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意大利的法律

Ministerial Decree amending Ministerial Decree of 12 March 1990 on the implementation of Act of 28 August 1989, No. 302, concerning fishing credit

颁布于 1997-03-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
credit, aquaculture, marine fisheries

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. D.M. 11 marzo 1997. Modificazioni al D.M. 12 marzo 1990 (2) recante particolari modalità tecniche necessarie per l'attuazione della L. 28 agosto 1989, n. 302, sulla disciplina del credito peschereccio di esercizio. IL MINISTRO DEL TESORO di concerto con IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente la disciplina del credito peschereccio di esercizio; Visto l'art. 16, comma 1, della citata legge n. 302 del 1989, che stabilisce l'emanazione delle modalità tecniche con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile, ora Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto 12 marzo 1990 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile, ora Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto legislativo 1Ý settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che agli articoli 43 e seguenti ha disciplinato il credito peschereccio; Considerato che l'art. 161 del decreto legislativo n. 385 del 1993, al comma 1, ha abrogato gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'art. 4 commi 1, 2, 3 e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, gli articoli 8 e 15 della citata legge n. 302 del 1989, ed al comma 2 ha abrogato gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge stessa che continuano per= ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo; Ravvisata la necessità, alla luce di tali modifiche, di emanare un nuovo decreto di attuazione della legge n. 302 del 1989 con riferimento alle operazioni di credito peschereccio di esercizio agevolato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Decreta: 1. 1. Il credito peschereccio di esercizio, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 1Ý settembre 1993, n. 385, ha per oggetto la concessione ad imprese, singole o associate, di prestiti destinati alle attività di pesca, acquacoltura ed alle attività ad esse connesse o collaterali. 2. Per accedere alle agevolazioni di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, le imprese richiedenti devono dimostrare di essere abilitate ad esercitare l'attività di cui al precedente comma. 3. I prestiti sono concessi dalle banche con le modalità di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e per una durata non superiore a diciotto mesi. 4. I prestiti sono regolati al tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto, determinato ai sensi del decreto 21 dicembre 1994 del Ministro del tesoro. 2. 1. Per i prestiti contratti sono considerate prioritarie le seguenti finalità: a) manutenzione ordinaria e/o gestione delle navi adibite alla pesca o asservite agli impianti di acquacoltura, compresi i dispositivi e le attrezzature di bordo; b) manutenzione ordinaria e/o gestione degli impianti di allevamento, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti ittici; c) anticipazioni alle cooperative ed alle associazioni di produttori per i prodotti ittici conferiti dai soci. 2. Per l'ammissibilità alla agevolazione delle operazioni relative al punto a) è prescritta l'iscrizione delle imbarcazioni nel registro delle navi minori e dei galleggianti o nel registro delle matricole. Per le operazioni di cui al punto b) è prescritta l'agibilità degli impianti. 3. 1. L'importo del prestito, commisurato all'effettivo fabbisogno, è stabilito nei seguenti limiti massimi: a) sino al 50% del fatturato dichiarato ai fini fiscali nell'anno precedente e comunque fino ad un massimo di lire 1.000 milioni; b) sino al 30% dei ricavi indicati nel bilancio di previsione riferito al terzo anno di gestione a regime, se trattasi di imprese di recente costituzione, e comunque fino ad un massimo di lire 1.000 milioni. 2. Sono ammissibili alla agevolazione le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. 3. Nel corso di validità del prestito non pu= essere presentata altra domanda per le stesse finalità o per finalità diverse. 4. 1. La domanda per un prestito di credito peschereccio di esercizio agevolato, a firma dell'interessato o, in caso di persona giuridica, del legale rappresentante, deve essere presentata alla banca prescelta. 