Ministerial Circular No. D/233 supplementing and amending Circular No. D/351 of 29 March 1995, making provisions for the implementation of the Community legislation in matter of the common organization of the market in the fodder sector as per Regulations (CE) No. 603/95 and No. 785/95
颁布于 1996-03-05 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal feed/feedstuffs, subsidy/incentive
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~-3-1996. GAZZETTA lJrFICIALE DELLA REPuBELlCA lTALIANA CIR CO LARI MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENT ARI E FORESTALi CIRCOL~RE 5 marzo 1996, n. D/233. ~izioni lntegralive e di modifica delladrcolare o. D/351 del 29 marzo 1995, recante misure di applicazione della DOrmativa comunitaria coocernente l'organiu.azione comune dei mercati oel settore dei foraggi l'SSiccati di cui ai regolameoti (CE) D. 6-03/95 C D. ~95. A //'A.zie11da di Sta to per g!i interrenti 11el mcri:ato a[;rico!o - A.l.M.A. Ai commis:.ari dd Gol'crno Agli assessorati agrico!tura ilelfe regi011i a s!atiilo ordi11ario e speciale c a/le pro,ince aulonome di Trento e Bo/za,-:o A.gli e11ti re1;ior.oli di :.vilupro ag,icolo dell.? rcgicni 35 Serie generate • n. 75 Agli ispettorati provincia/i dell'agricol tlil'G de/le regioni Agli ispettorati proi>inci.ali del/'alimenta zione de/le regioni Al M inistero delk fman:e • Dipartimen• to de/le dogane e tmposte tndirette • Direzione centrak servizl doganali ~ Div. XI S.D. Al Ministero del commercio con l'estero Direzione generate import/export • Divisione IV Alie prefetture Alla Confederazione nazionale dei colti vatori diretti Alla Co11federazione generale del/'agri coltura italiana A.Ila Confederazione ita/iana agricoltori Alla Confederazwne produttori agricoli A tutte le a/tre organizzazioni professio nali agricole 29-3~1996 GAZZETIA UFFlCIALE DU.LA REPUBBLICA ITAUAN,\ Serie generu/6. - n. Tf; All'Associazione na:ionale disidratatori f oraggi ,etlJ{ · All'Associa=ione nazicmale .efari11atori jieni Ail'Associazioni/ nazionale per gli ali menti :i:ootec:nici (Assa/zoo) Con la cir~l~re del 29 marzo 1995, n. D/351, pubblicata nella Gazzetta Ufflciale delta Repubblica italiana del 14 aprile 1995 - seric generalc - parte prima, sono state dettate le disposizioni nazionali applicative della normativa comunitaria di cui ai rcgolamenti (CE) n. 603/95 c n. 785/95 e successive modifica1ioni, rispetti vamente del Consiglio e dclla Commissione dell'Unione Europea, concementi ii regime di aiuto per i foraggi cssiccati. Con recente provvedimento, in corso di pubblicazionc, la Commissione CE ha emanato al riguardo nuove disposizioni modificando ii precitato regolamento (CE) n. 785-/95 e apportandovi significative innovazioni la cui rilevanza richiedc la riformulazione in piti parti della predetta circolare n. D/351/95. · Pertanto, con la presente circolare, ferme restando le altre disposizioni applicative contenutc nel predctto provvedimento nazionale, si dispone quanto segue: Punto l Deflnizione di foraggi disidratati La definizione dei foraggi disidratati di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettcra a), del regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione c sostituita dalla seguente: a) «Foraggi disidratati», ossia i prodotti di cui all'art. I, lettera a), primo e terzo trattino de! regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, essiccati artificialmente al calore; gli «altri simili prodotti da foraggio» di cui all'art. l, lettcra a), terzo trattino del precitato regolamento.n. 603/95 sono rapprcscntati dalle leguminose erbacee, dalle graminacec erbacee, dai cereali previsti alrallegato I, punto I dcl regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, raccolti allo stato verde, a pianta intera e a cariosside non matura, nonche dal Chenopodium quinoa, a condizione che dette specie · ricntrino nella classificazione della tariff a doganale dclla nomenclatura combinata 1214 90 91 e 1214 90 9CJ. Rispetto alla precedente disciplina chc limitava l'aiuto ai soli prodotti di cui all'art. I, lettera