Ministerial Decree 04 July 2019 Incentives for electricity produced by on shore wind, solar photovoltaic, hydroelectric and gas plants residual from purification processes
颁布于 2019-07-04 · 文本截至 2026-10-01
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- 原标题
- Decreto Ministeriale 04 luglio 2019 Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 意大利
- 主题
- Energy
- 关键词
- bioenergy, contracts, emissions, hydropower generation, monitoring, natural gas, procedural matters, radiation, registration, renewable energy, subsidy/incentive
- 类别
- energy
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Art. 2. 3. Le procedure di registro e asta di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate, rispettivamente, dal Titolo II e III Definizioni del presente decreto e si svolgono in forma telematica 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizio- nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pub- ni di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 blicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non e le seguenti: discriminatorie. a) impianto fotovoltaico: è un impianto di produzio- 4. Gli impianti hanno accesso agli incentivi di cui al ne di energia elettrica mediante conversione diretta della presente decreto a condizione che i relativi lavori di rea- radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso è lizzazione risultino, dalla comunicazione di inizio lavori composto principalmente da un insieme di moduli foto- trasmessa all’amministrazione competente, avviati dopo voltaici, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie. Il pri- di conversione della corrente continua in corrente alterna- mo periodo, fermo restando il rispetto dei requisiti di ac- ta e altri componenti elettrici minori; cesso di cui al presente decreto, non si applica: b) potenza di un impianto fotovoltaico: è la poten- a) agli impianti che avevano accesso diretto agli in- za elettrica dell’impianto, determinata dalla somma delle centivi ai sensi dell’art. 4 del decreto 23 giugno 2016; singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico b) agli impianti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del facente parte del medesimo impianto, misurate alle condi- decreto ministeriale 23 giugno 2016 che sono risultati zioni nominali, come definite dalle pertinenti norme CEI; idonei, ma che sono stati iscritti in posizione non utile c) impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra: nei registri e nelle graduatorie delle aste di cui al mede- impianto i cui moduli non sono fisicamente installati su simo decreto ministeriale 23 giugno 2016, sempreché edifici, serre, barriere acustiche o fabbricati rurali, né su entrino in esercizio successivamente all’ammissione in pergole, tettoie e pensiline; posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del pre- sente decreto. d) aggregato di impianti: insieme costituito da più impianti di nuova costruzione, localizzati sull’intero terri- 5. Oltre ai requisiti specifici per la partecipazione alle torio nazionale, che, nel rispetto dei limiti di potenza uni- procedure di asta stabiliti al Titolo III, sono necessari i taria di cui all’art. 3, commi 10 e 11, partecipa come un seguenti requisiti generali per la partecipazione alle pro- unico impianto alle procedure di registro o di asta, sulla cedure di asta e registro: base della potenza complessiva dell’aggregato, offrendo a) tutti i tipi di impianto: sono richiesti i titoli abili- una unica riduzione percentuale della tariffa di riferimen- tativi alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, di cui to. Resta fermo che i requisiti di cui all’art. 3 devono es- all’art. 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ivi inclusi — 47 — 9-8-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 186 i titoli concessori ove previsti, il preventivo di connes- 6. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al de- sione alla rete elettrica accettato in via definitiva e la re- creto del Ministro dello sviluppo economico 6 novembre gistrazione dell’impianto sul sistema Gaudì validata dal 2014 in materia di rimodulazione degli incentivi per la gestore di rete; produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal b) impianti fotovoltaici: ricorrono entrambi i se- fotovoltaico. guenti requisiti: 7. Prima di inoltrare richiesta di accesso agli incenti- 1. sono solo di nuova costruzione e realizzati con vi il soggetto responsabile è tenuto ad aggiornare, se del componenti di nuova costruzione; caso, i dati dell’impianto su Gaudì. 2. rispettano le disposizioni di cui all’art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con leg- 8. L’accesso agli incentivi di cui al presente decreto è ge 24 marzo 2012, n. 27, circa il divieto di accesso agli alternativo al ritiro dedicato di cui all’art. 13, comma 3, incentivi statali per impianti con moduli collocati a terra del decreto legislativo n. 387 del 2003 e al meccanismo in aree agricole; dello scambio sul posto. c) impianti idroelettrici: fatti salvi i casi di rifaci- 9. I soggetti che hanno avuto accesso agli incentivi di mento che non comportano un aumento della potenza me- cui al presente decreto possono rinunciarvi prima del ter- dia di concessione, ricorre una delle seguenti condizioni: mine del periodo di diritto; in tal caso, i predetti soggetti 1. è rispettata una delle caratteristiche costruttive sono tenuti alla restituzione degli incentivi netti fruiti fino di cui all’art. 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. al momento di esercizio dell’opzione. Il diritto all’eser- del decreto 23 giugno 2016, da dimostrare mediante spe- cizio di tale opzione è condizionato alla verifica da parte cifica attestazione rilasciata dall’ente preposto al rilascio del GSE dell’avvenuta restituzione. della concessione di derivazione, ove non già esplicitata nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare; 10. Possono partecipare alle procedure di registri anche 2. la concessione di derivazione è conforme alle aggregati costituiti da più impianti appartenenti al mede- Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle de- simo gruppo di cui all’art. 8, di potenza unitaria superiore rivazioni idriche, approvate con d.d. n. 29/STA del 13 feb- a 20 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato braio 2017, in particolare alle tabelle 11 e 13 dell’allegato sia inferiore a 1 MW. 1 del medesimo d.d. ed alle Linee guida per l’aggiorna- 11. Possono partecipare alle procedure di asta anche mento dei metodi di determinazione del deflusso minimo gli aggregati costituiti da più impianti appartenenti al vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13 febbraio medesimo gruppo, di cui all’art. 11, di potenza unitaria 2017 nonché, come prescritto dal suddetto d.d. n. 29/STA superiore a 20 kW e non superiore a 500 kW, purché la del 13 febbraio 2017 in considerazione delle modifiche fi- potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o superio- siche del corpo idrico conseguenti la concessione