Ministerial Decree amending Presidential Decree of 11 February 1994, No. 241, implementing Directive No. 93/52/EEC amending Directive No. 89/556/EEC regarding intracommunity exchanges and the import from third countries of embryos of animals of the bovine species
颁布于 1996-01-29 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal production, animal reproduction, international trade, cattle
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
DM 29/01/1996 Decreto Ministeriale 29 gennaio 1996 (in Gazz. Uff., 4 aprile, n. 80). -- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, regolante l'attuazione della direttiva n. 93/52 CEE recante modificazione alla direttiva n. 89/556 CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina. Preambolo Il Ministro della sanità: Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, recante regolamento di attuazione della direttiva n. 89/556 CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina; Vista la direttiva n. 93/52 CEE recante modifica della direttiva n. 89/556; Ritenuto necessario procedere all'attuazione nell'ordinamento interno della citata direttiva n. 93/52 CEE; In applicazione dell'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Decreta: Articolo 1 Art. 1. 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, è modificato nel modo seguente: A) All'art. 1, il comma 2 è così sostituito: <<2. Le norme del presente regolamento non si applicano agli embrioni ottenuti con il trasferimento di nuclei>>. B) All'art. 2, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera g): <<g) gruppo di produzione di embrioni: gruppo di raccolta di embrioni ufficialmente riconosciuto per la fecondazione in vitro conformemente alle condizioni di cui all'allegato A)>>. C) All'art. 3, comma 1, la lettera a) è così sostituita: <<a) siano stati ottenuti tramite fecondazione artificiale o in vitro con lo sperma di un donatore proveniente da un centro di raccolta di sperma riconosciuto per la raccolta, il trattamento e il magazzinaggio di sperma, o tramite sperma importato ai sensi del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226>>. D) All'art. 4, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 8: <<8. Per il riconoscimento di un gruppo di produzione di embrioni ottenuti da una fecondazione in vitro si applicano le modalità e le condizioni di cui al presente articolo e all'allegato A)>>. Articolo 2 Art. 2. 1. Sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12. 2. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.