Ministerial Decree 7 January 2000 establishing a national system for the protection against Spongiform encephalopathy
颁布于 2000-01-07 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Food and nutrition, Livestock
- 关键词
- animal health, pests/diseases, cattle, registration, hygiene/sanitary procedures, meat, slaughtering, food safety and quality
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Supp/emento ordinario a/la "Gazzetta Ufficiale,, n. 59 dell'll marzo 2000 - Serie genera/e Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA Roma - Sabato, 11 marzo 2000 SI PUBBLICA TUTTI I GIORN I NON FESTIVI OIREZIOHE E REOAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E OECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081 N. 43 .... MINISTERO DELLA SANITA DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 2000. Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongif orme bovina (BSE). 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZEITA UFFICIALE Serie generate - n. 59 SOMMARIO MINISTERO DELLA SANITA DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 2000. ~ Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica de/la encefalopatia spongiforme bovina ( BSE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5 ALLEGATO 1 - Indagine clinica su animali sospetti di BSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15 ALLEGATO 2 - Raccolta informazioni sui mangimi utilizzati in azienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 21 ALLEGATO 3 - Criteri per ii campionamento negli allevamenti bovini a rischio . . . . . . . . . . . . . . . . . » 24 ALLEGATO 4 - Scheda di accompagnamento <lei campioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 27 ALLEGATO 5 - Scheda di rintraccio degli animali a rischio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30 ALLEGATO 6 - Schema <lei flussi informativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 38 ALLEGATO 7 - Informazioni contenute nell'anagrafe degli impianti di produzione, distribuzione di alimenti per animali e di laboratori per conto terzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 42 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE Serie generale - n. 59 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELLA SANITA DECRETO 7 gennaio 2000. Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE). IL MINISTRO DELLA SANITA Visto ii testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto ii regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epi zootiche degli animali; Visto ii decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, in particolare )'art. 3, comma 3, lettera b); Visto ii decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, concernente l'attuazione delle Direttive del Consiglio 91 /497 /CEE e 91 /498/CEE relative alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche, e successive modifiche; Vista la legge 21 ottobre 1996, n. 532, recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 ago sto 1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina; Visto ii decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme di attuazione della Direttiva 92/ 102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali; Vista l'ordinanza del Ministro della sanita del 10 maggio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 1991, concernente norme per la profilassi di malattie animali; Visto ii decreto del Ministro della sanita del 3 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub blica italiana n. 193 del 19 agosto 1991, concernente ii riconoscimento del Centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta quale Centro di referenza nazionale; Visto ii decreto del Ministro della sanita del 2 novembre 1991, recante riconoscimento quale Centro di refe renza nazionale del Centro operativo veterinario di epidemiologia, programmazione ed informazione attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», in Teramo; Visto ii decreto del Ministro della sanita 4 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 1993, concernente l'istituzione di una commissione permanente di emergenza a livello nazionale incaricata del coordinamento di tutte le misure di controllo adottate dalle regioni e dalle province auto nome in materia di profilassi e lotta contro l'afta epizootica e contro le altre malattie infettive e diffusive contagiose; Vista l'ordinanza del Ministro della sanita del 28 luglio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub blica italiana n. 216 del 15 settembre 1994, recante misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spon giforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi, e successive modifiche; Visto ii decreto del Ministro della sanita del 29 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 1997, concernente misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali; Visto ii regolamento (CE) n. 820/97, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e registra zione dei bovini; Visto ii decreto del Ministro della sanita del 4 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub blica italiana n. 240 del 14 ottobre 1997, concernente misure integrative per la profilassi della BSE; Vista l'ordinanza del Ministro della sanita del 15 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 1998, concernente «misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili mediante l'eliminazione dal consumo umano e animale del materiale specifico a rischio ottenuto da animali della specie bovina, ovina e caprina provenienti da alcuni Stati membri dell'Unione europea e relative modalita di distruzione»; 5 11-3-2000 Supp/emento ordinario alla GAZZEITA UFFICIALE Serie generale - n. 59 Vista la decisione della Commissione 96/272/CE del 23 aprile 1998, che istituisce un sistema di sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi animali; Visto ii decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 1999, attuazione della Direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita per ii ricono scimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali; Visto ii decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, pubblicato sul supplemento ordinario n. 120 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 146 del 24 giugno 1999, che da attuazione alla Direttiva 97 /12/CE che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intra comunitari di animali delle specie bovina e suina. Ritenuto necessario attuare un sistema di sorveglianza epidemiologica sull'intero territorio nei confronti della encefalopatia spongiforme bovina, comprensivo di specifiche misure sanitarie, e ii coordinamento delle rela tive attivita; Visto ii parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome, reso nella riunione del 16 dicembre 1999; Decreta: Art. 1. I. E istituito un sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, di seguito denominata BSE. 2. Gli obiettivi del sistema di cui al comma 1 sono: a) osservare e valutare la situazione epidemiologica ed i fattori di rischio della BSE su territorio nazionale; b) analizzare periodicamente ii rischio della presenza e dell'introduzione della BSE nel territorio nazionale; c) diagnosticare tempestivamente eventuali casi di malattia con sintomatologia riferibile a BSE; d) gestire in modo efficiente le eventuali emergenze collegate al verificarsi di casi di BSE sul territorio nazionale. 3. Del sistema di cui al comma 1 fanno parte: a) i detentori responsabili degli allevamenti bovini e bufalini; b) i servizi veterinari regionali e locali; c) i veterinari riconosciuti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; d) ii dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita pubblica veterinaria del Ministero della sanita; e) l'Istituto superiore di sanita; f) gli istituti zooprofilattici sperimentali; g) ii centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA); h) ii centro di referenza nazionale veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione (COVEPI); i) gli stabilimenti di produzione dei mangimi destinati all'alimentazione dei ruminanti; j) gli stabilimenti di trasformazione dei rifiuti di origine animale per la produzione di alimenti destinati al consumo animale; k) i titolari degli stabilimenti di macellazione; I) una banca dati informatizzata. