Ministerial Decree 23 June 2020 on national provisions implementing Commission delegated regulation (EU) 2020/592 concerning crisis distillation measures for 2019/2020 campaign and PNS (National Program for viticulture support) 2020 remodelling
颁布于 2020-06-23 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 23 giugno 2020 Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 aprile 2020 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la campagna 2019/2020 e rimodulazione del PNS relativa all'annualita' 2020.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 意大利
- 主题
- Agricultural and rural development, Food and nutrition, Cultivated plants, General
- 关键词
- coronavirus disease (COVID-19), agricultural commodities, cooperative/producer organization, fiscal and market measures, subsidy/incentive, viticulture/oenological practices
- 类别
- agriculture
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Art. 1 Ambito di applicazione 1. In attuazione al regolamento delegato n. 2020/592 del 30 aprile 2020 e' attivata, per la campagna 2019/2020, la distillazione di crisi del vino non a denominazione di origine, cosi' come definito all'Allegato VII, parte II punto 1. del regolamento UE n. 1308/2013 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 3/7 10/28/2020 *** ATTO COMPLETO *** avente una gradazione alcolica minima di 10° vol. 2. Beneficiari della misura sono i produttori di vino come definiti all'art. 2 del presente decreto, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole. 3. Il vino da avviare alla distillazione deve essere detenuto alla data 31 marzo 2020 e risultare, alla data di emanazione del presente provvedimento, dai registri ufficiali di cantina come vino non a denominazione di origine e non ad indicazione geografica. 4. L'alcool derivante dalla distillazione e' utilizzato esclusivamente per uso industriale, compresi i fini farmaceutici e per la produzione di disinfettanti o energetici.
Art. 2 Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche europee e internazionali Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma; regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; ICQRF: Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma; Ufficio dell'Agenzia delle dogane: l'Ufficio territorialmente competente sull'impianto di distillazione presso il quale viene conferito e lavorato il vino; Agea: Organismo di coordinamento Agea; Agea OP: Organismo pagatore Agea; Produttore: ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione, che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono, nella piena disponibilita', il vino non a denominazione di origine; Dichiarazione vitivinicola: la dichiarazione di vendemmia e la dichiarazione di produzione presentate ai sensi ed in conformita' dei regolamenti (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative; Montegradi: il valore che si ottiene moltiplicando un determinato quantitativo di vino per il titolo alcolometrico volumico posseduto dallo stesso; Distillatori: i soggetti riconosciuti operanti sul territorio nazionale ai sensi del decreto ministeriale 23 aprile 2001; PNS: Programma nazionale di sostegno nel settore vitivinicolo previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013.
Art. 3 Risorse finanziarie 1. Le risorse complessivamente assegnate alla misura di cui all'art. 1, comma 1 ammontano nell'ambito dell'annualita' 2020 del PNS a complessivi 50 milioni di euro. Tale somma deriva dalle disponibilita' di cui ai successivi commi 2 e 3. 2. Una somma di 28 milioni di euro e' resa disponibile per la misura di cui al comma 1 nell'ambito della rimodulazione finanziaria di cui al Capo 2, art. 7. 3. La parte restante della dotazione finanziaria di cui al comma 1, pari a 22 milioni di euro, e' reperita dalle economie di spesa accertate per tutte le misure del PNS nel corso dell'esercizio 2020. 4. Qualora le economie di spesa siano inferiori alla somma di cui al comma 3, con decreto ministeriale si procedera' ad una ulteriore rimodulazione delle risorse finanziarie del PNS assegnate di cui al Capo 2, sino al raggiungimento della restante dotazione di cui al https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 4/7 10/28/2020 *** ATTO COMPLETO *** medesimo comma. 5. L'individuazione delle risorse di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo non pregiudica gli impegni finanziari correttamente assunti dalle amministrazioni regionali nell'ambito delle proprie assegnazioni, che saranno pagati con i fondi dell'esercizio finanziario 2020/2021. 6. Le eventuali risorse finanziarie che si dovessero rendere disponibili, nell'ambito delle somme di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per l'attuazione della misura di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento delle domande di accesso alle altre misure del PNS immediatamente esigibili. A tal fine, fa fede la situazione risultante dal Sistema informativo nazionale agricolo SIAN alla data del 31 luglio 2020.
