Legislative Decree No. 535 implementing Directive No. 91/682/EEC on the trade of ornamental plants propagating material
颁布于 1992-12-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant production, floriculture, seeds/planting material, internal trade, authorization/permit, offences/penalties
- 类别
- agriculture
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1. Campo di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto, in attuazione della direttiva n. 61/682/CEE Consiglio del 19dicembre 1991, si applicano alla commercializzazione all'interno della Comunità, in relazione ai generie specie figuranti in allegato al presente decreto, dei materiali di moltiplicazione delle pianteornamentali, delle piante ornamentali, nonché ai portainnesto di altri generi o specie qualora vi sianoinnestati materiali di uno dei generi o specie suddetti.
2. I materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali relative ai generi ed alle specie di cui alcomma 1, fatti salvi quelli destinati a prove o scopi scientifici e a lavori di selezione, possono essereimmessi sul mercato esclusivamente da fornitori autorizzati ai sensi dell'art. 4 e purché soddisfino irequisiti fissati ai sensi dell'art. 2, comma 2.
3. Ai fini della presente legge, la direttiva n. 91/682/CEE Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativaalla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle pianteornamentali, è denominata nel prosieguo «direttiva».
2. Competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, effettua ilcoordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione della direttiva.
2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, recepisce le schede tecnicheredatte dalla Commissione CEE, ai sensi degli articoli 4 e 22 della direttiva, che stabiliscono perciascun genere o specie di cui all'art. 1, comma 1: a) i requisiti inerenti alla qualità cui devono soddisfare i materiali di moltiplicazione e le pianteornamentali, in particolare quelli relativi al procedimento di moltiplicazione applicato, alla purezza dellecolture in fase di crescita e, se del caso, alle caratteristiche varietali; b) i requisiti cui devono soddisfare i portainnesto di altri generi e specie per poter ricevere uninnesto di un materiale del genere o della specie in questione.
3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con propri provvedimenti recepisce le modifiche e leintegrazioni di natura esclusivamente tecnica della direttiva, e, sentita la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 12 della legge23 agosto 1988, n. 400 (3), pone gli ulteriori standard tecnici necessari per l'uniforme attuazione delladirettiva stessa. (3) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
3. Fornitori.
1. I fornitori sono tenuti all'osservanza delle norme fissate nel presente decreto legislativo e neirelativi provvedimenti attuativi, in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione deimateriali di moltiplicazione e delle piante ornamentali di cui all'art. 1, comma 1.
2. È considerato fornitore, ai sensi del presente decreto, qualsiasi persona fisica o giuridica cheesercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione ole piante ornamentali: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento, immissione sul mercato.
4. Autorizzazione dei fornitori.
1. I fornitori che intendono immettere sul mercato materiali di moltiplicazione di piante ornamentali epiante ornamentali, destinati ad essere piantati o trapiantati o comunque ceduti ad operatoriprofessionali impegnati nella produzione dei generi e delle specie di cui all'allegato I, presentanodomanda di autorizzazione alla regione o provincia autonoma competente. Le domande sonocorredate dalla documentazione necessaria a comprovare che i loro prodotti rispondano,geneticamente e qualitativamente, alle condizioni prescritte dal presente decreto legislativo.
2. La regione o la provincia autonoma accorda il riconoscimento ai fornitori dopo aver constatato chei loro metodi di produzione e i loro stabilimenti rispondano ai requisiti previsti dal presente decretolegislativo.
3. Qualora il fornitore intenda svolgere un'attività diversa da quella per la quale è stato autorizzato, ètenuto a richiedere una nuova specifica autorizzazione.
4. Al fine del coordinamento di cui all'art. 2, comma 1, le regioni e le province, autonome comunicanoal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, leautorizzazioni concesse, per l'inserimento del fornitore nel relativo capitolo del Registro nazionale dellevarietà di piante ornamentali, di cui all'art. 10.
5. Obblighi dei fornitori.
1. I fornitori sono tenuti a: a) tenere in partite separate, durante la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, imateriali di moltiplicazione e le piante ornamentali; b) commercializzare i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali in partite sufficientementeomogenee; c) annotare su un registro o altro mezzo di conservazione durevole: le pratiche agronomiche attuate; i prelievi ed i risultati delle analisi dei campioni, da effettuarsi esclusivamente presso i laboratoriautorizzati ai sensi dell'art. 9, o di quelli effettuati dalla regione o dalla provincia autonoma; le eventuali presenze di uno o più organismi nocivi indicati nelle schede di cui all'art. 2, comma 2,ed i relativi provvedimenti adottati su indicazione della regione o della provincia autonoma; i dati concernenti la produzione e la commercializzazione; la composizione della partita e l'origine delle sue varie componenti qualora materiali dimoltiplicazione o piante ornamentali di diversa origine siano riuniti o mescolati in occasionedell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto e della consegna. Tale documentazione deve essere conservata in azienda e tenuta a disposizione almeno per un annosuccessivo alla conclusione della campagna di produzione a cui si riferisce; d) informare immediatamente la regione o provincia autonoma competente della presenzastraordinaria di eventuali organismi nocivi ed adottare tutti i provvedimenti che essa propone; e) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricatidella verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede tecniche di cui all'art. 2, comma 2; f) accompagnare il prodotto commercializzato con un documento di commercializzazione.