medesi- re a 1 MW. ma, alle condizioni di cui all’art. 4, comma 7 della diretti- va 2000/60/CE, come recepite dall’art. 77, comma 10-bis 12. Non sono ammissibili ai meccanismi di incentiva- del decreto legislativo n. 152/06. La conformità è verifi- zione i progetti e gli impianti per i quali il GSE abbia cata e dichiarata dal Sistema nazionale per la protezione svolto o si sia impegnato a svolgere attività di supporto, dell’ambiente (SNPA) su richiesta del concessionario e ai anche in termini di analisi di impatti ambientali e socio- soli fini dell’accesso alle tariffe di cui al presente decreto, economici, fatti salvi quelli per i quali le attività di sup- a supporto dell’autorità concedente, sulla base di una ap- porto del GSE sono rese disponibili in maniera traspa- posita istruttoria. L’autorità concedente è tenuta a fornire rente e non discriminatoria a tutte le categorie di soggetti a SNPA ogni dato utile per l’espletamento della verifica potenzialmente interessati nonché i progetti e gli impianti sopra richiamata. Il concessionario è tenuto ad allegare la di pubbliche amministrazioni, limitatamente a quelli am- medesima verifica alla documentazione da trasmettere al missibili alle procedure di registro. GSE ai fini della partecipazione alle procedure di asta e registro. Sulla base delle richieste pervenute entro tren- 13. Non sono ammissibili alle procedure di registro ta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, SNPA interventi di potenziamento di un impianto, che seguano pubblica il calendario dell’avvio delle istruttorie e aggior- ad altri interventi di potenziamento eseguiti sullo stesso na semestralmente tale calendario sulla base delle doman- impianto nell’ambito delle procedure di registro svolte ai de eventualmente pervenute successivamente. L’istrutto- sensi del presente decreto, qualora con l’ultimo interven- ria su ciascuna richiesta si completa entro novanta giorni to di potenziamento si pervenga a un incremento com- dalla data in cui tutti i sopra richiamati dati utili risultano plessivo della potenza dell’impianto pari o superiore a 1 regolarmente pervenuti. I costi dell’istruttoria sostenuti MW. In caso di più interventi di potenziamento sullo stes- da SNPA per la verifica della conformità sono a carico so impianto, devono trascorrere almeno tre anni tra l’uno del richiedente, secondo le regole già previste per l’auto- e l’altro intervento. rizzazione allo scarico ai sensi dell’art. 124, comma 11, del medesimo decreto legislativo n. 152/06, precisate da 14. Resta in ogni caso fermo il rispetto della discipli- SNPA sul proprio sito internet entro quindici giorni dalla na fiscale, urbanistica e in materia di accatastamento di data di entrata in vigore del presente decreto. fabbricati. — 48 — 9-8-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 186
Art. 4. tramite il sito www.gse.it, secondo modelli approntati e resi noti dallo stesso GSE, comprendenti la documenta- Modalità e tempi di svolgimento zione da fornire, strettamente funzionali alla verifica dei delle procedure di asta e registro requisiti per la partecipazione alle procedure e dei criteri 1. Fermo restando il limite di applicazione di cui di priorità per l’accesso agli incentivi. all’art. 1, comma 2, il GSE pubblica i bandi relativi alle 2. Nel predisporre i modelli di cui al comma 1, il GSE procedure di asta e registro secondo le scadenze indicate si attiene a principi di semplificazione, economicità, effi- in Tabella 1 e secondo le seguenti modalità: cienza e proporzionalità dell’attività amministrativa. a) il periodo di presentazione delle domande di par- 3. Il GSE predispone i modelli di cui al comma 1, in tecipazione è di trenta giorni decorrenti dalla data di pub- modo tale che il soggetto responsabile sia portato a co- blicazione del bando indicata in Tabella 1; noscenza con la massima chiarezza degli adempimenti e b) la graduatoria è formata e pubblicata sul sito web delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze del GSE entro novanta giorni dalla data di chiusura dei penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni bandi. rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presi- dente della Repubblica n. 445 del 2000. N. procedura Data di apertura del bando 1 30 settembre 2019 Art. 6. 2 31 gennaio 2020 Vita media utile convenzionale e periodo di diritto 3 31 maggio 2020 ai meccanismi incentivanti 4 30 settembre 2020 1. Ai fini del presente decreto, il periodo di diritto ai 5 31 gennaio 2021 meccanismi incentivanti per gli impianti nuovi, integral- mente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di rifa- 6 31 maggio 2021 cimento o di potenziamento è pari alla vita media utile 7 30 settembre 2021 convenzionale, i cui valori sono riportati in Allegato 1, Tabella 1 fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. 2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto. 2. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui al 3. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi comma 1, il produttore invia al GSE: incentivanti è considerato al netto di eventuali fermate, a) copia della documentazione necessaria a compro- disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vare il rispetto dei requisiti generali di cui all’art. 3; vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete b) documentazione necessaria a comprovare il pos- elettrica riconosciuti dal gestore di rete, per eventi ca- sesso delle caratteristiche necessarie per l’applicazione lamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, per altre dei criteri di priorità di cui ai Titoli II e III, ivi compre- cause di forza maggiore riscontrate dal GSE, nonché, per sa l’eventuale richiesta di applicazione del criterio di cui gli impianti sottoposti a rinnovo dell’autorizzazione inte- all’art. 9, comma 2, lettera f); grata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell’Ammi- c) documentazione necessaria a comprovare il ri- nistrazione competente per cause non dipendenti da atti spetto dei requisiti specifici per la partecipazione alle o comportamenti imputabili allo stesso produttore. A tal procedure d’asta. fine, al produttore è concessa un’estensione del periodo 3. La richiesta di cui al comma 2 è presentata in for- nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fer- ma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 mate di cui al presente comma. Il periodo per il quale si e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 ha diritto ai meccanismi incentivanti, incluso il periodo del 2000. ai sensi di precedenti provvedimenti di incentivazione, 4. Entro la data di pubblicazione della graduatoria, il è inoltre considerato al netto di eventuali fermate per la GSE, attraverso l’esame della documentazione presenta- realizzazione di interventi di ammodernamento e poten- ta ai sensi del comma 2, accerta il possesso dei requisiti ziamento non incentivati, riconosciuti come tali dal GSE. generali e specifici ovvero delle caratteristiche necessarie In tale ultimo caso, l’estensione del periodo nominale di per l’applicazione dei criteri di priorità. Restano fermi gli diritto, non può essere comunque superiore a dodici mesi. eventuali successivi controlli di cui all’art. 42 del decreto 4. L’erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in legislativo n. 28 del 2011. cui si registrano prezzi zonali orari pari a zero, per un pe- riodo superiore a sei ore consecutive. Il periodo di diritto
