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意大利的法律

Ministerial Decree adopting the third national plan for fisheries and aquaculture in marine and brackish waters

颁布于 1991-01-15 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
marine fisheries, mariculture, aquaculture, policy/planning, fishery management and conservation, fishing gear/fishing method, subsidy/incentive, fishing authorization, authorization/permit

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DM 15/01/1991 Decreto Ministeriale 15 gennaio 1991 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 40, del 16 febbraio). Adozione del terzo piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1991-93. Preambolo Il Ministro della marina mercantile: Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41; Visto il proprio decreto 9 novembre 1982, concernente le modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 341; Visti i propri decreti 18 febbraio 1985 e 12 giugno 1985 contenenti modifiche ed integrazioni al decreto 9 novembre 1982; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991); Considerato che nella riunione del 7 novembre 1990 il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'art. 3 della legge n. 41/82, ha elaborato il terzo piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre; Considerato che il predetto Piano è stato approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 20 dicembre 1990; Considerato che la tabella B allegata alla legge finanziaria reca l'accantonamento <<Pesca marittima ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca>> in ragione di lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993; Decreta: Articolo 1 Art. 1. Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, è adottato il terzo piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1991-1993 allegato al presente decreto. Per l'attuazione del Piano sono utilizzati: 1) gli stanziamenti resi disponibili dalla legge di finanziamento del Piano triennale il cui onere troverà copertura nell'accantonamento previsto dalla tabella B allegata alla legge finanziaria 1991 in premessa citata; 2) le somme disponibili sul fondo centrale per il credito peschereccio alla data del 31 dicembre 1990 provenienti dal pagamento delle rate scadute di ammortamento dei mutui. Articolo 2 Art. 2. Le domande concernenti le richieste di mutuo sul fondo centrale per il credito peschereccio e di contributo a fondo perduto debbono pervenire al Ministero della marina mercantile entro il 30 giugno di ciascun anno. Le domande presentate tra il 1° luglio e il 31 dicembre di ciascun anno sono esaminate unitamente a quelle presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.