Ministerial Decree 20 March 2020 concerning discipline of the conditionality regime pursuant to Regulation (EU) No. 1306/2013 and of the reduction of and exclusion of beneficiaries from direct payments and rural development programs
颁布于 2020-03-20 · 文本截至 2026-10-01
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- 原标题
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 20 marzo 2020, Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 意大利
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- agricultural development, environmental standards, farming, fertilizers/nutrients, financial agricultural measures, good practices, subsidy/incentive, international agreement-implementation, sustainable development, sustainable use, standards, protection of environment
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PA R T E P R I M A SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Roma - Lunedì, 4 maggio 2020 Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie generale Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA N. 18 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 20 marzo 2020. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pa gamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. — III — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 S O M M A R I O MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 20 marzo 2020. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (20A02335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 ALLEGATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12 — 1 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 20 marzo 2020 . Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regola mento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei pro grammi di sviluppo rurale. IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamen to europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo re gionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dispo sizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca» e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamen to e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamen to (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finan ziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 914/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamen to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambi to dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 637/2008 e (CE) n. 739/2009»; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamen to europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agrico li e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamen to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che modifica altresì il rego lamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribu zione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamen to (CE) n. 73/2009 del Consiglio ed i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014; Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamen to europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che mo difica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finan ziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le di sposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 del la Commissione, dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Par lamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al soste gno allo sviluppo rurale ed alla condizionalità; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante «Moda lità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)»; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1242 della Commissione, del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante mo dalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri guarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; Visto l’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di ob blighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modifi cato dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle po litiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito di sua com petenza, d’intesa con la Conferenza permanente per i rappor ti tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall’Unione europea; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re cante «Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in parti colare, gli articoli 4, 5, 33 e 34; — 2 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Co ordinamento delle politiche riguardanti l’appartenen za dell’Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re cante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concer nente organizzazione del Ministero delle politiche agrico le alimentari, forestali e del turismo, a norma dell’art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, conver tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»; Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigen ziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» che, tra l’altro, attri buisce all’ufficio DISR III la competenza in materia di condizionalità; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, con vertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimen tari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, de gli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione de gli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle fun zioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 gennaio 2019, n. 497, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del rego lamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»; Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicati ve in materia di condizionalità e dei programmi di svilup po rurale al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni normative introdotte nell’anno 2019; Acquisita l’intesa raggiunta in sede di Conferenza per manente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel corso della seduta del 20 febbraio 2020; Decreta: Capo I PARTE GENERALE Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto, avente carattere non regolamentare: a) elenca i criteri di gestione obbligatori e defini sce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l’applica zione del regime di condizionalità di cui agli articoli 93, 94 e a norma dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013; b) detta la disciplina attuativa e integrativa in mate ria di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sen si del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014; c) definisce i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28, paragrafo 3, e 29, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ove non definiti dalle regioni e province autonome nei programmi cofinanziati dal FEASR. 2. Le sanzioni di cui al capo II del presente decreto si applicano, ai beneficiari: a) che ricevono pagamenti diretti ai sensi dei titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013; b) che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013; c) dei premi annuali previsti dall’art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli dal 28 al 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013; d) dei premi annuali relativi alle domande di confer ma degli impegni assunti ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni, art. 36, lettera a) , punti da i) a v) e lettera b) , punti i) , iv) e v) ; e) che ricevono pagamenti ai sensi degli artico li 85- unvicies e 103- septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007. 3. Gli impegni e le sanzioni di cui al capo II del pre sente decreto non si applicano ai beneficiari che aderi scono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all’art. 28, paragrafo 9, e art. 34, paragrafo 4 del regola mento (UE) n. 1305/2013. 4. Gli impegni e le sanzioni di cui al capo III del presente decreto si applicano ai beneficiari delle mi sure di sviluppo rurale di cui alle relative disposizioni specifiche. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «AGEA»: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura; b) «AGEA Coordinamento»: l’Area di coordina mento di AGEA; c) «agricoltore»: si intende una persona fisica o giu ridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nell’ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell’art. 52 del Trattato dell’Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; d) «allerta tempestiva»: la notifica di un’inadem pienza di limitata rilevanza al beneficiario che contiene l’obbligo di adottare misure correttive; — 3 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 e) «anno civile considerato»: ai fini della condizio nalità ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014, art. 64, è l’anno civile nel quale il beneficiario presenta la domanda di aiuto o la domanda di pagamento ed entro il cui termine sono svolti i controlli in loco da conteggiare ai fini del raggiungimento della percentuale minima di controlli. f) «anno civile dell’accertamento»: ai fini dello svi luppo rurale, per la misure connesse alla superficie o ai capi, è l’anno civile in cui il beneficiario presenta la do manda di sostegno o la domanda di pagamento che rientra nel campione sottoposto a controllo; per le misure non connesse alla superficie od ai capi è l’anno civile in cui è svolto il controllo. g) «anni considerati»: nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vi gneti, sono i tre anni che decorrono dal 1° gennaio dell’an no successivo all’anno civile in cui è stato concesso il pri mo pagamento di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, ed al regolamento (UE) n. 1308/2013; nell’ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, è l’anno che decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’an no civile in cui è stato concesso il pagamento di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 ed al regolamento (UE) n. 1308/2013; nell’ambito delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie e agli animali, sono gli anni in cui il beneficiario è tenuto al mantenimento degli im pegni assunti, ivi incluso il periodo vincolativo ai fini dei controlli ex-post ; h) «attività agricola»: 1. la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, 2. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazio ne senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a crite ri definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5464, 3. lo svolgimento di un’attività minima, definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimen tari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5464, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; i) «azienda»: tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla lettera j) , si tuate all’interno del territorio nazionale; j) «beneficiario»: il soggetto sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell’art. 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013; il soggetto beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all’art. 2, paragrafo 10, del regola mento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; k) «cessione»: qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale l’azienda o parte di essa cessa di essere a di sposizione del cedente; l) «colture permanenti»: le colture fuori avvicenda mento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida; m) «condizionalità»: i Criteri di gestione obbligato ri (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) di cui alle lettere n) e u) ; n) «Criteri di gestione obbligatori» (CGO): ciascun regolamento o direttiva così come elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/13 e nell’allegato 1 al presente decreto; o) «domanda ammessa»: istanza ritenuta ammissibi le dall’autorità competente e rientrante, in virtù dell’en tità dei fondi stanziati, nell’ambito di una determinata misura, tra quelle ammesse a finanziamento. In materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell’istruttoria della domanda di aiuto/pagamento per una o più colture, gruppi di colture, operazioni o misure; p) «erba o altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; q) «impegno»: il vincolo o l’obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto; r) «impegno pertinente di condizionalità»: impe gno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vinco lo o all’obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui agli articoli 28, escluso il paragrafo 9, 29, 30 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013; s) «inadempienza/violazione/infrazione»: l’inos servanza dei CGO previsti dalla legislazione dell’Unio ne europea, delle norme per il mantenimento del ter reno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite conformemente all’art. 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013; l’inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione del sostegno previsto dalle misure dello sviluppo rurale nell’ambito del sistema in tegrato di gestione e controllo; l’inosservanza degli altri pertinenti obblighi dell’operazione stabiliti dalla norma tiva dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particola re i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; l’inosservanza dei criteri di mante nimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e dell’attività agricola minima; l’inos servanza degli impegni ai quali è subordinata la conces sione dell’aiuto per le misure connesse ad investimenti nell’ambito dello sviluppo rurale; t) «Mipaaf»: Ministero delle politiche agricole ali mentari e forestali; u) «norma»: requisito stabilito relativamente a cia scuna Buona condizione agronomica ed ambientale (BCAA) sulla base dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’allegato 1 del presente decreto. v) «organismi di controllo specializzati»: le com petenti autorità nazionali di controllo di cui all’art. 67, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 809/2014, respon sabili dello svolgimento del controllo e delle verifiche volti ad accertare il rispetto dei CGO e delle BCAA di cui all’art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013; — 4 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 w) «pagamento ammesso»: contributo, premio, in dennità o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle doman de di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell’anno civile dell’accertamento; x) «prato permanente e pascolo permanente» (con giuntamente denominati «prato permanente»): terre no utilizzato per la coltivazione di erba o di altre pian te erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da cinque anni o più; ivi comprese altre specie, segnatamente arbustive ovvero arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominan ti, nonché le superfici individuate ai sensi della lettera e) dell’art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5464, il terre no pascolabile che rientra nell’ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; y) «prodotti agricoli»: i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell’allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, nonché il cotone; z) «revoca»/«rifiuto»: il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale/negazione totale o parziale del pagamento richiesto e non ancora erogato; aa) «riduzione ed esclusione»: ai fini del presente decreto, la sanzione amministrativa derivante dal manca to rispetto delle regole di condizionalità che determinano una riduzione dell’importo dell’aiuto o del sostegno, che può estendersi fino all’intero ammontare, comportando l’esclusione; bb) «seminativo»: terreno utilizzato per coltiva zioni agricole, o superficie disponibile per la coltiva zione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell’art. 39 del regola mento (CE) n. 1698/2005 e dell’art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili; cc) «settori di condizionalità»: insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti setto ri: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute degli animali e delle piante; benessere degli animali; dd) «superficie agricola»: qualsiasi superficie occu pata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti, così come definita all’art. 4 (1), lettera e) e tenuto con to della definizione di cui alla lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013; ee) «regime di aiuto»: l’insieme delle prescrizioni che regolano la concessione dei pagamenti assegnati direttamente agli agricoltori ed elencati nell’allega to I del regolamento (UE) n. 1307/2013 («pagamenti diretti»); ff) «schema di aiuto»: l’insieme degli impegni e de gli obblighi, previsti dai Programmi di sviluppo rurale, che sono sottoscritti dai beneficiari dei premi e dei paga menti di cui all’art. 1, comma 2, lettere c) e d) del presen te decreto. Capo II CONDIZIONALITÀ Sezione 1 PARTE GENERALE Art. 3. Regole di condizionalità 1. Le regole di condizionalità comprendono i CGO e le BCAA fissati a livello nazionale ed elencati all’allegato 1, con riferimento ai settori ambiente, cambiamento clima tico e buone condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; benessere degli animali. 2. Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013; 3. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o par te dell’azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell’aiuto, nonché le dichiara zioni effettuate dal cedente prima della cessione sono at tribuite al rilevatario ai fini dell’applicazione del presente decreto. 4. Le tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo cui è differenziato l’ambito di applicazione delle norme e dei criteri, sono di seguito indicate: a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera bb) del presente decreto; b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, man tenute in buone condizioni agronomiche e ambientali; c) prato permanente, come definito ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera x) del presente decreto; d) qualsiasi superficie, comprese le superfici agrico le, dell’azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, di cui ai titoli III e IV, o dei pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del rego lamento (UE) n. 1308/2013 e dei premi annuali previsti dall’art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b) , dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall’art. 36, lettera a) , punti da i) a v) e lettera b) , punti i) , iv) e v) , ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e suc cessive modificazioni ed integrazioni, nonché dei paga menti ai sensi degli articoli 85- unvicies e 103- septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007; per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrati va non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell’art. 21, paragrafo 1, lettera a) , e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’art. 36, lettera b) , punti i) , iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. — 5 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Art. 4. Conseguenze delle inadempienze 1. Al beneficiario di cui all’art. 1, comma 2, che non rispetti le regole di condizionalità stabilite dall’art. 3 è applicata una sanzione amministrativa a valere sui paga menti di cui all’art. 1, comma 2, fermo restando quanto stabilito dall’art. 1, comma 3. La riduzione od esclusione, ai sensi dell’art. 91, para grafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, è applicata in relazione all’insieme delle domande di aiuto o di paga mento relative ai pagamenti di cui all’art. 1, presentate dal beneficiario nel corso dell’anno in cui l’inadempienza è stata rilevata nonché alle domande presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) 1308/2013 e di cui agli articoli 85- unvicies e art. 103- septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007. La riduzione od esclusione si applica esclusivamente qualora l’inadempienza sia imputabile ad atti od omis sioni direttamente attribuibili al beneficiario e qualora siano soddisfatte una o entrambe le seguenti condizioni aggiuntive: a) l’inadempienza sia connessa all’attività agricola del beneficiario; b) sia interessata la superficie dell’azienda del beneficiario. Le riduzioni ed esclusioni sono applicate al beneficiario dell’aiuto o del sostegno, tra cui le persone fisiche o giuri diche, compresi i gruppi o le associazioni di tali beneficiari o altre persone, vincolati dagli obblighi stabiliti all’art. 3. 2. Per quanto riguarda le superfici forestali, la riduzione o esclusione non si applica nella misura in cui per la super ficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in con formità dell’art. 21, paragrafo 1, lettera a) e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’art. 36, let tera b) , punti i) , iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 5. Accertamento delle inadempienze 1. In attuazione dell’art. 67, paragrafo 2 del regolamen to (UE) n. 809/2014, gli Organismi pagatori sono respon sabili dei controlli relativi alla condizionalità e possono affidare ad organismi di controllo specializzati l’esecu zione e la verifica di tutti o di parte dei relativi controlli. 2. Resta fermo l’obbligo dell’autorità di controllo di cui al comma 1 di riferire all’Autorità giudiziaria ove l’inadempienza accertata costituisca ipotesi di reato. Sezione 2 RIDUZIONI OD ESCLUSIONI Art. 6. Applicazione delle riduzioni od esclusioni 1. Le riduzioni od esclusioni di cui all’art. 4 si applica no se, in qualsiasi momento di un dato anno civile, inteso come «anno civile considerato», le regole di condiziona lità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la doman da di aiuto o la domanda di pagamento nell’anno civile considerato. 2. Il disposto del primo comma si applica anche ai beneficiari per i quali si constati che non hanno rispet tato le regole di condizionalità negli «anni considerati»; cioè, o nei tre anni successivi all’anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento nell’ambito dei program mi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti ed il premio di estirpazione oppure nell’anno successivo all’anno civile in cui è stato concesso il paga mento nell’ambito dei programmi di sostegno per la ven demmia verde, di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, e per la sola vendemmia verde relativamente al regola mento (UE) n. 1308/2013. 3. In caso di cessione di tutta o parte dell’azienda agricola durante l’anno civile considerato o durante gli anni considerati, il disposto dei commi 1 e 2 si applica anche se l’inadempienza di cui si tratta è il risultato di un atto o di un’omissione direttamente imputabile alla persona fisica o giuridica alla quale o dalla quale la superficie agricola è stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona fisica o giuridica alla quale è di rettamente imputabile un atto o un’omissione ha presen tato una domanda di aiuto o una domanda di pagamento nell’anno civile considerato o negli anni considerati, la riduzione o esclusione si applica in base all’importo totale dei pagamenti di cui all’art. 1, comma 2, con le eccezioni di cui al comma 3, concessi o da concedere a tale beneficiario. 4. Nei casi in cui il detentore ed il proprietario di un al levamento siano soggetti differenti, entrambi siano titola ri di domande di aiuto/pagamento di cui all’art. 1, commi 2 e 3 e siano rilevate non conformità di condizionalità re lative alla gestione degli animali e dell’allevamento con diviso, la riduzione corrispondente all’infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida. 5. L’applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica. Art. 7. Calcolo della riduzione od esclusione Negligenza ed intenzionalità 1. La riduzione o esclusione si applica all’importo to tale dei pagamenti elencati all’art. 1, concessi o da conce dere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o di sostegno o di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell’anno civile in cui è accertata l’inadempienza o negli anni civili considerati, come de finito dall’art. 6, commi 1 e 2. Ai fini del calcolo, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ri petizione dell’inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei commi 2, 3, 4 e 5. 2. In caso di inadempienza per negligenza, la percen tuale di riduzione non supera il 5 % e, in caso di reitera zione, il 15 %. — 6 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 3. I casi di inadempienza che, data la limitata rile vanza della loro gravità, portata e durata, sono giudi cati di importanza minore, come definiti all’allegato 3, non determinano una riduzione o un’esclusione. In questi casi l’Autorità di controllo (Organismo paga tore) invia un’allerta tempestiva al beneficiario, no tificando al beneficiario la constatazione e l’obbligo di adottare misure correttive. Qualora in un controllo successivo, entro tre anni civili consecutivi, si stabi lisca che l’inadempienza non è stata sanata, si appli ca con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma e l’infrazione riscontrata si considera reiterata. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presen te comma i casi in cui le infrazioni costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali. Qualora un controllo di condizionalità, svolto su un beneficiario che abbia già ricevuto un’allerta tempe stiva relativa ad un CGO o ad una norma di BCAA, avvenga oltre il periodo massimo di tre anni civili a decorrere dall’anno della prima costatazione e qualora sia accertata una nuova non conformità per lo stesso criterio o norma, con livelli bassi di portata, gravità e durata, è possibile assegnare al beneficiario un’ulte riore allerta tempestiva. 4. Ai beneficiari che hanno ricevuto per la prima volta un’allerta tempestiva, può essere accordato, in coerenza con quanto previsto dai documenti programmatori regio nali dello sviluppo rurale, all’interno dei bandi riservati alla misura dello sviluppo rurale che finanzia la consu lenza aziendale, l’accesso prioritario al sistema di consu lenza aziendale. 5. Quando risulta l’adempimento alle misure corret tive di cui al comma 3 o nel caso le stesse non possono essere attuate per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, l’autorità di controllo competente pro cede all’annullamento delle riduzioni corrispondenti all’infrazione. 6. Le disposizioni relative alle inadempienze di impor tanza minore, di cui ai commi 3 e 4, non si applicano nel caso in cui la natura dell’inadempienza produce effetti negativi superiori ai limiti fissati per le infrazioni di im portanza minore o tali da non consentire il ripristino di una situazione conforme a quella prescritta dalle dispo sizioni violate. 7. Se l’inadempienza accertata è stata commes sa intenzionalmente dal beneficiario, in applicazione dell’art. 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, la ridu zione da applicare all’importo complessivo risultante dai pagamenti e dai premi annuali è stabilita nella mi sura del 20%, salvo i casi di cumulo di cui all’art. 8 del presente decreto. 8. Si considera intenzionale l’infrazione rilevata in uno dei seguenti casi: a) quando l’infrazione agli impegni di condiziona lità supera i livelli stabiliti secondo le modalità definite dalla circolare di AGEA, pubblicata ai sensi dell’art. 23, comma 4 del presente decreto; b) quando il carattere di intenzionalità è riscontrato dagli organismi di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per la verifica dell’osservanza obbliga toria degli impegni di condizionalità; c) quando si verificano le condizioni di ripetuta reiterazione dell’infrazione, secondo quanto previsto dagli articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 640/2014. 9. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle ridu zioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l’importo totale dei pagamenti percepibili dalla partecipa zione ai regimi e schemi di aiuto di cui all’art. 1, comma 2 del presente decreto. 10. Nei casi di inadempienza intenzionale estrema in termini di portata, gravità o durata, il beneficiario, oltre alla sanzione imposta e calcolata a norma dell’art. 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, è escluso da tutti i paga menti di cui all’art. 1 nell’anno civile successivo, ai sensi dell’art. 75 del regolamento UE n. 809/2014. Un’inadem pienza intenzionale si considera estrema nei casi in cui sia stata accertata la ripetizione di una o più infrazioni inten zionali a carico dello stesso beneficiario, come precisato nell’allegato 3. Art. 8. Cumulo delle riduzioni 11. Fatto salvo il disposto di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (UE) n. 640/2014 e degli articoli 73 e 74 del regolamento (UE) n. 809/2014, nel caso di violazioni della condizionalità riscontrate nel corso del medesimo anno civile dovute a negligenza o intenzionalità, o nel caso di infrazioni ripetute, l’organismo pagatore applica il cumulo delle riduzioni secondo le modalità stabilite nell’allegato 3. Art. 9. Applicazione dell’art. 97, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013 1. Lo Stato Membro non si avvale della facoltà pre vista dall’art. 97, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013; pertanto, le riduzioni ed esclusioni si ap plicano comunque, anche quando l’importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile. Art. 10. Importi risultanti dalla condizionalità 1. Ai sensi dell’art. 100 del regolamento (UE) n. 1306/2013, si dispone di trattenere il 25% degli im porti risultanti dall’applicazione delle riduzioni ed esclu sioni di cui all’art. 6 ai beneficiari di cui all’art. 1, com ma 2, lettere a) e b) . A tal fine, entro il 15 settembre di ogni anno gli Organismi pagatori comunicano ad Agea Coordinamento i dati relativi alle riduzioni ed esclusioni dell’anno precedente. Entro il 15 ottobre di ogni anno, Agea Coordinamento trasmette al Mipaaf i dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti all’anno precedente, secondo il formato dell’al legato 2. — 7 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Sezione 3 SORVEGLIANZA E CONTROLLO Art. 11. Comitato paritetico 1. È istituito presso il Mipaaf il Comitato paritetico per il monitoraggio e la formulazione di proposte di modifica relativamente all’applicazione della condizio nalità. Per lo svolgimento di tale compito, il Comitato è composto dai rappresentanti del Mipaaf, delle regioni e province autonome, del Coordinamento AGEA e de gli Organismi pagatori, del Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, del Ministero della sa lute, integrato da una rappresentanza delle organizza zioni del tavolo agro/alimentare, delle Organizzazioni professionali agricole e delle Associazioni ambientali ste riconosciute. 2. Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno e si avvale dell’assistenza tecnica dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, del Siste ma informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura e della consulenza giuridica dell’Istituto di diritto agrario comunitario comparato. Art. 12. Autorità competente al coordinamento dei controlli 1. L’Agea coordinamento svolge la funzione di auto rità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell’art. 13, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. 