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意大利的法律

Legislative Decree No. 57 on penalties applicable in the field of checks on fruit and vegetables quality

颁布于 2000-02-01 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, internal trade, offences/penalties, vegetables/legumes, fruits/edible nuts, inspection

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Decreto Legislativo 1 febbraio 2000, n. 57 "Disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualita' dei prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2000 PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista l'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128; Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche; Visto il regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione del 29 luglio 1992, concernente i controlli sulla qualita' degli ortofrutticoli freschi, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, e successive modificazioni e integrazioni, che reca disposizioni in materia di controlli di qualita' dei prodotti ortofrutticoli; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; Vista la preliminare delibera del Consiglio dei Ministri, adottata, nella riunione del 19 novembre 1999; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000; Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le sanzioni applicabili in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi, oggetto di norme comuni di qualita' stabilite a livello comunitario, commercializzati all'interno dell'Unione europea e nell'interscambio con i Paesi terzi. Art. 2. Commercializzazione senza iscrizione 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto nell'apposito registro di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2251/92, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, non avendone titolo, appone sui colli etichette con il logo dell'esenzione dal controllo, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2251/92, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 2.000.000 a L. 12.000.000. Art. 3. Impedimento delle operazioni di controllo 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendone tenuto, omette di notificare all'organismo competente le informazioni necessarie per l'esecuzione del controllo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2251/92, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 500.000 a L. 3.000.000. 2. Salvo che il fatto costituisce reato, la stessa sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo da parte del personale addetto o, comunque, ne ostacola l'esercizio. Art. 4. Violazione delle norme comuni di qualita' 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme comuni di qualita' di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 30.000.000, a seconda della gravita' dell'infrazione e del valore commerciale del prodotto. Art. 5. Modalita' di versamento delle somme dovute 1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente decreto sono versati alle regioni e alle province autonome secondo criteri e modalita' da stabilirsi con propri provvedimenti. Art. 6. Disposizioni finali 1. Il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1967, n. 268, e' abrogato. 2. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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