Art. 4 Contratti di distillazione e domanda di aiuto 1. L'aiuto pari a 2,75 euro per % vol/hl alcole e' corrisposto al produttore, come definito dall'art. 2, che ha consegnato per la distillazione vino non a denominazione di origine e non ad indicazione geografica. 2. Per richiedere l'aiuto, il produttore presenta ad Agea OP, con modalita' telematica, il contratto di distillazione non trasferibile, entro il 7 luglio 2020. Ogni produttore stipula al massimo due contratti di distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina. A garanzia del corretto conferimento del vino da avviare alla distillazione il produttore dovra' presentare apposita garanzia fidejussoria. Il contratto prevede l'impegno del distillatore di trasformare il vino in alcool, avente almeno la gradazione di 92°, entro il 15 ottobre 2020. 3. Entro cinque giorni lavorativi dalla chiusura della presentazione dei contratti di cui al comma 2, Agea comunica ai richiedenti la relativa approvazione. 4. Ove il volume globale del montegradi derivante dai contratti approvati di cui al comma 3 superi il volume complessivo del montegradi derivante dalle risorse finanziarie assegnate alla misura, Agea procede alla relativa riduzione dei quantitativi dei contratti presentati, nel corso dell'ultimo giorno in cui si verifica tale superamento. 5. Le operazioni di consegna del vino in distilleria devono essere effettuate entro il 31 luglio 2020. Per ricevere l'aiuto di cui al comma 1, il beneficiario dovra' presentare la domanda di pagamento, in via telematica, contenente almeno la seguente documentazione: prova della denaturazione del vino secondo le modalita' previste; riepilogo delle consegne di vino effettuate con indicazione: a) della quantita' e del titolo alcolometrico volumico; b) del numero del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto in distilleria del vino; il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione dal quale risulti il titolo alcolometrico e la presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto nella lista dei laboratori autorizzati in conformita' alla normativa comunitaria; la dichiarazione vidimata dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui registri dei distillatori; 6. I termini temporali indicati ai commi precedenti possono essere aggiornati con provvedimento del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, con l'obiettivo di assicurare la piu' efficace attuazione dell'intervento.
Art. 5 Controlli https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 5/7 10/28/2020 *** ATTO COMPLETO *** 1. Il controllo presso il produttore delle caratteristiche del vino avviato alla distillazione e, in particolare, del titolo alcolometrico volumico effettivo e della presenza del denaturante, viene effettuato dall'ICQRF sulla base di un'analisi del rischio e secondo le specifiche disposizioni impartite dallo stesso ICQRF. L'ICQRF puo' stabilire specifiche prescrizioni per il produttore atte a consentire il controllo. 2. Per le modalita' di impiego del denaturante e per il ritiro del prodotto denaturato si applicano le disposizioni del decreto interministeriale n. 11294 del 25 settembre 2017. 3. L'ICQRF comunica all'OP Agea ed al Ministero l'esito dei controlli svolti. 4. Il controllo presso il distillatore e' effettuato dall'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane che verifica: l'avvenuta trasmissione da parte del distillatore dei piani operativi relativamente all'introduzione ed all'estrazione del vino denaturato da distillare; che i volumi di vino indicati nel documento di trasporto di cui al regolamento delegato e di esecuzione UE 2018/273 e 2018/274 siano presi in carico nei registri dei distillatori, unitamente ai quantitativi effettivamente introdotti; che la trasformazione del vino in alcool da destinare agli scopi previsti risulti dalle registrazioni contabili del deposito, nonche' dal bilancio di materia redatto all'atto delle operazioni di saggio. L'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane comunica gli esiti dei controlli svolti all'OP Agea. 5. Il distillatore trasmette all'ICQRF ed all'ufficio periferico dell'ICQRF competente per territorio, in relazione alla sede del proprio stabilimento, copia dei piani operativi previsti al precedente comma 5, primo trattino. 6. I controlli relativi alle domande, ai contratti, alle garanzie ed ai conferimenti sono svolti da OP Agea secondo modalita' stabilite da Agea.
