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意大利的法律

Ministerial Decree amending Presidential Decree of 11 February 1994, No. 241, implementing Directive No. 93/52/EEC amending Directive No. 89/556/EEC regarding intracommunity exchanges and the import from third countries of embryos of animals of the bovine species

颁布于 1996-01-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Livestock
关键词
animal production, animal reproduction, international trade, cattle
类别
*

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DM 29/01/1996 Decreto Ministeriale 29 gennaio 1996 (in Gazz. Uff., 4 aprile, n. 80). -- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, regolante l'attuazione della direttiva n. 93/52 CEE recante modificazione alla direttiva n. 89/556 CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina. Preambolo Il Ministro della sanità: Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, recante regolamento di attuazione della direttiva n. 89/556 CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina; Vista la direttiva n. 93/52 CEE recante modifica della direttiva n. 89/556; Ritenuto necessario procedere all'attuazione nell'ordinamento interno della citata direttiva n. 93/52 CEE; In applicazione dell'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Decreta: Articolo 1 Art. 1. 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, è modificato nel modo seguente: A) All'art. 1, il comma 2 è così sostituito: <<2. Le norme del presente regolamento non si applicano agli embrioni ottenuti con il trasferimento di nuclei>>. B) All'art. 2, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera g): <<g) gruppo di produzione di embrioni: gruppo di raccolta di embrioni ufficialmente riconosciuto per la fecondazione in vitro conformemente alle condizioni di cui all'allegato A)>>. C) All'art. 3, comma 1, la lettera a) è così sostituita: <<a) siano stati ottenuti tramite fecondazione artificiale o in vitro con lo sperma di un donatore proveniente da un centro di raccolta di sperma riconosciuto per la raccolta, il trattamento e il magazzinaggio di sperma, o tramite sperma importato ai sensi del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226>>. D) All'art. 4, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 8: <<8. Per il riconoscimento di un gruppo di produzione di embrioni ottenuti da una fecondazione in vitro si applicano le modalità e le condizioni di cui al presente articolo e all'allegato A)>>. Articolo 2 Art. 2. 1. Sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12. 2. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ministerial Decree amending Presidential Decree of 11 February 1994, No. 241, implementing Directive No. 93/52/EEC amending Directive No. 89/556/EEC regarding intracommunity exchanges and the import from third countries of embryos of animals of the bovine species · Nelum