Ministerial Circular No. 10 laying down clarifications in matter of animal protection in farms and defining the modalities of the transmission of data related to control activities
颁布于 2001-11-05 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 其他
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal welfare, inspection, access-to-information, data collection/reporting, swine, poultry, cattle, birds
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MINISTERO DELLA SALUTE CIRCOLARE 5 novembre 2001, n. 10 Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalita' per la trasmissione dei dati relativi all'attivita' di controllo. Agli Assessorati alla sanita' delle regioni e della provincia autonoma di Trento - Servizi veterinari All'Assessorato all'agricoltura della provincia autonoma di Bolzano Servizio veterinario e, per conoscenza: Ai Commissari di Governo delle regioni a statuto ordinario e speciale Agli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari Al Ministero delle politiche agricole e forestali Al Comando carabinieri per la sanita' All'A.I.A. Alla Coldiretti Alla Confederazione italiana agricoltori Alla Confagricoltura Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58 CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2001, ha introdotto nuove norme volte alla tutela della salute e del benessere degli animali che sono allevati per fini zootecnici. Si ritiene opportuno ricordare alcuni aspetti relativamente a tali nuove misure introdotte. Si tratta di disposizioni di carattere "generale" ed applicabili a tutti gli allevamenti, le quali introducono i principi di base per garantire il rispetto delle principali esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali e stabiliscono, tra l'altro, alcuni requisiti per gli impianti in cui essi sono mantenuti, la frequenza minima delle ispezioni e la necessita' di possedere un'adeguata preparazione e competenza professionale da parte degli operatori. Vietano o limitano, inoltre, alcune pratiche particolari di allevamento. Sono compresi nel campo di applicazione del decreto legislativo tutti gli animali vertebrati, inclusi i pesci, gli anfibi ed i rettili, allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli. Rimangono, tuttavia esclusi da tale disciplina: gli animali che sono esclusivamente destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attivita' culturali o sportive; gli animali utilizzati ai fini sperimentali, per i quali, tuttavia, il decreto legislativo n. 116/1992 fornisce sufficienti indicazioni volte alla tutela del loro benessere; e gli animali che vivono in ambiente selvatico. La responsabilita' della corretta applicazione delle disposizioni previste dal decreto e' affidata, in primo luogo, al proprietario o detentore degli animali, il quale deve adottare le misure necessarie affinche': tutti gli animali, compresi i pesci, gli anfibi ed i rettili, siano allevati nel rispetto del loro benessere e non vengano provocati loro dolore, sofferenze o lesioni inutili; le specie animali appartenenti ai mammiferi ed agli uccelli, di maggiore rilevanza nel settore zootecnico, siano, inoltre, allevate secondo le prescrizioni specifiche contenute nell'allegato al decreto. Il decreto legislativo n. 146/2001 non modifica le disposizioni specifiche gia' esistenti in tale settore e relative alla protezione di talune particolari specie animali, le quali, assieme alle nuove misure di carattere generale previste dal decreto legislativo, continuano pertanto ad applicarsi e sono rappresentate da: il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, e successive modifiche, recante "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"; il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, concernente "Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini"; il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, concernente la "Attuazione della direttiva 86/113/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria". Per avere conoscenza dello stato di applicazione sul territorio delle misure introdotte dal decreto legislativo, e' prevista la realizzazione di un flusso informativo tramite il quale le autorita' locali informano periodicamente il Ministero della salute ed i competenti organi dell'Unione europea relativamente ai risultati della attivita' di controllo effettuata. Tale flusso informativo, le cui modalita' di attuazione devono essere peraltro definite, va quindi ad aggiungersi a quelli esistenti nel settore sulla base delle normative sopracitate. In relazione alla necessita' di chiarire e definire alcuni aspetti applicativi del decreto legislativo n. 146/2001 e consentire la sua armonizzazione con la normativa gia' vigente in materia, si forniscono le seguenti indicazioni e linee di indirizzo. Attivita' ispettiva. Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 146/2001, le autorita' sanitarie locali devono disporre ispezioni per controllare che negli allevamenti presenti nel territorio di propria competenza vengano rispettate le disposizioni previste dal decreto legislativo. Ai fini di una corretta programmazione ed esecuzione di tale attivita' di sorveglianza, si ritiene necessario che presso dette autorita' locali siano mantenuti dati sufficienti, anche sulla base delle informazioni derivanti dall'anagrafe degli allevamenti o dalle autorizzazioni sanitarie rilasciate, relativamente alle aziende presenti nel territorio e sottoposte all'applicazione del decreto legislativo in questione. Informazioni aggiornate, in particolare, e' opportuno che siano conservate circa: il numero degli allevamenti che devono essere soggetti a vigilanza; le specie animali interessate e l'orientamento produttivo delle stesse. Presso le aziende sara', quindi, annualmente effettuato un numero adeguato di ispezioni, valutato anche in considerazione dei seguenti aspetti: il numero complessivo degli allevamenti da visitare; le specie animali interessate e le caratteristiche produttive delle stesse; i maggiori rischi per il loro benessere a cui talune categorie di animali sono soggette in relazioni alle tecnologie di allevamento utilizzate; i risultati delle precedenti ispezioni. Qualora non sia possibile procedere annualmente alla verifica di tutti gli impianti, e' opportuno prevedere un'adeguata "rotazione" nel programma dei sopralluoghi, al fine di assicurare che, nel corso di piu' cicli ispettivi, possano essere comunque controllate tutte le aziende presenti. Si ritiene opportuno ricordare che tale attivita' di vigilanza non costituisce necessariamente una attivita' a se stante, ma puo' essere svolta anche in occasione dei sopralluoghi programmati presso gli allevamenti per altri fini. Relativamente alle ispezioni effettuate ed ai risultati delle stesse, un'adeguata documentazione e' necessario che venga mantenuta presso le autorita' sanitarie territorialmente competenti. Cio', in conformita' ai principali orientamenti in materia di "procedure" e "controlli", sia per assicurare una base documentale ai dati che sono periodicamente trasmessi al Ministero della salute ed alla Commissione europea, sia per garantire agli eventuali organi di controllo, nazionali o comunitari, la disponibilita' di adeguato materiale verificabile che possa descrivere e comprovare la attivita' di vigilanza svolta. Dati sufficienti, in particolare, e' necessario che vengano registrati relativamente alle ispezioni condotte nelle aziende, i quali dovrebbero contenere almeno le seguenti informazioni: le caratteristiche del controllo effettuato (verifica di tutti o di parte dei requisiti previsti); le eventuali irregolarita' riscontrate; i provvedimenti adottati di conseguenza. Si sottolinea, pertanto, la necessita' che le aziende sanitarie locali, eventualmente in collaborazione con i servizi veterinari della rispettiva regione o provincia autonoma, provvedano ad individuare ed attuare le procedure piu' idonee, adottando "modelli" cartacei o supporti informatici adeguati, per poter rispondere a tale esigenza. Si ricorda che di pari importanza e' il mantenimento di dati adeguati relativamente ai controlli condotti ai sensi delle normative verticali specifiche (decreto legislativo n. 533/1992, decreto legislativo n. 534/1992 e decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1988), che deve pertanto avvenire secondo i medesimi principi e le modalita' sopraindicate. Al fine di facilitare l'individuazione delle procedure piu' adatte e per agevolare l'uniformita' di comportamento a livello nazionale, anche in relazione alle funzioni di indirizzo e coordinamento che il decreto legislativo n. 112/1998 riserva a questa amministrazione, si forniscono, in allegato, alcuni modelli documentali (allegati n. 1, 2, 3 e 4) che possono essere ritenuti idonei, per registrare i dati essenziali relativamente ai controlli effettuati in azienda e che per quanto riguarda le specie animali dei vitelli, dei suini e delle galline ovaiole, possono essere utilizzati anche nelle verifiche previste dalle normative verticali specifiche. Tali modelli possono, quindi, essere tenuti in considerazione dalle autorita' locali competenti ai fini della elaborazione delle proprie procedure. Si ritiene opportuno ricordare che l'esame del materiale documentale rappresenta senza dubbio la base per ogni azione di controllo e di verifica, che puo' essere condotta sia dal Ministero della salute, in virtu' delle competenze ispettive ad esso mantenute dal decreto legislativo n. 112/1998 citato, sia dai competenti organi della Unione europea ai sensi di quanto previsto dalle direttive del settore. Flusso informativo. Con decisione 2000/50/CE della Commissione del 17 dicembre 1999, sono state definite le modalita' per la realizzazione del flusso informativo introdotto dalla direttiva 98/58/CE. Esso interessa, per il momento, esclusivamente le categorie animali dei vitelli, suini e galline ovaiole e la sua periodicita' e' biennale, a partire dal mese di aprile 2002. Come previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 146/2001, e' necessario stabilire a livello nazionale le procedure ed, in particolare, il modello che deve essere utilizzato per la trasmissione dei dati da parte delle regioni e delle province autonome al Ministero della salute, anche ai fini del successivo inoltro ai competenti organi della Unione europea. Considerando che, per quanto