Art. 6 Disposizioni finali 1. Agea definisce con propria circolare le modalita' procedurali ed i termini necessari per l'attuazione del presente decreto. 2. Agea comunica al Ministero ed alle regioni il quantitativo di vino oggetto dei contratti di distillazione di crisi presentati, il quantitativo di vino ammesso alla distillazione, nonche' il quantitativo di vino effettivamente distillato. 3. Come statuito dall'art. 3, paragrafo 6, punto 8 del regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione, le regioni possono erogare aiuti integrativi a sostegno della distillazione di crisi nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. Capo II Rimodulazione della dotazione finanziaria - PNS 2020
Art. 7 Rimodulazione finanziaria 1. La ripartizione della dotazione finanziaria per l'anno 2020, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto dipartimentale del 21 febbraio 2019, n. 1188, e' cosi' rideterminata: ================================================================= | MISURA | Stanziamento | +=================================+=============================+ |Promozione sui mercati dei Paesi | | https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 6/7 10/28/2020 *** ATTO COMPLETO *** |esteri | 83.910.922,37| +---------------------------------+-----------------------------+ |Ristrutturazione e riconversione | | |vigneti | 136.410.906,08| +---------------------------------+-----------------------------+ |Distillazione di crisi | 28.000.000,00| +---------------------------------+-----------------------------+ |Vendemmia verde | 2.674.941,04| +---------------------------------+-----------------------------+ |Investimenti | 76.173.343,19| +---------------------------------+-----------------------------+ |Distillazione sottoprodotti | 9.826.887,32| +---------------------------------+-----------------------------+ |TOTALE | 336.997.000,00| +---------------------------------+-----------------------------+
Art. 8 Ripartizione fondi promozione 1. L'importo di euro 83.910.922,7, destinato al finanziamento della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, e' determinato dalla somma di euro 60.759.313,82 quale quota regionale ed euro 23.151.608,55 quale quota nazionale. 2. Alle regioni viene, pertanto, assegnato l'importo complessivo di euro 276.018.504,13 ripartito come riportato nell'Allegato 1 del presente provvedimento. 