Art. 5. ai meccanismi incentivanti è conseguentemente calcolato Modalità operative di accesso agli incentivi al netto delle ore totali in cui si è registrata tale sospen- sione. La stessa disposizione si riferisce al caso in cui si 1. Le richieste di partecipazione alle procedure di ac- registrino prezzi negativi, quando saranno introdotti nel cesso agli incentivi sono inviate al GSE, esclusivamente regolamento del mercato elettrico italiano. — 49 — 9-8-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 186
Art. 7. 7. Per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 6, Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi il GSE calcola la componente incentivo come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario di mercato 1. La tariffa di riferimento per gli impianti di nuova dell’energia elettrica e, ove tale differenza sia positiva, costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione del eroga gli importi dovuti in riferimento alla produzione presente decreto è: netta immessa in rete, secondo le modalità individuate a) la tariffa di cui all’allegato 1 del decreto 23 giu- all’art. 25 del decreto 23 giugno 2016. Nel caso in cui la gno 2016, comprensiva delle eventuali riduzioni ivi pre- predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o viste, per gli impianti iscritti in posizione utile nelle pro- provvede a richiedere al soggetto responsabile la restitu- cedure di registro svolte ai sensi del presente decreto, che zione o corresponsione dei relativi importi. In tutti i casi, non si avvalgono o per i quali non si applicano i criteri di l’energia prodotta da questi impianti resta nella disponi- cui all’art. 9, comma 2, lettere a), d), e) ed f), e che entra- bilità del produttore. no in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vi- gore del presente decreto, ferma restando l’applicazione della decurtazione eventualmente offerta in applicazio- 8. I produttori degli impianti di cui al comma 6, che ne dell’art. 10, comma 3, lettera c), dello stesso decreto hanno scelto di mantenere l’energia nella propria disponi- 23 giugno 2016; bilità, possono comunque richiedere al GSE di cambiare b) le tariffe di cui all’allegato 1 al presente decreto le modalità di erogazione dell’incentivo optando per la ta- per tutti gli altri impianti, ivi inclusi gli impianti fotovol- riffa omnicomprensiva. Il passaggio da un sistema all’al- taici che entrano in esercizio entro un anno dall’entrata in tro è consentito per non più di due volte durante l’intero vigore del presente decreto. periodo di incentivazione. 2. La tariffa offerta è stabilita applicando alla tariffa di riferimento una riduzione percentuale pari all’offerta di 9. Fermi restando i commi 10 e 11 dell’art. 3, ai fini ribasso formulata dal produttore nell’ambito delle proce- dure di asta e registro. del presente decreto, per la determinazione della potenza degli impianti, si applica l’art. 5, comma 2, del decreto 3. La tariffa spettante è pari alla tariffa offerta ulterior- 23 giugno 2016, tenuto conto delle definizioni richiamate mente ridotta nei seguenti casi: all’art. 2. Per gli impianti ibridi si fa riferimento alla po- a) dell’1% all’anno fino alla data di entrata in eser- tenza complessiva dell’impianto. cizio, applicata per la prima volta decorsi 15 mesi dalla data di comunicazione di esito positivo delle procedure di asta e registro; 10. Gli impianti fotovoltaici di cui al gruppo A-2 b) mancato rispetto dei tempi massimi di entra- dell’art. 8, hanno diritto, in aggiunta agli incentivi ta in esercizio di cui all’art. 10, comma 2, e all’art. 17, sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh, ero- comma 7; gato su tutta l’energia prodotta. Il Gse rende nota la docu- c) nel caso di ottenimento di contributi in conto capi- mentazione da fornire per attestare la corretta rimozione tale, secondo le modalità di cui all’allegato 1; e smaltimento dell’eternit e dell’amianto, per accedere al d) impiego di componenti rigenerati di cui al com- premio. ma 11, in misura indicata allo stesso comma 11; e) mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in 11. Per gli impianti che accedono agli incentivi me- esercizio di cui all’art. 10, comma 3; diante procedure di registro e per la cui realizzazione f) del 50% nei casi di trasferimenti a terzi di cui sono impiegati componenti rigenerati, la tariffa offerta di all’art. 9, comma 5, e all’art. 14, comma 7. cui al comma 2 è ridotta del 20%. A tal fine, i produtto- 4. La tariffa spettante stabilita ai sensi dei commi 2 e ri di impianti ammessi agli incentivi presentano al GSE 3 resta ferma per l’intero periodo di diritto agli incentivi. apposita dichiarazione circa l’utilizzo o meno di compo- 5. Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, ri- nenti rigenerati. Resta fermo che i componenti rigenerati attivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti devono rispettare i requisiti precisati dalle procedure GSE ibridi, alla tariffa spettante, determinata con le modali- applicative dell’art. 30 del decreto ministeriale 23 giugno tà di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano le condizioni e 2016. le modalità indicate in Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016. 6. Ferme restando le determinazioni dell’ARERA in 12. Per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edi- materia di dispacciamento, per gli impianti di poten- fici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è za non superiore a 250 kW che rientrano nel campo di attribuito un premio pari a 10 €/MWh, cumulabile con applicazione del presente decreto, il GSE provvede, ove il premio di cui al comma 10. Il premio è riconosciuto a richiesto da produttore, al ritiro dell’energia elettrica, ero- posteriori a condizione che, su base annua, l’energia au- gando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa toconsumata sia superiore al 40% della produzione netta spettante omnicomprensiva. dell’impianto. — 50 — 9-8-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 186 TITOLO II 2. Il GSE forma e pubblica la graduatoria sul suo sito, PROCEDURE PER L’ISCRIZIONE A REGISTRO secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordi- ne gerarchico a ciascuno dei gruppi, fino a saturazione del contingente di potenza:
