Ministerial Circular No. 8 laying down the framework relative to the use of fertilizers in organic agriculture
颁布于 1999-09-13 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 其他
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- 关键词
- ecological production/organic production, fertilizers/nutrients, plant production
- 类别
- agriculture
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Aiab - Tutte le norme per l’agricoltura biologica - edizione 2000 (a cura di Roberto Pinton) 85 Quadro di riferimento per l’utilizzazione dei fertilizzanti in agricoltura biologica - Regolamento CEE n. 2092/91 Legge n. 748/1984. (GU n. 258 del 3-11-1999). La questione delle “certezze” sulla possibilità di impie go dei mezzi tecnici in agricoltura biologica, in coeren za con le disposizioni comunitarie e nazionali, rappre senta una delle tematiche di maggior rilievo per gli ope ratori agricoli e le ditte produttrici, nonché un elemento di chiarezza per i consumatori. Per corrispondere a tale esigenza il Ministero per le politiche agricole, avvalendosi di un gruppo di lavoro istituto presso l’Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma, con la partecipazione delle com petenze professionali espresse dalle istituzioni scienti fiche ed amministrative nonché dalle parti interessate, è in grado di rendere noto con la presente, il quadro delle possibilità di impiego dei fertilizzanti in agricoltura biologica. Ciò fatte salve le disposizioni in materia di utilizzo dei fertilizzanti organici emanati con circolare numero 9594661 del 10 ottobre 1995. Le norme per la gestione della fertilità dei suoli condotti con metodo agricolo biologico sono riportate nell’alle gato I, punto 2, del regolamento CEE n. 2092/91, e sue successive modifiche ed integrazioni. Ai fini della conservazione della fertilità del suolo e del raggiungimento del nutrimento adeguato dei vegetali è ammesso l’impiego di fertilizzanti organici ed inorganici elencati nell’allegato II, parte A, del sopra citato regola mento. L’art. 6, punto 1, lettera b), del regolamento CEE n. 2092/ 91 prevede che i fertilizzanti elencati nell’allegato II, parte A, del medesimo regolamento possono essere utilizza ti unicamente nelle specifiche condizioni descritte nel citato allegato se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata in agricoltura generale negli Stati membri interessati secondo la pertinente normativa comunita ria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario. Il regolamento CE n. 1488/97 di modifica del regola mento CEE n. 2092/91 dell’allegato II, parte A, esplicita nel titolo che l’impiego dei prodotti ivi elencati deve av venire in conformità alle disposizioni della legislazione in materia di fertilizzanti applicabili in ciascuno Stato membro. Le norme che regolano, sul territorio nazionale, l’identi ficazione, il controllo delle caratteristiche, la circolazio ne e la commercializzazione dei fertilizzanti sono ripor tate nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, “Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti”, pubblicata sul supple mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubbli ca italiana n. 305 del 6 novembre 1984, e successive integrazioni e modifiche. Al fine quindi di stabilire quali siano i fertilizzanti previsti dalla normativa nazionale per agricoltura generale ed Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Circolare 13 settembre 1999, n.8 ammessi all’uso per l’agricoltura biologica, occorre ope rare un lettura congiunta delle due normative, e più pre cisamente della legge n. 748/1984 e del regolamento CEE n. 2092/91. La lettura congiunta ed il confronto delle normative, in generale, e delle definizioni riportate negli allegati per gli specifici fertilizzanti, in particolare, risulta difficoltosa e non univoca, impedendo di fatto agli operatori del set tore di disporre di un quadro normativo di riferimento unico e certo. Più specificatamente, in ordine a quanto sopra, si ritie ne che siano ammessi all’impiego in agricoltura biologi ca esclusivamente i fertilizzanti che previsti dalla citata normativa nazionale legge n. 748/1984 sono riportati nella colonna (i) della tabella 1 annessa alla presente nota. Tali fertilizzanti, oltre a rispettare ogni requisito richiesto dalla legge n. 748/1984, dovranno obbligatoriamente presentare i requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna (iii) della già citata tabella 1. Inoltre, tali fertilizzanti dovranno riportare, sugli imbal laggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 748/1984, art. 3, comma 3, l’indicazione di ogni materia prima uti lizzata per la loro formulazione. I fertilizzanti commercializzati conformemente a quanto sopra indicato dovranno riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in con formità a quanto previsto dalla legge n. 748/1984, art. 8, comma 3, punto d, in aggiunta alle eventuali indica zioni specifiche concernenti l’uso in agricoltura genera le, la dicitura “Consentito in agricoltura biologica”, con il riferimento alla presente circolare, specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella co lonna (iii) della tabella 1. In conformità a quanto indicato con circolare ministe riale n. 9692448 del 13 maggio 1996, le ditte, sia nazio nali che di altri Paesi, che commercializzano mezzi tec nici per la fertilizzazione sul territorio italiano, qualora intendano utilizzare