Ministerial Decree amending Ministerial Decree No. 322 of 24 September 1990, establishing undesirable substances and products in feedstuffs
颁布于 1991-12-14 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal production, animal feed/feedstuffs
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文本
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DM 14/12/1991 Decreto Ministeriale 14 dicembre 1991 (in Gazz. Uff., 23 dicembre, n. 300). -- Modificazioni al decreto ministeriale 24 settembre 1990, n. 322, recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi. Preambolo Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visti gli allegati al decreto 24 settembre 1990, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264/1990 e recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi; Vista la direttiva CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973, pubblicata nella <<Gazzetta Ufficiale>> CEE n. L 38, del giorno 11 febbraio 1974, concernente le sostanze ed i prodotti indesiderabili nei mangimi modificata dalle direttive CEE numeri 76/14, 76/934, 80/502, 83/381, 86/299, 86/354 e 87/238 e con la quale è stato, tra l'altro, fissato un tenore massimo di piombo per i mangimi semplici diversi da quelli contenenti foraggi verdi, fosfati o lieviti; Viste le direttive CEE n. 91/126 del 13 febbraio 1991, pubblicata nella <<Gazzetta Ufficiale>> CEE n. L 60 del 7 marzo 1991 e n. 91/132 del 4 marzo 1991, pubblicata nella <<Gazzetta Ufficiale>> CEE n. L 66 del 13 marzo 1991, con le quali è stato, tra l'altro, modificato l'allegato I della direttiva CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973, sopracitata, con l'abbassare per taluni mangimi, il contenuto massimo di aflatossina B1 e con l'aggiungere altre voci; Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto 24 settembre 1990, n. 322; Visto, altres l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge del 15 febbraio 1963, n. 281; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Articolo 1 Art. 1. L'allegato I al decreto 24 settembre 1990, n. 322, recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto. Articolo 2 Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.(Si omette l'allegato).