a), primo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, la Commissione CE ha operato, quindi, un ampliamcnto del campo di applicazione del beneficio in causa: a) ai cereali di cui all'allegato I, del punto I del regolamento (CE) n. 1765/92, raccolti allo stato verde, a pianta intera e a cariosside non matura; · b) al Chenopodium quinoa, ed ha precisato che i cosiddetti «altri simili prodotti da foraggio» di cui al predetto art. 1, lettera a), terzo trattino sono rappresentati, oltre che da quelli di cui alle preccdenti lettere a) e b), dalle: leguminose erbacee; graminacee erbacce, purch~ classificabili nelle due voci tariffarie della nomenclatura combinata sopra richiamata (agglomerati in forma di pellets e/o altri). E altresi da prccisare che le piante foraggere, dalle quali sono stati estratti i semi, non possono beneficiarc dell'aiuto alla trasformazione in foraggi essiccati. Punto 2. Deflnizione di miscela Con il prcdctto regolamento in corso di pubblicazionc, la Commissione CE ha colmato una lacuna delta precedcnte regolamentazione, fomendo la dcfinizione di miscela. Per «miscela» si intcndc un prodotto destinato all'alimcntazi~ne animale, contenente foraggi di cui all'art. 1 del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio che siano stati cssiccati e/o macinati dall'impresa di trasformazione ed altri prodotti della stessa o di natura diversa, denominati «aggiunte», ma che siano stati essiccati e/o macinati da altra impresa. Non sono considerate «miscele» i foraggi essiccati le cui «aggiunte» non supcrino ii limite del 3% del peso totale del prodotto finito e abbiano un tenore in azoto totale, rispetto alla sostanza secca, non superiore al 2,4%. Punto 3. Falto generatore del/'aiuto Le disposizioni contenutc al punto 4 della circolarc ministeriale n. D/351/95 si intedono sostituite dalle seguenti: II fatto gencratore dell'aiuto interviene alla data alla qualc i prodotti, di cui al punto 2) della predetta circalare n. D/351/95, escono dall'impresa di trasformazione. Si considerano ammissibili all'aiuto comunitario di cui all'art. 3) del regolamento (CE) n. 603/95, i prodotti contemplati all'art. 2, punto 1) del regolamento n. 785/95, oggetto di modifica del regolamento (CE) in corso di pubblicazione nel senso descritto al punto 1 della presente circolare, di qualita sana, leale e mercantile che rispondano alle esigenze esistenti in materia di commer cializzazione e destinati all'alimentazione degli animali che: a) lascino come tali o sotto f9rma di miscela preparata secondo la definizionc di cui al punto 2) della presente circolare, ii perimetro dell'impresa di trasforma zione; oppure: quando i foraggi di cui trattasi non possano essere depositati entro tale perimetro, qualsiasi altro luogo di deposito ad esclusione di detto perimetro che offra sufficienti garanzie ai fini del controllo dei foraggi ivi depositati e che sia stato preventivamcnte riconosciuto dall'AIMA; 36 :*3-1996 GAZZETTA UFFIOALE DELLA REPUBBLICA JTALIANA &de generate - n. 75 nel caso di una unita mobile di disidratazione, l'apparecchiatura che esegue la disidratazione e, se i foraggi disidratati sono depositati dalla persona che ha effettuato la predetta disidratazione, ogni luogo di deposito che risponda alle condizioni di cui al trattino precedente; b) presentino al momento dell'uscita di cui alla lettera a), le seguenti caratteristiche: tenore massimo di umidita: 12% per i foraggi essiccati al sole, i foraggi disidratati che abbiano subito un processo di macinazio ne, i concentrati di proteine ed i prodotti disidratati; 14% per gli altri fcraggi disidratati; tenore minimo di proteine grezze totali sulla sostanza secca: 15% per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole ed i prodotti disidratati; 45% per i concentrati di proteine. lnoltrc, ii diritto all'aiuto e limitato alle quantita di prodotto ottenute dall'essiccazione dei foraggi raccolti su particelle la cui destinazione agricola possa essere verificata con soddisfazionc da parte dell'AIMA. Prima della immissione all'intemo del perimetro che