Art. 8. a) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e Contingenti di potenza messi a disposizione lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l’autorità 1. I bandi sono organizzati in quattro gruppi: competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato gruppo A: l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ri- i. impianti eolici; pristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, an- ii. impianti fotovoltaici; che comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali gruppo A-2: sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica i. impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltai- ai sensi dell’art. 242, comma 13, del decreto legislativo ci sono installati in sostituzione di coperture di edifici e 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione procedimento di cui all’art. 242, comma 2, del medesimo dell’eternit o dell’amianto. La superficie dei moduli non decreto legislativo; può essere superiore a quella della copertura rimossa; b) per il gruppo A2: impianti realizzati, nell’ordine, gruppo B: su scuole, ospedali, edifici pubblici; i. impianti idroelettrici; c) per il gruppo B: ii. impianti a gas residuati dei processi di depurazione; i. impianti idroelettrici: impianti che rispettano, gruppo C: nell’ordine, le caratteristiche costruttive di cui all’art. 4, i. impianti oggetto di rifacimento totale o parziale comma 3, lettera b), punti i., ii., iii, e iv. del decreto e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i) e 23 giugno 2016; gruppo B. ii. impianti alimentati da gas residuati dai processi 2. Fatto salvo quanto previsto all’art. 20, la potenza di depurazione: impianti che prevedono la copertura delle messa a disposizione in ogni bando è pari a quella indica- vasche del digestato; ta in Tabella 2. d) per tutti i gruppi: impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto N. Gruppo Gruppo Gruppo B Gruppo C elettriche, a condizione che la potenza complessiva di procedura A [MW] A-2 [MW] [MW] [MW] ricarica sia non inferiore al 15% della potenza dell’im- 1 45 100 10 10 pianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non 2 45 100 10 10 inferiore a 15 kW; 3 100 100 10 10 e) per tutti i gruppi: aggregati di impianti, di cui all’art. 3, comma 10; 4 100 100 10 10 f) per tutti i gruppi: maggiore riduzione percentuale 5 120 100 10 20 offerta sulla tariffa di riferimento di cui all’allegato 1 del 6 120 100 10 20 presente decreto; 7 240 200 20 40 g) minor valore della tariffa offerta, calcolata tenen- do conto dalla riduzione percentuale offerta; Totale 770 800 80 120 h) anteriorità della data ultima di completamento Tabella 2 della domanda di partecipazione alla procedura. 3. Sono ammessi all’incentivazione gli impianti rien- 3. Per gli impianti di cui ai gruppi A, A-2 e B si appli- tranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico con- cano gli articoli 9 e 10, per gli impianti di cui al gruppo C tingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilità del si applica l’art. 17. contingente per l’ultimo impianto ammissibile sia minore dell’intera potenza dell’impianto, è facoltà del soggetto
Art. 9. accedere agli incentivi per la quota parte di potenza rien- trante nel contingente. Requisiti e modalità per la richiesta 4. La graduatoria pubblicata non è soggetta a di partecipazione e criteri di selezione scorrimento. 1. Nella richiesta di partecipazione il soggetto responsabile 5. Il trasferimento a terzi di un impianto iscritto nei indica l’eventuale riduzione percentuale offerta sulla tariffa di registri prima della sua entrata in esercizio e della stipula riferimento. Tale riduzione non può essere superiore al 30%. della convenzione con il GSE ai sensi dell’art. 24, com- Non è consentita l’integrazione della dichiarazione e dei docu- ma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011, menti presentati dopo la chiusura della procedura di registro. comporta la riduzione del 50% della tariffa offerta. — 51 — 9-8-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 186 6. Gli impianti a registro di potenza superiore a 100 kW è ridotta del 5% rispetto alla tariffa spettante applicabile sono tenuti al versamento di una cauzione provvisoria e alla data di entrata in esercizio dell’impianto. definitiva, secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 4. I soggetti inclusi nelle graduatorie di cui al comma 1 15. A tali fini, la misura percentuale della cauzione defi- possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della nitiva è pari al 2% del costo di investimento previsto per graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizza- la realizzazione dell’impianto, convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi di cui alla tabella I dell’Allegato 2 zione dell’intervento. Per i soggetti che effettuano la pre- del decreto 23 giugno 2016 e dall’art. 12, comma 3, per detta comunicazione di rinuncia, non si applica il comma 3. gli impianti fotovoltaici. TITOLO III 7. Nel caso di aggregati di impianti, ciascuno dei criteri di priorità di cui al comma 2 si applica qualora ricorra per PROCEDURE D’ASTA tutti gli impianti dell’aggregato, con le seguenti ulteriori precisazioni: Art. 11. a) con riferimento alla lettera f), gli aggregati parte- Contingenti di potenza messi a disposizione cipano con la stessa riduzione percentuale, riferita a tutti gli impianti che lo compongono; 1. I bandi sono organizzati in tre gruppi: b) con riferimento alla lettera g), si utilizza il valore gruppo A: massimo risultante dall’applicazione della riduzione per- i. impianti eolici; centuale a ciascun impianto. ii. impianti fotovoltaici;
Art. 10. gruppo B: i. impianti idroelettrici; Adempimenti per l’accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al registro ii. impianti a gas residuati dei processi di depurazione. 1. Gli impianti iscritti in posizione utile a registro en- gruppo C: trano in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria: i. impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i., e gruppo B, lettere i. e ii. Mesi 2. Fatto salvo quanto previsto all’art. 20, la potenza Eolico onshore 24 messa a disposizione in ogni bando è pari a quella indica- Idroelettrico (*) 31 ta in Tabella 3: Solare fotovoltaico (**) 19 N. Gruppo A Gruppo B Gruppo C procedura [MW] [MW] [MW] Tutte le altre fonti e tipologie di impianto 31 1 500 5 60 (*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l’impatto ambientale il 2 500 5 60 termine è elevato a 39 mesi. 3 700 10 60 (**) Per il gruppo A-2 il termine è elevato a 24 mesi. Per impianti nella titolarità della PA i termini sono 4 700 15 60 incrementati di 6 mesi 5 700 15 80 6 800 20 100 2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l’applicazione di una decurtazione della tarif- 7 1600 40 200 fa offerta dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite Totale 5500 110 620 massimo di 6 mesi di ritardo. Decorso il predetto termine Tabella 3 massimo, l’impianto decade dal diritto all’accesso ai be- nefici. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell’impianto e delle opere 3. Per gli impianti di cui ai gruppi A e B si applicano gli connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino at- articoli da 12 a 16 e per gli impianti di cui al gruppo C si testati dall’autorità competente, e da altre cause di forza applicano gli articoli 13 e 17. maggiore riscontrate dal GSE.
