Ministerial Decree amending Ministerial Decree of 26 July 1995 on fishing licences
颁布于 1996-11-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, fishing gear/fishing method, marine fishes, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit, aquatic animals
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文本
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274. PESCA B) Pesca marittima D.M. 22 novembre 1996 (1). Modificazione al D.M. 26 luglio 1995 (2) inerente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 1997, n. 22. (2) Riportato al n. B/CIV. IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima ed in particolar modo l'art. 4 che consente al Ministro di adottare i provvedimenti necessari al fine del contenimento dello sforzo di pesca; Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994 che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo; Considerato che in sede internazionale (Consiglio generale della pesca nel Mediterraneo all'interno della F.A.O.) e nell'Unione europea è stata evidenziata la necessità di salvaguardare i grandi pelagici mediante un contenimento della cattura anche al fine di consentire la riproduzione della specie; Sentiti il Comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale per la pesca marittima che, nella riunione del 5 novembre 1996, hanno reso all'unanimità parere favorevole; Decreta: 1. 1. I titolari di licenza di pesca autorizzati al sistema denominato attualmente circuizione che hanno esercitato e che intendono continuare ad esercitare la pesca del tonno devono presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, una istanza in bollo e con firma autenticata, corredata da dichiarazioni statistiche, fatture ed ogni ulteriore documentazione idonea a provare la cattura di esemplari di tonno avvenuta negli ultimi tre anni. 2. Ai suddetti titolari verrà rilasciata l'autorizzazione alla cattura dei tonni con l'attrezzo denominato circuizione per tonni. 2. 1. Ai titolari di licenza di pesca di cui al precedente art. 1 che intendono continuare a pescare, oltre ai tonni anche i piccoli pelagici, verrà rilasciata una autorizzazione per la cattura del tonno e dei piccoli pelagici denominata circuizione per tonni e piccoli pelagici. 2. A tal fine gli interessati devono presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, una istanza in bollo e con firma autenticata corredata dei documenti di cui al precedente art. 1. 3. A coloro che non presenteranno le istanze di cui ai precedenti articoli, e a coloro che non forniranno sufficiente documentazione per provare la cattura delle specie in parola negli ultimi tre anni, sulla licenza di pesca permarrà la denominazione circuizione.