delimita l'impresa di trasfonnazione, di prodotti diversi dai foraggi destinati alla essiccazione c/o macinazione l'impresa di trasfonnazione infonna l'organo regionale di controllo compctente per territorio, specificando la natura c le quantiti dei prodotti da immettere. Qualora l'immissione di cui trattasi concerna foraggi gia essiccati e/o macinati da un'altra impresa di trasfonnazione, l'impresa riccvente indica al precitato organo regionale di controllo l'origine e la destinazione di detti foraggi. In tale caso, l'immissione potra aver luogo soltanto sotto ii controllo del competente organo regionale e alle condizioni stabilite dall' AIMA. Punto 4. Riconoscimento del/'impresa di trasformazione e de/l'acquirente di Joraggi da essiccare Le disposizioni di cui alle lettere A) e B), punto 8) della circolare n. D/351/95 e le relative disposizioni introdotte con la circolarc n. D/1289 del 28 novembre 1995, concementi ii riconoscimento delle imprese di trasforma zione e dell'acquirente di foraggi da essiccare, sono sostituite dalle segucnti: A) Impresa di irasformazione. Ai fini del riconoscimento, l'impresa di trasformazione deve dcpositare presso l'organo regionale di controllo competente per territorio e in copia presso I' AIMA, entro ii 15 marzo 1996 e alla stessa data p·!r le campagne successive, una domanda contenente le infonnazioni e la documentazione seguenti: dcscrizione del perimetro deWimpresa di trasfor mazione, con l'esatta indicazione dei punti di enqata dei foraggi da trasformare e di quelli destinati all'uscita dei foraggi essiccati, <lei locali destinati all'immagazzina mcnto dei prodotti utilizzati per la trasformazione e dei prodotti finiti, dei locali adibiti alla disidratazione e/o macinazione; descrizione degli impianti tecnici di disidratazione e di macinazionc, con findicazione della capacita oraria di cvaporazione, de Ila tcmperatura di f unzionamento, degli impianti per la pesatura ai fini della disidratazione, della macinazione ed, eventualmente dclla fabbricazione dei conccntrati di proteine e della capacita minima di magazzinaggio dcterminata in relazione alle potenzialita di trasfonnazione; elenco dclle aggiunte utilizzate prima o durante ii processo di disidratazione, come pure la lista indicativa degli altri prodotti utilizzati nella fabbricazione e <lei prodotti finiti; elenco dei registri della contabilita di magazzino che consenta di seguirc giomalmente le quantita di prodotti entrati per esscre disidratati e/o macinati, le quantita prodottc, cosi come le quantita di leganti o di ogni altra aggiunta evcntualmentc utilizzate nella fabbricazione. I foraggi essiccati entrati o reirnmessi nell'impresa riconosciuta, devono costituire oggetto di una annotazio ne specifica nclla contabilita di magazzino. I foraggi essiccati usciti da un'impresa di trasformazio ne possono essere reimmessi all'intcmo della stessa soltanto per essere nuovamcntc sottoposti a condiziona mento, purche tale reimmissionc avvenga sotto ii controllo del competente organo regionalc di controlio cd alle condizioni stabilitc dall'AIMA. In caso di modificazior.e di uno o piu elementi Nei casi sopra indicati, l'impresa di trasformazione ' contenuti nella detta domanda, l'impresa avverte entro provvede a comunicare al predetto organo regionale di dieci giomi l'organo regionale di controllo competente controllo ii giorno in cui sar:mno effettuate le relative per territorio e l'AIMA al fine di ottenere una confenna del riconoscimento in questione. operazioni. L'AIMA, sulla base dell'esito dell'istruttoria effcttuata Tutti i prodotti immessi o reimmcssi all'intcmo del dal predctto organo rcgionale, adottera ii conseguente perimetro dell'impresa di trasformazione, secondo quan- provvedimento. to stabilito al prescntc punto, devono essere immagazzi nati o depositati in luoghi scparati da quclli ove siano L'imprcsa di cui trattasi deve: immagazzinati o depositati i foraggi essiccati e/o macinati - rispettare le condizioni previste dai rcgolamenti prodotti dalla mcdesima impresa; inoltre, essi devono (CE) n. 603/95 e n. 785/95 e successive modificazioni e/o figurare nella contabilita di rnagazzino confonnemente integrazioni, nonche dal nuovo regolamento (CE) in all'art. 12, paragrafo 1 dcl regolamento (CE) n. 785/95. corso di pubblicazione; 37 29-3-19% GAZZETTA UfflCIALE Dr:LLA RErunBLICA ITAITA!'