3. Nell'ambito delle rispettive dotazioni, le regioni procedono ad una riallocazione delle risorse tra le misure sulla base delle proprie necessita' entro il 31 luglio 2020. Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 23 giugno 2020. Roma, 23 giugno 2020 Il Ministro: Bellanova Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 749 Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 7/7 28-9-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 240 ALLEGATO 1 promozione ristrutturazione vendemmia verde investimenti totale rimodulato a regioni rimodulato come rimodulato dopo rimodulato rimodulato rimodulato seguito comunicato 5 saldi 2018/2019 crisi ( rimodulato r comunicato 5 comunicato 5 comunicato 5 attivazione marzo 2020 meno saldi 18/19) marzo 2020 marzo 2020 marzo 2020 distillazione di crisi Piemonte ϴ͘ϱϱϱ͘ϰϮϴ͕ϭϬ ϭ͘ϰϵϬ͘ϲϰϯ͕ϱϱ ϳ͘Ϭϲϰ͘ϳϴϰ͕ϱϱ ϳ͘ϱϮϵ͘Ϯϰϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϬϬ ϯ͘ϵϰϰ͘ϱϳϭ͕ϵϬ ϭϴ͘ϱϯϴ͘ϱϵϳ͕ϰϲ Val d'Aosta ϲϮ͘ϵϯϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϬϬ ϲϮ͘ϵϯϭ͕Ϯϴ Ϭ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϲϮ͘ϵϯϭ͕Ϯϴ Lombardia ϯ͘ϭϴϰ͘ϯϴϲ͕ϵϳ ϱϮϮ͘ϴϮϮ͕ϭϴ Ϯ͘ϲϲϭ͘ϱϲϰ͕ϳϵ ϰ͘ϳϮϰ͘Ϯϲϱ͕ϰϯ Ϭ͕ϬϬ ϯ͘ϳϳϴ͘ϭϮϳ͕Ϭϰ ϭϭ͘ϭϲϯ͘ϵϱϳ͕Ϯϲ Bolzano ϳϱϳ͘ϲϬϯ͕ϯϬ ϭϴϲ͘ϯϱϭ͕ϯϱ ϱϳϭ͘Ϯϱϭ͕ϵϱ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϭ͘ϯϰϰ͘ϵϰϵ͕ϱϴ ϭ͘ϵϭϲ͘ϮϬϭ͕ϱϯ Trento Ϯ͘Ϭϵϭ͘ϲϬϯ͕ϲϭ ϮϯϮ͘ϬϱϬ͕ϯϲ ϭ͘ϴϱϵ͘ϱϱϯ͕Ϯϱ ϳϱϬ͘ϰϵϯ͕ϴϴ Ϭ͕ϬϬ ϭ͘ϭϴϵ͘ϱϬϲ͕ϴϰ ϯ͘ϳϵϵ͘ϱϱϯ͕ϵϳ Veneto ϭϰ͘ϬϬϲ͘ϯϴϯ͕ϳϰ ϭ͘ϳϯϭ͘ϲϳϵ͕Ϭϭ ϭϮ͘Ϯϳϰ͘ϳϬϰ͕ϳϯ ϭϰ͘ϳϯϲ͘ϯϮϰ͕ϭϯ Ϭ͕ϬϬ ϵ͘ϴϵϲ͘ϲϳϴ͕ϯϰ ϯϲ͘ϵϬϳ͘ϳϬϳ͕ϮϬ Friuli VG ϯ͘ϰϯϮ͘ϱϰϯ͕ϯϲ ϱϭϳ͘ϰϯϯ͕ϯϬ Ϯ͘ϵϭϱ͘ϭϭϬ͕Ϭϲ ϯ͘ϳϱϳ͘ϵϴϬ͕ϲϳ Ϭ͕ϬϬ Ϯ͘ϯϯϴ͘ϯϳϯ͕ϰϰ ϵ͘Ϭϭϭ͘ϰϲϰ͕ϭϳ Liguria Ϯϵ͘ϭϯϮ͕ϲϬ Ϭ͕ϬϬ Ϯϵ͘ϭϯϮ͕ϲϬ ϭϰϱ͘ϳϴϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϭϳϰ͘ϵϭϮ͕ϲϬ Emilia Romagna ϱ͘ϰϵϳ͘ϭϱϲ͕ϰϲ ϯϬϰ͘ϱϮϲ͕ϳϬ ϱ͘ϭϵϮ͘ϲϮϵ͕ϳϲ ϭϱ͘ϰϰϲ͘ϳϵϯ͕ϵϳ Ϭ͕ϬϬ ϳ͘ϮϬϯ͘ϱϲϱ͕ϯϭ Ϯϳ͘ϴϰϮ͘ϵϴϵ͕Ϭϰ Toscana ϭϭ͘ϴϳϳ͘ϯϯϴ͕ϭϰ ϭ͘ϱϬϱ͘ϵϮϯ͕ϴϬ ϭϬ͘ϯϳϭ͘ϰϭϰ͕ϯϰ ϭϲ͘ϰϳϴ͘ϱϴϵ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϳ͘ϴϱϬ͘ϬϬϯ͕ϯϰ Umbria ϭ͘ϮϵϬ͘Ϯϵϯ͕ϳϵ ϴϵ͘ϳϮϰ͕ϲϳ ϭ͘ϮϬϬ͘ϱϲϵ͕ϭϮ ϭ͘ϮϱϮ͘ϮϬϯ͕ϲϴ Ϭ͕ϬϬ ϯ͘ϰϰϱ͘ϱϵϱ͕Ϭϲ ϱ͘ϴϵϴ͘ϯϲϳ͕ϴϲ Marche ϭ͘ϰϴϭ͘ϴϰϬ͕ϯϰ ϭϱϯ͘ϭϬϱ͕ϲϭ ϭ͘ϯϮϴ͘ϳϯϰ͕ϳϯ Ϯ͘ϱϬϰ͘ϴϬϮ͕ϱϴ ϴϬϴ͘ϱϬϲ͕Ϯϱ Ϯ͘ϴϳϱ͘ϰϬϰ͕ϱϵ ϳ͘ϱϭϳ͘ϰϰϴ͕ϭϱ Lazio ϳϱϲ͘ϭϱϮ͕ϳϴ ϭϴϱ͘ϭϰϬ͕ϲϮ ϱϳϭ͘ϬϭϮ͕ϭϲ Ϯ͘Ϭϳϭ͘ϴϯϰ͕ϱϭ ϯ͘ϬϬϰ͘ϴϭϲ͕ϵϳ ϱ͘ϲϰϳ͘ϲϲϯ͕ϲϰ Abruzzo Ϯ͘ϱϴϰ͘Ϯϰϯ͕ϱϲ ϯϰϵ͘ϱϭϲ͕ϰϱ Ϯ͘Ϯϯϰ͘ϳϮϳ͕ϭϭ ϲ͘ϱϭϴ͘ϰϯϱ͕ϭϬ ϯ͘ϲϰϲ͘ϴϴϬ͕ϰϰ ϭϮ͘ϰϬϬ͘ϬϰϮ͕ϲϱ Molise ϭϳϯ͘ϴϲϬ͕ϬϬ ϯϬ͘ϵϭϮ͕ϮϬ ϭϰϮ͘ϵϰϳ͕ϴϬ ϵϵϯ͘ϯϯϳ͕ϯϴ ϭϬϱ͘ϳϳϴ͕ϬϬ ϭ͘ϮϰϮ͘Ϭϲϯ͕ϭϴ Campania ϭ͘ϲϱϭ͘ϴϯϳ͕ϵϮ ϮϱϮ͘Ϭϴϭ͕ϵϵ ϭ͘ϯϵϵ͘ϳϱϱ͕ϵϯ ϰ͘ϰϯϲ͘Ϯϳϵ͕Ϭϳ ϭ͘ϵϭϬ͘ϭϴϳ͕ϵϵ ϳ͘ϳϰϲ͘ϮϮϮ͕ϵϵ Puglia ϱ͘ϭϮϴ͘Ϭϴϲ͕ϭϭ ϲϬϬ͘Ϭϳϵ͕ϭϭ ϰ͘ϱϮϴ͘ϬϬϳ͕ϬϬ ϭϰ͘ϯϬϭ͘ϵϯϲ͕ϵϵ ϲϳϮ͘ϭϲϳ͕Ϭϴ ϵ͘ϬϵϮ͘ϯϯϯ͕Ϭϳ Ϯϴ͘ϱϵϰ͘ϰϰϰ͕ϭϰ Basilicata ϰϬϰ͘ϱϰϮ͕ϴϳ ϭϭϯ͘ϰϳϯ͕ϰϵ Ϯϵϭ͘Ϭϲϵ͕ϯϴ ϵϰϴ͘ϳϴϯ͕ϯϬ ϰϱϲ͘ϯϳϭ͕ϴϯ Ϭ͕ϬϬ ϭ͘ϲϵϲ͘ϮϮϰ͕ϱϭ Calabria ϲϮϭ͘ϰϱϴ͕ϰϱ ϱϵ͘ϮϬϯ͕ϭϳ ϱϲϮ͘Ϯϱϱ͕Ϯϴ ϭ͘ϴϲϱ͘ϰϴϬ͕Ϯϭ Ϯ͘Ϭϵϰ͘ϱϵϯ͕ϰϯ ϰ͘ϱϮϮ͘ϯϮϴ͕ϵϮ Sicilia ϱ͘ϰϵϯ͘ϵϯϮ͕ϬϬ ϴϴϲ͘ϳϬϭ͕ϯϰ ϰ͘ϲϬϳ͘ϮϯϬ͕ϲϲ ϯϮ͘ϲϲϲ͘ϲϱϳ͕ϴϯ ϳϯϳ͘ϴϵϱ͕ϴϴ ϭϲ͘ϱϵϳ͘ϯϱϬ͕ϭϮ ϱϰ͘ϲϬϵ͘ϭϯϰ͕ϰϵ Sardegna ϵϳϲ͘ϰϯϮ͕ϲϴ ϴϲ͘ϱϬϱ͕ϯϰ ϴϴϵ͘ϵϮϳ͕ϯϰ ϱ͘Ϯϴϭ͘ϲϴϳ͕ϯϰ Ϭ͕ϬϬ Ϯ͘ϳϬϰ͘ϲϯϭ͕Ϭϳ ϴ͘ϴϳϲ͘Ϯϰϱ͕ϳϱ TOTALE ϳϬ͘Ϭϱϳ͘ϭϴϴ͕Ϭϲ ϵ͘Ϯϵϳ͘ϴϳϰ͕Ϯϰ ϲϬ͘ϳϱϵ͘ϯϭϯ͕ϴϮ ϭϯϲ͘ϰϭϬ͘ϵϬϲ͕Ϭϴ Ϯ͘ϲϳϰ͘ϵϰϭ͕Ϭϰ ϳϲ͘ϭϳϯ͘ϯϰϯ͕ϭϵ Ϯϳϲ͘Ϭϭϴ͘ϱϬϰ͕ϭϯ 20A05150 DECRETO 30 giugno 2020. dipendenze delle amministrazioni» ed, in particolare, Salvaguardia dei vigneti eroici o storici. l’art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indiriz- zo politico-amministrativo e funzione di gestione e con- creto svolgimento delle attività amministrative; IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a «Con- versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge DI CONCERTO CON 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in ma- teria di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e IL MINISTRO PER I BENI delle attività culturali e del turismo, delle politiche agri- E LE ATTIVITÀ CULTURALI cole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela E PER IL TURISMO del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»; E Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri 8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento di orga- IL MINISTRO DELL’AMBIENTE nizzazione del Ministero delle politiche agricole alimen- E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO tari, forestali e del turismo, a norma dell’art. 1, comma 9 E DEL MARE del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Par- modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»; lamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole ali- recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti mentari, forestali e del turismo 27 giugno 2019, n. 6834, agricoli ed, in particolare, l’art. 39, per quanto concerne recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenzia- l’uso delle risorse finanziarie assegnate dall’Unione agli le non generale del Ministero delle politiche agricole ali- Stati membri nell’ambito dei programmi quinquennali di mentari, forestali e del turismo e definizione delle attribu- sostegno, per il finanziamento di specifiche misure a so- zioni e relativi compiti»; stegno del settore vitivinicolo; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 2019, n. 132, recante, tra l’altro «Disposizioni urgenti per — 14 —