2. Ai fini istruttori, copia della sola domanda è trasmessa, a cura della banca, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, appresso indicato per brevità 1/2Ministero delle risorse agricole+. 3. La fase istruttoria, compresa la verifica del possesso dei requisiti prescritti per accedere alla agevolazione, è a carico della banca. E' facoltà della banca stessa richiedere, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, ulteriori dati e notizie per la completa valutazione dell'istanza medesima. 4. Ultimata l'istruttoria la banca trasmette al Ministero delle risorse agricole una relazione contenente il proprio parere sulla validità economico-finanziaria dell'operazione, nonché l'importo, la scadenza e le modalità di estinzione del prestito. 5. Per la comunicazione dei dati e la trasmissione degli atti la banca ed il Ministero delle risorse agricole si avvarranno di sistemi informatici. Resta comunque l'obbligo per la banca di custodire gli originali degli atti per un periodo non inferiore a sei mesi dalla data di estinzione del prestito. 6. Il Ministero delle risorse agricole si riserva la facoltà di disporre gli accertamenti ritenuti necessari ai fini della corretta applicazione della presente normativa. 5. 1. L'agevolazione è pari alla differenza tra la rata calcolata al tasso di riferimento di cui al precedente art. 1, comma 4, e la rata a tasso agevolato. Il relativo metodo di calcolo è contenuto nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa dalla banca il Ministero delle risorse agricole, sulla base del favorevole esito dell'istruttoria bancaria e dell'avvenuta erogazione del prestito, emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione provvedendo contestualmente all'impegno ed alla liquidazione dell'agevolazione stessa calcolata in forma attualizzata applicando il tasso di riferimento detratta la commissione onnicomprensiva. 3. L'agevolazione è liquidata a favore del richiedente a mezzo di accreditamento presso la banca che ha effettuato l'operazione. La banca, con pari valuta di incasso, provvede a ridurre il debito in linea capitale in misura pari all'entità della agevolazione. 6. 1. La procedura di cui al presente regolamento si applica alle domande di prestito presentate a partire dal 1Ý gennaio 1997. 2. Le domande presentate anteriormente alla predetta data manterranno la priorità acquisita a condizione che le banche adeguino l'istruttoria all'iter procedurale stabilito dall'art. 4 e provvedano alla stipula dei contratti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In caso contrario le domande dovranno essere riprodotte ai sensi dello stesso decreto. 3. Le modalità di presentazione della domanda nonché quelle operative di intervento potranno essere oggetto di apposita circolare che sarà emanata a cura del Ministero delle risorse agricole. ALLEGATO A CALCOLO DELL'AGEVOLAZIONE L'agevolazione "assegnata" al momento della presentazione della domanda è pari alla differenza tra la rata calcolata al tasso di riferimento medio - trm - e quella calcolata al tasso agevolato. Il trm rappresenta il tasso relativo ai primi venti giorni del mese che precede il semestre di intervento: a) 1-20 dicembre, per il semestre gennaio-giugno; b) 1-20 giugno, per il semestre luglio-dicembre. Il tasso agevolato è pari al 30% del trm nel Mezzogiorno e al 40% del trm nelle altre zone. Per calcolare l'ammontare di ciascuna rata si procede utilizzando la seguente formula: ip R = C np 1 - (ip+1) R = rata C = capitale ip = tasso di riferimento medio rapportato al periodo della rata np = numero di periodi previsti per estinguere il prestito. Ad es. per un prestito al trm del 13%, con restituzione in rate semestrali e scadenza annuale si ha ip=0,13 * 1/2 e np=2 con scadenza a 18 mesi (1,5 anni) si avrà ip=0,13 * 1,5/3 e np=3. L'agevolazione in forma attualizzata è calcolata utilizzando la seguente formula: ip A = Ra np 1 - (ip+1) A = agevolazione attualizzata Ra = rata di attualizzazione ip = tasso di riferimento medio, detratta la commissione onnicomprensiva, rapportato al periodo della rata np = numero di periodi previsti per estinguere il prestito. Considerato che l'agevolazione non pu= superare l'importo calcolato al tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto, il Ministero, effettuata tale verifica, procederà alla liquidazione dell'intera agevolazione 1/2assegnata+ ovvero del minor importo dovuto.

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