\.\ Serie generate - n. 7 --: impcgnarsi, nel caso di trasformazioni plurime, a tcnere tra loro separati, in appositi locali di deposito, i foraggi disidratati, eventualmente macinati, i prodotti disidratati, i concentrati di proteine e i foraggi essiccati al sole macinati; depesitare entro ii 15 settcmbre successivo all'inizio della campagna di commercializzazione in causa presso l'organo regionale di controllo competente per tcrritorio: a) i contratti di acquisto della materia prima del produttore o dell'acquirente, o le dichiarazioni di conscgna, o i contratti di lavorazione per conto terzi; b) una copia, dcbitamente compilata per la partc di rispettiva compctenza dal coltivatore e dal trasfonnato re e dagli stessi sottoscritta, dell'allegato alla circolare n. D/351, denominato modello «PE». Un'altra copia di detto modello va rimessa, entro la stessa data, a cura de! trasformatorc all'AJMA; tenere una spccifica contabiiita di magazzino da cui giorna!mente risultino: a) le specie c Jc quantita <li foraggi frcschi destinate alla disidratazione c deg!i c'>siccati al sole da macinarc, acquistatc e pesate sistematicamentc al momcnto dcll'entrata ncll'impresa. Con effetto dal 1° aprile 1996, l'adempimento ddla pesatura sistematica devc esserc osscrvato tassativamente <la tutti i soggetti interessati, essendo scaduta a quclla data la disposizione derogatoria prevista dall'art. 18 de! regolamento (CE) n. 785/95; b) le quantita e la qualita dei foraggi disidratati, degli essiccati al sole e macinati e dci concentrati di proteine al momento dell'uscita dall'impresa stessa. Nel caso si tratti di disidrntazione e/o macinazione mediante l'utilizzazione di un impianto mobile, le quantita di foraggi possono essere stimate in base alle superfici effettivamente seminate. II tenore mcdio di umidita delle qucmtita di foraggi da disidratare viene determinato, per differenza, tra le quantita di foraggi vcrdi utilizzate e quelle dci relativi prodotti finiti. Inoltrc, detta contabilita di magazzino deve riportarc: la percentuale di umidita constatata per i foraggi da disidratarc cd cvcntualmente da macimrc e degli essiccati al sole da macinare; ii riferimcnto ai contratti c/o dichiarazioni di consegna di cui al punto 10) della pr.::detta circolarc n. D/351/95; la d.tla alla qualc i foraggi cssiccati sono usciti dali'impresa con l'indicazione delle quantita riferitc a ciascuna data di uscita; il numcro progressivo relativo a ciascuna partita campionata; le giacenze di foraggi essiccati presenti nell'impresa alla fine di ciascuna campagna di commercializzazione. Le imprcse di trasformazionc hanno l'obbligo di tenere una contabilita di magazzino giornalicra separata per ciascuna deile seguenti produzioni: foraggi disidratati ed eventualmcnte macinati; foraggi cssiccati al sole e macinati; conccntrati di proteine; prodotti disidratati. Ne! caso in cui la produzione riguardi materie prime disidratate cd eventualmcntc macinatc diverse da quelle prcvistc al punto 2) della circolarc n. D/351/95 c al punto 1) della presente circobre, l'impresa di trasforma zrone c obbligata a tenere per tale produzione una contabiliti di magazzino ugualmcnte separata; consentire, in qualsiasi momenta, l'aixesso ai propri impianti agli incaricati de! controllo, agevolandonc al massimo l'azione di acccrtamento; tenere tutta Ia documentazione relativa alle transazioni cffettuate, nonche una copia dei contratti di acquisto e vendita e ogni altro documento, anchc di natura contabile-finanziaria, utile ai fini del controllo. Nd caso in cui un'impresa di trasformazione manchi di osservare una o piu condizioni o ;mpegni sopra citati, l'AIMA, tenuto conto ddla gravita dell'inadcmpienza, revoca ii riconoscimento accordato per un periodo minima di un anno c massimo