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: Art. 2. a) animale con sintomi clinici compatibili con BSE: un animale della specie bovina o bufalina di eta supe riore a venti mesi, con segni comportamentali e neurologici di origine centrale, per i quali non sia possibile esclu dere la diagnosi della malattia; b) animale affetto da BSE: animale della specie bovina o bufalina per ii quale ii Centro di referenza nazio nale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate conferma la diagnosi di encefalopatia spongiforme trasmissibile. 6 11-3-2000 Supp/emento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE Serie generale - n. 59 Art. 3. 1. E istituita l'anagrafe nazionale degli impianti di produzione, di distribuzione di alimenti per animali e dei laboratori per conto terzi. 2. Ai fini dell'istituzione dell'anagrafe di cui al comma I, entro centottanta giomi dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e province autonome assegnano a ciascun impianto di cui al comma 1 un codice iden tificativo univoco di otto caratteri alfanumerici, costituito dalla sigla della provincia dove ha sede lo stabilimento e un numero progressivo di massimo sei cifre, e trasmettono al Ministero della sanita - Dipartimento degli ali menti, della nutrizione e della sanita pubblica veterinaria, e al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione le informazioni di cui all'allegato 7. 3. Le regioni e le province autonome aggiomano le proprie basi di dati, anche a seguito di ogni ispezione effettuata secondo le cadenze previste dal piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione degli animali e, nel caso di produttor.i di alimenti destinati all'alimentazione dei ruminanti, secondo le cadenze previste all'art. 4. 4. Le regioni e le province autonome trasmettono gli aggiomamenti dell'anagrafe di cui al comma 1 al Mini stero della sanita - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita pubblica veterinaria e al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione, almeno annualmente entro ii 1 ° marzo di ogni anno, per quanto riguarda gli impianti di cui al comma 1 che non producono alimenti destinati ai ruminanti e almeno semestralmente, entro ii 1 ° marzo ed ii 1 ° settembre di ogni anno, per quanto riguarda gli impianti di cui al comma 1 che producono alimenti destinati ai ruminanti. 5. II Ministero della sanita - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita pubblica veterinaria e ii Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione rendono disponibili i dati contenuti nell'anagrafe al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate. Art. 4. 1. I servizi veterinari delle aziende U.S.L. ispezionano gli stabilimenti di produzione di mangimi destinati all'alimentazione dei ruminanti con cadenza non superiore a centottanta giomi. La cadenza delle ispezioni e ridotta a non piu di novanta giomi nel caso in cui i suddetti stabilimenti abbiano linee di produzione comuni per mangimi contenenti e non contenenti farine di came oppure che abbiano stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati o dei prodotti finiti non separato per i mangimi contenenti e non contenenti farine di came. 2. II Ministero della sanita - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita pubblica veterinaria, definisce le modalita generali di ispezione per gli stabilimenti di produzione di mangimi destinati all'alimenta zione dei ruminanti e in particolare le necessarie istruzioni tecniche per i campionamenti, precisandone la cadenza ed i criteri anche tenendo conto delle modalita stabilite dalla norma UNI ISO 2859/2. Art. 5. 1. In caso di riscontro, a seguito dei controlli previsti all'art. 4, di presenza di proteine derivate da tessuti di mammiferi nei mangimi destinati ai ruminanti, i servizi veterinari rintracciano tutti gli allevamenti ai quali tali mangimi sono stati distribuiti e, nel caso in cui gli allevamenti siano situati nel territorio di altre aziende U.S.L., provvedono a comunicarlo alle aziende U.S.L. territorialmente competenti. Art. 6. 1. E istituita l'anagrafe degli stabilimenti di trasformazione dei rifiuti di origine animale per la produzione di alimenti destinati al consumo animale. A tal fine e utilizzato l'elenco previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508. 2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i responsabili degli stabilimenti menzionati al comma I trasmettono al Ministero della sanita - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita pubblica veterinaria le seguenti informazioni: a) provenienza dei rifiuti di origine animale utilizzati, nazionale od estera, con eventuale indicazione del Paese d'origine, distinta per ciascuna specie animale; b) quantita annue di farine di came prodotte; c) esistenza o meno di linee separate per la produzione di farine di came contenenti tessuti di mammiferi rispetto alle altre e di stoccaggi separati. 3. II Ministero della sanita - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita pubblica veterinaria trasmette alle regioni gli elenchi e le informazioni previste ai commi 1 e 2 relativi ai territori di competenza. 7 11-3-2000 Supp/emento ordinario alla GAZZEITA UFFICIALE Serie generale - n. 59 4. I servizi veterinari della aziende U.S.L. aggiornano le informazioni previste al comma 1 e 2, periodica mente, e comunque almeno ogni sei mesi, nel corso dell'espletamento degli atti di vigilanza previsti dall'art. 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508. L'aggiornamento semestrale dei dati viene trasmesso dalle aziende U.S.L. alle regioni competenti e da queste al Ministero della sanita - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita pubblica veterinaria che si avvale del Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione per la tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1. I dati conte nuti nell'anagrafe vengono messi a disposizione del Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a). Art. 7. 1. II servizio veterinario delle aziende U.S.L. effettua una visita ispettiva di vigilanza in tutti gli allevamenti nei quali esista almeno un bovino da riproduzione, almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che si verifichi la situazione prevista dall'art. 5. Nel corso dell'ispezione ii veterinario ufficiale effettua almeno: a) un esame clinico ispettivo preliminare su tutti gli animali dell'allevamento; b) un esame clinico approfondito per tutti gli animali che presentino una sintomatologia sospetta, con compilazione della scheda di cui all'allegato 1; c) la verifica, sul registro di stalla del carico e scarico, degli animali deceduti dall'ultima visita effettuata con verifica delle cause di morte accertate; d) la raccolta delle informazioni sulla tipologia e provenienza dei mangimi utilizzati in azienda attraverso la compilazione della scheda di cui all'allegato 2. 2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui al comma 1, si accerta che in allevamento siano utilizzati per l'alimentazione dei bovini o bufalini mangimi destinati ad altre specie, contenenti proteine derivate da tessuti di mammiferi, sul documento identificativo individuate e sul registro di stalla, per i capi che hanno avuto accesso al mangime in questione, e riportata l'indicazione «animate a rischio per BSE». Fermo restando ii campiona mento previsto all'art. 9, al momento della macellazione ii servizio veterinario competente dispone per tali ani mali l'eliminazione del materiale specifico a rischio come definito nell'ordinanza del Ministro della sanita 15 giu gno 1998. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai bovini o bufalini ai quali sono stati somministrati i mangimi di cui all'art. 5. 4. Le informazioni raccolte, tramite le schede di cui all'allegato 2, vengono riportate nella banca dati degli allevamenti bovini di cui all'art. 12, del decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, e trasmesse alla regione ed alla competente autorita centrale con i medesimi flussi istituiti per l'alimentazione dell'anagrafe degli allevamenti e capi bovini. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto ii Ministero della sanita - Diparti mento degli alimenti, della nutrizione e della sanita pubblica veterinaria definisce le specifiche tecniche per tali comunicazioni. 5. Le visite ispettive previste al comma 1 possono essere effettuate nell'ambito degli ingressi negli allevamenti bovini per l'espletamento di altre attivita programmate, anche tramite veterinari liberi professionisti apposita mente incaricati o autorizzati. , Art. 8. 