in etichetta la dizione “Consentito in agricoltura biologica” dovranno preventivamente de positare presso l’Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma: a) una relazione sulla gestione qualità (ad esempio: analisi, campionamenti, lotti produttivi, ecc.) ovvero sui criteri di verifica qualitativa in fase di ricezione matrici, produzione e confezionamento; b) un elenco delle azioni messe in atto all’interno del ciclo produttivo per limitare il contenuto in elementi xenobiotici o comunque per migliorare le prestazio ni agronomiche del prodotto; c) il facsimile dell’etichetta. L’Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, che si potrà avvalere dell’Osservatorio nazionale permanen te sui fertilizzanti, provvederà a pubblicare periodica mente in un apposito elenco le ditte produttrici e/o di 86 Aiab - Tutte le norme per l’agricoltura biologica - edizione 2000 (a cura di Roberto Pinton) stributrici e i prodotti dei quali è pervenuta la documen tazione sopra descritta, effettuate le opportune verifi che relativamente ai punti a), b) e c). Le attività di verifica e di controllo dei fertilizzanti im messi in commercio con l’indicazione di “consentito in agricoltura biologica” ed in particolare per quanto attie ne: la presenza dei fertilizzanti nella tabella 1; il rispetto dei requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni (colonna iii, tabella n. 1); le indicazioni sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori sono di competenza delle autorità pubbliche istituzionalmente incaricate del controllo ufficiale. L’utilizzo dei reflui zootecnici e delle acque di vegeta zione e delle sanse dei frantoi oleari è ammesso se condo le disposizioni previste nella tabella 2 annessa alla presente nota. Gli organismi di controllo riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole, per le attività di controllo e certifica zione, avranno il compito di verificare e controllare che: la gestione della fertilità del terreno condotto con me todo biologico avvenga in conformità a quanto previ sto alle lettere a) e b), punto 2, dell’allegato 1 del re golamento CEE n. 2092/91; l’eventuale integrazione con altri concimi ed ammen danti avvenga con l’esclusivo utilizzo di fertilizzanti che presentino la dicitura sopra prevista comprovante l’am missibilità in agricoltura biologica e secondo le condi zioni d’uso previste nella colonna (iv) della tabella 1; l’impiego dei reflui zootecnici e delle acque di vegeta zione e le sanse dei frantoi oleari avvenga in confor mità a quanto previsto dalla tabella 2. Al fine di consentire gli adeguamenti necessari e di esau rire le scorte, le indicazioni sopra riportate avranno va lidità dopo dodici mesi dalla pubblicazione della presente nota. In coerenza con quanto previsto dai decreti di autoriz zazione alle attività di controllo e certificazione in agri coltura biologica, nonchè con quanto indicato nella ri cordata circolare del 13 maggio 1996 di questo Ministe ro, gli organismi di controllo suddetti non potranno rila sciare certificazione di conformità per i mezzi tecnici da impiegare in agricoltura biologica. Si resta a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento. Il Direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Di Salvo Tabella 1 1.A. CONCIMI CEE 1.2. Concimi fosfatici (i) (ii) (iii) (iv) Denominazione allegati 748 Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA Requisiti aggiuntivi e ulteriori limitazioni rispetto alla 748 Condizioni d’uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA 1 Scorie di defosoforazione Scorie di defosoforazione Necessità riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo 6 Fosfato allumino-calcico Fosfato allumino-calcico Tenore in Cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P2O5 Impiego limitato ai terreni basici (pH>7.5) 7 Fosfato naturale tenero Fosfato naturale tenero Tenore in Cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P2O5 1.3. Concimi potassici (i) (ii) (iii) (iv) Denominazione allegati 748 Denominazione Reg. 2092/91 All IIA Requisiti aggiuntivi e ulteriori limitazioni rispetto alla 748 Condizioni d’uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA 1. Sale grezzo di potassio Sale grezzo di potassio Necessità riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo 6. Solfato di potassio contenente sale di magnesio Solfato di potassio contenente sale di magnesio idem Aiab - Tutte le norme per l’agricoltura biologica - edizione 2000 (a cura di Roberto Pinton) 87 2.4 Concimi PK (i) (ii) (iii) (iv) Denominazione allegati 748 Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA Requisiti aggiuntivi e ulteriori limitazioni rispetto alla 748 Condizioni d’uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA 1 Concime PK Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi fosfatici e potassici del presente elenco Necessità riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo se il concime binario è prodotto a partire da almeno un concime semplice che prevede la medesima condizione d’uso. 4. Concimi a base di calcio, magnesio e zolfo (i) (ii) (iii) (iv) Denominazione allegati 748 Denominazione Reg. 2092/91 All IIA Requisiti aggiuntivi e ulteriori limitazioni rispetto alla 748 Condizioni d’uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA 1. Solfato di calcio Solfato di calcio (gesso) Unicamente di origine naturale 2. Soluzione di cloruro