di trc. La predetta azienda provvcdera ad adottarc, con proprio provvedimcnto, le disposizioni complcmentari ritcnutc necessaric ai fini della piu corrctta ed efficace gestione dcl regime di cui trattasi. Fermo restando l'obbligo per l'interessato di rispettare la data ultima di deposito dclla domanda di riconosci mcnto, fissata pcrentoriamente al 15 marzo, l'AIMA, in casi eccezionali, da sottoporre alla determir:iazione del compctente servizio della Commissionc CE, puo consenti re ii deposito di detta domanda non oltre i primi due mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione. In attesa della decisione della Commissione CE e fino alla data di quest'ultima, l'impresa di trasformazionc e provvisoriamcnte riconosciuta. E appena ii caso di precisare che ii riconoscimento sara cffettuato dall'AIMA solo dopo l'avviso favorevole della commissione. In caso contrario l'attivita dell'impresa di trnsformazio ne dovra cessare nd momenta della notifica de! provvedimento con ii qualc si dispone ii non riconosci mcnto dell'imprcsa stessa. B) Acquirente di foraggi da essiccare. Ai fini dcl riconoscimento, l'acquirente di foraggi da cssiccare ed eventualmentc da macinarc e dei foraggi 38 29-3-1996 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generate - n. 75 essiccati al sole da macinare, dcvc depositare presso l'organo regionale di controllo competente per territorio e in copia presso l'AIMA, entro ii 15 marzo 1996 e alla stessa data per le campagne successive, apposita domanda. L' AIMA, sulla base dell'istruttoria effettuata dal predetto organo rcgion ale, adottera ii conscguentc provvedimento. Dctto acquirente, ai fini del riconoscimento, deve impegnarsi a: fornire adeguate garanzie sul piano finanziario, indicate dall'AIMA, inerenti alla capacita di rispettare gli obblighi derivanti dal regime in causa; depositare prcsso l'organo regionale di controllo compeiente per territorio i contratti stipulati con i produttori di foraggi verdi e/o di foraggi essiccati al sole da macinare. In questa ipotesi, l'acquirente di foraggi c tenuto a rimettere i contratti in questione al trasformatore, almeno guindici giorni prima de! 15 settembre successivo all'inizio della campagna di commercializzazione in causa, nonche copia dell'allegato alla circolare n. D/351/95, denominato «modello FE», debitamente compilato dal produttore nella parte di sua pertinenza e dallo stesso sottoscritto; tenere un registro di carico e scarico, debitamente vidimato dall'organo regionale di controllo competente per territorio, dei prodotti in questione con la annotazione degli acquisti e delle vendite giornalieri per ogni singolo prodotto, nonche l'indicazione, per ciascuna partita, delle quantita, del riferimento al contratto stipulato con ii produttore che ha consegnato la merce e, se del caso, de!l'impresa di trasformazione destinataria della stessa; mettere a disposizione dell'organo regionale di controllo di cui soi,ra e dell'AIMA, la propria contabilita finanziaria; agevolarc le operazioni di controllo necessaric. Nel caso in cui l'acquirente di foraggi da essiccare manchi di osservare una o piu condizioni o impegni sopra citati, l'AIMA, tenuto canto della gravita dell'inadem pienza, revoca ii riconoscimento accordato per un periodo minima di un anno e massimo di tre. La predetta azienda provvedera ad adottare, con proprio provvedimento, le disposizioni complementari ritenute necessarie ai fini della piu corretta ed efficace gestione del regime di cui trattasi. Fermo restando l'obbligo per l'interessato di rispettare la data ultima di rimessione dei contratti in questione al trasformatore, l'AIMA, in casi eccezionali, da sottoporre alla determinazione del competente servizio della Commissione CE, puo consentire ii deposito della domanda di riconoscimento non oltre i primi due mcsi dall'inizio della campagna di commercializzazione. In attesa della decisione della Commissione CE e fino alla data di quest'ultima, l'acquirente di foraggi da essiccare e provvisoriamente riconosciuto. E appena ii caso di precisare che ii