2. Qualora le regioni o le province autonome accertino la presenza straordinaria di organismi nocivi,ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generaledella produzione agricola, specificando le misure adottate.
6. Categorie esonerate.
1. Gli articoli 4 e 5 non si applicano ai fornitori la cui attività nel campo della commercializzazione deimateriali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali si limiti alla semplicedistribuzione di tali materiali e di piante prodotte ed imballate al di fuori del loro stabilimento.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno esclusivamente l'obbligo di tenere un registro o di conservare idocumenti attestanti le operazioni di acquisto, di vendita e di consegna di materiali di moltiplicazione edi piante ornamentali.
7. Documento di commercializzazione.
1. Il documento di commercializzazione, rilasciato dal fornitore, deve contenere le seguenti indicazioni: denominazione e indirizzo del fornitore; denominazione e indirizzo dell'acquirente; numero di autorizzazione attribuito dalla regione o provincia autonoma competente; quantità e identificazione varietale delle partite; indicazione della fase di produzione della partita; dichiarazione di conformità alle norme stabilite dal presente decreto legislativo.
2. Le varietà cui viene fatto riferimento sono quelle comunemente note, protette conformemente alledisposizioni concernenti la protezione delle nuove varietà vegetali o registrate ufficialmente ai sensidell'art. 10.
3. Sul documento deve essere previsto un apposito spazio dove evidenziare una eventualeconstatazione ufficiale.
4. Nel caso di fornitura di materiali di moltiplicazione e di piante ornamentali da parte di un fornitoread un consumatore finale non deve essere rilasciato alcun documento di commercializzazione.
8. Piccoli coltivatori.
1. Sono esonerati dagli adempimenti previsti dai precedenti articoli i «piccoli coltivatori» e cioè coloroche producono e vendono materiali di moltiplicazione e piante ornamentali che nella loro totalità sonodestinati, come impiego finale, ad acquirenti locali non professionalmente impegnati nella produzione divegetali.
2. Si intende per mercato locale la commercializzazione effettuata nell'ambito del territorio dellaprovincia dove ha sede l'azienda di produzione e delle province limitrofe.
9. Laboratori autorizzati.
1. I titolari di laboratori che intendano effettuare analisi per controllare la qualità della produzione,che possiedano le attrezzature tecniche necessarie e dispongano di personale qualificato, presentanoal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, domanda peressere a tal fine autorizzati.
2. Il Ministero, sentito il Comitato di cui all'art. 11, provvede sulla domanda entro novanta giorni dalricevimento. Qualora la domanda stessa sia irregolare od incompleta, il Ministero ne dàcomunicazione immediata all'interessato. In tal caso, il termine suddetto decorre dal ricevimento delladomanda regolarizzata o completata.
3. Se il titolare del laboratorio intenda svolgere attività diverse da quelle per le quali è statoautorizzato, deve acquisire specifica autorizzazione.
4. Le regioni e le province autonome dispongono ispezioni nei laboratori autorizzati, per verificare ilrispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione. A tale fine, il Ministero dàcomunicazione alle regioni e province autonome competenti delle autorizzazioni rilasciate ai laboratori.
5. Per quanto concerne i controlli presso i laboratori autorizzati e le misure eventualmente daadottare a seguito dei controlli stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 12.
6. Le autorizzazioni rilasciate ai laboratori ai sensi del presente articolo sono registrate dal Ministerodell'agricoltura e delle foreste nel relativo capitolo del Registro nazionale delle varietà di pianteornamentali, di cui all'art. 10.
10. Registro nazionale.
1. È istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della Direzione generaledella produzione agricola, il Registro nazionale delle varietà di piante ornamentali ammesse allacommercializzazione di cui al presente decreto.
2. I fornitori interessati a richiedere l'iscrizione di una varietà al citato registro presentano domandacorredata dei seguenti allegati: in caso di varietà brevettata, o in corso di brevettazione, copia della documentazione relativa alladescrizione delle varietà, presentata per il brevetto; in caso di varietà non tutelata da brevetto, la descrizione della varietà secondo le normativedell'Unione internazionale per la protezione delle varietà vegetali (U.P.O.V.) e comunque tale darendere la varietà sicuramente identificabile; una dichiarazione sottoscritta dal richiedente in cui viene indicato il luogo di conservazione delgermoplasma e sottoscritta anche dal responsabile della conservazione, nel caso in cui questo siapersona diversa dal richiedente.
3. Il Ministero può delegare, con apposite convenzioni, senza oneri a carico del bilancio statale, latenuta di detto registro a persone giuridiche di diritto pubblico o di diritto privato che in base al propriostatuto esercitino esclusivamente funzioni di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoimembri non abbiano interessi personali circa la tenuta del registro.