Art. 12. 3. Per gli impianti che non entrano in esercizio nel ter- Requisiti specifici dei soggetti e dei progetti mine indicato al comma 2 e che decadono dal beneficio, e che vengano successivamente riammessi con altra pro- 1. Possono partecipare alle procedure d’asta i soggetti cedura ai meccanismi di incentivazione la tariffa offerta responsabili dotati di solidità finanziaria ed economica — 52 — 9-8-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 186 adeguata alle iniziative per le quali chiedono l’accesso ai gente, è quella corrispondente alla riduzione percentuale meccanismi di incentivazione, dimostrata dal possesso di massima della tariffa posta a base d’asta, come indivi- almeno uno dei seguenti requisiti: duata al comma 2 e al comma 3, a condizione che siano a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti la rispettati i requisiti per la partecipazione alle procedure, capacità finanziaria ed economica del soggetto parteci- stabiliti dal presente titolo. pante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della ca- Art. 14. pacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del mede- Obblighi di allegazioni per la partecipazione simo istituto a finanziare l’intervento; alle procedure d’asta e modalità di selezione dei progetti b) capitalizzazione, in termini di capitale socia- 1. La richiesta di partecipazione alla procedura d’asta le interamente versato e/o di versamenti in conto futu- è formulata al GSE con l’indicazione della riduzione ro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in percentuale offerta sulla tariffa di riferimento, di cui relazione all’investimento previsto per la realizzazione all’art. 13. dell’impianto, convenzionalmente fissato come da tabel- la I dell’allegato 2 del decreto 23 giugno 2016, nella se- 2. In fase di richiesta di accesso all’asta i soggetti ri- guente misura: chiedenti trasmettono: i. il 10% sulla parte dell’investimento fino a cento a) una cauzione provvisoria, con durata non inferio- milioni di euro; re al centoventesimo giorno successivo alla data di comu- ii. il 5% sulla parte dell’investimento ecceden- nicazione di esito della procedura d’asta, a garanzia della te cento milioni di euro e fino a duecento milioni di euro; qualità del progetto, nella misura del 50% della cauzione iii. il 2% sulla parte dell’investimento eccedente definitiva; i duecento milioni di euro. b) l’impegno a prestare la cauzione definitiva a ga- 2. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia della reale ranzia della realizzazione degli impianti e a trasmettere la qualità del progetto, sono tenuti a presentare una cauzio- medesima cauzione entro 90 giorni dalla pubblicazione ne provvisoria in fase di iscrizione alle procedure d’asta con esito positivo della graduatoria. e una cauzione definitiva in seguito alla comunicazione 3. La graduatoria è formata in base al criterio della di esito positivo della procedura d’asta, con le modalità maggiore riduzione percentuale dell’offerta. Gli aggrega- indicate agli articoli 14 e 15. ti di impianti partecipano con la stessa riduzione percen- 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il costo di investimento tuale, riferita a tutti gli impianti che lo compongono. Non degli impianti fotovoltaici è convenzionalmente fissato in è consentita l’integrazione della dichiarazione e dei docu- 1000 €/kW. menti presentati dopo la chiusura della procedura d’asta. 4. Sono esclusi dalle procedure d’asta i soggetti per i 4. A parità di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cui quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 all’art. 13, comma 4, si applicano i seguenti ulteriori cri- del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifi- teri, in ordine di priorità: cazioni e integrazioni. a) possesso di un rating di legalità, di cui all’art. 5- 5. Per gli aggregati di impianti, di cui all’art. 3, com- ter del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge ma 11, la misura della capitalizzazione, di cui al com- n. 27 del 2012, pari ad almeno due «stellette»; ma 1, lettera b), e delle cauzioni, di cui al comma 2, è dimezzata. b) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili
Art. 13. di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato Valori a base d’asta l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ri- e valore minimo comunque riconosciuto pristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel 1. L’asta al ribasso è realizzata tramite offerte di ridu- rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, an- zione percentuale sulla tariffa di riferimento. che comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica 2. Sono escluse dalla valutazione le offerte di riduzione ai sensi dell’art. 242, comma 13, del decreto legislativo inferiori al 2% della base d’asta e quelle superiori al 70%. 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il 3. Nel caso in cui in una procedura pervengano una procedimento di cui all’art. 242, comma 2, del medesimo o più offerte con riduzione al valore del 70%, nella suc- decreto legislativo; cessiva procedura saranno escluse le offerte di riduzione superiori all’80%. Nel caso in cui pervengano, nelle suc- c) per il gruppo B: cessive procedure, una o più offerte di riduzione al valo- i. impianti idroelettrici: impianti che rispettano, re dell’80%, nelle procedure seguenti saranno escluse le nell’ordine, almeno una delle caratteristiche costruttive offerte di riduzione superiori al 90%. 4. La tariffa offerta di cui all’art. 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. minima comunque riconosciuta, nei limiti del contin- del decreto 23 giugno 2016; — 53 — 9-8-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 186 ii. impianti alimentati da gas residuati dai processi blicazione della graduatoria, il GSE escute il 50% della di depurazione: impianti che prevedono la copertura delle cauzione definitiva; successivamente il GSE provvede ad vasche del digestato; escutere l’intera cauzione definitiva. d) anteriorità della data ultima di completamento 5. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare della domanda di partecipazione alla procedura. in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data 5. Sono ammessi all’incentivazione gli impianti rien- di comunicazione dell’esito della procedura d’asta: tranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico con- tingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilità del Mesi contingente per l’ultimo impianto ammissibile sia minore Eolico onshore 31 dell’intera potenza dell’impianto, il soggetto può richie- Solare fotovoltaico 24 dere l’accesso agli incentivi limitatamente alla quota par- te di potenza rientrante nel contingente. Altre fonti e tipologie di impianto 51 6. Le graduatorie pubblicate non sono soggette a scorrimento. 6. I termini di cui al comma 5 sono da considerare al 7. Il trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell’impianto della procedura d’asta prima della sua entrata in eserci- e delle opere connesse derivanti da eventi calamitosi che zio e della stipula della convenzione con il GSE ai sensi risultino attestati dall’autorità competente, e da altre cau- dell’art. 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo se di forza maggiore riconosciute dal GSE. n. 28 del 2011, comporta la riduzione del 50% della ta- riffa offerta. 7. La cauzione definitiva è svincolata alla data di sti- pula del contratto di diritto privato con il GSE ai sensi