1. II Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate, d'intesa con ii Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione, ogni anno fornisce al Ministero della sanita - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita pubblica veterinaria: a) l'analisi dei dati raccolti nel corso dell'anno in forma di analisi del rischio di presenza e di introduzione della BSE nel territorio nazionale. Tale analisi e utilizzata per la riprogrammazione annuale di cui all'art. 9 da parte del Ministero della sanita - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita pubblica veterinaria; b) la lista degli allevamenti che fanno uso di mangimi considerati a rischio di contaminazione. 2. A seguito dei risultati dei controlli eff ettuati a norma del presente decreto, il Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita pubblica veterinaria modifica eventualmente, con atto dirigenziale, gli allegati al presente decreto. 8 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE Serie generate - n. 59 Art. 9. 1. Entro ii mese di gennaio di ogni anno ii Ministero della sanita - Dipartimento degli alimenti, della nutri zione e della sanita pubblica veterinaria, d'intesa con le regioni e province autonome prepara un piano annuale di campionamento, che rispetti i criteri minimi descritti all'allegato 3. 2. I campioni di cui al comma 1 sono esaminati per BSE dagli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. All'atto del prelievo del cervello deve essere compilata la scheda di cui all'allegato 4. Tale scheda accompagna ii campione e, completata con le informazioni riguardanti l'esito, viene inviata, a cura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ed al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione. In caso di riscontro di positivita per BSE si applica quanto previsto dal l'art. 12. Art. 10. 1. Le regioni e le province autonome predispongono piani annuali di formazione e aggiornamento per i vete rinari delle aziende sanitarie locali nonche campagne di informazione sulla BSE destinate specificamente agli alle vatori di animali delle specie bovina e bufalina da realizzare nell'ambito dell'attivita di educazione sanitaria. Entro ii 30 gennaio di ogni anno, le regioni e le province autonome inviano al Ministero della sanita - Diparti mento degli alimenti, della nutrizione e della sanita pubblica veterinaria e al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate una relazione sui programmi di for mazione e aggiornamento realizzati nel corso dell'anno precedente. Art. 11. 1. Chiunque riscontri la presenza di bovini e bufali con sintomi clinici compatibili con la BSE, deve provve dere all'immediata segnalazione al servizio veterinario della azienda U.S.L. competente per territorio. 2. A seguito della segnalazione di cui al comma 1, ii veterinario ufficiale procede ad una ispezione in alleva mento al fine di verificare la segnalazione ricevuta. 3. Nel caso in cui ii veterinario ufficiale riscontri la fondatezza della segnalazione ricevuta: a) ordina l'isolamento ed ii divieto di spostamento dell'animale o degli animali in questione; b) effettua un censimento degli animali, anche di specie diverse, presenti nell'azienda; c) compila la scheda di cui all'allegato 1. 4. Gli animali di cui al comma 3, lettera a), devono essere tenuti sotto osservazione clinica, per un periodo di quindici giorni, da parte del servizio veterinario competente per territorio, in collaborazione con esperti dell'Isti tuto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. Nel caso in cui gli animali in questione vengano a morte durante detto periodo, ii servizio veterinario provvede al prelievo di campioni per l'effettuazione degli esami diagnostici differenziali e per la diagnosi di BSE. 11 servizio veterinario invia la scheda di cui al comma 3, lettera c), al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ed al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione. I campioni devono essere inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dalla scheda di cui all'allegato 4. 5. Qualora alla fine del periodo di osservazione clinica di cui al comma 4, l'animale manifesti regressione della sintomatologia neurologica o sia stata effettuata la diagnosi eziologica di malattia diversa dalla BSE, a seguito di visita collegiale effettuata dal servizio veterinario e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale, compe tenti per territorio, sono revocate le misure di cui al comma 3, lettera a), e la scheda di cui alla lettera c) del mede simo comma, debitamente integrata con l'eventuale diagnosi effettuata, deve essere inviata al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ed al Centro opera tivo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione. L'Istituto zooprofilattico competente per territorio deve inoltre compilare e inviare la scheda di cui all'allegato 4 al Centro di referenza nazionale per o stu dio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ed al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione. 9 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZEITA UFFICIALE Serie generale - n. S9 6. Qualora alla fine del periodo di osservazione clinica di cui al comma 4, non sia possibile escludere la dia gnosi di BSE sulla base della persistenza della sintomatologia neurologica, mancata risposta alla terapia o a seguito dei risultati di laboratorio, l'animale deve essere considerato sospetto di BSE, con relativo obbligo di denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8, febbraio 1954, n. 320. 11 7. Nel caso di cui al comma 6, l'autorita sanitaria competente dispone: a) l'abbattimento degli animali sospetti con prelievo di campioni per l'effettuazione degli esami diagnostici e, comunque, per l'effettuazione dell'esame istopatologico del tessuto cerebrate. I campioni sono inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dalla scheda di cui all'allegato 4; b) la comunicazione del sospetto al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanita pubblica veterinaria, alla regione, all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate, al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione e all'Istituto superiore di sanita. Ai due Centri di referenza deve essere inviata anche la scheda di cui al comma 3, lettera c); c) ii sequestro ed ii divieto di spostamento di tutti gli animali delle specie in questione, presenti nel l'azienda. 8. Le carni degli animali di cui al comma 7, lettera a), nonche quelle degli animali morti durante ii periodo di osservazione di cui al comma 4, devono essere distrutte mediante incenerimento; a tal fine possono essere utiliz zati gli impianti di pretrattamento di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), dell'ordinanza 15 giugno 1998, fermo restando l'obbligo del successivo incenerimento del materiale ottenuto. Art. 12. 1. Qualora l'esame diagnostico per BSE di cui all'art. 11 risulti: a) negativo, l'Istituto zooprofilattico sperimentale presso ii quale e stato effettuato l'esame diagnostico informa di tale esito l'azienda U.S.L. competente per territorio, la regione, ii Ministero della sanita - Diparti mento degli alimenti, della nutrizione e della sanita pubblica veterinaria, ii Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate e il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione. A seguito di tale comunicazione sono revocate le misure sanita rie disposte in precedenza; b) positivo, oltre alle comunicazioni previste alla lettera a), i relativi campioni devono essere inviati al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate per la conferma della diagnosi. 2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio invia in ogni caso la scheda di cui all'alle gato 4, completata con le informazioni riguardanti l'esito dell'esame diagnostico effettuato, al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate e al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione. 3. II Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate da immediata comunicazione dell'esito di conferma all'azienda U.S.L. competente per territorio, alla regione, al Ministero della sanita - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita pubblica veterina ria all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, al Centro operativo veterinario per l'epide miologia, programmazione e informazione e all'Istituto superiore di sanita. Nella comunicazione dell'esito di con ferma deve essere indicato ii codice della marca auricolare dell'animale esaminato. Art. 13. 