riguarda le categorie animali dei vitelli e dei suini, devono essere raccolti con la stessa periodicita' anche i dati sull'applicazione delle norme verticali specifiche, e che, relativamente alle galline ovaiole, devono ugualmente pervenire a livello centrale informazioni sulle condizioni particolari di allevamento, si ritiene opportuno fornire dei modelli i quali, per ognuna di tali specie animali indicate, possano essere utili per la trasmissione di tutte le informazioni richieste. Si forniscono, pertanto, in allegato alla presente, i modelli numeri 5, 6 e 7, i quali, correttamente compilati, saranno utilizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per trasmettere al Ministero della salute - Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, ogni due anni e per la prima volta entro il mese di marzo 2002, i dati sui controlli effettuati nei due esercizi annuali precedenti e riguardanti rispettivamente: i vitelli, in applicazione del decreto legislativo n. 146/2001 e del decreto legislativo n. 533/1992 modificato. i suini, in applicazione del decreto legislativo n. 146/2001 e del decreto legislativo n. 534/1992. le galline ovaiole, in applicazione del decreto legislativo n. 146/2001 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1988. Tali modelli potranno essere successivamente adeguati alle nuove disposizioni normative in materia, con particolare riferimento alla direttiva di modifica della direttiva 91/630/CEE concernente "le norme minime per la protezione dei suini" ed alla direttiva 1999/74/CE, in via di recepimento, riguardante "la protezione delle galline ovaiole". Sulla base di tali informazioni saranno, quindi, predisposte le relazioni che questo Ministero trasmettera' periodicamente agli uffici competenti della Commissione europea e verranno mantenuti dati aggiornati relativamente allo stato di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1988, riguardante le galline ovaiole in batteria. Si pregano codesti assessorati di volere assicurare la diffusione della presente presso tutti i servizi veterinari competenti. Si sottolinea l'importanza di attenersi alle indicazioni fornite al fine di assicurare una corretta applicazione delle normative citate e l'uniformita' di comportamento nell'ambito di tutto il territorio nazionale. Roma, 5 novembre 2001 Il Ministro: Sirchia Allegato 1 1 PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI (D.l.vo 146/2001) ISPEZIONE IN AZIENDA (Animali diversi dai vitelli, suini e galline ovaiole) Titolare: ………………………………………………………….. A.S.L. competente:………………………………….. Ubicazione dell'azienda: ……………………………………………………………………………………………….…(….. ) Specie animale e orientamento produttivo ……………………………………… Data di costruzione o ultima ristrutturazione dell'azienda ……………………………….….. Conformita' ai principali requisiti previsti dal d.l.vo 146/2001 i Conforme Non Non i i Personale Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze. Controllo degli animali Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'adeguata illuminazione. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato. Ove necessario, gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi Registraz. dei dati Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero dei casi di mortalita' constatati ad ogni ispezione per un periodo di almeno tre anni. Liberta' di movimento La liberta' di movimento dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Requisiti dei fabbricati I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali. Non devono esservi spigoli taglienti o sporgenze. La circolazione dell'aria, la quantita' di polvere, la temperatura, l'umidita' relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o senza un adeguato periodo di riposo. Impianti Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, dev'essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e dev'essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Mangimi e altre sostanze Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuita' per la sua salute e il suo benessere. Mutilazioni Pertinenti disposizioni di cui all'allegato al d.l.vo 146/2001, punto 19. Animali da pelliccia Pertinenti disposizioni di cui all'allegato al d.l.vo 146/2001, punto 22. Numero di animali presenti in azienda ……………………………………….… GIUDIZIO FINALE, riferito a tutti i requisiti del d.l. vo 146/2001, ed EVENTUALI PROVVEDIMENTI ADOTTATI ……………………………………………………………………………………………………… …………………………. ……………………………………………………………………………………………………… …………………………. Data del controllo o periodo di riferimento (vigilanza continua) Sottoscrizione da parte del Servizio vet. responsabile …………………………………………………………………. ………..……………………………………………….. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali. Pratiche di allevamento Allegato 2 PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI ISPEZIONE IN AZIENDA - VITELLI ( D.l.vo 146/2001, d.l.vo 533/92 e successive modifiche) Titolare: ………………………………………………………….. A.S.L. competente:………………………………….. Ubicazione dell'azienda: ……………………………………………………………………………………………….…(….. ) Data di costruzione o ultima ristrutturazione dell'azienda …………………………………..