essere aumentato fino al 31 dicembre 2000. Articolo 2 Art. 2. 1. Al fine di essere ammesso al procedimento previsto dal presente decreto il titolare di licenza di cui al comma 2 dell'art. 1 deve presentare domanda, in bollo e con firma autenticata, entro il 30 settembre 1996 al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura. In caso di raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede il timbro postale di spedizione. 2. Nella domanda è indicata la composizione nominativa dell'equipaggio alla data prevista dall'art. 3, comma 1. 3. Le domande sono ammesse secondo l'ordine cronologico di presentazione, determinato ai sensi del comma 1, fino al limite massimo di cui all'art. 1. In caso di concorrenza di domande l'ordine sarà determinato dall'anzianità della licenza in capo allo stesso titolare per la unità oggetto dell'istanza di ammissione. Articolo 3 Art. 3. 1. Al titolare dell'unità, cui è ritirata l'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi in attuazione del presente decreto, è corrisposta una indennità di lire duecentocinquanta milioni; a ciascun membro dell'equipaggio, imbarcato alla data del 21 luglio 1996 o, in caso di fermo tecnico nel mese di luglio 1996 ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 1992, alla data del 31 maggio 1996, è corrisposta una indennità di dodici milioni. Dette indennità, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 16/1996, convertito in legge n. 107/1996, non contribuiscono alla formazione di reddito. 2. Le indennità di cui al comma 1 sono pagate mediante ordinativi diretti intestati rispettivamente al titolare della licenza e ai membri dell'equipaggio. 3. L'unità oggetto di ritiro può essere adibita alla pesca dei molluschi bivalvi fino al ricevimento da parte dell'interessato della comunicazione di pagamento da parte della Banca d'Italia. Contestualmente al ricevimento dell'avviso la licenza è Consegnata a cura del titolare alla capitaneria di porto, competente per territorio, insieme a copia della predetta comunicazione. 4. La capitaneria di porto trasmette al Ministero copia autenticata della comunicazione di cui al comma 3 e la licenza per l'aggiornamento; contestualmente rilascia all'interessato attestazione provvisoria senza l'indicazione dell'attrezzo <<draga idraulica>>. Articolo 4 Art. 4. 1. Le unità, ammesse ai benefici del presente decreto, possono essere trasferite, previo nulla osta del Ministero, in altri compartimenti marittimi, con esclusione di quelli di cui all'art. 1, al fine di sostituire imbarcazioni già abilitate alla pesca con l'attrezzo <<draga idraulica>>. 2. Per effetto della sostituzione di cui al comma 1 le imbarcazioni sostituite perdono l'autorizzazione alla pesca con draga idraulica e non possono essere più abilitate a detta pesca; corrispondentemente il Ministero provvede al passaggio dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi sulla unità trasferita, che Conserva sulla licenza le medesime caratteristiche tecniche della precedente abilitazione. Articolo 5 Art. 5. 1. Al termine delle procedure di ritiro delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 2, e prima del procedimento previsto dall'art. 1, comma 3, il Ministero, sentito il sottocomitato per la gestione dei molluschi bivalvi di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1992, provvede a fissare il numero delle autorizzazioni, che possono essere ritirate, nel limite massimo determinato dal differenziale residuale alle suddette procedure, in tutti i compartimenti marittimi. 2. Per il procedimento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste dal presente decreto. 3. Nell'ammissione delle istanze, presentate in attuazione del presente articolo, priorità assoluta è attribuita in relazione allo stato della risorsa molluschi. A tale riguardo, in relazione ai risultati della valutazione delle risorse, il sottocomitato per la gestione dei molluschi bivalvi divide i compartimenti in tre gruppi. Articolo 6 Art. 6. 1. Il Consorzio cui sia stata affidata la gestione della pesca dei molluschi bivalvi può proporre misure gestionali ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 44 del 12 gennaio 1995, concernenti: a) il traino della draga anche con modalità differenti da quelle effettuate facendo forza con il verricello sul cavo dell'ancora precedentemente calata; b) orari e tempi di esercizio dell'attività di pesca e di uscita dal porto diversi dalla disciplina generale, tenuto conto, in proposito, delle particolari esigenze locali e di consistenza degli stocks; c) quantità pescabili in relazione alla consistenza degli stocks nel limite massimo previsto dalla normativa generale. 2. Il Ministero, sentito il sottocomitato per la gestione dei molluschi bivalvi, in relazione ai pareri scientifici in materia, adotta i provvedimenti attuativi delle misure di cui al comma 1.