riconoscimento sar{ effettuato dall' AIMA solo dopo l'avviso favorevole dell., Commissione. In caso contrario l'attivita dell'acquirente in questionc dovra cessare nel momenta della notifica del provvedi mento con ii quale si dispone ii non riconoscimento dell'acquirente stesso. Salvo i casi sopra rappresentati di domande di riconoscimento depositate dopo ii 31 marzo e fino al 31 maggio, i riconoscimenti sono concessi dall' AIMA st: domanda degli interessati, prima dell'inizio della campa gna di conimercializzazione in causa. Al fine della migliore organizzazione del servizio di riconoscimento, l'AIMA valutera l'opportunita di predi sporre e rimettere agli organi di controllo e alk organizzazioni professionali interessate un modello di domanda di riconoscimento che, tenendo conto delhi nonnativa comunitaria sopra descritta, consenta un'age vole redazione della domanda stessa e un sollecito e puntuale riscontro di conformita da parte degli organi di controllo. La sottoscrizione delle domande di riconoscimento di cui ai punti A) e B) della presente circolare deve essere autenticata secondo le modalita previste dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968. Punto 5. Domanda di aiuto - Termini e moda/ita di presentazione La disposizione contenuta al punto 9) della circolare n. D/351/95, concernente la domanda di aiuto, termini e modalita di presentazione, e modificata come segue: Al fine di pater beneficiare dell'aiuto previsto all'art. 3 del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, l'impresa di trasformazione e tenuta a presentare una domanda debitamente compilata e sottoscritta. L'aiuto in questione e concesso unicamente per la fabbricazione di foraggi disidratati ed eventualmente macinati e di foraggi essiccati al sole e macinati previa deduzione del peso di tutte le aggiunte di cui al punto 2) della presente circolare. La sottoscrizione di detta domanda deve essere autenticata secondo le modalita previste dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968. L'impresa di trasformazione deposita presso l'organo regionale di controllo competente per territorio una domanda, concernente le uscite da detta impresa effettuate nel corso di un mese determinato, entro 45 giorni successivi alla fine del mese in questione. Nel caso di deposito della domanda entro 20 giorni successivi alla data di scadenza del termine suindicato, l'importo dell'aiuto e ridotto dell'l ¾ per ogni giorno lavorativo di ritardo. Nell'ipotesi di ritardo superiore ai 20 giorni, la domanda in questione e irricevibile e non puo dar luogo, in nessun caso, all'aiuto di cui trattasi. Detta disposizione 39 29-J-J')')(, G,\l.i'tTrA lJF11uALE DEi.LA RcrusnucA hAu.-,~, .. , Sail' genaa!t' - n. 75 non si appEca qualora ii ritardo sia dovuto a docurncntate cause di. forza maggiore cli cui e deuo al punto 1 5) della prccitala circolarc n. D/351/95; Tuttavia. le domande di aiuto, conccrncnti una dctcrminata campagna di commercializzazione in nc~:sun caso possono c~scrc validamenfe deposital,; olt ;·e ii 15 aprik: surccs.~ivo aiia fine di dctta campagna. La dom,111da Jc,c conlcncrc aimcno i ~:cgut:nii elcm~ati: nome, cognome, indiri;70 c firma dcl richic<lcnte: partita IV A o coJicc tiscak de! richicdcntc; le ql1~rnliu1 di foraggi cssiccali per ic qu;ili l'aiulo c richi,;sto. suJdivisc per partita; qualil.1 dl'i foraggi cssiccuti con riicrir,1cntt) al tcnorc di i:rr.idil,i c di prnteine; dala alla 4,,al..: ogni partila c uscil;l dd!rimpn:sa di trusformazion.:; numcro progrcssivo attrih11ito alla partita di foraggi cssiccati: data di pcs:nura e Ji (:ampionamcnto dclla partila: dichi:1razionc l'.