1. In caso di conferma dell a diagnosi di BSE da parte del Centro di ref erenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate, l'autorita sanitaria competente per territorio dispone, a completamento. delle misure previste all'art. 12: a) l'effettuazione del rintraccio degli animali a rischio, utilizzando la scheda di cui all'allegato 5, da parte del veterinario ufficiale dell'azienda U.S.L. in collaborazione con ii personale dell'Istituto zooprofilattico speri mentale competente per territorio; 10 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZEITA UFFICIALE Serie generale - n. 59 b) l'abbattimento, sotto controllo ufficiale, di tutti gli animali delle specie in questione presenti nel l'azienda infetta e la distruzione delle relative carcasse mediante incenerimento in impianti preventivamente indi viduati dall'autorita sanitaria regionale; a tal fine possono essere utilizzati gli impianti di pretrattamento di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), dell'ordinanza 15 giugno 1998, fermo restando l'obbligo de! successivo inceneri mento de! materiale ottenuto; c) la ricerca, l'abbattimento e la distruzione, conformemente a quanto previsto alla lettera b) di tutti gli animali eventualmente nati da quelli infetti nei due anni precedenti l'insorgenza dei sintomi neurologici. Tale misura si applica anche agli eventuali ovuli ed embrioni prodotti durante ii medesimo periodo; d) la ricerca, l'abbattimento e la distruzione, conformemente a quanto previsto alla lettera b) di tutti gli animali coetanei dei capi infetti che abbiano condiviso i medesimi fattori di rischio, in particolare, alimentari nel l'allevamento di nascita, di svezzamento o negli allevamenti nei quali l'animale infetto e stato detenuto nei primi sei mesi di vita; e) la ricerca delle madri degli animali infetti, allo scopo di completare la scheda prevista nell'allegato 5. 2. Tutti gli animali abbattuti nell'ambito delle misure di cui al comma 1, punti b), c) e d), devono essere sot toposti ad esame diagnostico per BSE. 3. Copia della scheda di cui all'allegato 5, debitamente compilata, deve essere inviata al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione e al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, Iettera a). 4. II Ministero della sanita - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita pubblica veterinaria, in collaborazione con ii Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione, e con ii Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie com parate, coordina le azioni di rintraccio degli animali di cui al comma 1, punti c), d) ed e), informando tempestiva mente le regioni e le aziende U.S.L. competenti sulle aziende coinvolte. 5. Ne! caso in cui gli animali infetti siano animali introdotti da Paesi terzi o da altri Paesi dell'Unione euro pea, ii Ministero della sanita - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita pubblica veterinaria, in collaborazione con ii Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione, acqui sisce tutte le informazioni necessarie a stabilire l'esatta provenienza degli animali e la presenza sul territorio ita liano di altri animali con medesima origine. 6. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), previo parere favorevole de! Ministero della sanita Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita pubblica veterinaria, l'obbligo di abbattimento puo essere limitato agli animali che hanno condiviso con quelli infetti i medesimi fattori di rischio per BSE. In tale caso l'azienda deve essere sottoposta ad una specifica sorveglianza nel quadro dei controlli di cui all'art. 9. 7. Ne! caso in cui gli animali infetti si trovino in una stalla di sosta, ii servizio veterinario competente per ter ritorio effettua ii rintraccio dell'ultima azienda che ha detenuto l'animale, sulla quale si applicano le misure previ ste dal presente articolo. 8. Ne! caso in cui venga dimostrato dalle indagini epidemiologiche eff ettuate nell'azienda infetta, che animali delle specie ovina e caprina eventualmente presenti possono essere stati esposti a specifici fattori alimentari di rischio, ii servizio veterinario competente per territorio effettua una specifica sorveglianza su tali animali. Tale sorveglianza deve comprendere un programma di campionamento presso gli stabilimenti di macellazione sui capi a fine carriera ed esami diagnostici su quelli morti o macellati d'urgenza. Art. 14. 1. Ne! caso in cui ii sospetto della presenza di un animale di eta superiore a venti mesi con sintomatologia cli nica compatibile con BSE venga effettuato presso uno stabilimento di macellazione, nel corso della visita ante mortem, ii veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione provvede a: a) compilare la scheda di cui all'allegato 1 ed ad inviarla al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate e al Centro operativo veterinario per I'epidemio logia, programmazione e informazione; 11 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE Serie generale - n. 59 b) abbattere l'animale sospetto, separatamente o al termine delle normali operazioni di macellazione, pre levando i necessari campioni per l'effettuazione delle prove diagnostiche differenziali e per la diagnosi di BSE. Tali campioni saranno inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio scortati dalla scheda di cui all'allegato 4; c) porre sotto vincolo sanitario presso lo stabilimento di macellazione le carni degli animali di cui al punto precedente, eventualmente in stato di congelazione, e destinare alla distruzione i materiali specifici a rischio. 2. Nel caso in cui l'esito delle prove diagnostiche sia positivo per BSE, oltre alle comunicazioni previste all'art. 12, le carni di cui al comma 1, lettera c), devono essere distrutte secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 8. Inoltre deve essere effettuato ii rintraccio dell'ultima azienda che ha detenuto l'animale, con esclusione delle stalle di sosta, per la quale si applicano le misure previste all'art. 13. Art. 15. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 1996, n. 532, qualora a seguito degli esami diagnostici effettuati conformemente al presente decreto, venga confermata la presenza della BSE nel territorio nazionale, la commissione permanente di emergenza di cui al decreto de! Ministro della sanita 4 maggio 1993, integrata nella sua composizione dal direttore o da esperti del Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate e da esperti de! Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione, funge da unita nazionale di crisi per la BSE. Art. 16. 1. II servizio veterinario delle aziende U.S.L., a seguito di notifica della morte in azienda di uno o piu animali da riproduzione di eta superiore a venti mesi, qualora non venga accertata la causa di morte, preleva i campioni necessari per l'effettuazione degli esami diagnostici per BSE. I campioni sono inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dalla scheda di cui all'allegato 4. Le carni di tali animali devono essere distrutte secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 8. 2. Chiunque accerti l'esistenza di animali da riproduzione di eta superiore ai quattro anni con sintomi di malattia grave e progressiva non riferibile ad altra patologia, anche in assenza di sintomatologia neurologica, o moribondi, che non presentano segni di malattia di natura infettiva o traumatica deve dame immediata segnala zione al servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio, che ne dispone l'immediata macella zione e l'effettuazione degli esami diagnostici secondo le modalita indicate all'art. 14. 3. Nel caso in cui l'esito delle prove diagnostiche sia positivo per BSE si applicano le misure previste dagli artt. 12 e 13. Art. 17. 1. L'Istituto superiore di sanita, d'intesa con ii Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie, provvede ad organizzare prove interlaboratorio per la verifica e messa a punto delle tecniche diagnostiche legate al rilievo di tessuti di mammiferi nei mangimi destinati al consumo animale. Art. 18. 1. II Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate provvede ad organizzare pr0ve interlaboratorio per la verifica e messa a punto delle tecniche diagno stiche per ii rilievo della BSE negli animali. Art. 19. 1. Lo schema dei flussi informativi istituiti dal presente decreto e rappresentato in allegato 6. 12 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE Serie generate - n. 59 Art. 20. 1. Tutte le schede e le registrazioni previste dal presente decreto dovranno essere conservate per un periodo minimo di sette anni. Art. 21. 1. Ai proprietari degli animali delle specie bovina abbattuti ai sensi del presente decreto viene corrisposto l'indennizzo previsto dalla legge 2 giugno 1988, n. 218; l'indennizzo non compete per gli animali morti durante ii periodo di osservazione disposto ai sensi del presente decreto. Art. 22. 