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意大利的法律

Ministerial Decree 4 September 1992 concerning customs controls measures implementing Law No. 150/1992

颁布于 1992-09-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decreto Ministeriale 4 settembre 1992 Modalita' relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente l'applicazione in Italia della convenzione di Washington del 3 marzo 1973.
语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Wild species and ecosystems
关键词
certification, endangered species, institution, international cooperation, international trade, authorization/permit, protection of species, wild fauna, wild flora, trade in species, biodiversity, governance
类别
*

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  1. Art. 1. 1. Al fine di collaborare con la competente autorita' doganale, fatte salve le attribuzioni della medesima, sono istituiti nelle localita' dove hanno sede le dogane abilitate a compiere operazioni di importazione e di esportazione definitive e temporanee e di riesportazione di esemplari delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di cui alla convenzione di Washington sul commercio internazionale, individuate con decreto del Ministro delle finanze, appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato anche, previa convenzione tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le regioni e province autonome interessate, in collaborazione con i Corpi forestali regionali e provinciali.

  2. Art. 2. 1. Per il riconoscimento degli esemplari delle specie, indicati nell'art. 1 del presente decreto sottoposti alle formalita' doganali, le dogane indicate nel precedente art. 1 richiederanno l'intervento del personale del Corpo forestale dello Stato anche, previa convenzione di cui all'articolo precedente, in collaborazione con i Corpi forestali regionali o provinciali competenti per territorio. 2. Le autorita' preposte al riconoscimento degli esemplari possono avvalersi, per motivi eccezionali, di funzionari del Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, o di tecnici inseriti in un apposito elenco redatto dalla commissione scientifica prevista dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150. I predetti tecnici possono disporre, se necessario, anche opportune analisi presso laboratori specializzati riconosciuti con decreto del Ministro dell'ambiente. 3. Fermo restando l'accertamento della validita' della documentazione CITES relativa all'esemplare, qualora vi siano difficolta' nel riconoscimento degli esemplari viventi di specie animali e vegetali e non sia possibile assicurare in tempi brevi l'intervento di tecnici, di cui al comma precedente, al fine di garantire l'incolumita' di detti esemplari e' consentito il trasferimento degli stessi presso le strutture di destinazione od in altre strutture idonee, su richiesta del competente ufficio del Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento avverra' in colli opportunamente sigillati e piombati https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 2/3 10/3/23, 6:07 PM *** ATTO COMPLETO *** previo deposito o garanzia, da parte dell'importatore, dell'ammontare di tutti i diritti doganali connessi all'operazione richiesta.

  3. Art. 3. 1. Ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 3418/83 della Commissione del 28 novembre 1983, l'originale della licenza di importazione, debitamente scaricato e vistato dall'ufficio doganale sulla base dell'attestazione apposta da uno dei nuclei del Corpo forestale dello Stato, previsti dal precedente art. 1, indicante l'effettiva corrispondenza tra l'esemplare tutelato dalla citata convenzione di Washington e la relativa documentazione, deve essere restituito dall'ufficio doganale direttamente al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni, unitamente all'originale del permesso di esportazione o di riesportazione CITES rilasciati dallo Stato di origine o di provenienza, completo di visto di utilizzazione avvenuta. 2. Ai sensi dell'art. 13 del citato regolamento CEE n. 3418/83, l'originale del certificato di importazione, deve essere restituito direttamente al Servizio certificazione CITES presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e le foreste, unitamente all'originale del permesso di esportazione o di riesportazione CITES rilasciato dallo Stato di origine o di provenienza, completo di visto di utilizzazione avvenuta debitamente scaricato e vistato con le stesse procedure indicate nel precedente comma. 3. Ai sensi dell'art. 18 del citato regolamento CEE n. 3418/83, l'ufficio doganale e' tenuto a trasmettere al Ministero per il commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni, la copia n. 2 della licenza di esportazione, nonche' a restituire all'esportatore l'originale e la copia n. 1 debitamente scaricate e vistate con le stesse procedure indicate dal comma 1 del presente articolo. 4. La procedura indicata nel comma 3 del presente articolo si applica altresi' al certificato di riesportazione, ai sensi dell'art. 20 del regolamento CEE n. 3418/83; la copia n. 2 di tale certificato dovra' essere restituita al competente ufficio del Servizio certificazione CITES del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il certificato medesimo.

  4. Art. 4. 1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, le dogane assicurano, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, il controllo della corrispondenza tra gli esemplari in transito ed il relativo permesso di esportazione o certificato di riesportazione CITES, rilasciati dallo Stato di origine o di provenienza. In caso di dubbio sulla loro validita', la stessa dovra' essere confermata dal Servizio certificazione CITES del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

  5. Art. 5. 1. Il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in data 26 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 9 luglio 1992, e' abrogato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 4 settembre 1992 Il Ministro dell'ambiente RIPA DI MEANA Il Ministro delle finanze GORIA Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste FONTANA https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 3/3

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