~•uccrnenlc l'avvenulo prelevamcn to ckl campionc per ciascuna parlita, regolarmente pesata, al mom,;nto <ldl'u~ita dci foraggi dall'impresa o al momento ddla prcpar:vionc ddla miscela nclla stessa impr•:sa, cc:ilrass..:gn,.nJo dclto campionc con ii numcro di icl-:ntific,u:ionc ck!b rc!aliva partita: indica:tionc per dascuna p . .u-tila di tutl:.: le aggiuntc di cui ;..1 punw 2) <ldla pn:,,:cnlc cin.:ol..Hc; t;,lc indicai'ionc dcvc rigu:;rJafl': la natur:i, 1;i ,knominazionc commerciale, ii teno:·.: in S\Jslanza ,votata tolaic rispctlo alla sostanza seen ddlc aggiuntc stcssc, nonch~ la pcrccntualc <li incorp\mi-1ion:.: ddk s!c~sc nci prodotli finiti; in<lic:vionc, nd caso di m.isccla di cui al puntu 2), primo comma dclla pn.:sentc circolarc, per ciascui1a parlila <ld knorc di protcine grczzc totali d-:i foraggi cs~it·cati da!l'imprcsa c coritcnuti nclla predctta mis~da, pn:via dcdu1ionc <lei tcnorc in so-.;lanza azotata to~:lc apportata d:i.llc ag:giuntc; impcgnll a rcstituire le sommc chc, al momcnto dclla <kterminazionc dd saldo, risultino ccccdcnti rispetto alrc\"C:ntualc antidpaziom: dcll'aiuto accordato. Punto 6. Contratto di 11t·qw\to c dit·hiara::io!ic di conscgnu a) La disposizione di cui al punto 10), penultimo cd ultimo capoverso dclla circolare n. 0/351 /95, e sostituita dalla seguente: Salvo documenlale cause di forza maggiorc, ii ritardo nella presentazione di tali documcnti, comporta la riduzione dcll'aiuto, nella percentual~ dclrt %, per ogni giomo la\'Or.J!ivo sull'ammontarc dcli'importo dcll'aiuto relafr-~!:ric,.'.c ;.i soli prodotti per i qt.di i documenti in quc:,l: ·,:: ;·-~·,'<;\'.:1tati in ritard,), C scmpicchc ii ritar;..,1 1,-.,, ::,;.••i c.1•1,p!cssivamcntc i vcnti giorni. 40 Ncll'ipotcsi di ritardo supcriorc ai vcnti giorni. l'impresa di trasformazione viene esclusa dal beneficio dell'aiuto comunitario relativamcntc ai soli prodotti per i quali i documcnti di cui trntta-si sono prcsemati in rilardo. h) Al quinto c::ipcverso eel punto IOJ cl~lb rrccitata circolare n. D/35 l/95; l'es1Jtcssi0nc <<a1:ncno g,!i1:i.ki 1:)<)rni r,rima» c sos~ituiia d:dla :;.::gu~ntc: «almc,1,, du('. ginrni hivorativi prima»; l'csprcssionc «cntro ii 31 lu61\o sun:.:ssivo» c sostituita dalla segucntc: «entro ii 14 scltcmhrc suc ccss1vo». c) Al scqo capov,~r,o ,kl punto 10) d:.:lla prccitata circolare: l'csprcs:;ionc «al pit'1 tardi al!a data dcl 31 agostm> c ~0stituita dalla scgi1cn1e: <,al piu tan.Ii alla data <lei 15 sctlunbrc». Punto 7. Obbligv pe.rntura sistemuticu Dopo la disposizione contenuta al punto 8}, lettera A), scsto capovcrso, lcttcra h) dclla ciicolarc n. D/351/95.;; aggiunta Ia scgucntc lcttcra c) «Qualora l'imprcsa di trasform:-uionc consc~ua una produzionc chc non supai, ndl'arco ddl'intcra campagna di comrnercializzazione, le 1.000 tonnellate di foraggi cssiccati c/o macinati e possa provarc, mc<liantc apposita documentazione indicata dall'AIMA, di non potcr utilizzare una bilancia pubblica in un raggio di 5 km, le quantita di foraggi vcrdi da disidratarc cd eventualmcnte da macinare c dcgli cssiccati al sole da macin:m: possono esscrc determinate mcdiante diversi criteri o metodologia, preventivamente dctcrminali e notificati dall'organo rcgionale di controllo compctcntc per h:rrilorio.». Dopo la di::posi,:ionc rnntc1w:a al punto 8), lcttcra A), ottavo capovcr~o dclla predctta circolare c aggiunto ii scgucntc capovcrso: «Ncl corso dci primi dicci giorni lavorativi di ogni trimestre, le imprcse di trasformazfone comunicano mcdiantc fax o telex all'organo rcgionalc di contro!lo compelcnte per tcrritorio e all'AIMA ii tenore mc<lio di umi<lita di cui sopra, accertato ncl corso dcl trimestre precedente sui foraggi vcrdi chc sono stati disidratati ed cventualmcntc macinati.». Punto X. Prelt:v,1111.:lllo campioni e de1er111ina-::io11c pe.10 La disposizionc contcnuta al pun to 12). lcltcra h). s..;slo capoverso delta circolan; n. D/351 /95 e sostituita d:::lla scgul..'