1. Nell'ambito del sistema di sorveglianza di cui al presente decreto, ii Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate provvede ad una raccolta, su base annuale, dei dati sulle neuropatologie animali osservate presso i laboratori delle facolta di medicina veterinaria. Art. 23. 1. All'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti malattie: «Encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali diverse dalla BSE e dalla scrapie». Art. 24. 1. 11 decreto ministeriale 4 agosto 1997 e abrogato. 11 presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore ii giorno della sua pubbli cazione nella Gazzetta Ujficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 2000 Registrato al/a Corte dei conti ii 29 febbraio 2000 Registro n. I Sanita, foglio n. JO II Ministro: BINDI 13 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generate - n. 59 Allegato 1 Articolo 7, comma 1 , lettera b) Azienda USL di ....................................................................................................... . Nome e Cognome del veterinario compilatore ............................................................... . LUOGO DEL SOSPETTO MACELLO O* ALLEVAMENTO O** QUMJRQ1 DATI SUL MACELLO Numero di autorizzazione del macello (bollo CEE o autorizzazione regionale): ................................................ . Denominazione: ........... .......................................................................................... . lndirizzo: .................................................... .I ... ...................................................... . Sigla Provincia ~I~~ · Codice lstat Comune ~I~~~ <lJJl.AflRC> 2 DATI SULL'ALLEVAMENTO Cadice aziendale Detentore: CAP Nome ........................ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cognome ......................................................... . Cadice Fiscale I ~~~~~~~~~~-~~~-~~~ Proprietario (da riempire se diverse dal detentore): Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cog no me ......................................................... . Codice Fiscale '-~~~~~-~~~~~~~-~-~ lndirizzo allevamento: Via ......................................................................................... . * Se.ii sospetto e stato effettuato al macello, riempire ii quadro 1, 3 e 5 15 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZEITA UFFICIALE Serie generale - n. 59 IIDIQ::a . DATI ANAGRAFICI DEL CAPO CON SINTOMATOLOGIA SOSPETTA (se rilevato al ma~ . cello) Cod ice marca auricolare del capo I I I . ! I. .I.. .I . . I . I . I . l . l . I . I .I Sesso: maschio □ femmina □ Razza: ......................... · .................... . Data di nascita dell'animale ..... I . .I I I I I I I I Origine dell'animale: □ Proveniente da azienda italiana: specificare ii codice di azienda . I . . ,II . .I . I . ,!, .. ,I □ lntrodotto da Paesi dell'UE □ lmportato da Paesi Terzi DATI ANAGRAFICI DEL CAPO CON SINTOMATOLOGIA SOSPETTA (se rilevato in alle vamento) · Codice marca auricolare del capo I I I .... I . I . I . . . . . l .l .... l,.. ·.. I .I Sesso: maschio □ femmina □ . . Razza: .............................................. . Data di nascita dell'animale I I II . ,I I I I I I Origine dell'animale: Nato in allevamento □ · 1ntrodotto da Paesi dell'UE □ lmportato da Paesi Terzi □ Acquistato da altra azienda italiana □ 16 ll-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE QQAPR.Q lltlriiii pj,igj DATI CLINIC! Data rilievo della sintomatologia: I I I I I I I I I I I Data inizio sintomatologia: I I I I I I I I I I I Serie generate - n. 59 Esame obiettivo generate (principali alterazioni evidenziate): Esame clinico neurologico: Modificazioni del comportamento: Si □ No □ Timore □ Nervosismo □ Aggressivita □ Apatia □ Ritrosia nel superare le soglie □ Leccamento di fianchi/naso □ Digrignamento dei denti □ lpersensibilita agli stimoli □ Altro (specificare): .............................................................................................. . Sensorio: Postura: normale □ normale □ Testa ruotata □ Testa portata in basso □ Cifosi □ Opistotono □ depresso □ alterata □ eccitato □ Paresi □ Paralisi □ Base di appoggio aumentata □ Decubito obbligato □ arto/i arto/i Altro (specificare): .............................................................................................. . 17 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE Serie generale - n. 59 Qfl4QBQ I liii:iodiiPiiit•J CATI CLINICI Andatura a Normale a Alterata lncoordinazione a lpermetria a Movimenti in circolo o di lateralita a Rigidita a Andatura incerta, tendenza a cadere a Andatura oscillante O Cadute improvvise O Altro (specificare): .............................................................................................. . Altri segni neurologici o particolari Tremori a Prurito a Note aggiuntive CecitaO Altro (specificare) 18 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZEITA UFFICIALE Serie generate - n. 59 oµA1:>a0cc>liii!mip,r1e1 INFORMAZIONI RELATIVE AL PERIODO DI OSSERVAZIONE CLINICA II capo estate sottoposto ad un periodo di osservazione clinica di 15 giorni a partire dal: ESITO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE CLINICA D Le misure restrittive sono state revocate in quanto e stata effettuata la diagnosi della malattia in data I I 11 I I I I I I I evidenziando che l'animale era af fetto da: nome della malattia diagnosticata: agente eziologico identificato: , Per effettuare la diagnosi stati prelevati i seguenti campioni per l'effettuazione dei se guenti accertamenti diagnostici: · Tessuto prelevato N. campioni Accertamento richiesto D Le misure restrittive sono state revocate in data I I II~ ~~I I~-~-~ quanto si e avuta regressione della sintomatologia clinica 19 in 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZEITA UFFICIALE Serie generale - n. 59 1ua111•••1,~n1«•&a.J INFORMAZIONI RELATIVE AL PERIODO DI OSSERVAZIONE CLINICA □ II capo e morto in data I I I I per cui sono stati prelevati i seguenti campioni per l'effettuazione dei seguenti accertamenti diagnostici: Tessuto prelevato N. campioni Accertamento richiesto □ Al termine del periodo di osservazione clinica NON e possibile escludere la diagnosi di BSE, per cui, in data I I I I t I I I I I I I' animale e state abbattuto e sono stati prelevati i campioni per esame diagnostico per la BSE. Tessuto prelevato N. campioni Accertamento richiesto □ II capo e state sottoposto a visita collegiale in data . . ,I . I ..... ,I . I~ . . Data di compilazionel ~~ ...... II~ ~ ...... II~~ . . . Firma del veterinario compilatore 20 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZEITA UFFICIALE Serie generate - n. 59 Allegato 2 Articolo 7 comma 1 lettera d) Azienda USL di ........................................................................................ : . ............. . Nome e Cognome del veterinario compilatore ............................................................... . DATI SULL'ALLEVAMENTO Codice aziendale Detentore: . . . .II.... ~I . I . . .I Nome ........................................... Cognome ......................................................... . Codice Fiscalel . ~ .-~~~~ .-~~~~ .-~~~~ Proprietario ( da riempire se diverse dal detentore ): Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cognome ......................................................... . Cod ice Fi scale I. . . . . ,. . . . . ,. .. . . . ,.... . lndirizzo allevamento: Via ......................................................................................... . MANGIMI PRESENT! IN ALLEVAMENTO (vanno considerati tutti i manglmi presenti indipendentemente dalla specie animale per cui sono destinati) Presenza di mangimi in azienda: Si □ No □ Origine dei mangimi: Prodotti in azienda □ Formulazioni commerciali □ Presenza in azienda di formulazioni commerciali contenenti farine proteiche di origine , animale: · Si □ No □ 21 11-3-2000 Supp/emento ordinario alla GAZZEITA UFFICIALE Serie genera/e - n. 59 Allegato 2 Articolo 7 comma 1 lettera d) In caso affermativo, riempire la seguente tabella: Stabilimento di produzione riportato sulla Specie animali per I Data di produzione · confezione quali 6 destinato Presenza in azienda di farina proteiche di origine animale: Si □ No .. □ In case affermativo, riempire la seguente tabella: Ditta produttrice Stabilimento d.i produ- Data di acquisto zione riportato sulla con fezione MANGIMI DESTINATI Al RUMINANT! PRESENT! IN ALLEVAMENTO Presenza in azienda di mangimi provenienti da stabilimenti dove nel corso dell'attivita di vigilanza e stata rilevata la presenza di proteine derivate da tessuti di mammiferi nei man gimi per ruminanti: · Si □ No □ 22 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generate - n. 59 Allegato 2 Articolo 7 comma.1 lettera d) In caso affermativo, riempire la seguente tabella: Stabilimento di produzione riportato sulla Categoria animali per i Data di produzione confezione quali e destinato □ < 6 mesi di eta □ > 6 mesi di eta □ < 6 mesi di eta □ > 6 mesi di eta □ < 6 mesi di eta □ > 6 mesi di eta □ < 6 mesi di eta □ > 6 mesi di eta Data di compilazione l. .... ..... 