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意大利的法律

Ministerial Decree 11 August 2020 concerning implementation of delegated regulation (EU) 2020/884 derogating from delegated regulation (EU) 2017/891 for fruit and vegetables and implementation of implementing regulation (EU) 2020/600 derogating from implementing regulation (EU) 615/2014 for olive oil and table olives for the management of the epidemiological emergency from COVID-19

颁布于 2020-08-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 11 agosto 2020 Disposizioni attuative delle deroghe alla normativa unionale di cui al regolamento delegato (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura disposte dal regolamento delegato (UE) 2020/884 e al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014 per l'olio di oliva e le olive da tavola disposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
语言
Italian
类型
条例
国家
意大利
主题
Agricultural and rural development, Food and nutrition, Cultivated plants, General
关键词
coronavirus disease (COVID-19), agricultural commodities, cooperative/producer organization, financial agricultural measures, subsidy/incentive, vegetables/legumes, fruits/edible nuts, oleaginous plants
类别
agriculture

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文本

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  1. Art. 1 Deroghe settore ortofrutticolo 1. In applicazione di quanto statuito dall'art. 1 del regolamento delegato (UE) 2020/884, per l'anno 2020 sono previste le seguenti deroghe alle disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2017/891: a) ai fini del calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione il valore della produzione commercializzata di un dato prodotto si riduce di almeno il 35% per motivi che l'OP dimostra dovuti alla pandemia Covid-19 e non imputabili alla sua responsabilita', il valore della produzione commercializzata di tale prodotto puo' essere considerato pari al 100% del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento; b) le condizioni di equilibrio tra le diverse misure del programma operativo stabilite al capitolo 3.1, quarto comma, lettera b), della Strategia nazionale adottata con decreto ministeriale 27 settembre 2018, non si applicano, eccetto per i reimpianti di frutteti per motivi sanitari e fitosanitari; c) le modifiche dei programmi operativi, presentate nel corso del 2020, possono riguardare anche la non esecuzione di tutte le attivita' programmate per la medesima annualita' e il limite del 50% previsto all'art. 17, comma 3, lettera a), del decreto 13 agosto 2019, non si applica. La decisione dell'organizzazione di produttori non comporta l'applicazione di sanzioni e gli eventuali aiuti erogati verranno recuperati per la parte eccedente le spese realmente sostenute ovvero per intero se la non esecuzione riguarda l'intera https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 4/6 10/28/2020 *** ATTO COMPLETO *** annualita'; d) l'interruzione del programma operativo non comporta il recupero degli aiuti ricevuti per le azioni realizzate prima dell'interruzione, se l'OP fornisce la prova che l'interruzione e' avvenuta a causa della pandemia COVID-19 per motivi che esulano dal suo controllo e dalla sua responsabilita'; e) qualora l'interruzione degli impegni pluriennali, quali le azioni ambientali, a causa della pandemia di Covid-19, non consente la realizzazione degli obiettivi a lungo termine e dei benefici previsti, gli aiuti erogati non sono recuperati se l'OP fornisce la prova che la mancata realizzazione degli obiettivi e' dovuta alla pandemia Covid-19. Altresi', per la stessa motivazione non si applicano, per il 2020, le procedure sanzionatorie relative alle azioni ambientali a superficie, previste al capitolo V dell'allegato alla circolare ministeriale del 14 ottobre 2019, n. 5440; f) il termine massimo di quattro mesi indicato ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 59 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 per l'adozione di misure correttive necessarie al rispetto dei criteri di riconoscimento, e' prorogato per ulteriori quattro mesi se l'OP fornisce la prova che la pandemia Covid-19 non ha consentito il rispetto del termine di quattro mesi; g) se nel corso dell'anno 2020 l'OP non rispetta il numero minimo di soci stabilito all'art. 3, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 13 agosto 2019, il pagamento degli aiuti non viene sospeso, anche a seguito di controlli svolti successivamente in riferimento all'anno 2020; h) per l'anno 2020, il periodo di sospensione del riconoscimento massimo di dodici mesi e' prorogato per ulteriori quattro mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, se l'OP fornisce la prova che la pandemia Covid-19 non ha consentito di realizzare le misure correttive entro il termine stabilito dalla regione competente; i) le riduzioni dell'importo annuo dell'aiuto previste per i casi disciplinati dall'art. 59, paragrafi 2 e 5 del regolamento delegato (UE) 2017/891, non si applicano per il 2020 quando l'OP fornisce la prova di non aver potuto applicare le misure correttive entro i termini stabiliti dalla regione a causa della pandemia di Covid-19. j) nel caso in cui l'OP non rispetta il valore minimo della produzione commercializzata stabilito all'art. 3, commi 4 e 5 del decreto ministeriale 13 agosto 2019, non si applica la sanzione della revoca del riconoscimento prevista all'art. 59, paragrafo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/891; k) per i programmi operativi che terminano nell'anno 2020 e che non soddisfano i requisiti sulle misure ambientali di cui all'art. 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la riduzione dell'aiuto non si applica se l'OP dimostra che il non soddisfacimento dei requisiti e' dovuto agli effetti della pandemia Covid-19 sull'anno 2020, non dipendenti dalla propria responsabilita'.

  2. Art. 2 Settore olivicolo 1. Le disposizioni di cui all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 600/2020 del 30 aprile 2020 non si applicano, rimanendo in vigore quanto statuito all'art. 9 del decreto ministeriale n. 7143 del 12 dicembre 2017.

  3. Art. 3 Disposizioni finali 1. Le organizzazioni di produttori forniscono documenti, relazioni ed ogni altro elemento utile a dimostrare come e in che misura la pandemia dovuta al Covid-19 ha determinato la necessita' di ricorre alle richieste di deroghe di cui al presente articolo. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 5/6 10/28/2020 *** ATTO COMPLETO ***

  4. Art. 4 Entrata in vigore ed applicazione Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 agosto 2020 Il Ministro: Bellanova Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 800 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 6/6