4. Il registro contiene appositi capitoli nei quali sono iscritte a cura del medesimo Ministero, o dellepersone giuridiche di diritto pubblico e privato da esso delegate, i fornitori e i laboratori autorizzati.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste viene determinato l'ammontare dei dirittida porre a carico dei richiedenti l'iscrizione al registro e le relative modalità di versamento.L'ammontare dei diritti dovrà coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione e alla tenuta del registro.
11. Comitato consultivo.
1. Per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto legislativo, il Ministro dell'agricolturae delle foreste istituisce con proprio decreto il Comitato consultivo per i materiali di moltiplicazione edelle piante ornamentali.
2. Il comitato consultivo, che dura in carica quattro anni, si riunisce almeno due volte l'anno e ogniqualvolta il Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo ritenga necessario. Esso deve essere inoltreobbligatoriamente consultato in tutti i casi previsti dal presente decreto.
3. Del comitato, di cui al comma 1, fanno parte: tre ricercatori operanti nei settori genetico e sanitario del materiale di moltiplicazione; tre esperti in materia florovivaistica designati dalle organizzazioni professionali dell'agricoltura; un esperto in rappresentanza dei fornitori riconosciuti, designato da organismi interprofessionali; tre rappresentanti delle regioni e province autonome di cui uno per l'area settentrionale, uno perl'area centrale, uno per quella meridionale ed insulare, designati dalla Conferenza Stato-regioni di cuiall'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (4); tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidenteed uno con funzioni di segretario. (4) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
12. Controlli.
1. Le regioni e le province autonome o le persone giuridiche pubbliche e private da esse delegate,fornite dei medesimi requisiti di cui all'art. 10, comma 3, effettuano controlli ufficiali per sondaggiopresso le aziende dei fornitori, con spese a carico di questi ultimi, almeno una volta durante il ciclocolturale di produzione, al fine di accertare che siano state rispettate le prescrizioni.
2. In caso di controllo di partite pronte per l'immissione sul mercato, il timbro di controllo è appostosul documento rilasciato dal fornitore.
3. Sono altresì effettuate analisi per campione sul materiale secondo le indicazioni delle schedetecniche di cui all'art. 2, comma 2, almeno una volta all'anno.
4. Al fine dell'espletamento dei suddetti controlli, dovrà essere garantito in qualunque momento illibero accesso a tutti i locali degli stabilimenti dei fornitori, previa identificazione.
5. Qualora dalla sorveglianza e dai controlli risulti che le prescrizioni del presente decreto e delleschede tecniche di cui all'art. 2, comma 2, non siano state rispettate, le regioni e province autonomeadottano misure appropriate per garantire l'attuazione delle prescrizioni medesime, ivi compresal'eventuale revoca dell'autorizzazione.
6. Le misure adottate ai sensi del comma precedente, sono revocate non appena sia accertato che imateriali di moltiplicazione o le piante ornamentali che il fornitore intende commercializzarerisponderanno in futuro ai requisiti ed alle condizioni previste dal presente decreto legislativo.
7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste,Direzione generale della produzione agricola, le misure adottate ai sensi del presente articolo.
13. Paesi terzi.
1. Fatte salve le norme vigenti in materia fitosanitaria, le disposizioni del presente decreto legislativonon si applicano ai materiali di moltiplicazione ed alle piante ornamentali di cui sia comprovata ladestinazione all'esportazione in Paesi terzi. A tal fine i materiali di moltiplicazione e le pianteornamentali devono essere isolati e identificati come materiali e piante destinate all'esportazione inpaesi terzi. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono recepite le misure diapplicazione stabilite in sede comunitaria, ai sensi dell'art. 21 della direttiva.
14. Sanzioni.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, all'art. 5,comma 1, lettere d), e) ed f), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire dieci milioni a lire sessanta milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) ec), all'art. 6, comma 2, e 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che ai fini dell'effettuazione delle analisi previste dalpresente decreto si avvalga di laboratori non autorizzati ai sensi dell'art. 9, è punito con la sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettui analisi previste dal presente decreto senzapossedere la prescritta autorizzazione di cui all'art. 9 è punito con la sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
15. Norma transitoria.
1. Ai sensi dell'art. 15 della direttiva, le disposizioni del presente decreto si applicanosuccessivamente all'adozione delle schede tecniche previste dall'art. 2, comma 2. ALLEGATO ELENCO DEI GENERI E DELLE SPECIE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1 Begonia X hiemalis Forsh Elatior-begonia Pelargonium L. Pelargonium (zonale, a foglie di edera, reale) Dendranthema X grandiflorum Crisantemo (crisantemo dei fioristi) Dianthus carypophyllus L. e ibridi Euphorbia Garofano pulcherrima wild ex Kletzsch Gerbera L Gerbera Phoenix Rosa Citrus (ornamentale) Malus Miller (ornamentale) Mela ornamentale Pinus nigra (ornamentale) Prunus L. (ornamentale) Ciliegio ornamentale Pyrus L. (ornamentale) Pero ornamentale Lilium L Giglio Gladiolus L Gladiolo Narcissus L. Giunchiglia