11 ~ . .II~ . . ..., . Firma 23 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZEITA UFFICIALE Serie genera/e - n. 59 Allegato 3 Articolo 9, comma 1 CRITERI PER IL CAMPIONAMENTO NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI A RISCHIO Nell' ambito del piano di cui all' articolo 9 del presente decreto dovranno essere campionati annualmente 1200 animali di,specie bovina. La scelta di campionare 1200 animali ogni anno, permettera, con un livello di confidenza del 95%, qualora tutti gli esiti fossero negativi, di escludere la presenza di BSE sul territo rio italiano in un periodo di sette anni. Gli animali dovranno ~ssere scelti casualmente nell'ambito di questi tre gruppi di rischio: 1. bovini da riproduzione introdotti da Paesi Terzi o da altri Paesi dell'Unione Europea di eta superiore ai 20 mesi (gruppo 1 ); 2. bovini da riproduzione nati precedentemente al 1994 (gruppo 2). 3. bovini da riproduzione che hanno avuto accesso a mangimi contenenti farine di came (gruppo 3) Nell'ambito di questi gruppi viene selezionato un numero minima di animali, fra quelli a fine carriera che vengono avviati alla macellazione, ii cui cervello deve essere esaminato per BSE. II numero di animali per ciascuno dei gruppi sopra descritti verra calcolato considerando ii peso percentuale di ciascun gruppo rispetto al totale. II numero dei capi da campionare dovra essere stratificato inoltre secondo ii numero totale di animali dei gruppi a rischio presenti in ciascuna Regione d' Italia. Tutti gli animali selezionati dovranno riportare un segno distintivo definito dal Oipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita Pubblica Veterinaria su almeno una marca auricolare e, nel case di animali per i quali e previsto, sul documento di identificazione individuale (passa porto). 24 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE Serie generale - n. 59 Allegato 3 Articolo 9, comma 1 ~tt111Jlt~lll.tilll11Wll~~,,.iil~\111it11mm1riill.ll"~'--'~1r: Nel primo anno di attivita, supposto che ii numero di animali trovati positivi sia pari a zero e che ii numero di campioni effettuati nel primo anno sia pari a n1, la probabilita <Px1) di otte nere un determinate livello di prevalenza nella popolazione a rischio e determinata attra verso l'impiego della distribuzione Beta (s+1, n1-s+1) dove s=O. Una volta individuati i possibili valori del livello di prevalenza e le relative probabilita, e possibile calcolare la P,robabilita (Py1) di avere tutti gli animali negativi dato un.determinato livello di prevalenza attraverso la seguente formula: Py1 = (1 - Pt' dove: p = livello di prevalenza considerate. La probabilita, P(A1), quindi, di non individuare un animale infetto nel corso del primo anno di attivita del piano di campionamento e data da: Ripetendo tale procedura per i sette anni considerati otteniamo la probabilita globale P(A) come prodotto delle probabilita che si riferiscono a ciascun anno del piano: P(A) = P(A1) * P(A2) * ..... * P(A1) dove: P(A): probabilita di non individuare un animals infetto alle fine del settimo anno di attivita del piano di campionamento; P(A1 ): probabilita di non individuare un animals infetto nel corso del primo anno di attivita del piano di campionamento; P(A2): probabilita di non individuare un animale infetto nel corso del secondo anno di atti vita del piano di campionart;1ento; P(A1): probabilita di non individuare un animals infetto nel corso del settimo anno di attivita del piano di campionamento. Nel grafico 1 sono riportati i valori della distribuzione cumulata di P(A) in funzione dei pos sibili livelli di prevalenza. Nel grafico 2 e riportato ii confronto tra i valori cumulati di P(A1) relativi al solo primo anno di attivita e P(A) relativi ai 7 anni. 25 11-3-2000 Supp/emento ordinario alla GAZZEITA UFFICIALE Serie genera/e - n. 59 Allegato 3 Articolo 9, comma 1 Grafico 1: probablllta di non lndividuare un anlmale lnfetto alle fine del settimo anno di attivita del piano di campionamento se la prevalenza e maggiore del valore In ascissa 0,4 0,3 Oj --,-----,.---:::=~~~-~---------.--~ 0,000% 0,005% 0,010% 0,015% 0,020% 0,025%, 0,030% 0,035% 0,040% 0,045% 0,050% 0,1 Livello di prevalenza Grafico 2: ·comparazione tra la probabilita di non lndividuare un animale infetto al termine del primo e settimo anno di attivita del piano di campionamento se la prevalenza e maggiore del valore in ascissa 0 0,00% 0,02% 0,04% 0,06% 0,08% 0,10% 0,12% Livello di prevalenza 26 0,14% 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE Serie genera/e - n. 59 Allegato 4 Articolo 9, comma 2 PARTE RISERVATA AL SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA USL Azienda USL di" ....................................................................................................... . Nome e Cognome del veterinario compilatore ............................................................... . Campione prelevato da: a) animale sospetto clinicamente / morto per cause sconosciute □ b) animale campionato per ii piano di sorveglianza □ Gruppo 1 □ Gruppo 2□ Gruppo 30 c) animale presente nell'azienda infetta □ d) animale figlio dell'animale infetto □ e) animale esposto al medesimo rischio alimentare nei primi sei mesi di vita □ Cadice identificativo dell'animale . . ... .II .... . . .. . ....... . . . .. . ....... . Numero di autorizzazione del macello in cui e state prelevato ii campione (bollo CEE o auto rizzazione regionale): ............................................. . Cadice dell'azienda di appartenenza dell'animale DIAGNOSI DIFFERENZIALE Per l'effettuazione delle analisi di laboratorio per la diagnosi differenziale, in data ~. .I I. .. .! I. . . . . sono stati prelevati i seguenti campioni: 27 11-3-2000 DIAGNOSI DI BSE Supplemento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE Serie generale - n. 59 Allegato 4 Articolo 9, comma 2 Per l'effettuazione delle analisi di laboratorio per la diagnosi di BSE, in data sono stati prelevati i seguenti campioni: Encefalo □ lntera testa □ Modalita di conservazione dei campioni durante ii trasporto all' lstituto Zooprofilattico Spe rimentale competente: Data di compilazione ~I ~~I I. . I I~~~~~ Firma 28 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE Serie generale - n. 59 Allegato 4 Articolo 9, comma 2 PARTE RISERVATA ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE COMPETENTE lstituto Zooprofilattico Sperimentale di: Nome e Cognome del responsabile dell' esecuzione dell a prova diagnostica DIAGNOSI DIFFERENZIALE Numero Data Oescrizione Accertamento Metodo/ registro accettazione campioni esame aenerale campioni DIAGNOSI DI BSE Numero di registro generate: ......................... . Data di accettazione dei campioni .. . .I I II.. ..... . . ~ Data di esecuzione della prova Esito della prova: positive □ .. . .II II.. ..... . . ~ negative □ dubbio □ Data esecuzione prova Esito I campioni sono stati inviati al Centro di Referenza Nazionale per lo Studio e le Ricerche dell'Encefalopatie animali e Neuropatologie comparate, per la conferma, in-data: Data di compilazione Firma 29 11-3-2000 Supp/emento ordinario alla GAZZEITA UFFICIALE Serie generate - n. 59 Allegato 5 Articolo 13, comma I, lettera a) Quadro A A seguito di conferma di BSE nell'animale: codice auricolare ~I ~-.I I~... -'--.. -'----'----'----'-- . . . , . Azienda USL di ....................................................................................................... . Nome e Cognome del veterinario compilatore ............................................................... . DATI SULL'ALLEVAMENTO Quadro B Allevamento indagato in quanta: a) sede di sospetto clinico (o di ultimo allevamento di detenzione dell'animale nel caso di sospetto effettuato presso ii macello o stalla di sosta) □ b) sede di figli dell'animale infetto (nel caso in cui l'animale infetto sia di sesso femminile) □ c) sede della-madre dell'animale infetto □ d) allevamento di nascita dell'animale infetto □ e) allevamento in cui l'animale e transitato nei primi sei mesi di vita □ f) allevamento in cui l'animale e transitato dopa i primi sei mesi di vita □ · Cadice aziendale Detentore: Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Cognome ......................................................... . Cadice Fiscale \~~~~----~~~~----~~~-----~~~-----~ Proprietario (da riempire se diverse dal detentore): Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Cognome ......................................................... . Codi ce Fi seal e '-I , .... .., , . .... .., , . J.... . , . J . ...... lndirizzo allevamento: Via ......................................................................................... . Altre specie allevate nella medesima azienda: ovi-caprini □ equini □ n° soggetti: ........... . n° soggetti: ........... . suini □ n° soggetti: ........... . specie aviari □ n° soggetti: ........... . Altro (specificare): .............................................................................................. . 