2. L’Agea coordinamento, a norma dell’art. 67, para grafo 2 del regolamento (UE) n. 809/2014, mette in atto le opportune modalità di verifica e garanzia affinché l’effi cacia dei controlli effettuati dall’Organismo pagatore sia almeno pari a quella ottenuta dall’esecuzione degli stessi da parte di organismi di controllo specializzati. Capo III DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LO SVILUPPO RURALE Sezione 1 DEFINIZIONE DEI REQUISITI E DELLE NORME PER L’ACCESSO ALLE MISURE Art. 13. Inadempienze dei criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali. 1. Ai fini e per gli effetti dell’art. 35, paragrafo 1 del re golamento (UE) n. 640/2014 della Commissione europea, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità. Sezione 2 CRITERI DI RIDUZIONE ED ESCLUSIONE PER INADEMPIENZE RELATIVE AGLI IMPEGNI O ALTRI OBBLIGHI SOTTOSEZIONE 1 SOSTEGNO PER LE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 Art. 14. Misure agro-climatico-ambientali e sull’agricoltura biologica: art. 28 e 29 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 39 del regolamento CE n. 1698/2005 e successive modificazioni ed integrazioni - Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari Misure agro-climatico-ambientali, sull’agricoltura biologica e sulle indennità connesse alla direttiva quadro sull’acqua: articoli 28, 29 e 30 del regolamento UE n. 1305/2013 - Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima. 1. I requisiti minimi per i fertilizzanti e prodotti fitosa nitari ed i relativi obblighi, ove non definiti dalle regioni e province autonome ovvero dalle Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR nei relativi documen ti di programmazione o nelle relative disposizioni regio nali attuative, sono stabiliti all’allegato 7. 2. I criteri di mantenimento della superficie in uno sta to idoneo al pascolo o alla coltivazione e l’attività agri cola minima, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465, ove non definiti dalle regioni e province autonome ovve ro dalle Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR nei relativi documenti di programmazione, sono stabiliti dallo stesso decreto del Ministro delle po litiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465. Art. 15. Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi 1. Ai fini e per gli effetti dell’art. 35, paragrafo 2 del re golamento (UE) n. 640/2014 della Commissione europea, in caso di mancato rispetto: a) degli impegni ai quali è subordinata la concessio ne dell’aiuto per le misure connesse alla superficie e agli animali del regolamento (UE) n. 1305/2013, b) oppure se pertinenti, degli altri obblighi dell’ope razione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla le gislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri re quisiti e norme obbligatori, come i requisiti minimi relati vi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, come i «criteri di mantenimento della superficie in uno stato — 8 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 idoneo al pascolo o alla coltivazione» di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465 e infine, come l’«attività agricola minima», di cui allo stesso decreto del Ministro delle po litiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465; si applica per ogni infrazione o gruppo di infrazio ne, una riduzione o l’esclusione, ove per esclusione si intende la riduzione totale del pagamento, dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell’anno civile dell’accertamento e per la coltura, il gruppo di colture, la tipologia di ope razione, parcella di riferimento, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati; la violazione di impegni pluriennali è regolata dal successivo art. 19. I «requisi ti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari», ai sensi degli articoli 28 e 29 del regola mento (UE) n. 1305/2013 e dell’art. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni ed inte grazioni, i «criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione» e l’«at tività agricola minima», di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giu gno 2018, n. 5465, si applicano, alla Superficie ogget to d’impegno (SOI) in accordo con quanto stabilito dai documenti programmatori regionali. 2. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3%, del 5% o del 10% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all’allegato 4. 3. Rimane impregiudicata la possibilità di sospen dere la sanzione se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all’inadempienza entro tre mesi, secon do quanto disposto dall’art. 36 del regolamento (UE) n. 640/2014. Art. 16. Riduzioni o esclusioni per violazioni di impegni agro climatico-ambientali, nell’ambito dell’agricoltura biologica, indennità natura 2000 e direttiva quadro acque o per il benessere degli animali nonché per impegni agro-ambientali - Misura 214 PSR 2007-2013 ed impegni pertinenti di condizionalità. 1. Ove si accertino nel corso dello stesso anno civi le violazioni contestuali di uno o più impegni previsti dalla tipologia di operazione, a norma degli articoli 28, 29, 30 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005, non ché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all’impegno violato, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o del 10%, che può portare fino all’esclusione, definita dell’autorità di gestione, nel rispetto del principio della proporzionalità, nel corrispondente anno civile, dal pa gamento ammesso o dalla domanda ammessa per l’ope razione in questione. L’Autorità di Controllo informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impe gno, la relativa infrazione si considera di livello grave e si applica l’art. 35, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 640/2014, con le conseguenze previste dal successivo art. 17, comma 2. Art. 17. Ripetizione dell’inadempienza e inadempienze gravi 1. La ripetizione di un’inadempienza ricorre quan do sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l’intero periodo di pro grammazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall’anno dell’accertamento. 2. Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui all’art. 15, comma 2, sia accertata un’ina dempienza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato in tegralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’ac certamento e per l’anno civile successivo. Un’inadem pienza si definisce grave quando gravità, entità e durata sono di livello massimo e l’inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi. In presenza di ripetizio ni di un’inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è ap plicata una maggiorazione della riduzione, riferita all’im pegno violato, doppia del 3%, del 5% o del 10% (si veda l’allegato 4). La ripetizione durante il periodo di impegno della stes sa violazione che abbia comportato l’esclusione ai sen si dell’art. 16 del presente decreto comporta di nuovo l’esclusione del beneficiario dal sostegno del FEASR per la tipologia di operazione di cui trattasi nell’anno della domanda. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa mi sura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accer tamento e per l’anno civile successivo. Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato pro ve false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il bene ficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’an no civile successivo. Le esclusioni e le revoche di cui al presente comma si applicano anche nei casi di violazioni gravi individuate a norma dell’art. 24, comma 1, lettera d) del presente decreto. Art. 18. Dichiarazioni difformi in misure connesse alle superfici e ad animali 1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 18, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 640/2014, eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di dichiarazioni difformi relative ad animali diversi dai capi bovini, ovini e caprini sono calcolate sulla base della tabella di conversione di cui all’allegato 5 al presente decreto, qualora non diversa mente disciplinato dalle regioni nei documenti program matori ed attuativi dello sviluppo rurale. — 9 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 2. Per gli animali non elencati nell’allegato 5 si rin via alle specifiche disposizioni previste dalle regioni e province autonome nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e nelle relative di sposizioni attuative. 3. Per quanto concerne le percentuali di riduzione ed esclusione, si applicano quelle disposte dall’art. 31, para grafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014. 4. Le percentuali di riduzione ed esclusione applicate alle misure di sostegno alle superfici, in caso di sovradi chiarazioni, sono quelle previste dagli articoli 19 e 19 -bis del regolamento (UE) n. 640/2014. Art. 19. Recupero di importi erogati in annualità pregresse 1. In caso di impegni o pagamenti pluriennali, la per centuale di recupero dell’anno di accertamento si applica anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione; 2. Le regioni e provincie autonome possono, tutta via, decidere di applicare agli anni precedenti un livello di recupero diverso da quello dell’anno di accertamen to, o la non applicazione, se l’obiettivo perseguito dalla misura di sostegno non è compromesso e il livello di non conformità è diverso o la non conformità non è rilevata. Sottosezione 2 Sostegno a misure non connesse alla superficie e agli animali di cui agli articoli da 14 a 20, all’art. 21, para grafo 1, con l’eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b) , all’art. 27, all’art. 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all’art. 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all’art. 35, paragrafo 1, del regola mento (UE) n. 1303/2013 e all’art. 20, all’art. 36, lettera a) , punto vi) , e lettera b) , punti ii) , vi) e vii) , all’art. 36, lettera b) , punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Art. 20. Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi 1. Fatta salva l’applicazione dell’art. 63 del regolamen to (UE) n. 809/2014, per le misure non connesse alla su perficie e agli animali, ai fini e per gli effetti dell’art. 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto: a) degli impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure b) se pertinenti, degli altri obblighi dell’opera zione, stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla le gislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato ed altri requisiti e nor me obbligatori, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l’esclusione dell’im porto complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. 2. La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infra zione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le modalità di cui all’allegato 6, ad esclusione della nor mativa sugli appalti pubblici disciplinata dal successivo art. 21. 3. Un’inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata. La ripetizione di un’inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l’intero periodo di programma zione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al perio do di programmazione 2007-2013, per una misura ana loga. La ripetizione si determina a partire dall’anno dell’accertamento. In presenza di ripetizioni di un’inadempienza non gra ve, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all’impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione. Qualora sia accertata un’inadempienza grave, relativa ad impegno od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiu tato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altre sì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo. Le conseguenze previste per un’inadempienza grave ricorrono anche nei casi previsti dai documenti di pro grammazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, nonché qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni. Art. 21. Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici 1. Relativamente alle misure del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base del decreto ministeriale n. 10255 del 22 ottobre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019, sancito d’intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano con repertoriato in atti n. 158/CSR del 6 set tembre 2018, in coerenza con le linee guida contenute nell’allegato alla decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013. — 10 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Sottosezione 3 SOSTEGNO PER TUTTE LE MISURE DI SVILUPPO RURALE Art. 22. Disposizioni comuni 1. Ai casi di recupero di importi indebitamente ero gati previsti dal presente decreto si applicano le dispo sizioni dell’art. 7 del regolamento (UE) n. 809/2014, nonché dell’art. 54, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013. 2. Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Capo IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 23. Procedure e adempimenti per il regime di condizionalità 1. Le regioni e province autonome specificano con propri provvedimenti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l’elenco degli im pegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell’art. 3 e dell’allegato 1 del presente decreto. Per le annualità successive, qualora intervengano modifiche ed integra zioni dell’allegato 1 al presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime, le regioni e province autonome specificano con propri provvedimenti l’elenco degli impegni applicabili a li vello territoriale ai sensi dell’art. 3 e dell’allegato 1, ove modificato. 2. Al fine di armonizzare le norme regionali di condi zionalità, di verificarne la coerenza con le disposizioni del presente decreto, di garantire la controllabilità degli elementi d’impegno stabiliti, le regioni e province au tonome trasmettono preventivamente le bozze di lavoro al Mipaaf che, se del caso, attiva un confronto con le regioni e province autonome stesse, con AGEA coordi namento ed, eventualmente, con gli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 2 dell’art. 11 del presente decreto, e le amministrazioni competenti a livello regio nale e nazionale. 3. In assenza dei provvedimenti delle regioni e pro vince autonome, emanati in applicazione del comma 1 o in assenza di specifici interventi delle stesse, previsti nell’allegato 1, si applicano gli impegni indicati nell’alle gato medesimo. 4. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, o delle eventuali modifiche allo stesso, Agea coordinamento stabilisce con circolare i termini e gli ef fetti procedurali di attuazione, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni. Agea invia la bozza di circolare alle re gioni e alle provincie autonome, acquisendone il parere entro trenta giorni dalla ricezione, e contestualmente al Comitato di cui all’art. 11, per le finalità stabilite nel medesimo articolo del presente decreto. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto, Agea emana la circolare. Art. 24. Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale 1. Ove non abbiano già adempiuto, al momento dell’emanazione delle specifiche disposizioni attuative, le regioni e province autonome ovvero le Autorità di ge stione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l’Organismo pagatore competente, individuano con pro pri provvedimenti: a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/ sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità; b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli allegati 4 e 6; c) i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; d) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi; e) eventuali violazioni di impegni specifici per ti pologia di operazione che comportano l’esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’operazione stessa. Le autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale, sentito l’organismo pagatore competente, ga rantiscono che gli impegni previsti dai programmi ed i relativi livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, siano verificabili e controllabili in coerenza con quanto previsto dall’art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 2. In caso di mancata o incompleta attuazione di quanto stabilito al comma 1 che abbia dato luogo a regolazioni finanziarie operate dalla Commissione europea a carico dell’Italia, a valere sulle risorse del FEAGA e/o del FE ASR, si applica l’art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 3. Gli Organismi pagatori applicano le riduzioni e le esclusioni nei regimi di aiuto in conformità alle dispo sizioni comunitarie, nazionali ed a quelle contenute nel presente decreto e nei provvedimenti di cui al comma 1. Art. 25. Monitoraggio 1. L’Agea coordinamento effettua il monitoraggio delle riduzioni ed esclusioni applicate dagli Organismi pagatori annualmente ai sensi del presente decreto e — 11 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 trasmette al Mipaaf, alle regioni e province autonome, ed al Ministero dell’economia e delle finanze - DRGS IGRUE, unitamente ai dati di cui all’art. 10, una re lazione dettagliata a livello territoriale, entro il 15 ot tobre di ciascun anno, sull’esercizio FEASR e FEAGA precedente, secondo le modalità previste dall’art. 9 del regolamento (UE) n. 809/2014 ed in base all’art. 12 del presente decreto. 2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa entro la medesima scadenza, per le valutazioni del caso, al Comi tato di cui all’art. 11. Art. 26. Norme di rinvio 1. Il regime di riduzioni ed esclusioni segue le nuove disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 640/2014. 2. Alle misure agro-climatico-ambientali o di imbo schimento dei terreni agricoli relative a domande di soste gno/aiuto assunte entro il 31 dicembre 2006, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2078/92, n. 2080/92 e n. 1257/99, continuano ad applicarsi i criteri di ammissibilità, gli im pegni e gli altri obblighi previsti nei contratti agro-am bientali o di imboschimento sottoscritti. 3. Per le misure relative ai programmi di sviluppo ru rale 2007-2013, sia per quelle connesse sia per quelle non connesse alla superficie o agli animali, si applicano le disposizioni del presente decreto con riferimento alle percentuali di riduzione individuate dagli allegati 4 e 6, nonché ai requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, di cui all’allegato 7. 4. Per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013, può valere la disciplina definita dalle regioni e provincie autonome, ovvero dalle Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale, in materia di: a) violazioni di impegni riferiti alle colture, ai grup pi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità individuati nei documenti programmatori 2007-2013, come ridefiniti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, b) parametri per l’individuazione dei livelli del la gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione; c) casistiche identificate dai documenti di program mazione approvati dalla Commissione europea e dalle re lative disposizioni attuative che comportano l’esclusione o la revoca dal sostegno dell’operazione o misura. 5. In caso di impegni o pagamenti pluriennali, non sono recuperabili, né oggetto di sanzione, gli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione/ gruppo coltura qualora lo scostamento in difetto della superficie accertata rispetto a quella determinata nelle annualità precedenti per ciascun tipo di operazione, sia imputabile esclusivamente ad una variazione delle mo dalità di identificazione delle superfici, (Piano colturale grafico utilizzato a partire dall’anno 2016), consistenti nell’introduzione degli strumenti geo spaziali a livel lo di dichiarazione «grafica» delle superfici utilizzate, così come previsto dall’art. 17 del regolamento (UE) n. 809/2014. In caso di scostamento in eccesso della superficie ac certata rispetto a quella determinata nelle annualità prece denti per ciascun tipo di operazione, non è altresì esigibile alcunché nei confronti del beneficiario per la differenza di superficie in questione. Nel caso in cui negli anni passati sia stata applicata una sanzione per difetto della superficie accertata rispetto a quella dichiarata, tale sanzione non viene annullata, ne anche se tale difetto si compensasse applicando i nuovi metodi di identificazione. A tal fine, AGEA Coordinamento, sentiti i diversi Organismi pagatori, inserisce nelle apposite circolari e negli altri dispositivi, sia per la condizionalità che per le misure a superficie dello sviluppo rurale, le modali tà attuative, le fattispecie, nonché gli aspetti tecnici ed operativi da considerare per la valutazione delle va riazioni derivanti dalla transizione ai nuovi sistemi di identificazione. Gli effetti di quanto disposto nel presente comma si intendono riferiti anche all’identificazione delle superfici sottoposte agli impegni di condizionalità. Art. 27. Abrogazioni e disposizioni finali 1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro delle politiche agrico le alimentari e forestali del 17 gennaio 2019, n. 497, «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei paga menti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», è abrogato. 2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 28. Entrata in vigore 1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il gior no successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 2020 Il Ministro: BELLANOVA Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, registrazione n. 180 — 12 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Allegato 1 (articoli 2 e 3) Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) SETTORE 1 Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno I TEMA PRINCIPALE: Acque CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5 Recepimento Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 Supplemento Ordinario n. 96) e ss.mm.ii.: articolo 74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi"; articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate vulnerabili all’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni; D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86); Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato” (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati; Ambito di applicazione Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d), ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN). Descrizione degli impegni In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 e da quanto stabilito dai Programmi d'azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati: — 13 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti. Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base dei Programmi d’Azione in vigore, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola. Le Regioni e Province autonome riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE. Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome A norma dell'articolo 23, comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, ai fini della verifica di conformità, al presente criterio, devono essere rispettate le pertinenti disposizioni di cui al Decreto 25 febbraio 2016, a cui si rimanda, e riportate sopra in sintesi. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del presente Decreto, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni sopra indicati. Ambito di applicazione Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d). Descrizione della norma e degli impegni Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede: il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d’acqua la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”. Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni: a) Divieti di fertilizzazioni. Su tutte le superfici di cui all’ambito d’applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua. Su tutte le medesime superfici di cui all’ambito di applicazione, l’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua — 14 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d’Azione regionali in vigore. L’eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un’unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno. b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nei DD.MM. del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e n.260/2010. L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse. Ai fini della presente norma, si intende per: “Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata. “Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti. “Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso. “Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi. Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti. “Scoline e fossi collettori” (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente. “Adduttori d’acqua per l’irrigazione”: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati. “Pensili”: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato. — 15 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 “Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua”. Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale. Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa. Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 1 del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti quanto segue. In relazione all'impegno a), le Regioni e Province autonome definiscono ed individuano i corsi d'acqua ai quali si applica l'impegno, coerentemente con quanto disposto dai relativi programmi di azione in vigore per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto. L’ampiezza della fascia inerbita di cui al punto b) della presente norma potrà variare in funzione dello stato ecologico ovvero chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell’ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Water Information System of Europe (WISE) ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009 “Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque”. Le possibili classi di stato sono: stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”; stato chimico: “buono”, ”non buono”. L’impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia “buono” o non definito. — 16 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “sufficiente” o “buono” e lo stato chimico sia “buono” o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia “buono”. In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri. Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico così come definito nell’ambito del piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri in presenza di stato complessivo “scarso” o “cattivo”; 3 metri in presenza di stato complessivo “buono” o “sufficiente”; in caso di stato complessivo “elevato”, l'impegno della fascia inerbita è assolto. L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare ovvero da non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito. Disposizioni in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome A norma dell’articolo 23, comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, vige la norma fissata nel presente decreto. Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, includendo eventualmente le indicazioni delle autorità di bacino competenti per il loro territorio, i corpi idrici a cui si applica l’impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE (http://water.europa.eu/) ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009“Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque” (G.U. n. 203 del 2/9/2009) Deroghe La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province autonome nelle relative norme e documenti di recepimento. La deroga all’impegno b) è ammessa nei seguenti casi: 1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e ss.mm.ii.; 2. terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare; 3. oliveti; 4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3, comma 4, del presente decreto. — 17 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione. Ambito di applicazione Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d). Descrizione della norma e degli impegni Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all’uso oppure qualora sia in corso l’iter procedurale necessario al rilascio dell’autorizzazione. Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23, comma 1 del presente Decreto, con propri provvedimenti specificano le normative applicative in ordine all’impegno di cui alla presente norma. Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome A norma dell’articolo 23 comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la norma prevede il rispetto dell’impegno sopra descritto. BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l’inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell’allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l’ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l’attività agricola Ambito di applicazione Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d). Descrizione degli impegni Gli obblighi di condizionalità derivanti dall’applicazione della BCAA 3 sono riferiti a: obblighi e divieti validi per tutte le aziende: — 18 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo; obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici: 2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti; 3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell’autorizzazione. Si definisce scarico (articolo 74 (1), lettera ff) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore delle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”. Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (articolo 124 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (articolo 124 (4)). Si definiscono acque reflue domestiche (articolo 74 (1), lettera g) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) le “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”. Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all’articolo 101 (7), lettere a), b), c) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, provenienti da imprese: dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; dedite ad allevamento di bestiame; dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (articolo 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (articolo 104). Ai fini del presente decreto, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche ovvero non siano assimilate alle stesse. Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono gli impegni applicabili a livello di azienda agricola sulla base delle norme di recepimento della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l’ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l’attività agricola. — 19 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 3 del presente Decreto, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di cui agli articoli 103, 104 e 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. II TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio BCAA 4 – Copertura minima del suolo Ambito di applicazione: per l’impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b); per l’impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all’articolo 3, comma 4, lettera d), con l’esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b). Descrizione della norma e degli impegni Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni: a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno; b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso: assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell’ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). Intervento delle Regioni e Province autonome In relazione all’impegno a), le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti: eventuali aree caratterizzate dal rischio di erosione del suolo; le modalità di applicazione dell’impegno a livello aziendale e territoriale; le eventuali tipologie di lavorazioni vietate. — 20 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 In relazione a quanto previsto dall’impegno b), le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 1 del presente decreto specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti: eventuali aree caratterizzate dal rischio di erosione del suolo; le modalità di applicazione dell’impegno a livello aziendale e territoriale; l’intervallo di tempo di 90 o più giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 maggio, ove assicurare una copertura vegetale o, in alternativa, l’adozione di tecniche per la protezione del suolo; le eventuali tipologie di lavorazioni vietate. Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome A norma dell’art. 23 comma 3 del presente decreto, in riferimento all’impegno a), vige l’obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. In riferimento all’impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l’adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell’ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso. In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre. Deroghe Per l’impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe: 1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; 2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; 3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002; 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; 5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell’annata agraria precedente all’entrata in produzione; 6. a partire dal 1 marzo dell’annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta annata agraria. Per l’impegno di cui al punto a) e b), è ammessa la seguente deroga: 7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti. — 21 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Per l’impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all’esecuzione dell’intervento. BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione Ambito di applicazione: per l’impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a) ); per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all’articolo 3, comma 4, lettera d). Descrizione della norma e degli impegni Al fine di favorire la protezione del suolo dall’erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati. a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati. c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l’efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque. Sono esenti dall’impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l’intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l’applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata. Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 1 del presente decreto, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, in relazione all’impegno a): gli aspetti applicativi, con riferimento alle distanze e ai criteri di esecuzione dei solchi acquai temporanei, in funzione della natura e della destinazione d’uso del suolo e dei caratteri morfometrici dei versanti; l’eventuale intervallo temporale di applicazione dell’impegno; l’eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, al fine di adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali; gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall’erosione nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalle deroghe; in relazione agli impegni b) e c), le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti gli impegni relativi. — 22 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome A norma dell’articolo 23 comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la presente norma prevede in relazione all’impegno a), su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell’appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell’elevata acclività o dell’assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell’erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori. In relazione all’impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati. In relazione all’impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura. Deroghe In relazione all’impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma. In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall’erosione. In riferimento all’impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia. In relazione all’impegno previsto alla lettera c): sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE; si considera rispettato in presenza di drenaggio sotterraneo; in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E’ obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante. BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante Ambito di applicazione: Superfici a seminativo, di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a). — 23 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Descrizione della norma e degli impegni Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali. È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie. Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti: l’eventuale intervallo temporale di applicazione dell’impegno; l’eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e vegetazionali, al fine di adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali; gli impegni alternativi previsti finalizzati a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalla deroga di cui al successivo punto 2. Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome A norma dell’articolo 23 comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alle deroghe, è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l’anno successivo a quello di fruizione della deroga. Deroghe La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa: 1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC); 2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC); 3. in presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie e delle paglie in ordine ai problemi di carattere fitosanitario e agronomico. La deroga di cui al punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). — 24 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 III TEMA PRINCIPALE: Biodiversità CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 Recepimento Legge 11 febbraio 1992, n. 157. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” art. 1, commi 1 bis, 5 e 5 bis (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e ss.mm.ii.; D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.; Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002); Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.; Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n. 184 – “Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014). Ambito di applicazione Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d). Descrizione degli impegni Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 5 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui all’articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento, gli impegni applicabili alla superficie dell’azienda del beneficiario o a livello dell’attività agricola del beneficiario. — 25 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome ed impegni previsti In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 3 del presente Decreto, si applicano all'interno delle ZPS le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 comma 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lettera b) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del medesimo decreto relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”. Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l’autorizzazione per l’eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell’ambito della BCAA 7. CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2 Recepimento D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e ss.mm.ii.; Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002); Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e ss.mm.ii.; Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019); Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019); Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019); Ambito di applicazione Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) ricadenti nei SIC/ZSC. Descrizione degli impegni Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui all’articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357. — 26 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili alla superficie dell’azienda del beneficiario o a livello dell’attività agricola del beneficiario. Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell’articolo 23 comma 3 del presente Decreto, si applicano gli impegni sopra indicati. IV TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d). Descrizione della norma e degli impegni Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull’intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente “norma” non si eseguono nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo. Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, gli impegni relativi alla presente norma. Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome A norma dell’articolo 23 comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal presente Decreto, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 — 27 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche ed il divieto di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente “norma” nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo. Ai fini dell’individuazione dell’elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari. Per “siepi” si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno. Per “alberi in filari” si intende un andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati. Per “sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche” si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri. Per “potatura” degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, tagli e abbattimenti selettivi, ecc …), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l’ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l’eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname. Deroghe 1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti. 2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità. 3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze. 4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. …) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo). 5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale in relazione al predetto periodo. — 28 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 SETTORE 2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002 pag. 1) Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20 *attuato in particolare da: Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): articolo 14; Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010): allegato; Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c)); Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1); Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica “SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI”, punto 1. Intitolato ‘Stoccaggio’, prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato ‘Distribuzione’ terza frase), articolo 5, paragrafo 6; Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16 marzo 2005, n): articolo 18. — 29 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Recepimento Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 “Rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e ss.mm.ii.; Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005); Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 9 del 12/01/2016); Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007); Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell’intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 287 del 09/12/2008 S.O. n. 270); D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98); D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (G.U. 11 maggio 2012 n. 109); Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. SO n. 177L 30 agosto 2012 n. 102). Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014). Ambito di applicazione Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2. — 30 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Descrizione degli impegni Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l’altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori. A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria: produzioni animali; produzioni vegetali; produzione di latte crudo; produzione di uova; produzioni di mangimi o alimenti per gli animali. Produzioni animali - Impegni a carico dell’azienda: 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione; 1.b. prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali; 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, cosi come previsto dalla norma; 1.d. tenere opportuna registrazione di: i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali; ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali; iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana; iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale; 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l’alimentazione animale; 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni. Produzioni vegetali - Impegni a carico dell’azienda: 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell’allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014; 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, cosi come previsto dalla norma; 2.c. tenere opportuna registrazione1 di: i. ogni uso di prodotti fitosanitari2; ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana. 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione; 1 Per “opportuna registrazione¨ si intende l’insieme delle informazioni che caratterizza l’evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.. 2 tranne che per l’uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all’autoconsumo. — 31 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell’azienda 3.a. assicurare che il latte provenga da animali: i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte; ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali; iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse; iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell’autorizzazione dell’autorità competente; 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi: i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali; ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte; iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati; iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare; v. l’attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo; 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio: i. lavaggio della mammella prima della mungitura; ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico; iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati; 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso: i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte; ii. per i produttori di latte crudo: l’identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione. Produzione di uova - Impegni a carico dell’azienda: 4.a. assicurare che, all’interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall’esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace. Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell’azienda 5.a. registrazione dell’operatore all’autorità regionale competente, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l’attività; 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi; 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi; 5.d. tenere opportuna registrazione3 di: 3 Per “opportuna registrazione¨ si intende l’insieme delle informazioni che caratterizza l’evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc. — 32 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi; ii. uso di semente geneticamente modificata; iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime. Per quanto attiene all’evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d’impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO. In particolare gli impegni: 1.b prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell’ambito del CGO 9; 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5; 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell’allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 viene controllato anche per il CGO 10; 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, cosi come previsto dalla norma viene controllato nell’ambito del CGO 10; 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 5; Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10. Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono, sulla base delle norme di recepimento, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola. Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23, comma 3, si applicano gli impegni indicati nel paragrafo “Descrizione degli impegni”. — 33 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7. Recepimento Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii. Ambito di applicazione Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2. Descrizione degli impegni Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158. In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d’allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni: divieto di somministrazione agli animali d’azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l’uso sotto prescrizione medico veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati; divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione. — 34 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono, sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 96/22/CE, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola. Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 3 del presente Decreto, si applicano gli impegni riportati nel presente CGO. II TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31) Articoli 3,4 e 5 Recepimento Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e registrazione dei suini (10G022) – (GU n. 282 del 2/12/2010). Ambito di applicazione Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 con allevamenti suinicoli. Descrizione degli impegni Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere. A.: COMUNICAZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell’attività; A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni. B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL’ALLEVAMENTO DELL’AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale; B.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall’evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni; B.3 Comunicazione della consistenza dell’allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN) comprensiva del totale di nascite e morti; — 35 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni). Movimentazione dei capi tramite Modello 4 da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall’allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall’evento sul registro aziendale, e comunicate/aggiornate in BDN, entro 7 giorni dagli eventi. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza. C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI C.1 Obbligo di identificazione individuale con codice aziendale, entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell’uscita del capo dall’azienda. Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/71/CE, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola. Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 3 del presente Decreto, si applicano gli impegni sopra indicati. CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1) Articoli 4 e 7 Applicazione D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali”(G.U. 14.06.1996 n. 138) e ss.mm.ii.; Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015); Decreto ministeriale 28 giugno 2016 - “Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali””(G.U. n. 205 del 2/9/2016); D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e ss.mm.ii.; D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001); — 36 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e ss.mm.ii.; Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 28/8/1997 n, 281, tra il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante: “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166); Nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD UO-P. “Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali delle specie bovina/bufalina”. Ambito di applicazione Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2, con allevamenti bovini e/o bufalini. Descrizione degli impegni Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere. A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN). A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda (entro 7 giorni dall’evento). A.3 Comunicazione dell’opzione sulla modalità di registrazione degli animali: direttamente nella BDN, con accesso qualificato nelle forme previste; tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato); avvalendosi del Servizio Veterinario della A.S.L. B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) in BDN direttamente o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali. B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d’origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000. B.3 Presenza del passaporto nei casi previsti dalla legge (capi destinati agli scambi comunitari). B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l’animale lasci l’azienda. C.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale; C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita); — 37 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi; C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza. D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL’AZIENDA D.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L’allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione); D.2 Decesso dell’animale in azienda: in caso di decesso dell’animale in azienda, notifica dell’evento entro 48 ore D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall’evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il Detentore deve annotare sul registro aziendale, entro gli stessi termini di 2 giorni, l’avvenuto smarrimento o furto di capi. E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA E.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L’allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda. Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento gli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola. Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 3 del presente Decreto, si applicano gli impegni sopra descritti. CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8). Articoli 3, 4 e 5 Applicazione D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996). — 38 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 O.M. 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015), come prorogata dall’O.M. 6 giugno 2017 (G.U. n. 145 del 24/6/2017) D.M. 28 giugno 2016 –“Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali”” (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016); Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005 recante “Indicazioni per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/ 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina” (G.U. n.180 del 04 agosto 2005). Ambito di applicazione Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 con allevamenti ovicaprini. Descrizione degli impegni Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere. A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA IN BDN A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN); A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali: direttamente nella BDN, con accesso qualificato nelle forme previste; tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato); avvalendosi del Servizio Veterinario A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 30 giorni; B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale; B.2 Comunicazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta; B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione; B.4 Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente; B.5 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita); — 39 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 B.6 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi; B.7 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza. C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale; C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale [doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Regolamento (CE) 933/08] con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti; C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine), entro sei mesi dalla nascita se non lasciano l’allevamento prima. C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010. Ogni singolo individuo deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della movimentazione, mediante apposizione di due mezzi di identificazione riportanti un identificativo univoco ed individuale. Uno dei due mezzi di identificazione deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l’altro di tipo convenzionale ( marca auricolare o tatuaggio). Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all’orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell’azienda di nascita dell’animale. Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono, sulla base delle norme di recepimento, gli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola. Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome A norma dell’articolo 23 comma 3, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli impegni sopra descritti. — 40 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 III TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) Articoli 7, 11, 12, 13 e 15 Recepimento Decreto Ministero della Sanità 7 gennaio 2000, “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)” (G.U. n. 32 del 8/2/2001 S.O. n. 43) e ss.mm.ii. (G.U. n. 59 dell’11 03-2000) Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili. Ambito di applicazione Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 con allevamenti. Descrizione degli impegni Devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi: 1 Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali. 2 Il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del reg. UE n. 999/2001. 3 Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale. 4 Obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata. 5 Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 “Misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino nazionale” 6 Obbligo di rispettare le condizioni per l’immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall’art. 15 e dagli allegati VIII e IX del Regolamento (CE) n. 999/2001. 7 Obbligo di rispettare le condizioni per l’immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE, previste dall’art. 15 e dall’allegato VIII, capitolo B del Regolamento (CE) n. 999/2001. I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del reg. UE n. 999/2001, che stabiliscono deroghe a tali divieti — 41 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono, sulla base delle norme di recepimento Regolamento (CE) n. 999/2001, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola. Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 3, si applicano gli impegni sopra descritti. IV TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) Articolo 55, prima e seconda frase Recepimento Decreto Legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e ss.mm.ii.; D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e ss.mm.ii.; Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005); Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012“Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177); Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»” (G.U. n. 35 del 12/2/2014). Ambito di applicazione Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2. Descrizione degli impegni Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 — 42 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”. Le aziende devono rispettare i seguenti impegni: possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell’entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e ss.mm.ii., sono ritenuti validi fino alla loro scadenza. disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni; il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; rispetto delle modalità d’uso previste nell’etichetta del prodotto impiegato; presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti; presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d’Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale dell’/degli intervento/i da lui effettuato/i. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato. Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del PF, presso il distributore, all’utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti. Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere: elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria; prodotto fitosanitario utilizzato e quantità; superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento; avversità per la quale si è reso necessario il trattamento; registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta. Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stesso. — 43 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Inoltre si sottolinea che: la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l’inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l’assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio; la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto: · dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati; · alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell’ambiente di sostanze pericolose; · al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della prima e seconda frase dell’articolo 55 del Regolamento CE 1107/09, gli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola. Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 3, si applicano gli impegni sopra indicati. SETTORE 3 Benessere degli animali I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) Articoli 3 e 4 Recepimento Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011). Ambito di applicazione Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 con allevamenti bovini/bufalini. — 44 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Descrizione degli impegni Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011. Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 1, del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/119/CE gli impegni applicabili a livello di azienda agricola. Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 3, si applicano gli impegni sopra indicati. CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) Articolo 3 e articolo 4 Recepimento Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011“Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011)”. Ambito di applicazione Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 con allevamenti suinicoli. Descrizione degli impegni Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii.. Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/120/CE gli impegni applicabili a livello di azienda agricola. Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 3, si applicano gli impegni sopra indicati. CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell’ 8.8.1998, pag. 23) Articolo 4 — 45 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Recepimento Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001"Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004); Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 “Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all’attività di controllo” (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001). Ambito di applicazione Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001. Descrizione degli impegni Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii.. Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 98/58/CE gli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola. Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 3, si applicano gli impegni sopra indicati. — 46 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Ta be lla 1 po po la zi on e Re gi on e Pr ov in ci a au to no m a A nn o 20 19 N . A zi en de Be ne fic ia ri D om an da U ni ca Be ne fic ia ri Sv ilu pp o Ru ra le Be ne fic ia ri O CM V in o ab ru zz o ba si lic at a ca la br ia ca m pa ni a em ili a ro m ag na fr iu li ve ne zi a gi ul ia la zi o lig ur ia lo m ba rd ia m ar ch e m ol is e pi em on te pu gl ia sa rd eg na si ci lia to sc an a um br ia va lle d 'a os ta ve ne to pr ov in ci a au to no m a bo lz an o pr ov in ci a au to no m a tr en to to ta le A lle ga to 2 (a rt ic ol o 10 ) — 47 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 ta be lla 2 ca m pi on e co nt ro llo Re gi on e Pr ov in ci a au to no m a A nn o 20 19 N . A zi en de Be ne fic ia ri D om an da U ni ca Be ne fic ia ri Sv ilu pp o Ru ra le Be ne fic ia ri O CM V in o ab ru zz o ba si lic at a ca la br ia ca m pa ni a em ili a ro m ag na fr iu li ve ne zi a gi ul ia la zi o lig ur ia lo m ba rd ia m ar ch e m ol is e pi em on te pu gl ia sa rd eg na si ci lia to sc an a um br ia va lle d 'a os ta ve ne to pr ov in ci a au to no m a bo lz an o pr ov in ci a au to no m a tr en to to ta le — 48 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Ta be lla 3 . I m po rt i r id ot ti/ es cl us i p er a iu to r ic hi es to (a nn o 20 19 ) Re gi on e Pr ov in ci a au to no m a Im po rt i r id ot ti t ot . Im po rt i r id ot ti D U To t. Im po rt i tr at te nu ti D U Im po rt i r id ot ti su P SR Im po rt i e sc lu si PS R To t. Im po rt i tr at te nu ti P SR ab ru zz o ba si lic at a ca la br ia ca m pa ni a em ili a ro m ag na fr iu li ve ne zi a gi ul ia la zi o lig ur ia lo m ba rd ia m ar ch e m ol is e pi em on te pu gl ia sa rd eg na si ci lia to sc an a um br ia va lle d 'a os ta ve ne to pr ov in ci a au to no m a bo lz an o pr ov in ci a au to no m a tr en to to ta le — 49 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Tabella 4. Infrazioni riscontrate per tipo di impegno (CGO/BCAA) Regione Provincia autonoma anno 2019 CGO/BCAA Descrizione tipo di impegno Tipo di controllo: Ammissib./Condiz N° az. con infrazioni CGO 1 BCAA 1 BCAA 2 BCAA 3 BCAA 4 BCAA 5 BCAA 6 CGO 2 CGO 3 BCAA 7 CGO 4 CGO 5 CGO 6 CGO 7 CGO 8 CGO 9 CGO 10 CGO 11 CGO 12 CGO 13 totale CGO 1 BCAA 1 BCAA 2 BCAA 3 BCAA 4 BCAA 5 BCAA 6 CGO 2 CGO 3 BCAA 7 CGO 4 CGO 5 CGO 6 CGO 7 CGO 8 CGO 9 CGO 10 CGO 11 CGO 12 CGO 13 totale abruzzo basilicata — 50 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Regione Provincia autonoma anno 2018 CGO/BCAA Descrizione tipo di impegno Tipo di controllo: Ammissib./Condiz N° az. con infrazioni CGO 1 BCAA 1 BCAA 2 BCAA 3 BCAA 4 BCAA 5 BCAA 6 CGO 2 CGO 3 BCAA 7 CGO 4 CGO 5 CGO 6 CGO 7 CGO 8 CGO 9 CGO 10 CGO 11 CGO 12 CGO 13 totale CGO 1 BCAA 1 BCAA 2 BCAA 3 BCAA 4 BCAA 5 BCAA 6 CGO 2 CGO 3 BCAA 7 CGO 4 CGO 5 CGO 6 CGO 7 CGO 8 CGO 9 CGO 10 CGO 11 CGO 12 CGO 13 totale CGO 1 BCAA 1 BCAA 2 BCAA 3 BCAA 4 BCAA 5 BCAA 6 CGO 2 CGO 3 BCAA 7 CGO 4 CGO 5 CGO 6 CGO 7 CGO 8 CGO 9 CGO 10 CGO 11 CGO 12 CGO 13 totale campania emilia romagna calabria — 51 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Regione Provincia autonoma anno 2018 CGO/BCAA Descrizione tipo di impegno Tipo di controllo: Ammissib./Condiz N° az. con infrazioni CGO 1 BCAA 1 BCAA 2 BCAA 3 BCAA 4 BCAA 5 BCAA 6 CGO 2 CGO 3 BCAA 7 CGO 4 CGO 5 CGO 6 CGO 7 CGO 8 CGO 9 CGO 10 CGO 11 CGO 12 CGO 13 totale CGO 1 BCAA 1 BCAA 2 BCAA 3 BCAA 4 BCAA 5 BCAA 6 CGO 2 CGO 3 BCAA 7 CGO 4 CGO 5 CGO 6 CGO 7 CGO 8 CGO 9 CGO 10 CGO 11 CGO 12 CGO 13 totale CGO 1 BCAA 1 BCAA 2 BCAA 3 BCAA 4 BCAA 5 BCAA 6 CGO 2 CGO 3 BCAA 7 CGO 4 CGO 5 CGO 6 CGO 7 CGO 8 CGO 9 CGO 10 CGO 11 CGO 12 CGO 13 totale lazio liguria friuli venezia giulia — 52 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Regione Provincia autonoma anno 2018 CGO/BCAA Descrizione tipo di impegno Tipo di controllo: Ammissib./Condiz N° az. con infrazioni CGO 1 BCAA 1 BCAA 2 BCAA 3 BCAA 4 BCAA 5 BCAA 6 CGO 2 CGO 3 BCAA 7 CGO 4 CGO 5 CGO 6 CGO 7 CGO 8 CGO 9 CGO 10 CGO 11 CGO 12 CGO 13 totale CGO 1 BCAA 1 BCAA 2 BCAA 3 BCAA 4 BCAA 5 BCAA 6 CGO 2 CGO 3 BCAA 7 CGO 4 CGO 5 CGO 6 CGO 7 CGO 8 CGO 9 CGO 10 CGO 11 CGO 12 CGO 13 totale CGO 1 BCAA 1 BCAA 2 BCAA 3 BCAA 4 BCAA 5 BCAA 6 CGO 2 CGO 3 BCAA 7 CGO 4 CGO 5 CGO 6 CGO 7 CGO 8 CGO 9 CGO 10 CGO 11 CGO 12 CGO 13 totale marche molise lombardia — 53 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Regione Provincia autonoma anno 2018 CGO/BCAA Descrizione tipo di impegno Tipo di controllo: Ammissib./Condiz N° az. con infrazioni CGO 1 BCAA 1 BCAA 2 BCAA 3 BCAA 4 BCAA 5 BCAA 6 CGO 2 CGO 3 BCAA 7 CGO 4 CGO 5 CGO 6 CGO 7 CGO 8 CGO 9 CGO 10 CGO 11 CGO 12 CGO 13 totale CGO 1 BCAA 1 BCAA 2 BCAA 3 BCAA 4 BCAA 5 BCAA 6 CGO 2 CGO 3 BCAA 7 CGO 4 CGO 5 CGO 6 CGO 7 CGO 8 CGO 9 CGO 10 CGO 11 CGO 12 CGO 13 totale CGO 1 BCAA 1 BCAA 2 BCAA 3 BCAA 4 BCAA 5 BCAA 6 CGO 2 CGO 3 BCAA 7 CGO 4 CGO 5 CGO 6 CGO 7 CGO 8 CGO 9 CGO 10 CGO 11 CGO 12 CGO 13 totale puglia sardegna piemonte — 54 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Regione Provincia autonoma anno 2018 CGO/BCAA Descrizione tipo di impegno Tipo di controllo: Ammissib./Condiz N° az. con infrazioni CGO 1 BCAA 1 BCAA 2 BCAA 3 BCAA 4 BCAA 5 BCAA 6 CGO 2 CGO 3 BCAA 7 CGO 4 CGO 5 CGO 6 CGO 7 CGO 8 CGO 9 CGO 10 CGO 11 CGO 12 CGO 13 totale CGO 1 BCAA 1 BCAA 2 BCAA 3 BCAA 4 BCAA 5 BCAA 6 CGO 2 CGO 3 BCAA 7 CGO 4 CGO 5 CGO 6 CGO 7 CGO 8 CGO 9 CGO 10 CGO 11 CGO 12 CGO 13 totale CGO 1 BCAA 1 BCAA 2 BCAA 3 BCAA 4 BCAA 5 BCAA 6 CGO 2 CGO 3 BCAA 7 CGO 4 CGO 5 CGO 6 CGO 7 CGO 8 CGO 9 CGO 10 CGO 11 CGO 12 CGO 13 totale toscana umbria sicilia — 55 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Regione Provincia autonoma anno 2018 CGO/BCAA Descrizione tipo di impegno Tipo di controllo: Ammissib./Condiz N° az. con infrazioni CGO 1 BCAA 1 BCAA 2 BCAA 3 BCAA 4 BCAA 5 BCAA 6 CGO 2 CGO 3 BCAA 7 CGO 4 CGO 5 CGO 6 CGO 7 CGO 8 CGO 9 CGO 10 CGO 11 CGO 12 CGO 13 totale CGO 1 BCAA 1 BCAA 2 BCAA 3 BCAA 4 BCAA 5 BCAA 6 CGO 2 CGO 3 BCAA 7 CGO 4 CGO 5 CGO 6 CGO 7 CGO 8 CGO 9 CGO 10 CGO 11 CGO 12 CGO 13 totale CGO 1 BCAA 1 BCAA 2 BCAA 3 BCAA 4 BCAA 5 BCAA 6 CGO 2 CGO 3 BCAA 7 CGO 4 CGO 5 CGO 6 CGO 7 CGO 8 CGO 9 CGO 10 CGO 11 CGO 12 CGO 13 totale veneto provincia autonoma bolzano valle d'aosta — 56 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Regione Provincia autonoma anno 2018 CGO/BCAA Descrizione tipo di impegno Tipo di controllo: Ammissib./Condiz N° az. con infrazioni CGO 1 BCAA 1 BCAA 2 BCAA 3 BCAA 4 BCAA 5 BCAA 6 CGO 2 CGO 3 BCAA 7 CGO 4 CGO 5 CGO 6 CGO 7 CGO 8 CGO 9 CGO 10 CGO 11 CGO 12 CGO 13 totale TOTALE GENERALE provincia autonoma trento — 57 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Allegato 3 (articolo 7) Modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto alle condizioni ed alle norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, agli articoli da 39 a 41 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e agli articoli 73, 74 e 75 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Definizioni importanti ai fini dell’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni “Portata dell’infrazione”: determinata tenendo conto in particolare dell’impatto dell’infrazione stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio. “Durata di una infrazione”: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli. “Gravità dell’infrazione”: dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’infrazione medesima alla luce degli obiettivi della condizione o della norma in questione. “Inadempienza ripetuta”: l’inadempienza accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi a una stessa condizione o norma, purché il beneficiario sia stato informato di un’inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l’opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza. Al fine di stabilire la ripetizione di un’inadempienza, sono prese in considerazione le inadempienze determinate in conformità del regolamento (CE) n. 1122/2009; in particolare, la norma BCAA 3, indicata nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, è considerata equivalente al CGO 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 nella sua versione in vigore il 21 dicembre 2013. “Inadempienze di importanza minore”: l’inadempienza i cui effetti possano essere sanati e i cui parametri di portata, gravità e durata siano tutti a livello basso. I casi di inadempienza che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali non possono essere considerati inadempienze di importanza minore. “Allerta tempestivo”: si istituisce un sistema di allerta tempestivo applicabile ai casi di inadempienza minore. L'autorità di controllo competente invia un'allerta tempestivo al beneficiario, notificando al beneficiario la constatazione dell’inadempienza e l'obbligo di adottare misure correttive. Le inadempienze di importanza minore i cui effetti siano sanati nei termini stabiliti nella comunicazione di allerta tempestivo non determinano l’applicazione di alcuna sanzione amministrativa. Qualora in un controllo successivo si stabilisca che l'inadempienza non è stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al paragrafo 1 dell’articolo 99 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Ai beneficiari che hanno ricevuto per la prima volta un'allerta tempestivo è concesso l'accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale (paragrafo 2 dell’articolo 99 del Regolamento UE 1306/2013). “Misura correttiva”: azione di natura agronomica, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni ante-infrazione oppure l’eliminazione degli effetti negativi dell’infrazione stessa, eseguita dall’agricoltore a correzione di un’inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l’azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all’infrazione. “Negligenza”: tutte le infrazioni a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza. “Intenzionalità”: alle infrazioni rilevate, a livello di condizione o norma, si attribuisce carattere di intenzionalità quando: i. si verificano le condizioni di ripetuta reiterazione dell'infrazione, secondo quanto previsto dall’articolo 39 del Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 640/2014. ii. gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcune norme e condizioni; — 58 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 iii. il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l’osservanza dei criteri di gestione obbligatori. Applicazione delle riduzioni ed esclusioni di condizionalità La regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell’applicazione delle riduzioni, in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza, con o senza ripetizione (articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 39 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e articolo 74 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione), oppure intenzionalmente (articolo 99, regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e articolo 75 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014). Di conseguenza, la trattazione dei meccanismi di calcolo ed applicazione delle riduzioni è suddiviso in tre parti, coerentemente con questa impostazione. La base di calcolo delle percentuali di riduzione applicabili è l’importo complessivo dei pagamenti di cui all’articolo 1, comma 2 del presente decreto. 1. RIDUZIONI PER NEGLIGENZA Il procedimento per la definizione del calcolo della riduzione applicabile per inadempienze commesse per negligenza è il seguente: per ogni condizione o norma di un dato settore di condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno, l’infrazione è quantificata in termini di portata, gravità e durata: bassa = 1; media = 3; alta = 5; una volta quantificati i tre indici per ogni condizione o norma violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio che sarà necessariamente compreso nell’intervallo 1-5; nel caso di più di un’inadempienza in un dato settore, si considera un’unica inadempienza in base a quanto stabilito dall’articolo 73 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata in ciascuna condizione ovvero norma di condizionalità, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel settore di condizionalità. Il punteggio ottenuto, per ogni settore di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori: Classe Punteggio Riduzione % I Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00 1% II Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00 3% III Uguale o superiore a 5,00 5% e viene definita la percentuale di riduzione applicabile. Una volta definita la riduzione applicabile per ogni settore di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall’articolo 74 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non può superare il 5% dell’importo complessivo dei pagamenti di cui al paragrafo 2 dell’articolo 1 del presente decreto. — 59 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 2. RIDUZIONI PER NEGLIGENZA CON REITERAZIONE 2.1. Prima reiterazione A norma di Regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca la moltiplicazione della riduzione applicata nell’anno per un fattore 3 (tre) e l’innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di riduzione applicabile ai sensi della condizionalità. Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15% ma l’agricoltore sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento, nel corso dei due anni successivi, di un’infrazione alla medesima condizione o norma, questa sarà considerata intenzionale. 2.2. Seconda reiterazione La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione della riduzione applicata nell’anno precedente per un ulteriore fattore 3 (tre). Anche in questo caso il limite massimo di riduzione applicabile è il 15% e, in caso questo limite sia raggiunto o superato, alla riduzione massima sarà associata l’ammonizione descritta più sopra. 3. RIDUZIONI PER INTENZIONALITÀ In applicazione di quanto stabilito dall’articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, in caso di infrazione intenzionale per una determinata condizione o norma la riduzione applicabile al complesso degli aiuti diretti è stabilita nel 20%. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 7, paragrafo 8 del presente Decreto, nel caso in cui siano rilevate infrazioni per un determinato criterio ovvero norma nell’arco di tre anni consecutivi, si applica quanto disposto dall’articolo 75 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014. In questo caso, oltre alla sanzione imposta moltiplicando per tre la percentuale stabilita per l’infrazione intenzionale, l’azienda sarà esclusa da tutti i pagamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2 del presente Decreto nell’anno civile successivo. 4. Cumulo di infrazioni di diversa natura In questo capitolo si definiscono le modalità di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano rilevate in azienda infrazioni di diversa natura: dovute a negligenza e intenzionali, rilevate per la prima volta e ripetute. 1. Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda, nel corso dello stesso anno civile 1.a. Due infrazioni rilevate in due settori di condizionalità differenti, di cui una intenzionale e una per negligenza (paragrafo 1 dell’art. 74 del reg. UE 809/2014) L’effetto delle infrazioni si somma. 1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più settori di condizionalità differenti, di cui almeno una di tipo intenzionale (art. 74 del reg. UE 809/2014) L’effetto delle infrazioni si somma, questa volta con l’applicazione del «tetto» del 5% sulle infrazioni per negligenza nei casi in cui la somma delle % di riduzione riferite alle infrazioni per negligenza oltrepassino detto — 60 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 limite. 1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due settori di condizionalità differenti, di cui una almeno di tipo intenzionale In questo caso, per il settore di condizionalità in cui sono considerate rilevate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un’unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 73 (2) del reg. (UE) n. 809/2014. 