…. Stabulazione in gruppo dei vitelli …………………………………. Conformita' ai principali requisiti previsti dal d.l.vo 146/2001 (dir. 98/58/CE) Conforme Non conforme Non verificato Personale Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze. Controllo degli animali Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'adeguata illuminazione. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato. Ove necessario, gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali. Registraz. dei dati Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero dei casi di mortalita' constatati ad ogni ispezione per un periodo di almeno tre anni. Liberta' di movimento La liberta' di movimento dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Requisiti dei fabbricati I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali. Non devono esservi spigoli taglienti o sporgenze. La circolazione dell'aria, la quantita' di polvere, la temperatura, l'umidita' relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o senza un adeguato periodo di riposo. Impianti Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, dev'essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e dev'essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Mangimi e altre sostanze Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuita' per la sua salute e il suo benessere. Mutilazioni Pertinenti disposizioni di cui all'allegato al d.l.vo 146/2001, punto 19. Pratiche di allevamento Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali. Numero di vitelli presenti in azienda ……………………………………….… Conformita' ai principali requisiti previsti dal d.l.vo 533/92 (dir. 91/629/CEE) Conforme Non conforme Non verificato Stabulazione Gli animali sono stabulati in gruppo e, nei casi in cui e' consentito, in recinti individuali, nel rispetto degli spazi minimi richiesti e delle caratteristiche previste per i recinti, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 del d.l.vo 533/92. Tali disposizioni non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento. Condizioni di illuminaz. Presenza di una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovra' essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Ispezione (requisiti specifici) Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. Liberta' di movimento I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficolta'. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni, debbono essere regolarmente esaminati e consentire ai vitelli di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stessi. Alimentaz. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Deve essere somministrata un'alimentazione adeguata, la quale deve avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di eta' e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di eta' compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non dev'essere messa la museruola. Impianti I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli ed essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli. Per i vitelli di eta' inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere pulita. Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti devono essere rimossi con regolarita' per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori. Somministr. di liquidi A partire dalla seconda settimana di eta', ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata o poter soddisfare il proprio bisogno in liquidi con altre bevande. Tuttavia i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita. GIUDIZIO FINALE ED EVENTUALI PROVVEDIMENTI ADOTTATI (Giudizio finale riferito alla rispondenza a tutti i requisiti previsti dal d.l.vo 146/2001 e d.l.vo 533/92) ……………………………………………………………………………………………………… …………………………. ……………………………………………………………………………………………………… …………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… ………………………….. Data del controllo o periodo di riferimento (vigilanza continua) Sottoscrizione da parte del Servizio vet. responsabile …………………………………………………………………. ………..……………………………………………….. Allegato 3 PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI ISPEZIONE IN AZIENDA - SUINI (D.l.vo 146/2001, d.l.vo 534/92) Titolare:………………………………………………………….. A.S.L. competente: ………………………………….. Ubicazione dell'azienda:………………………………………………………………………………………… ………(…...) Data di costruzione o ultima ristrutturazione dell'azienda …………………………… In deroga per l'utilizzo di attacchi per scrofe e scrofette …………………………………. Conformita' ai principali requisiti previsti dal d.l.vo 146/2001 (dir. 98/58/CE) Conforme Non conforme Non verificato Personale Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze. Controllo degli animali Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'adeguata illuminazione. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato. Ove necessario, gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali. Registraz. dei dati Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero dei casi di mortalita' constatati ad ogni ispezione per un periodo di almeno tre anni. Liberta' di movimento La liberta' di movimento dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Requisiti dei fabbricati I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali. Non devono esservi spigoli taglienti o sporgenze. La circolazione dell'aria, la quantita' di polvere, la temperatura, l'umidita' relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o senza un adeguato periodo di riposo. Impianti Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, dev'essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e dev'essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Mangimi e altre sostanze Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuita' per la sua salute e il suo benessere. Mutilazioni Pertinenti disposizioni di cui all'allegato al d.l.vo 146/2001, punto 19. Pratiche di allevamento Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali. Numero di suini presenti nell'azienda ……………………………………….… Conformita' ai principali requisiti previsti dal d.l.vo 534/92 (dir. 91/630/CEE) Conforme Non conforme Non verificato Stabulazione Gli animali sono stabulati nel rispetto dei requisiti riguardanti la superficie minima richiesta e l'utilizzo degli attacchi per scrofe e scrofette, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del d.l.vo 534/92. Tali disposizioni non si applicano alle aziende con meno di sei suini o cinque scrofe con i loro lattonzoli. Condizioni di illuminaz. Presenza di una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovra' essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Liberta' di movimento I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni suino di coricarsi, giacere ed alzarsi senza difficolta', di avere una zona pulita per il riposo e di vedere altri suini. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni, debbono essere regolarmente esaminati e consentire ai suini di coricarsi, giacere ed alzarsi senza difficolta'. Alimentaz. Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno e deve essere fornita loro una alimentazione adeguata. A partire dalla seconda settimana di eta', ogni suino deve poter disporre di acqua fresca adeguata e sufficiente o poter soddisfare il proprio bisogno in liquidi con altre bevande. Impianti I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai suini. La zona in cui si coricano i suini deve essere pulita. Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti devono essere eliminati con regolarita' per ridurre gli odori e la presenza di mosche o roditori. Esigenze comportam. Per i suini allevati in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano al di la' di un comportamento normale. I suini con costante aggressivita' o vittime dell'aggressivita' vanno isolati o allontanati dal gruppo. Tenuto conto delle condizioni ambientali e della densita' degli animali, oltre alle misure adottate per evitare morsi e altri comportamenti anormali e per soddisfare le esigenze comportamentali, i suini devono poter disporre di paglia o altro materiale o oggetti sostitutivi. GIUDIZIO FINALE ED EVENTUALI PROVVEDIMENTI ADOTTATI (Giudizio finale riferito alla rispondenza a tutti i requisiti previsti dal d.l.vo 146/2001 e d.l.vo 534/92) ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… Verri La superficie minima di un recinto per verro adulto e' di 6 m2. Occorre tuttavia prevedere una superficie maggiore qualora i recinti siano utilizzati anche per l'accoppiamento. Scrofe e scrofette Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito. Le porcilaie da parto devono essere provviste di strutture per proteggere i lattonzoli. Lattonzoli Ove necessario i lattonzoli devono poter disporre di una fonte di calore. Qualora sia praticata la castrazione nei maschi di più di quattro settimane, deve essere effettuata, sotto anestesia, da un veterinario o da altra persona qualificata. Il mozzamento della coda e dei denti non deve essere sistematico. La troncatura dei denti e' effettuata entro i primi sette giorni di vita, asportando solo la parte terminale degli incisivi. I lattonzoli non devono essere staccati dalla scrofa prima delle tre settimane di eta', a meno che la permanenza presso la madre comporti problemi per la salute ed il benessere degli stessi o della scrofa. Data del controllo o periodo di riferimento (vigilanza continua) Sottoscrizione da parte del Servizio vet. responsabile …………………………………………………………………. ………..……………………………………………….. Allegato 4 PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI ISPEZIONE IN AZIENDA - GALLINE OVAIOLE (D.l.vo 146/2001, d.p.r. 233/88) Titolare: …………………………………………………………….. A.S.L. competente: ………………………………….. Ubicazione dell'azienda: ………………………………………………………………………………………….……..(…… ) Numero di piani delle batterie …………….……………………..… Data di costruzione o di ultima ristrutturazione dell'azienda …………………………….…. Numero di galline ovaiole presenti …………………………………. Conformita' ai principali requisiti previsti dal d.l.vo 146/2001 (dir. 98/58/CE) Conforme Non conforme Non verificato Personale Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze. Controllo degli animali Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'adeguata illuminazione. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato. Ove necessario, gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali. Registraz. dei dati Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero dei casi di mortalita' constatati ad ogni ispezione per un periodo di almeno tre anni. Liberta' di movimento La liberta' di movimento dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Requisiti dei fabbricati I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali. Non devono esservi spigoli taglienti o sporgenze. La circolazione dell'aria, la quantita' di polvere, la temperatura, l'umidita' relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o senza un adeguato periodo di riposo. Impianti Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, dev'essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e dev'essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Mangimi e altre sostanze Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuita' per la sua salute e il suo benessere. Mutilazioni Pertinenti disposizioni di cui all'allegato al d.l.vo 146/2001, punto 19. Pratiche di allevamento Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali. Conformita' ai principali requisiti previsti dal d.p.r. 233/88 (dir. 88/166/CEE) Conforme Non conforme Non verificato Gabbie Le galline ovaiole devono disporre di: almeno 450 cm2 di superficie della gabbia utilizzabile senza restrizioni, una mangiatoia di una lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di animali della gabbia, un abbeveratoio continuo della stessa lunghezza o due abbeveratoi a tettarella o coppetta. L'altezza minima della gabbia deve essere non inferiore a 40 cm per il 65% della superficie e non inferiore a 35 cm in ogni punto. La pendenza del pavimento non deve superare il 14% ovvero 8 gradi. L'apertura delle gabbie deve permettere di estrarre una gallina adulta senza causarle sofferenze inutili o ferite. Le gabbie devono essere sistemate in modo da impedire agli animali di fuggire. Condizioni di illuminaz. In caso di illuminazione artificiale, i volatili devono avere ogni giorno un periodo di riposo di opportuna durata, durante il quale l'intensita' luminosa deve essere ridotta in modo da consentire l'adeguato riposo dei volatili. Alimentaz. e somministr. di liquidi Tutti gli animali devono poter disporre ogni giorno di un'alimentazione adeguata, nutriente ed igenica, e costantemente di un'adeguata quantita' di acqua fresca, tranne in casi di trattamento terapeutico o profilattico. Impianti Sono ammissibili batterie a più di tre piani soltanto se opportune attrezzature o misure garantiscono la possibilita' di ispezionare senza difficolta' tutti i piani. Ogni attrezzatura meccanica dalla quale dipendano la salute ed il benessere dei volatili deve essere ispezionata almeno una volta al giorno. I dispositivi automatizzati di ventilazione essenziali devono avere un opportuno sistema di allarme. Deve essere assicurato un modo alternativo per alimentare gli animali e assicurare ad essi un ambiente soddisfacente in caso di guasti. GIUDIZIO FINALE ED EVENTUALI PROVVEDIMENTI ADOTTATI (Giudizio finale riferito alla rispondenza a tutti i requisiti previsti dal d.l.vo 146/2001 e d.p.r. 233/88) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………….. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………….. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………….. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………….. Data del controllo o periodo di riferimento (vigilanza continua) Sottoscrizione da parte del Servizio vet. responsabile …………………………………………………………………. ………..……………………………………………….. Regione.……………………../Vitelli/200…./ Nota: Per i campi contenenti più requisiti (Controllo animali, Fabbricati, Impianti, Liberta' movimento, Alimentazione, Somm. liquidi) deve essere fornito, nel rispettivo riquadro, almeno il numero complessivo delle infrazioni, diffide e sanzioni relative al gruppo delle disposizioni riportate. INFRAZIONI RISCONTRATE alle disposizioni del d.l.vo 533/92 (dir. 91/629/CEE) Numero dei provvedimenti i i Numero delle infrazioni Parere (diffida) Altre sanzioni Stabulazione Gli animali sono stabulati in gruppo e, nei casi in cui e' consentito, in recinti individuali, nel rispetto degli spazi minimi richiesti e delle caratteristiche previste per i recinti, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 del d.l.vo 533/92. Tali disposizioni non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento. Condizioni di illuminaz. Presenza di una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovra' essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Ispezione (requisiti specifici) Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. Liberta' di movimento I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficolta'. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni, debbono essere regolarmente esaminati e consentire ai vitelli di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stessi. Alimentaz. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Deve essere somministrata un'alimentazione adeguata, la quale deve avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di eta' e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di eta' compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non dev'essere messa la museruola. Impianti I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli ed essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli. Per i vitelli di eta' inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere pulita. Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti devono essere rimossi con regolarita' per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori. Somministr. di liquidi A partire dalla seconda settimana di eta', ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata o poter soddisfare il proprio bisogno in liquidi con altre bevande. Tuttavia i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita. TOTALE INFRAZIONI RISCONTRATE (d.l.vo 146/2001 e d.l.vo 533/92) Numero totale infrazioni …………... Numero totale pareri (diffide) ………………. Numero totale altre sanzioni …………….. Modello 6 PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI DATI ANNUALI - SUINI RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE (D.l.vo 146/2001, d.l.vo 534/92) Numero totale delle aziende ………………………………….…. Numero delle aziende ispezionate …………………………………. INFRAZIONI RISCONTRATE alle disposizioni del d.l.vo 146/2001 (dir. 98/58/CE) Numero dei provvedimenti i i Numero delle infrazioni Parere (diffida) Altre sanzioni Personale Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze. Controllo degli animali Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'adeguata illuminazione. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato. Ove necessario, gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali. Registraz. dei dati Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero dei casi di mortalita' constatati ad ogni ispezione per un periodo di almeno tre anni. Liberta' di movimento La liberta' di movimento dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Requisiti dei fabbricati I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali. Non devono esservi spigoli taglienti o sporgenze. La circolazione dell'aria, la quantita' di polvere, la temperatura, l'umidita' relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o senza un adeguato periodo di riposo. Impianti Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, dev'essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e dev'essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Mangimi e altre sostanze Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuita' per la sua salute e il suo benessere. Mutilazioni Pertinenti disposizioni di cui all'allegato al d.l.vo 146/2001, punto 19. Pratiche di allevamento Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali. Numero aziende in deroga per l'utilizzo di attacchi per scrofe e scrofette ……………………………………….… Aziende di suini confinati per Regione.……………………../Suini/200…./ Nota: Per i campi contenenti più requisiti (Controllo animali, Fabbricati, Impianti, Liberta' movimento, Alimentazione, Esigenze comport., Lattonzoli) deve essere fornito, nel rispettivo riquadro, almeno il numero complessivo delle infrazioni, diffide e sanzioni relative al gruppo delle disposizioni riportate. INFRAZIONI RISCONTRATE alle disposizioni del d.l.vo 534/92 (dir. 91/630/CEE) Numero dei provvedimenti i i Numero delle infrazioni Parere (diffida) Altre sanzioni Stabulazione Gli animali sono stabulati nel rispetto dei requisiti riguardanti la superficie minima richiesta e l'utilizzo degli attacchi per scrofe e scrofette, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del d.l.vo 534/92. Tali disposizioni non si applicano alle aziende con meno di sei suini o cinque scrofe con i loro lattonzoli. Condizioni di illuminaz. Presenza di una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovra' essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Liberta' di movimento I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni suino di coricarsi, giacere ed alzarsi senza difficolta', di avere una zona pulita per il riposo e di vedere altri suini. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni, debbono essere regolarmente esaminati e consentire ai suini di coricarsi, giacere ed alzarsi senza difficolta'. Alimentaz. Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno e deve essere fornita loro una alimentazione adeguata. A partire dalla seconda settimana di eta', ogni suino deve poter disporre di acqua fresca adeguata e sufficiente o poter soddisfare il proprio bisogno in liquidi con altre bevande. Impianti I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai suini. La zona in cui si coricano i suini deve essere pulita. Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti devono essere eliminati con regolarita' per ridurre gli odori e la presenza di mosche o roditori. Esigenze comportam. Per i suini allevati in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano al di la' di un comportamento normale. I suini con costante aggressivita' o vittime dell'aggressivita' vanno isolati o allontanati dal gruppo. Tenuto conto delle condizioni ambientali e della densita' degli animali, oltre alle misure adottate per evitare morsi e altri comportamenti anormali e per soddisfare le esigenze comportamentali, i suini devono poter disporre di paglia o altro materiale o oggetti sostitutivi. TOTALE INFRAZIONI RISCONTRATE (d.l.vo 146/2001 e d.l.vo 534/92) Numero totale infrazioni …………... Numero totale pareri (diffide) ………………. Numero totale altre