30 11-3-2000 Supp/emento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE Serie generale - n. 59 Allegato 5 Articolo 13, comma 1, lettera a) CAPI BOVINI PRESENT! IN ALLEVAMENTO I Quadro C Elenco dei capi presenti in allevamento (nel caso di tenuta dell'anagrafe SU supporto informatlzzato allegare stam pa della situazione delrallevamento dopo verifica della sua correttuza in allevamento): Progr. Codice auricolare Data di nascita Sesso Origine Data acqui- Provenienza sto (M / F) (nato in stalla / ac- (codice nazione / quistato) codice aziendale / sconosciuta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (aggiungere ii numero di pagine necessarie al completamento dell"elenco) 31 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE Serie generate - n. 59 Allegato 5 Articolo 13, comma 1, lettera a) L' animals e nato nel presente allevamento ?: SI □ NO □ Quadro D INFORMAZIONI SUI FIGLI DELL'ANIMALE INFETTO Quadro E Elenco degli animali nati dal capo nei due anni precedenti I' insorgenza dei sintomi - da compilare solo nel case in cui l'animale era una femmina (nel caso di tenuta dell'anagrafe SU supporto in formatizzato allegare stampa contenen·te le medesime informazioni): Progr. Codice auricolare Data di nascita Sesso Presente in Data uscita Destino allevamento (M / F) (nome nazione I codi (SI/ NO) ce aziendale / macello I sconosciuto) 1 2 3 4 5 6 7 8 Nel case in cui l'animale NON FOSSE nato nel presente allevamento: Quadro F Data di entrata in allevamento: Provenienza: a) Estero □ specificare nome dello State ..................................... . b) Altra azienda italiana □ specificare codice azienda ~·~1 ~I ITJ ~' .... . , 32 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZEITA UFFICIALE Serie generale - n. 59 Allegato 5 Articolo B, comma I, lettera a) Nel caso in cui l'animale FOSSE nato nel presente allevamento: I Quadro G Elenco degli animali nati in allevamento in un periodo compreso tra i sei mesi antecedenti ed i sei mesi successivi alla data di nascita dell' animale infetto (net caso di tenuta dell'anagrafe SU sup porto lnformatlzzato allegaie stampa dopo veriflca della aua correttezza In allevamento): Progr. Codice auricolare Data di nascita Sesso Presente Data uscita Destino in alleva- dall'allevamento (M / F) mento (nome nazione / codice aziendale / macello / scono (SI/ NO) sciuto) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (aggiungere ii numero di pagine necessarie al completamento dell'elenco) 33 11-3-2000 Supp/emento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE Serie generate - n. 59 Allegato 5 Articolo 13, comma 1, lettera a) Nel caso in cui l'animale e TRANSITATO nel presente allevamento nei primi sei mesi di vita: I Quadro H Elenco degli animali presenti in allevamento nel medesimo periodo in cui era presente I' animale infetto e di medesima eta (± sei mesi) (nel caso di tenuta dell'anagrafe SU supporto informatizzato al legare stampa dopo verifica della sua correttezza in allevamento)'. Progr. Codice auricolare Data di nascita Sesso Presente Data uscita Destino in alleva- dall'allevamento (M / F) mento (nome nazione I codice aziendale / macello / scono (SI/ NO) sciuto) 1 2 3 4 5 6 7 .8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (aggiungere ii numero di pagine necessarie al completamento dell'elenco) 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE Serie generale - n. 59 Allegato 5 Articolo 13, comma 1, lettera a) INFORMAZIONI SULLA MADRE DELL'ANIMALE INFETTO I Quadro I Codice della madre dell'animale: Data di nascita CI] CI] Presente in allevamento: SI □ NO □ Nel caso non fosse piu presente in allevamento: Data uscita dall'altevamento: [IJ CD Destinazione: c) Macello □ d) Estero □ specificare nome dello Stato ..................................... . e) Altra azienda italiana □ f) Sconosciuta □ specificare codice azienda Data di compilazione CD [I] Firma 35 11-3-2000 Supp/emento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE Serie generale - n. 59 Allegato 5 Articolo 13, comma 1, lettera a) DIAGRAMMA DI FLUSSO lllustrazione dei principi per l'esecuzione del rintraccio degli animali a rischio 1. NEL CASO IN CUI L'ANIMALE INFETTO NON HA MAI SUBITO SPOSTAMENTI DALLA NASCITA AL MOMENTO o·EL SOSPETTO CUNICO. Inf orrnazioni sulla rnadre 0 Segnalazione ad A:z. USL cornpetente Cornpilazione dei quadri A, B, C, D, G ed I Abbattirnento SI Cornpilazione de! quadro E Inforrnazioni sui figli STOP Abbattirnento Inforrnazioni sui coetanei a rischio 0 Segnalazione ad A:z. USL cornpetente Cornpilazione dei quadri A, B, C ed I sino al rintrac9io dell' anirnale Abbattirnenfo Cornpilazione dei quadri A, B, C ed G I H sino al rintrac cio degli anirnali Segnalazione ad A:z. USL cornpetente Compilazione dei quadri A, B, C ed E sino al rintraccio degli anirnali 36 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE Serie genera le - n. 59 Allegato 5 Articolo 13, comma 1, lettera a) 2. NEL CASO IN CUI L'ANIMALE INFETTO ABBIA SUBITO ·sPOSTAMENTI DALLA NASCITA AL MOMENTO DEL SOSPETTO CLINICO. Compilazione de! quadro H Informazioni l sui coetanei a rischio Segnalazione adAz. USL competente Compilazione dei quadri A, 8, C ed G / H sino al rintrac cio degli animali Compilazione dei quadri A, 8, C, D, ed F STOP Abbattimento Abbattimento SI Compilazione de! quadro E Informazioni Sui figli Segnalazione adAz. USL competente Compilazione dei quadri A, 8, C ed E sino al rintraccio degli animali 37 STOP Comunicazione aPIF ed UVAC Rintraccio ani mali medesima partita Vedi schema punto 1 Segnalazione adAz. USL competente su allevamento di provenienza 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE Serie generale - n. 59 Allegato 6 Articolo 19, comma 1 SCHEMA DEi FLUSSI INFORMATIVI A. ANAGRAFE DEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DEi MANGIMI. I Servizio Veterinario dell' Azienda USL .....,E--,le nc ... o d eg..,..I i -•► I Regioni 1-E~l~en~c~o d eg..,..l i -•► I DANSPV stabihmentI "" stabilrmentI "" Periodicita: semestrale. 8. ANAGRAFE DEGLI STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE A BASSO ED AL TO RISCHIO. Detentori stabilirnenti Infonnazione su origine e quan u ma ene pnrne e su e mee produzione DANSPV Infonnazione su origine e quan- E:J Uta rnatene pnrne e sulle Imee ~ Regioni produzione Periodicita: entro 60 giorni dall' entrata in vigore del decreto. I Servizio Veterinario dell' Azienda USL Aggiomarnento I Regioni I Aggiomamento ► I DANSPV mfonnaz1oru 1111 irifonnaz1oru "" Periodicita: semestrale. C. USO DEi MANGIMI IN ALLEVAMENTO. I Servizio Vcterinario deirAzienda USL I Infonnazioni rac- I Regioni I Infonnazioni rac- I DANSPV cone con scheda ► cone con scheda ► allegato 2 allegato 2 , , Periodicita: semestrale. Nata: le informazioni raccolte con la scheda di cui all' allegato 2 saranno trasmesse secon do i flussi previsti per l'applicazione del Regolamento (CE) 820/97. 38 11-3-2000 Supp/emento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 59 D. CAMPIONAMENTO IN ALLEVAMENTI A RISCHIO. Allegato6 Articolo 19, comma I , s erv iz io v e te n · nan ·o de 1 1 • Azi · en da u s L ;- C am--.