Ministerial Decree 3 April 2020 concerning establishment of the Supply Chain Competitiveness Fund
颁布于 2020-04-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forsestali, 3 aprile 2020, Istituzione del Fondo per la competitivita' delle filiere
- 语言
- italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 意大利
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition, General
- 关键词
- coronavirus disease (COVID-19), subsidy/incentive, agricultural development, business/industry/corporations, farming, financial agricultural measures, processing/handling, labour, rural employment, special fund, meat, milk/dairy products
- 类别
- *, agriculture
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Art. 1 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 2/6 19/05/2020 *** ATTO COMPLETO *** Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «contratto di filiera»: contratto tra i soggetti della filiera maidicola, delle proteine vegetali (legumi e soia) e delle carni ovine finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione, il miglioramento della qualita' del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti, sottoscritto dai produttori di mais, di proteine vegetali (legumi e soia), singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione; b) carni ovine IGP: le carni di agnello macellate e certificate IGP secondo i disciplinari delle indicazioni geografiche Abbacchio romano IGP, Agnello del centro Italia IGP e Agnello di Sardegna IGP; c) carni ovine non IGP: le carni di agnello nato, allevato e macellato in Italia e non certificato IGP; d) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; e) «registro nazionale aiuti»: il registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234; f) «soggetto beneficiario»: l'impresa agricola, iscritta al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il fascicolo aziendale, che coltiva mais e/o proteine vegetali (legumi e soia) rispettando le clausole previste negli appositi contratti di filiera; l'impresa agricola di allevamento di ovini, che rispetti le condizioni di cui al presente decreto; l'impresa, anche in forma di cooperativa, di macellazione e/o trasformazione di carni ovine che investa in processi di destagionalizzazione e di innovazione di prodotto; l'impresa di trasformazione del latte bufalino che abbia acquistato, congelato e utilizzato per la produzione latte di bufala ai sensi del decreto dipartimentale del Ministero 19 marzo 2020, n. 899; g) «soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA; h) «legumi»: pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da granella e favino da granella.
Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per il perseguimento delle seguenti finalita': favorire la competitivita' del settore agricolo e agroalimentare; favorire lo sviluppo e gli investimenti delle filiere; valorizzare i contratti di filiera nel comparto maidicolo e delle proteine vegetali (legumi e soia); sostenere e destagionalizzare nella filiera ovina la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di carni ovine; sostenere e valorizzare la filiera del latte bufalino in conseguenza della diffusione del COVID-19. 2. Il presente decreto definisce in particolare: a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e relativa entita' dello stesso; b) la procedura per l'ammissione all'aiuto; c) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.
Art. 3 Risorse disponibili e filiere oggetto di intervento 1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo l'art. 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ammontano a 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021. 2. Le filiere oggetto di intervento sono: mais, proteine vegetali https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 3/6 19/05/2020 *** ATTO COMPLETO *** (legumi e soia), carni ovine e latte bufalino. 3. Il riparto tra le filiere e' cosi' quantificato: a) filiera del mais 5 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021; b) filiera delle proteine vegetali (legumi e soia) 4,5 milioni di euro annui per le annualita' 2020 e 2021; c) filiera delle carni ovine 3,5 milioni di euro per il 2020 e 4 milioni per il 2021; d) filiera del latte bufalino 2 milioni di euro per il 2020. 4. Eventuali somme residue di una delle lettere di cui al comma 3 possono essere utilizzate per soddisfare le richieste eccedenti delle altre lettere, fermi restando i limiti di cui agli articoli successivi. Eventuali somme residue reiscritte in bilancio gli anni successivi possono essere utilizzate per le medesime finalita' di cui al presente decreto.
