Ministerial Decree authorizing fishing in aquaculture plants
颁布于 1995-09-29 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- mariculture, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit, aquaculture
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文本
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D.M. 29 settembre 1995 (1). Autorizzazione all'esercizio della pesca negli impianti di acquacoltura. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 novembre 1995, n. 266. IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante la disciplina della pesca marittima, ed in particolare l'art. 32; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, avente ad oggetto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, ed in particolare l'art. 4; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il «riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali»; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Valutata la necessità di fissare i criteri per il rilascio delle licenze di pesca per le unità da asservire agli impianti di acquacoltura; Tenuto conto che trattasi di unità con particolari caratteristiche tecniche in relazione all'esercizio dell'attività svolta, non aventi riflesso sulla consistenza della flotta da pesca italiana ai fini del POP (programma di orientamento pluriennale) 1992-1996; Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 20 luglio 1995, ha reso all'unanimità parere favorevole; Decreta: Art.1. 1. Le unità, già munite della licenza per l'esercizio dell'attività di pesca costiera (ravvicinata - locale), possono, a richiesta dell'interessato, essere autorizzate ad esercitare l'attività di pesca in un impianto di acquacoltura, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 5. 2. La richiesta, redatta in bollo, è trasmessa dall'interessato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura. Alla richiesta deve essere allegata idonea documentazione da cui si desuma la titolarità dell'impianto o l'autorizzazione all'utilizzo del medesimo. Art. 2. 1. Le unità da pesca autorizzate esclusivamente all'esercizio dell'attività da svolgersi in un impianto di acquacoltura non possono esercitare alcun tipo di pesca professionale, così come definita dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (2). (2) Riportato al n. B/V. Art. 3. 1. Alle unità, per le quali il Ministero ha già concesso il nulla osta, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, per la costruzione di imbarcazione da adibire all'attività in un impianto di acquacoltura, è rilasciata la licenza di pesca. 2. Per le unità, da costruire o provenienti da altre destinazioni (diporto, traffico, ecc.), da utilizzare per l'attività in un impianto, deve essere richiesto al Ministero, in via preventiva, il nulla osta di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 1995. 3. Il nulla osta di cui al comma 2 deve essere richiesto anche per quelle imbarcazioni utilizzate come unità di trasferimento o di appoggio per gli attrezzi «rastrello a piedi» o «rastrello a mano» negli impianti di molluschicoltura. 4. Per ottenere il nulla osta l'interessato deve presentare istanza, redatta in bollo, al Ministero, indicando le caratteristiche tecniche della nave che si intende utilizzare nell'impianto, e dimostrare la disponibilità dell'impianto. Art. 4. 1. Le unità già munite di licenza di pesca, ritirate per l'iscrizione di nuove navi nei registri delle navi minori e galleggianti, non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività nell'impianto. Art. 5. 1. L'unità, per la quale è richiesta unicamente l'autorizzazione per l'attività nell'impianto, deve avere esclusivamente a bordo gli attrezzi da pesca indispensabili per l'esercizio nell'ambito del medesimo. È consentito l'utilizzo dell'archetto per le unità a bordo delle quali il rullo idraulico è sospeso ad un cavo entro il quale scorre la campata. 2. L'unità di cui al comma 1 non deve avere a bordo divergenti, reti o attrezzi da pesca di qualsiasi tipo, cavi d'acciaio in numero non superiore ad uno ove sia munita di verricello ad uno o più tamburi. 3. L'osservanza delle prescrizioni del presente articolo è verificata dalla competente Autorità marittima che, a seguito di visita a bordo, provvede a rilasciare un verbale da allegarsi all'istanza di richiesta della licenza di pesca. Art. 6. 1. Sulla licenza di pesca rilasciata per unità che, esercita l'attività esclusivamente nell'impianto di acquacoltura, è indicato soltanto il compartimento marittimo di iscrizione. 2. Qualora l'unità deve esercitare l'attività in un impianto situato in un compartimento marittimo diverso da quello di iscrizione, l'interessato deve darne immediata comunicazione al Ministero allegando copia della concessione demaniale dell'impianto o copia del contratto di locazione stipulato con il titolare dello stesso impianto. In detta ipotesi la licenza di pesca non è sostituita; ad essa è allegata un'autorizzazione ad operare nell'impianto stesso, rilasciata dall'autorità marittima competente per servizio sulla zona ove è situato l'impianto. Art. 7. 1. Le caratteristiche tecniche della nave da utilizzare in un impianto di acquacoltura non devono superare: a) la stazza lorda di 20 tonnellate; b) la potenza motore 500 hp. 2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati qualora l'interessato dimostri che l'unità è adibita, oltre che al normale servizio nell'impianto, anche come nave fattoria. In tale caso l'interessato, all'atto della richiesta del nulla osta, deve allegare idonea documentazione atta a dimostrare l'imbarco delle attrezzature tipiche delle navi-fattoria (celle frigorifere, selezionatori, confezionatrici, ecc.). Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.