.nte: Lo st-:s.;o organo di ;.;or,if(11lo i:..:I corso di 1.:i:;:,cl::1a campagna di commcrc;a!i7.zazionc p:·occde rcgnbrmcntc .29-3-1996 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBUCA lTALIANA Serie generale - n. 75 al prelevamento di campioni e alla determinazione del peso nella misura almeno del 5% del peso dei foraggi essiccati e/o macinati all'uscita e almeno del 5% del peso dei foraggi essiccati e/o mactnati e miscelati. La disposizione contenuta al punto 12), lettera c), tredicesimo capoverso della circolare n. D/351/95 c sostituita dalla segucnte: Nel caso in cui i foraggi essiccati sono miscelati nell'impresa di trasformazione, secondo quanta previsto al punto 2) della presente circolare, ii prelevamento del campione e la determinazione del peso devono essere effettuati prima dcllc opcrazioni di miscelazione. Qualora l'opcrazione di miscelazione vcnga cffettuata prima o durante l'cssiccazionc dei foraggi di cui trattasi, ii prelcvamento dcl campionc dcve essere effcttuato al termine della cssiccazionc dei foraggi stessi. II campione in questione deve essere accompagnato da apposito documento dal quale risultino le seguenti informazioni: l'appartenenza del campione alla miscela; la natura dclle aggiunte e la loro denominazione commcrciale; ii tenore in sostanza azotata totale cootenuto nelle predettc aggiunte in rapporto alla sostaoza secca; la percentualc di dette aggiuntc incorporate al prodotto finito. La locuzione « I 00 tonnellate», in varie parti riportata nella circolare n. D/351/95, vicne sostituita dalla seguen te: « 110 tonnellatc». Punto 9. Preavviso di uscita dei foraggi essiccati La disposizione contenuta al quarto capoverso del pun to 12), lettera c) della circolarc n. D/351/95 e sostituita dalla seguente: L'imprcsa di trasformazione e obbligata a comunicarc, all'organo regionale di controllo competente per territo rio, cntro la giornata lavorativa del venerdi, a mezzo di fax o di telex, un programma di massima, delle uscite previste per la settimana successiva e contenente infonnazioni in mcrito alle prcsumibili quantita di foraggi essiccati o macinati e al numcro dei carichi previsti di detti prodotti. Ncl caso in cui l'impresa di trasformazione in causa apporti modifiche o annullamenti del predetto progr.im ma dclle uscite, cssa e obbligata ad effettuare, mediantc fax o telex, una immcdiata comunicazione al prcdctto organo di controllo. Inoltre, eventuali operazioni di uscita non scgnalate ncl programma medcsimo, devono costituire ugualmente oggetto di immediata comunicazione al prccitato organo di controllo. Di conseguenza il diciassettesim9 . capoverso della succitata lettera c) c sopprcsso. Punto IO. Applicazioni penalita L'AIMA, nell'ambito della sua autonomia funzionale, provvedera a disciplinare con proprio provvedimento ii regime sanzionatorio da applicare nei casi di non rispondenza, parziale o totale, delle partite controllate ai requisiti quanti-qualitativi minimi previsti dalla regola mentazione comunitaria. Punto 11. Jnformazioni statistic-he L'AIMA comunica alla Commissione CE e contestual mente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale dclle politiche,comunitaric ed internazionali - Ufficio grandi colture, tutte le informazioni richicste ai sensi dcll'art. 15 del regolamento della Commissione CE n. 785/95, nonche quelle previste all'art. I, punto 16) del regolamento (CE) in corso di pubblicazione. EMENDAMENTI ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI APPLICAZIONI DI CUI ALLA CIRCOLARE N. D/351/95. L'espressione «la contabilita fiscale», di cui al punto 12), lettera b), quinto capoverso, terzo trattino e sostituit.i dalla seguente: «la contabilita finanziaria». L'espressione «la quantita, la specie, nonche ii tenore di umidita e di proteine contenuti nei prodotti venduti» di cui al punto 12), lettera c), sesto capoverso, primo trattino e sostituita dalla seguente: «la quantita, la specie. nonchc ii tenore di umidita e di proteine contenuti nei prodotti riconsegnati». All'espressionc «campione per ogni partita» di cui al punto 12), lcttera c), dodicesimo capoverso e aggiunta la seguente frasc: «L'analisi viene tuttavia effettuata su una miscela rapprcscntativa di tali campioni». L'esprcssione «aiuto risulti inferiorc» di cui al punto 14), primo capovcrso e sostituita dalla seguente: «aiuto risulti superiore». L'espressione «e per i foraggi cssiccati al sole da macinare» di cui al punto 8), lcttera A), ottavo capoverso, primo trattino, e soppressa. II Ministro: LucHErn Registrata al/a Corte dei conti ii 19 mar::o 1996 Registro n. 1 Risorse agrico/e, fog/io 94 96A2032 41