di calcio Soluzione di cloruro di calcio Trattamento sul melo, dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio. Necessità riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo. 3. Zolfo elementare Zolfo elementare idem 4. Kieserite Solfato di magnesio (ad es. kieserite) idem 5. Solfato di magnesio Solfato di magnesio (ad es. kieserite) Unicamente di origine naturale idem 5. Concimi a base di microelementi Sono ammessi tutti i concimi a base di microelementi inclusi nell’Allegato 1.A.5. Utilizzabili solo se la necessità è riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo. 1.B. CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI 5. Concimi organici 5.1. Concimi organici azotati (i) (ii) (iii) (iv) Denominazione allegati 748 Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA Requisiti aggiuntivi e ulteriori limitazioni rispetto alla 748 Condizioni d’uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA 1. Pennone Pennone Necessità riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo 2. Cornunghia torrefatta Polvere di corna Polvere di zoccoli idem 3. Cornunghia naturale Polvere di corna Polvere di zoccoli idem 4. Pelli e crini Pelli e crini idem 5. Cuioattoli Pellami idem 6. Cuoio torrefatto Pellami idem 8. Sangue secco Farina di sangue idem 9. Farina di carne (carniccio) Farina di carne idem 10. Panelli Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fer-tilizzazione (ad es. farina di panelli di semi oleosi) 11. Borlanda essiccata Borlanda e estratti di borlanda Escluse le borlande eventualmente estratte con sali ammoniacali idem 12. Cascami di lana Lana 13. Miscela di concimi organici azotati Prodotto unicamente a partire dai concimi del presente elenco idem 14. Epitelio animale liofilizzato Farina di carne idem 15. Letame essiccato Letame essiccato Solo se ottenuto in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95 idem 16. Cuoio e pelli idrolizzate Pellami Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di Cr VI=0 (limite di determinazione) idem 88 Aiab - Tutte le norme per l’agricoltura biologica - edizione 2000 (a cura di Roberto Pinton) 5.1. 1.Concimi organici azotati fluidi (i) (ii) (iii) (iv) Denominazione allegati 748 Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA Requisiti aggiuntivi e ulteriori limitazioni rispetto alla 748 Condizioni d’uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA 1. Borlanda fluida Borlanda e estratti di borlanda Escluse le borlande eventualmente estratte con sali ammoniacali Necessità riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo 2. Carniccio fluido in sospensione Farina di carne idem 3. Sangue fluido Farina di sangue idem 4. Epitelio animale idrolizzato fluido Farina di carne idem 5.2.Concimi organici NP (i) (ii) (iii) (iv) Denominazione allegati 748 Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA Requisiti aggiuntivi e ulteriori limitazioni rispetto alla 748 Condizioni d’uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA 1. Guano Guano Necessità riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo 2. Farina di pesce Farina di pesce idem 3. Polvere di ossa, anche degelatinata idem 4. Farina d’ossa degelatinata Polvere di ossa, anche degelatinata idem 5. Ruffetto d’ossa Polvere di ossa, anche degelatinata idem 7. Pollina essiccata Deiezioni avicole disidratate Pollina Solo se ottenuta in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95 idem 8. Miscela di concimi organici NP Prodotto unicamente a partire dai concimi del presente elenco idem 9. Residui di macellazione idrolizzati Farina di carne idem 10. Letame suino essiccato Deiezioni Animali composte, inclusa la pollina e il letame Solo se ottenuto in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95 idem 11 Concime organico NP di origine animale e vegetale Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali composte in clusa la pollina ed il letame, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione È ammesso l’impiego di deiezioni animali esclusivamente se ottenute in conformità alla Circolare MiRAAF n.9594661 del 10.10.95 idem 6. Concimi organo minerali Sono ammessi esclusivamente i concimi organo-minerali prodotti per reazione o per miscela di uno o più concimi organici citati nel presente elenco con uno o più concimi minerali citati nel presente elenco. La torba è ammessa quale matrice organica di concimi organo-minerali. Il concime organo minerale dovrà presentare i medesimi requisiti aggiuntivi e le medesime limitazioni previste per ogni fertilizzante che lo compone, ad eccezione delle restrizioni alle condizioni d’uso previste per la torba. Utilizzabili solo se la necessità è riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo se il concime organo minerale è prodotto a partire da almeno un concime che preveda la medesima condizione d’uso. 1.C. AMMENDANTI E CORRETTIVI 2.1 Ammendanti organici naturali (i) (ii) (iii) (iv) Denominazione allegati 748 Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA Requisiti aggiuntivi e ulteriori limitazioni rispetto alla 748 Condizioni d’uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA 1. Letame Letame Solo se ottenuto in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95 Necessità riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo 2. Ammendante vegetale semplice non compostato Miscela composta di materiali vegetali, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate Necessità riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo Nell’eventualità che l’ammendante contenga torba il suo impiego dovrà essere limitato all’orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai) Aiab - Tutte le norme per l’agricoltura biologica - edizione 2000 (a cura di Roberto Pinton) 89 4. Ammendante compostato misto Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali compostate inclusa la pollina ed il letame, escrementi liquidi di animali, rifiuti domestici trasformati in compost, deiezioni di vermi e di insetti, guano, miscela composta di materiali vegetali, farina di sangue, polvere di zoccoli, polvere di corna, polvere di ossa, farina di pesce, farina di carne, pennone, lana, pelli e crini, prodotti lattiero caseari, pellami, borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate È ammesso l’eventuale impiego di deiezioni animali e di fertilizzanti prodotti a partire da deiezioni animali esclusivamente se ottenute in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95. Non è ammesso l’impiego dei fanghi. Nell’eventualità che l’ammendante sia costituito esclusivamente dalla frazione organica di RSU proveniente da raccolta differenziata sono fissati i seguenti tenori massimi in metalli pesanti (in ppm sulla sostanza secca): Cd 0.7; Cu 70; Ni 25; Pb 45; Zn 200; Hg 0.4; Cr (totale) 70; Cr (VI) 0 (limite di determinazione) Necessità riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo 5. Ammendante torboso composto Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali compostate inclusa la pollina ed il letame, escrementi liquidi di animali, rifiuti domestici trasformati in compost, torba, deiezioni di vermi e di insetti, guano, miscela composta di materiali vegetali, farina di sangue, polvere di zoccoli, polvere di corna, polvere di ossa, farina di pesce, farina di carne, pennone, lana, pelli e crini, prodotti lattiero caseari, pellami, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate È ammesso l’eventuale impiego di deiezioni animali e di fertilizzanti prodotti a partire da deiezioni animali esclusivamente se ottenute in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95. Non è ammesso l’impiego dei fanghi. Impiego limitato all’orticoltura (colture orticole, arboricole, vivai) 6. Torba acida Torba Impiego limitato all’orticoltura (orticole, arboricole, vivai) 7. Torba neutra Torba idem 8. Torba umificata (1) Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali composte in clusa la pollina ed il letame, escrementi liquidi di animali, rifiuti domestici trasformati in compost, torba, deiezioni di vermi e di insetti, guano, miscela composta di materiali vegetali, farina di sangue, polvere di zoccoli, polvere di corna, polvere di ossa, farina di pesce, farina di carne, pennone, lana, pelli e crini, prodotti lattiero caseari, pellami, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate idem 9. Vermicompost da letame Letame. Letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali composte in clusa la pollina ed il letame Necessità riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo 10. Estratto umico derivante da acque di lavorazione delle olive Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fer tilizzazione 11. Ammendante animale idrolizzato Farina di carne Necessità riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo 90 Aiab - Tutte le norme per l’agricoltura biologica - edizione 2000 (a cura di Roberto Pinton) 2.2. Correttivi calcici e magnesiaci (i) (ii) (iii) (iv) Denominazione allegati 748 Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA Requisiti aggiuntivi e ulteriori limitazioni rispetto alla 748 Condizioni d’uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA 1. Correttivo calcareo Carbonato di calcio di origine naturale 2. Marna Carbonato di calcio di origine naturale (marna) 3. Correttivo calcareo magnesiaco Carbonato di calcio e magnesio di origine naturale 4. Dolomite Carbonato di calcio e magnesio di origine naturale (calcare magnesiaco macinato) 5. Calce di defecazione Fanghi industriali provenienti dagli zuccherifici Necessità riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002 6. Gesso agricolo Solfato di calcio (gesso) 7. Anidrite Solfato di calcio (gesso) 8. Solfato di magnesio per uso agricolo Solfato di magnesio (es. kieserite) 2.3. Ammendanti e correttivi diversi (i) (ii) (iii) (iv) Denominazione allegati 748 Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA Requisiti aggiuntivi e ulteriori limitazioni rispetto alla 748 Condizioni d’uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA 1. Correttivo calcio solfo-magne siaco Solfato di magnesio Necessità riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo 2. Sospensione di zolfo in acqua Zolfo elementare idem TABELLA 2 L’impiego dei reflui zootecnici è ammesso: soltanto per i reflui ottenuti in conformità alla circolare MiRAAF n.9594661 del 10.01.95; in conformità alle normative nazionali e/o regionali in materia di impiego dei reflui zootecnici e protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati L’impiego delle acque di vegetazione e delle sanse dei frantoi oleari è ammesso in conformità alla Legge n. 574 dell’11 novembre 1996 “Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari”, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.265 (serie generale) del 12 novembre 1996, pagine 4-6