-$ io ru · ---i►• 1 IZS competente scheda allegato 4 In case di esito negative: IZS competente scheda allegato 4 con esito sito analisi Servizio Veterinario dell' Azienda USL In case di esito positive: IZS competente scheda allegato 4 Campioni per conferma Comunicazione esito analisi con es1to 39 COVEPI COVEPI CREN Esito analisi di conferma Servizio Veterinario dell' Azienda USL Regione DANSPV 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE Serie generate - n. 59 Allegato 6 Articolo 19, comma 1 E. CAMPIONAMENTO SU SOSPETTO CUNICO (dopo periodo di osservazione). L.-S~erv iz io v et e ri nan · o d e n · Az i en c1a u s L --,. , c a m-.--pi o ni I IZS competente scheda allegato 4 COVEPI DANSPV scheda allegato 1 Comunicazione sospetto In caso di esito negativo: IZS competente scheda allegato 4 Comunicazione esito analisi In caso di esito positivo: con es1to IZS competente scheda allegato 4 ampioni per conferma Comunicazione esito analisi con es1to 40 Regione COVEPl Servizio Veterinario dell'Azienda USL Regione DANSPY. COVEPI CREN Esito analisi di conferma Servizio Veterinario dell' Azienda USL Regione DANSPV 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE Serie generate - n. 59 F. RINTRACCIO ANIMAL! A RISCHIO. I Servizio Veterinario dell' Azienda USL Al l ;eg=-a to s ,.~ I COVEPI Allegato 6 Articolo 19, comma 1 Infonnazioni SU indagini epide- I DANSPV I mtolog1che ► '-----.---' Disposizioni alle autorita .. -... , competenti ..... Legenda delle abbreviazioni utilizzate: DANSPV = Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita Pubblica Veterinaria. COVEPI = Centro Operative Veterinario per l'Ep.idemiologia, Programmazione ed lnfor mazione. CREN = Centro di Referenza Nazionale per lo Studio e le Ricerche dell'Encefalopatie animali e Neuropatologie comparate: IZS = lstitutQ Zooprofilattico Sperimentale. 41 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE Serie generale - n. 59 Allegato 7 Articolo 3, comma 2 lnformazioni contenute nell'anagrafe degli impianti di produzione, distribuzione di alimenti per animali e di laboratori per conto terzi Codice identificativo SEDE LEGALE Cognome e Nome/Ragione Sociale Leaale raooresentante lndirizzo CAP - Localita (Prov.) Cadice fiscale/Partita IVA Prefisso I T elefono Prefisso I fax Azienda USL di ubicazione SEDE IMPIANTO Denominazione lndirizzo CAP - Localita (Prov.) Codice fiscale/Partita IVA Prefisso I Telefono Prefisso I fax Azienda USL di ubicazione Cadice ISTAT attivita Potenzialita oraria dell'imoianto a/ora Produzione annua (quin.tali) Specie animale a cui sono destinati i mangimi prodotti dall'impianto, quantitativi prodotti e uso di farine di came o oesce Specie animale (contrassegnare la ca- Quantitativo prodotto annualmente (q) sella delle specie che interessano) Suini Pollame Conigli Selvaggina allevata Pesci Animali da affezione Cavalli Categorie di ruminanti (contrassegnare la Quantitativo prodotto annualmente (q) casella delle categorie che interessano) Vitelli Bovini adulti Agnelli ·e caoretti Ovi-caprini adulti 42 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETIA UFFICIALE Serie generate - n. 59 UTILIZZO DI FARINE DI CARNE EDI PESCE Tipo di farine utilizzate Ciccioli Farina di sani:iue Grassi animali Farine di came, di ossa o di came e ossa, Farina di pollame Farina di pesce Solubili di pesce concentrate, olio di pesce, olio di pesce raffinato e idrogenatc Esistenza di linee dedicate alla produzione di mangimi per ruminanti, incluse tutte le fasi di stoccaaaio e spedizione RESPONSABILE IMPIANTO Cognome e name. lndirizzo CAP - Localita (Prov.) Prefisso / telefono Quantita Origine (Quintali) nazionale Si Allegato 7 Articolo 3, comma 2 Origine Da Paesi UE terzi No Contrassegnare nella casella a fianco del testo le autorizzazioni di cui dispone l'impianto; in case di assenza di autorizzazione, contrassegnare comunque la casella corrispondente quando e presente la documentazione ufficiale idonea all'esercizio dell'attivita (es. Verbale di sopralluogo favorevole); in quest'ultimo case va barrata la casella corrispondente al nu mero e data dell'autorizzazione AUTORIZZAZIONI n. e data autorizzazione Art.4 legge 15/02/63, n. 281, autorizzazione prefettizia per la produzione di mangimi di origine animate ed autorizzazione del Ministero della Sa nita ai sensi del decreto legislativo 14/12/92 n. 508 Art. 5 legge 15/02/63, n. 281, autorizzazione prefettizia per la produzione di mangimi composti completi, complementari, non contenenti premi scele per manaimi Art. 6 legge 15/02/63, n. 281, autorizzazione interministeriale rilasciata da Ministero dell'lndustria per la produzione di mangimi contenenti pre miscele per mangimi Art. 7 legge 15/02/63, n. 281, autorizzazione interministeriale rilasciata da Ministero della Sanita per la produzione di premiscele per mangimi Art. 1 decreto ministeriale 16/11/93, autorizzazione interministeriale rla sciata dal Ministero della Sanita per la produzione di mangimi medicati, o mangimi medicati e prodotti intermedi, a scopo di vendita o per conto terzi · Art. 11, comma 2, decreto ministeriale 16/11 /93, autorizzazione rilasciata dal Minislero della Sanita per i laboratori di analisi quali-quantitative di manaimi medicati e prodotti intermedi Per conto terzi Art. 2 decreto ministeriale 16/11/93, autorizzazione interministeriale rla sciata dal Ministero della Sanita per la produzione di mangimi medicati, per autoconsumo · Art. 6 decreto ministeriale 16/11/93, autorizzazione rilasciata dal Ministe ro della Sanita per l'aCQuisto ed utilizzazione di prodotti intermedi 43 11-3-2000 Supplemento ordinario alla GAZZEITA UFFICIALE Serie generale - n. 59 Art. 9 decreto legislativo 03/03/93, n. 90, e art. 13, comma 8, decreto ministeriale 16/11/93, autorizzazione del Ministero della Sanita per la di stribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi Art. 13, commi 6 e 7, decreto ministeriale 16/11 /93, autorizzazione rila sciata dal Ministero della Sanita per: la vendita di mangimi medicati e prodotti intermedi Art. 4 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, riconoscimento degli stabili menti di cui all'art. 2, comma 2, letters a) rilasciato dal Ministero della Sanita Art. 4 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, riconoscimento degli stabili menti di cui all'art. 2, comma 2, letters b) rilasciato dalla Regione o Pro vincia autonoma Art. 4 (!ecreto legislativo ~ 3/04/99, n. 123, riconoscimento degli stabili menti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) rilasciato dalla Regione o Pro vincia autonoma Art. 4 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, riconoscimento degli stabili menti di cui all'art. 2, comma 2, lettera d) rilasciato dalla Regione o Pro vincia autonoma Art. 4 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, riconoscimento degli stabili menti di cui all'art. 2, comma 2, letters e) rilasciato dalla Regione o Pro vincia autonoma · Art. 4 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, riconoscimento degli stabili menti di cui all'art. 2, comma 2, lettera f) rilasciato dalla Regione o Pro vincia autonoma Art. 4 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, riconoscimento degli interme diari di additivi di cui all'art. 3, comma 1, rilasciato dalla Regione o Pro vincia autonoma Art. 4 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, riconoscimento·degli interme diari di premiscele di cui all'art. 3, comma 1, rilasciato dalla Regione o Provincia autonoma Art. 9 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, registrazione degli stabilimenti di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) rilasciata dalla Regione o Provincia autonoma Art. 9 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, registrazione degli stabilimenti di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) rilasciata dalla Regione o Provincia autonoma Art. 9 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, registrazione degli stabilimenti di cui all'art. 7, comma 2, lettera c) rilasciata dalla Regione o Provincia autonoma Art. 9 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, registrazione degli stabilimenti di cui all'art. 7, comma 2, lettera d) rilasciata dalla Regione o Provincia autonoma Art. 9 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, registrazione degli intermedia ri di additivi di cui all'art. 8, comma 1, rilasciata dalla Regione o Provincia autonoma Art. 9 decreto legislativo 13/04/99, n. 123, registrazione degli intermedia ri di premiscele di cui all'art. 8, comma 1, rilasciata dalla Regione o Pro vincia autonoma Allegato 7 Articolo 3, comma 2 Data. timbro e firma del compilatore 00A2555 DOMENICO CORTESANI, direttore FRANCESCO NocITA, redattore ALFONSO ANDRIAN!, vice redattore (3651351/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. 44