Art. 4 Criteri e entita' dell'aiuto 1. Alle imprese agricole che abbiano gia' sottoscritto entro il termine della scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale, e' concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato a mais o proteine vegetali (legumi e soia). 2. Alle imprese agricole di allevamento di ovini e' concesso un aiuto fino a 9 euro per ogni capo macellato e certificato IGP e un aiuto fino a 6 euro per ogni capo non IGP nato, allevato e macellato in Italia nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile dell'anno precedente a quello della domanda. 3. Alle imprese, anche in forma di cooperativa, di macellazione e/o trasformazione di carni ovine che investano in processi di destagionalizzazione e di innovazione di prodotto, anche sottoscrivendo contratti di filiera, e' riconosciuto per l'anno 2021 un aiuto pari a 200.000 euro, entro il massimale di spesa pari a 600.000 euro. 4. Alle imprese di trasformazione del latte bufalino di cui all'art. 1, lettera f) e' riconosciuto un aiuto pari a 10 centesimi di euro per ogni litro di latte di bufala fresco acquistato senza disdette o sconti sul prezzo ovvero acquistato alle condizioni di mercato o contrattuali presenti prima del 1° marzo 2020, che sia successivamente congelato ed utilizzato per la produzione di prodotti DOP ai sensi del decreto dipartimentale del Ministero 19 marzo 2020, n. 899. 5. L'aiuto di cui al comma 1 spettante a ciascun soggetto beneficiario e' commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a mais, proteine vegetali (legumi e soia) nel limite di 50 ettari. 6. L'aiuto di cui ai commi 1 e 2 e' concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. L'aiuto di cui ai commi 3 e 4 e' concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis». 7. Fermo restando il limite massimo di 100 euro ad ettaro, di 9 euro a capo ovino IGP macellato, di 6 euro per ogni capo ovino macellato non IGP e di 10 centesimi a litro di latte di bufala di cui ai commi da 1 a 4, l'importo unitario dell'aiuto e' determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata o per il numero dei capi ovini IGP e non IGP macellati o per i litri di latte di bufala per i quali e' stata presentata domanda di aiuto. 8. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto. 9. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'art. 3, oltre le risorse relative alle annualita' precedenti eccedenti le domande gia' presentate dai soggetti beneficiari e considerate ammissibili, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 4/6 19/05/2020 *** ATTO COMPLETO *** ciascuno dei predetti anni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.
Art. 5 Procedura di richiesta dell'aiuto 1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui all'art. 2, secondo modalita' definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Alla domanda sono accluse: a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni; b) per gli aiuti di cui al comma 1 dell'art. 4, copia del contratto/contratti di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, il contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio e l'organizzazione di produttori e l'impresa agricola socia; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 riportante: i. gli identificativi catastali delle particelle coltivate a mais, e proteine vegetali (legumi e soia) e la relativa superficie espressa in ettari per gli aiuti di cui al comma 1 dell'art. 4; ii. il numero di capi ovini macellati e certificati IGP e/o dei capi ovini nati allevati e macellati in Italia come registrato nella Banca dati nazionale del sistema informativo sanitario del Ministero della salute per l'aiuto di cui al comma 2 dell'art. 4; iii. il progetto esecutivo degli investimenti di cui al comma 3 dell'art. 4; iv. il numero di litri di latte di bufala cosi' come risultanti dal sistema di tracciabilita' di cui al decreto ministeriale 9 settembre 2014 per gli aiuti di cui al comma 4 dell'art. 4 e la documentazione fiscale relativa all'acquisto del latte per cui si richiede l'aiuto.
Art. 6 Istruttoria delle domande 1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «de minimis» avvalendosi del supporto del registro nazionale aiuti. 2. Il soggetto gestore verificate la completezza delle informazioni e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita', determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario. 3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante. 4. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero e alle regioni e province autonome l'elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione, del contratto di filiera, della superficie coltivata a mais, e proteine vegetali, o del numero di capi IGP e non IGP macellati, delle azioni di destagionalizzazione e innovazione di prodotto, dei litri di latte di cui al comma 4 dell'art. 4 e dell'importo dell'aiuto concesso. 5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 5/6 19/05/2020 *** ATTO COMPLETO *** soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 6. In considerazione delle disposizioni normative e attuative emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ed al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, il soggetto gestore e' autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari al settanta percento del contributo spettante ai sensi del precedente comma 2, e ad eseguire gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo al momento del pagamento del saldo. 7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili per ciascuna delle annualita'.
Art. 7 Cumulo 1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «de minimis» di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale degli aiuti «de minimis».
Art. 8 Esenzione dalla notifica 1. Gli aiuti concessi in conformita' al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019. 2. Gli aiuti concessi in conformita' all'art. 4, commi 3 e 4, del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 aprile 2020 Il Ministro: Bellanova Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2020, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 241 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 6/6