sanzioni …………….. Verri La superficie minima di un recinto per verro adulto e' di 6 m2. Occorre tuttavia prevedere una superficie maggiore qualora i recinti siano utilizzati anche per l'accoppiamento. Scrofe e scrofette Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito. Le porcilaie da parto devono essere provviste di strutture per proteggere i lattonzoli. Lattonzoli Ove necessario i lattonzoli devono poter disporre di una fonte di calore. Qualora sia praticata la castrazione nei maschi di più di quattro settimane, deve essere effettuata, sotto anestesia, da un veterinario o da altra persona qualificata. Il mozzamento della coda e dei denti non deve essere sistematico. La troncatura dei denti e' effettuata entro i primi sette giorni di vita, asportando solo la parte terminale degli incisivi. I lattonzoli non devono essere staccati dalla scrofa prima delle tre settimane di eta', a meno che la permanenza presso la madre comporti problemi per la salute ed il benessere degli stessi o della scrofa. Modello 7 PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI DATI ANNUALI - GALLINE OVAIOLE RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE (D.l.vo 146/2001, d.p.r. 233/88) Numero totale delle aziende …………………………………….…. Numero delle aziende ispezionate …………………………………. INFRAZIONI RISCONTRATE alle disposizioni del d.l.vo 146/2001 (dir. 98/58/CE) Numero dei provvedimenti i i Numero delle infrazioni Parere (diffida) Altre sanzioni Personale Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze. Controllo degli animali Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'adeguata illuminazione. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato. Ove necessario, gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali. Registraz. dei dati Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero dei casi di mortalita' constatati ad ogni ispezione per un periodo di almeno tre anni. Liberta' di movimento La liberta' di movimento dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Requisiti dei fabbricati I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali. Non devono esservi spigoli taglienti o sporgenze. La circolazione dell'aria, la quantita' di polvere, la temperatura, l'umidita' relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o senza un adeguato periodo di riposo. Impianti Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, dev'essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e dev'essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Mangimi e altre sostanze Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuita' per la sua salute e il suo benessere. Mutilazioni Pertinenti disposizioni di cui all'allegato al d.l.vo 146/2001, punto 19. Pratiche di allevamento Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali. Regione.……………………../Ovaiole/200…./ Nota: Per i campi contenenti più requisiti (Controllo animali, Fabbricati, Gabbie, Impianti) deve essere fornito, nel rispettivo riquadro, almeno il numero complessivo delle infrazioni, diffide e sanzioni relative al gruppo delle disposizioni riportate. INFRAZIONI RISCONTRATE alle disposizioni del d.p.r. 233/88 (dir. 88/166/CEE) Numero dei provvedimenti i i Numero delle infrazioni Parere (diffida) Altre sanzioni Gabbie Le galline ovaiole devono disporre di: almeno 450 cm2 di superficie della gabbia utilizzabile senza restrizioni, una mangiatoia di una lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di animali della gabbia, un abbeveratoio continuo della stessa lunghezza o due abbeveratoi a tettarella o coppetta. L'altezza minima della gabbia deve essere non inferiore a 40 cm per il 65% della superficie e non inferiore a 35 cm in ogni punto. La pendenza del pavimento non deve superare il 14% ovvero 8 gradi. L'apertura delle gabbie deve permettere di estrarre una gallina adulta senza causarle sofferenze inutili o ferite. Le gabbie devono essere sistemate in modo da impedire agli animali di fuggire. Condizioni di illuminaz. In caso di illuminazione artificiale, i volatili devono avere ogni giorno un periodo di riposo di opportuna durata, durante il quale l'intensita' luminosa deve essere ridotta in modo da consentire l'adeguato riposo dei volatili. Alimentaz. e somministr. di liquidi Tutti gli animali devono poter disporre ogni giorno di un'alimentazione adeguata, nutriente ed igenica, e costantemente di un'adeguata quantita' di acqua fresca, tranne in casi di trattamento terapeutico o profilattico. Impianti Sono ammissibili batterie a più di tre piani soltanto se opportune attrezzature o misure garantiscono la possibilita' di ispezionare senza difficolta' tutti i piani. Ogni attrezzatura meccanica dalla quale dipendano la salute ed il benessere dei volatili deve essere ispezionata almeno una volta al giorno. I dispositivi automatizzati di ventilazione essenziali devono avere un opportuno sistema di allarme. Deve essere assicurato un modo alternativo per alimentare gli animali e assicurare ad essi un ambiente soddisfacente in caso di guasti. TOTALE INFRAZIONI RISCONTRATE (d.l.vo 146/2001 e d.p.r. 233/88) Numero totale infrazioni …………... Numero totale pareri (diffide) ………………. Numero totale altre sanzioni ……………..