Art. 15. dell’art. 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011. Decorso il termine massimo di cui al com- Adempimenti per l’accesso ai meccanismi ma 5, il soggetto responsabile decade dal diritto di acces- di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste so agli incentivi e il GSE escute la cauzione. 1. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione di 8. Le somme derivanti dalle cauzioni escusse dal GSE esito della procedura d’asta, il GSE restituisce la cauzione sono versate alla cassa per i Servizi energetici e ambien- provvisoria di cui all’art. 12, comma 2, ai soggetti che, tali a valere sul conto per nuovi impianti da fonti rinno- in esito della procedura, non sono risultati aggiudicatari. vabili e assimilate. 2. Entro novanta giorni dalla comunicazione di esito Art. 16. della procedura d’asta, il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire a favore del GSE la cauzione definitiva. Entro Partecipazione alle procedure di asta quindici giorni dal ricevimento della cauzione definitiva, di impianti ubicati in altri Stati membri il GSE restituisce la cauzione provvisoria. Qualora la cau- zione definitiva non sia costituita entro detto termine, il 1. Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri GSE escute la cauzione provvisoria e l’iniziativa decade dell’Unione europea o di Stati terzi confinanti con l’Ita- dal diritto d’accesso all’incentivo. lia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero 3. La cauzione definitiva di cui al comma 2 deve essere scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in prestata sotto forma di fideiussione rilasciata da istituti Italia, possono partecipare alle procedure di asta indette ai bancari, in misura pari al 10% del costo di investimento sensi del Titolo III del presente decreto, alle condizioni e previsto per la realizzazione dell’impianto per il quale si secondo le modalità indicate nel presente articolo. partecipa alla procedura d’asta, convenzionalmente fissa- 2. Sono ammessi alle procedure d’asta gli impianti di to pari al 90% dei costi di cui alla tabella I dell’Allegato 2 cui al comma 1 a condizione che: del decreto 23 giugno 2016. La cauzione, che deve essere a) esista un accordo con lo Stato membro o con lo di durata annuale automaticamente rinnovabile, è costitu- Stato terzo confinante in cui è ubicato l’impianto, redatto ita a favore del GSE a titolo di penale in caso di mancato ai sensi degli articoli da 5 a 10 o dell’art. 11 della direttiva rispetto dei termini per l’entrata in esercizio dell’impian- 2009/28/CE; to. La cauzione così prestata deve essere incondiziona- b) l’accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le ta ed a prima richiesta e deve espressamente contenere modalità con le quali è fornita prova dell’importazione la rinuncia del beneficio alla preventiva escussione del fisica dell’elettricità rinnovabile; debitore principale e il pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del GSE. c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi 4. I soggetti aggiudicatari della procedura d’asta pos- e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubi- sono comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione cati sul territorio nazionale, comprovati secondo modalità dell’intervento. Nel caso tale rinuncia sia comunicata en- indicate dal GSE. tro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, 3. La potenza massima PUE resa disponibile nelle pro- il GSE escute il 30% della cauzione definitiva; nel caso cedure d’asta per gli impianti di cui al comma 1, è calco- sia comunicata fra sei e dodici mesi dalla data di pub- lata sulla base della seguente formula: — 54 — 9-8-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 186 ܧௌெଵ ή ܴܧܨΨௌெூ ܧ ௌெଶ ή ܴܧܨΨௌெଶ Ǥ Ǥ Ǥ ܧௌெ ή ܴܧܨΨௌெ ܲா ൌ ்ܲை்௦௧ ή ܧ௧௧௦௨௧ூ் dove : è la potenza totale messa ad asta in ciascun gruppo, come indicata all’articolo 11, comma 3; : è l’energia totale importata dallo Stato membro n; : è la percentuale di energia da fonti rinnovabili presente nel mix dello Stato Membro n; : rappresenta il totale dei consumi di energia elettrica in Italia. 4. Trenta giorni prima dell’indizione di ciascuna procedura d’asta, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e in caso positivo: a) rende nota la potenza resa disponibile ai sensi del comma 3, facendo riferimento agli ultimi dati resi dispo- nibili da Eurostat; b) inserisce le richieste di accesso agli incentivi provenienti dagli impianti di cui al comma 1 nelle graduatorie formate ai sensi dell’art. 14 sulla base dei criteri generali ivi indicati, nel limite del valore PUE di cui al comma 3 e fino al raggiungimento della potenza massima disponibile. TITOLO IV INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI OGGETTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE
Art. 17. Rifacimenti totali e parziali 1. Il GSE avvia specifiche procedure d’asta e registro, con le medesime tempistiche previste per le altre tipologie di intervento. Sono ammessi alla procedura gli impianti che rispettano i seguenti requisiti: a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell’impianto; b) non beneficiano, alla data di pubblicazione della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribu- iti ai sensi di norme statali; c) rispettano i requisiti previsti dal decreto 6 novembre 2014. 2. Le graduatorie sono formate in base al criterio della maggiore riduzione percentuale dell’offerta rispetto alla tariffa di riferimento, fermo restando che l’incentivo viene calcolato, rispetto alla tariffa aggiudicata, secondo le mo- dalità di cui all’art. 7. Non è consentita l’integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura delle procedure di registro e di asta. 3. A parità di riduzione offerta, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità: a) anzianità della data di prima entrata in esercizio dell’impianto; b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo; c) per impianti eolici: minore entità dell’energia elettrica non prodotta nell’ultimo anno solare di produzione dell’impianto a seguito dell’attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna; d) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura. 4. Sono ammessi all’incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l’ultimo impianto ammissibile sia minore dell’intera potenza dell’impianto, il soggetto può richiedere l’accesso agli incentivi limitatamente alla quota parte di potenza rientrante nel contingente. 5. Le graduatorie non sono soggette a scorrimento. 6. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i termini indicati nella sottostante tabella, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della domanda di ammissione all’intervento di rifacimento. — 55 — 9-8-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 186 4. Il produttore che intende accedere alla piattaforma di Mesi cui al comma 1 formula richiesta al GSE per la qualifica Eolico onshore 16 dell’impianto. Il GSE verifica il rispetto delle condizioni di cui al comma 2 e rilascia la relativa qualifica entro 60 giorni, Idroelettrico (*) 36 dandone comunicazione al GME. Gli esiti della qualifica sono Gas residuati dai processi di depurazione 24 successivamente trasmessi all’acquirente dell’energia prodot- ta. Gli impianti qualificati non possono partecipare alle proce- (*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in dure di asta e registro di cui al presente decreto. galleria finalizzati a migliorare l’impatto ambientale e per impianti a bacino di potenza superiore a 10 MW il 5. Fermo restando il comma 2, i soggetti titolari degli im- termine è elevato a 48 mesi. pianti e gli acquirenti possono partecipare alla piattaforma in forma singola o associata, ovvero mediante aggregatori. 7. Il mancato rispetto di tali termini comporta l’applicazio- 6. L’ARERA adotta, se necessario, disposizioni atte a ri- ne di una decurtazione della tariffa offerta, dello 0,5% per ogni muovere le eventuali barriere regolatorie per il finanziamento mese di ritardo, nel limite massimo di 8 mesi di ritardo. Tali di nuove iniziative a fonti rinnovabili tramite il meccanismo termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nel- di mercato di cui al presente articolo. L’Arera stabilisce altresì la realizzazione dell’intervento derivanti da eventi calamitosi le modalità con le quali sono coperte le spese per lo sviluppo che risultino attestati dall’autorità competente, da altre cause della piattaforma di cui al comma 1 e le modalità con le quali di forza maggiore riscontrate dal GSE. le medesime spese e le spese di gestione sono recuperate dai 8. I soggetti inclusi nella graduatoria di cui al comma 4 soggetti che accedono alla piattaforma. possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della gra- duatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione 7. Il GSE sottopone al Ministero dello sviluppo economi- dell’intervento. co, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente 9. Ai fini del calcolo del parametro R, il costo di investi- decreto, una proposta per l’aggiornamento della procedura mento previsto per la realizzazione dell’impianto è individua- per l’identificazione degli impianti alimentati da fonti rin- to con le medesime modalità di cui all’art. 9, comma 6. novabili ed emissione e gestione delle garanzie di origine di cui all’art. 31, comma 1, del decreto interministeriale 6 luglio 2012, al fine di consentire l’annullamento delle garanzie d’ori- TITOLO V gine anche direttamente da parte degli utilizzatori finali. CONTRATTI DI LUNGO TERMINE 8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente, della tutela del territo-
Art. 18. rio e del mare, sentito il Ministro dell’economia e delle finan- ze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile presente decreto, sono definite specifiche misure e procedure 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del per favorire l’applicazione dei contratti di lungo termine per presente decreto il GME, sulla base dei criteri di cui al presen- gli acquisti della pubblica amministrazione, anche nell’am- te articolo, avvia una consultazione pubblica per la predisposi- bito del Piano d’azione nazionale sugli acquisti verdi della zione di una disciplina per la realizzazione di una piattaforma Pubblica amministrazione e delle procedure di acquisto per di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia da forniture di energia tramite gara della Consip per la pubblica fonti rinnovabili. La predetta disciplina è approvata con le mo- amministrazione. dalità di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79 9. La partecipazione alla piattaforma di cui al presente arti- del 1999 e successive modificazioni. colo è volontaria e resta ferma la facoltà di stipulare contratti 2. Possono accedere alla piattaforma di mercato di cui al di lungo termine anche al di fuori degli schemi di contratto comma 1 le offerte di produttori di energia da impianti a fonti di cui al comma 6. L’ARERA stabilisce le modalità per la rinnovabili aventi tutte le seguenti caratteristiche: registrazione di tali contratti, ai fini della partecipazione alla a) gli impianti devono essere di nuova costruzione, in- piattaforma. tegralmente ricostruiti o riattivati, oggetto di un intervento di 10. Fino alla data di piena operatività della piattaforma di potenziamento o di rifacimento, così come definiti dal decreto cui al comma 1, il GSE, previo accordo dei soggetti che hanno 23 giugno 2016; ottenuto la qualifica di cui al comma 4, rende disponibile sul b) gli impianti devono essere entrati in esercizio succes- proprio sito le caratteristiche dei progetti e promuove l’incon- sivamente al 1° gennaio 2017; tro con le parti potenzialmente interessate alla stipula di con- c) gli impianti non beneficiano di incentivi sull’energia tratti di lungo termine. prodotta. 3. Nell’ambito della piattaforma di mercato di cui al com- Art. 19. ma 1, possono formulare offerte i soggetti titolari di impianti di cui al comma 2 non ancora in esercizio, ma dotati di tutti i Monitoraggio e oneri istruttori titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio, dei titoli con- cessori, ove previsti, e del preventivo di connessione alla rete 1. Il GME effettua un monitoraggio delle transazioni sulla elettrica accettato in via definitiva. In tal caso, le offerte sono piattaforma di cui all’art. 18, redigendo un rapporto semestra- riferite alla produzione dell’impianto successiva alla data di le in cui sono riportati gli esiti dell’andamento del mercato. Il entrata in esercizio. rapporto è pubblicato sui siti web del GME e del GSE. — 56 — 9-8-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 186 2. Gli oneri istruttori per l’attività di qualifica svolta dal Art. 21. GSE in attuazione dell’art. 18 sono a carico del produttore e, in prima applicazione, sono individuati pari a 0,1 €/kW. Ulteriori rinvii al decreto 23 giugno 2016 1. Ai fini del presente decreto continuano ad applicarsi le TITOLO VI seguenti disposizioni del decreto 23 giugno 2016: ALTRE DISPOSIZIONI a) art. 2 in materia di «determinazione della potenza dell’impianto» e art. 5, comma 2, e art. 29 in materia di «fra-