2. Rilevazione di due o più infrazioni per negligenza di cui almeno una ripetuta a carico della stessa azienda 2.a. Presenza di due infrazioni in settori diversi di condizionalità, di cui una ripetuta o di due infrazioni rilevate nello stesso campo di cui solo una con reiterazione Per effetto di quanto stabilito all’ art. 39 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, si ha la triplicazione della riduzione stabilita per l’infrazione ripetuta, a cui viene sommata la percentuale dell’infrazione non ripetuta, fatta salva l’applicazione della soglia del 15%, secondo quanto previsto dal terzo comma del paragrafo 5 dell’articolo citato. 2.b. Presenza di due infrazioni entrambe ripetute appartenenti al medesimo settore di condizionalità In questo caso le infrazioni sono considerate come un’unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 73 (2) del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. E' sempre fatta salva l’applicazione della soglia del 15%, secondo quanto previsto dal terzo comma del paragrafo 5 dell’articolo citato. 3. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda 3.a. Due o più infrazioni intenzionali nello stesso settore di condizionalità In questo caso le infrazioni sono considerate come un’unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 73 (2) del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Per cui si applica la riduzione del 20% stabilita all’articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014. 3.b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi settori di condizionalità Sommatoria delle percentuali derivante dall’applicazione delle riduzioni previste. 4. Rilevazione di una o più infrazioni intenzionali ripetute a carico della stessa azienda Nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall’articolo 75 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. In questi casi l’azienda, oltre alla riduzione imposta e calcolata a norma dell’articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, è esclusa da tutti i pagamenti di cui al comma 2 dell’articolo 1 nell’anno civile successivo. — 61 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Allegato 4 (articolo 15) Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni per determinate misure dello sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali oppure altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori, come i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari o ancora dei “criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione” di cui al decreto Mipaaf n. 5465 del 7 giugno 2018 e l’ “attività agricola minima”, di cui di cui allo stesso decreto Mipaaf n. 5465 del 7 giugno 2018 (articolo 4 del Decreto). A. Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di tipi impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle tipologie di operazione e agli impegni pertinenti di condizionalità e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articolo 15). B. Per “gruppo di impegni”: si intende l’insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei. Le Regioni e Province autonome o l’autorità di gestione riferiscono ciascun tipo di impegno alla coltura, al gruppo di coltura, alla tipologia di operazione, secondo la pertinenza. Ciò al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Supponiamo che il tipo di impegno AA sia riferito alla tipologia di operazione, mentre il tipo di impegno BB sia riferito solo ad uno specifico gruppo di coltura. Nel caso di violazione del tipo di impegno AA la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell’importo complessivo della tipologia di operazione, mentre nel caso di infrazione del tipo di impegno BB sarà ridotto o escluso l’importo corrispondente al gruppo di coltura. Quindi le Regioni e Province autonome o l’Autorità di gestione fissano, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice: Livello di infrazione dell’impegno AA Gravità Entità Durata Basso (1) Medio (3) Alto (5) C. Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell’Organismo pagatore (Capo III - Sezione 2 – Sottosezione 1): Ove nel corso controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1, medio = 3, alto = 5) in termini di gravità, entità e durata. Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio di portata, gravità e durata per ciascun impegno violato, qualora per ogni gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d’un impegno. Nell’ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo gruppo (altro GED), per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05). A seguito di eventuale analisi e verifica delle risultanze dei controlli e delle relative inadempienze riscontrate, le competenti autorità valutano l’opportunità di introdurre altre possibili modalità di calcolo degli esiti, nell’alveo del dettato regolamentare. — 62 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Ciascun punteggio, così ottenuto per ogni gruppo di impegni, viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente: Punteggio Percentuale di riduzione 1,00 <= x < 3,00 3% 3,00 <= x < 5,00 5% x => 5,00 10% Per ciascun gruppo di impegni violato si giunge, in tal modo, al calcolo di una percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni calcolate per ciascun gruppo di impegni, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti alla coltura, al gruppo di colture, alla tipologia di operazione, A titolo esemplificativo, supponendo che sia riscontrata la violazione di un gruppo di impegni afferente ad un determinato gruppo di colture e che i gruppi di impegni risultino violati come indicato nella seguente tabella: GRUPPO di impegni Impegni di misura Calcolo GED x infrazione agli impegni di misura Media GED dei singoli impegni Somma medie singoli impegni % di decurtazione cumulativa per GRUPPO di impegni IMPEGNO VIOLATO A Impegno A G=3, E= 1, D= 5 3 3+3,66+1=7,66 10% Impegno A2 G=5, E= 3, D= 3 3,66 Impegno A3 G=1, E= 1, D= 1 1 IMPEGNO VIOLATO C Impegno C G=1, E= 1, D= 1 1 1+1=2 3% Impegno C2 G=1, E= 1, D= 1 1 TOTALE SANZIONE 13% Ne consegue che la sanzione totale, a livello di operazione, è la risultante della somma delle due % di riduzione calcolate separatamente per i gruppi di impegni violati. Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al comma 2 dell’articolo 15 dell’articolato al presente decreto, sia accertata la ripetizione di un’inadempienza i cui livelli di gravità, entità e durata siano inferiori al massimo, si tiene conto della ripetizione nell’attribuzione del livello di riduzione secondo il metodo del comma 2 dell’articolo 17 del presente decreto. Qualora, in seguito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al comma 2 dell’articolo 15 dell’articolato al presente decreto, sia accertata la ripetizione di un’inadempienza i cui livelli di gravità, entità e durata siano tutti di valore massimo, l’inadempienza si definisce grave e comporta gli esiti di cui al comma 2 dell’articolo 17 del presente decreto. Ai fini dell’applicazione delle esclusioni dell’articolo 15, comma 2 sono considerate violazioni di «livello massimo» le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5). — 63 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Allegato 5 (articolo 18) Tabella di conversione per riduzioni ed esclusioni per difformità in misure connesse ad animali (articolo 18 del decreto) Specie animali UBA per capo Altri suini 0,3 Altro pollame 0,03 Cunicoli 0,02 — 64 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Allegato 6 (articolo 20) Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni nell'ambito delle misure di cui agli articoli da 14 a 20, all’articolo 21, paragrafo 1, con l’eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all’articolo 27, all’articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’articolo 20, all’articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all’articolo 36, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 20 del decreto). Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni o gruppi di impegni riferiti alle tipologie di operazioni e alle misure/sottomisure e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articolo 20): A. Per “gruppo di impegni”: si intende l’insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei. Le Regioni e Province autonome o l’autorità di gestione riferiscono ciascun gruppo di impegni alla tipologia di operazione o misura/sottomisura o tipo di intervento, a seconda della pertinenza. Ciò al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Supponiamo, ad esempio, che il gruppo di impegno AA sia riferito alla misura/sottomisura mentre il gruppo di impegno BB sia riferito solo alla tipologia di operazione. Nel caso di violazione del gruppo di impegno AA la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell’importo complessivo della misura mentre nel caso di infrazione del gruppo di impegno BB sarà ridotto o escluso l’importo corrispondente alla tipologia di operazione. Quindi le Regioni e Province autonome o l’Autorità di gestione fissano, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice: Livello di infrazione dell’impegno AA Gravità Entità Durata Basso (1) Medio (3) Alto (5) B. Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell’organismo pagatore (Capo III - Sezione 2 - Sottosezione 2): Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata. Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d’un impegno. I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta, nell’ambito di ciascun gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05). Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad una determinata misura e che l’impegno risulti violato come indicato nelle seguente tabella: — 65 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Livello di infrazione del tipo di impegno AA Gravità Entità Durata Basso (1) 1 Medio (3) 3 3 Alto (5) si procede alla somma dei tre valori (3+1+3) = 7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3) Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell’ambito di un dato gruppo di impegni, se c’è più d’un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell’impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente: Punteggio Percentuale di riduzione 1,00 <= x < 3,00 3% 3,00 <= x < 4,00 x% x => 4,00 y% Nell’esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell’intervallo 1-3) dell’importo totale della misura a cui si riferisce l’impegno violato. Ai sensi dell’articolo 20 comma 2 le Regioni e Province autonome o l’autorità di gestione possono individuare altre percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto). Per ciascun gruppo di impegni violati si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti ad una data tipologia di operazione o misura/sottomisura, o tipo di intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti alla misura/sottomisura, alla tipologia di operazione e al tipo di intervento. Ai fini dell’applicazione delle esclusioni dell’articolo 20 comma 3, sono considerate inadempienze gravi, quelle violazioni che ricorrono con livello massimo, relativamente a gravità, entità e durata, e si ripetono con i medesimi livelli massimi. Le conseguenze sopradette ricorrono anche nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative. — 66 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Allegato 7 (articolo 14) Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 “Pagamenti agroambientali”. FERTILIZZANTI Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all’agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e alla misura 214 “Pagamenti agroambientali” di cui all’articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1698/2005. Recepimento D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999); Decreto 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato” (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alla Zona Ordinaria. Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall’articolo 94 del Decreto Legislativo n. 152/2006. Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome A norma dell'articolo 14, del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati. Descrizione degli impegni Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime, nonché i requisiti relativi all’inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica agricola e nel Decreto 25 febbraio 2016 si distinguono le seguenti tipologie d’impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all’agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’articolo 39 del Regolamento CE n. 1698/2005 “Pagamenti agroambientali”: obblighi amministrativi; obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati; obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; divieti (spaziali e temporali) relativi all’utilizzazione dei fertilizzanti, degli effluenti zootecnici e dei digestati. Ai fini del calcolo della riduzione di cui all’articolo 15 del presente decreto, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati come altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori. Nel — 67 — Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 caso tali obblighi vengano violati, si applica una riduzione fino all'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3%, 5% o 10% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all'allegato 4. Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d’acqua, conformemente alla BCAA 1 dell’allegato 1. PRODOTTI FITOSANITARI Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari. Si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull’agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 28 e dell’articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e alla misura 214 “Pagamenti agroambientali” di cui all’articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1698/2005. Normativa nazionale di riferimento Decreto legislativo n. 152 del 3 /4/2006 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14/12/2006 S.O. n. 96) e ss.mm.ii.; Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177/L); Decreto Mipaaf 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012” (G.U. n. 35 del 12/02/2014). Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome A norma dell’articolo 14, del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati. Descrizione degli impegni a) le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l’ambiente con riferimento all’ispezione delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi. Pertanto, ai sensi dell’art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l’applicazione dei pesticidi devono essere state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l’applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell’Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l’elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 “Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE. Supplemento ordinario n. 18 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1134-5-2020 Ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2012, dell’art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell’art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l’intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. b) Fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata. Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni: a) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014. b) Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell’entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.” c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014. d) Le disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente. Ai fini del calcolo della riduzione di cui all’articolo 14 del presente decreto, i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati come altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori. Nel caso tali obblighi vengano violati, si applica una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3%, 5% o 10% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all'allegato 4. 20A02335 MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU-2020-SON-014) Roma, 2020 - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A. *45-410301200504* € 5,00