Ministerial Decree 29 April 2020 concerning definition of national minimum criteria for professional training of forestry operators
颁布于 2020-04-29 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 29 aprile 2020, Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 意大利
- 主题
- Forestry
- 关键词
- afforestation/reforestation, capacity building, certification, ecosystem conservation, forest management/forest conservation, education, forest service, forestry protection measures
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10/12/2020 *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-12&atto.codiceRedazionale=20A02481&tipoSerie=serie… 1/2 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 29 aprile 2020 Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali. (20A02481) (GU n.121 del 12-5-2020) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»; Visto in particolare l'art. 10, comma 7 del citato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che prevede che le regioni definiscano coerentemente con i criteri nazionali minimi di cui al comma 8, lettera b), i criteri per la formazione professionale degli operatori forestali e i requisiti professionali minimi per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale in relazione alla loro natura e complessita'; Visto in particolare l'art. 10, comma 8, lettera b) del citato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che disciplina la definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale da adottarsi con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»; Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con 10/12/2020 *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-12&atto.codiceRedazionale=20A02481&tipoSerie=serie… 2/2 modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'art. 1, comma 4, il quale statuisce che nelle more del riordino dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; Considerato quanto disposto dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; Considerato inoltre il decreto interministeriale 30 giugno 2015 recante la «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»; Considerata l'attivita' di concertazione realizzata nel Tavolo di concertazione permanente del settore forestale, istituito con decreto ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792 e nel Tavolo di filiera del legno, istituito con decreto ministeriale 14 settembre 2018, n. 8746; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'8 aprile 2020; Decreta: Art. 1 Criteri minimi nazionali 1. I criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale di cui all'art. 10, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 sono individuati: a) dalle competenze e qualificazioni afferenti al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel «Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali» a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale del 30 giugno 2015; b) dai percorsi formativi in campo forestale codificati dalle regioni e dalle province autonome per i quali le strutture competenti in materia di foreste e di formazione professionale hanno definito la corrispondenza con i diversi profili della norma UNI 11660:2016 (Attivita' professionali non regolamentate - Operatore forestale Requisiti di conoscenza, abilita' e competenza). 2. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 2020 Il Ministro: Bellanova