Art. 20. zionamento della potenza degli impianti»; per le finalità di cui al medesimo art. 5, comma 2, lettera b), fa fede lo stato Meccanismi di riallocazione della potenza identificativo della particella catastale alla data del 1° gennaio 2018; ai fini della costituzione di un aggregato, gli impian- 1. Al fine di massimizzare il tasso di realizzazione degli ti che ricadano nelle condizioni di cui all’art. 5, comma 2, e impianti, perseguendo contemporaneamente una differenzia- all’art. 29 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 sono consi- zione delle fonti di approvvigionamento, il GSE nell’ambito derati come un unico impianto; dello svolgimento delle procedure di asta e registro appli- b) art. 18 in materia di «produzioni imputabili a fonti rin- ca, nell’ordine, i seguenti meccanismi di riallocazione della novabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile potenza. dei rifiuti»; c) art. 22 in materia di «consorzi di bonifica e irrigazione»; 2. Per gli impianti a registro, qualora le richieste valide di uno dei gruppi A e B siano inferiori al contingente e, conte- d) art. 24 in materia di «accesso ai meccanismi di stualmente, le richieste valide di iscrizione dell’altro gruppo incentivazione»; siano superiori al contingente, la potenza non utilizzata del e) art. 25 in materia di «erogazione degli incentivi e delle primo gruppo è trasferita al contingente del secondo gruppo in tariffe incentivanti»; modo da scorrerne la graduatoria. La quantità di potenza tra- f) art. 26 in materia di «Procedure applicative, controlli e ferita è determinata dal GSE a parità di costo indicativo medio monitoraggio», escluso il comma 2; annuo degli incentivi, calcolato con le modalità utilizzate per il contatore di cui all’art. 27, comma 2, del decreto 23 giugno g) art. 27 in materia di «Contatore del costo indicativo 2016. degli incentivi»; h) art. 28 in materia di «Cumulabilità di incentivi»; 3. Per gli impianti ad asta e registro, a decorrere dalla se- i) l’allegato 2, nel quale, ai soli fini del presente decreto: conda procedura, la potenza messa a disposizione in ogni gruppo è quella indicata nelle Tabelle 2 e 3, sommata a quella 1) nel primo paragrafo le parole: «impianti di potenza eventualmente non aggiudicata nella precedente procedura, fino a 500 kW che scelgono di richiedere la tariffa onnicom- tenendo conto, per gli impianti a registro, della previa applica- prensiva» sono sostituite da «impianti di potenza fino a 250 zione del meccanismo di cui al comma 2. kW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva»; 2) nel paragrafo 4.2.1, lettera a) dopo le parole: «Si 4. Per gli impianti ad asta dei gruppi A e B, a decorrere è in presenza di rifacimento parziale quando 0,15<R≤0,25» dalla terza procedura, il GSE verifica l’eventuale sussistenza aggiungere le seguenti: «Per gli impianti idroelettrici di poten- di tutte le seguenti condizioni: za superiore a 5 MW si è in presenza di rifacimento parziale quando 0,07<R≤0,25». a) la potenza totale degli impianti risultata idonea per ciascun gruppo è superiore al 130% della potenza messa a disposizione; Art. 22. Disposizioni finali b) la potenza totale degli impianti idonei è costituita, nell’ambito di ciascun gruppo, per più del 70% da impianti 1. Al fine di fornire agli operatori elementi utili, con riferi- alimentati dalla stessa fonte e si registra una potenza offerta mento alla localizzazione degli impianti di produzione a fonti in esubero della fonte minoritaria pari almeno al 20% della rinnovabili, Terna periodicamente predispone, in maniera co- potenza messa a disposizione; ordinata con le imprese distributrici, e pubblica, in linea con i criteri e le modalità concordate con il Ministero dello svilup- c) il valore medio delle riduzioni offerte dagli impianti po economico, indicazioni sulle aree di rete che, in funzione alimentati dalla fonte minoritaria è almeno pari alla metà del dell’evoluzione della concentrazione di impianti di generazio- valor medio delle offerte di riduzione formulate dagli impianti ne, del carico e della configurazione di rete, possono presen- alimentati dalla fonte di cui alla lettera b). tare rischi di congestione, nonché informazioni sugli sviluppi 5. Nel caso in cui sussistano tutte le condizioni di cui al di rete previsti. comma 4, il GSE forma due distinte graduatorie, garanten- 2. Gli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto do un contingente sufficiente ad accogliere la potenza esclusa accesso agli incentivi di cui al decreto 23 giugno 2016 sono della fonte minoritaria fino ad un massimo del 30% del con- considerati impianti ad acqua fluente. Ai fini del presente de- tingente e assegnando la potenza residua all’altra fonte. Le creto e del decreto 23 giugno 2016, gli impianti idroelettrici si graduatorie sono formate separatamente per ogni fonte, ap- classificano a bacino/a serbatoio o ad acqua fluente sulla base plicando a ciascuna le modalità e i criteri di selezione di cui dell’effettiva capacità del produttore elettrico di conservare o all’art. 14. meno l’apporto idrico per l’utilizzo energetico differito. — 57 — 9-8-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 186 3. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina le modalità e i limiti nel cui rispetto gli stessi Ministeri e le regioni e province autonome possono accedere al sistema Gaudì di Terna e ad altri sistemi informativi di GSE inerenti le fonti rinnovabili elettriche al fine di agevolare lo svolgimento dei rispettivi compiti. 4. L’Arera determina le modalità con le quali gli oneri eventualmente generati dal presente decreto sono posti a carico dalle tariffe elettriche. L’Arera adotta altresì le disposizioni necessarie per rendere disponibili le misure per l’attuazione dei commi 10 e 12 dell’art. 3. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data di pub- blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 2019 Il Ministro dello sviluppo economico DI MAIO Il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare COSTA Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 818 ALLEGATO 1 Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti VITA UTILE Potenza TARIFFA Fonte rinnovabile Tipologia degli IMPIANTI kW anni €/MWh 1<P100 20 150 Eolica On-shore 100<P<1000 20 90 P1000 20 70 1<P400 20 155 ad acqua fluente(compresi gli impianti in 400<P<1000 25 110 acquedotto) Idraulica P1000 30 80 1<P<1000 25 90 a bacino o a serbatoio P1000 30 80 1<P100 20 110 Gas residuati dai processi di depurazione 100<P<1000 20 100 P1000 20 80 20<P100 20 105 Solare fotovoltaico 100<P<1000 20 90 P1000 20 70 Tabella 1.1 I valori della tabella 1.1 sono ridotti, a decorrere dal 1° Gennaio 2021, del 2% per le tipologie di impianti di cui al gruppo B e del 5% per le tipologie di impianti di cui al gruppo A. Il GSE pubblica sul proprio sito internet la tabella aggiornata. Per le finalità del presente decreto, il GSE effettua una ricognizione annuale dei costi di produzione delle tipologie di impianti ammissibili agli incentivi, in particolare di potenza inferiore a 1 MW. 1. Calcolo della riduzione della tariffa offerta per gli impianti ai quali è stato riconosciuto o assegnato un contributo in conto capitale (articolo 7, comma 3, lettera c)) Per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, fermo restando i limiti massimi del costo di investimento di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, la riduzione della tariffa offerta, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera c), è calcolata applicando il fattore percentuale (1 – F), dove F è un parametro che varia linearmente tra 0 (nessun contributo in conto capitale) e 26%, riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento. 19A05099 — 58 —