Legislative Decree No. 532 implementing EEC Directive No. 91/628/CEE on animal protection during transport
颁布于 1992-12-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal welfare, transport/storage, institution, inspection, offences/penalties, governance
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D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532 (1). Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1993, n. 7, S.O. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 17 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/628/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; Emana il seguente decreto legislativo: Capitolo I - Disposizioni Generali 1. 1. Il presente decreto si applica al trasporto di: a) solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina; b) pollame, volatili e conigli domestici; c) cani e gatti domestici; d) altri mammiferi e volatili; e) altri animali vertebrati e animali a sangue freddo. 2. Il presente decreto non si applica agli animali da compagnia a seguito dei viaggiatori che li trasportano senza scopo di lucro e sono fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia di trasporti di animali: a) effettuati su una distanza massima di 50 km a partire dall'inizio del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione; o b) effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso in cui le circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali. 2. 1. Ai fini del presente decreto sono applicabili, all'occorrenza, le definizioni di cui ai DD.LL. che attuano le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE. 2. Si intende inoltre per: a) «mezzo di trasporto»: le parti di veicoli stradali, veicoli su rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico e il trasporto di animali, nonché i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo; b) «trasporto»: ogni trasferimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali; c) «punto di sosta»: un luogo in cui il viaggio è interrotto a scopo di riposo, alimentazione o abbeveraggio degli animali; d) «punto di trasferimento»: il luogo in cui il trasporto è interrotto allo scopo di trasferire gli animali da un mezzo di trasporto ad un altro; e) «luogo di partenza»: il luogo in cui, fatto salvo l'articolo 1, comma 2, gli animali sono caricati per la prima volta su un mezzo di trasporto, nonché tutti i luoghi in cui gli animali sono stati scaricati e stabulati per almeno dieci ore, abbeverati, nutriti, nonché, se necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi punto di sosta o di trasferimento; possono essere parimenti considerati «luoghi di partenza» i mercati ed i centri di raccolta autorizzati: quando il primo luogo di carico degli animali è distante meno di 50 km dai summenzionati mercati, o centri ovvero quando, nel caso in cui la distanza sia superiore a 50 km, gli animali hanno beneficiato di un periodo di riposo di una durata da stabilirsi secondo le procedure comunitarie e sono stati abbeverati e nutriti prima di essere nuovamente caricati sul mezzo di trasporto; f) «luogo di destinazione»: il luogo in cui gli animali sono scaricati definitivamente da un mezzo di trasporto; il luogo di destinazione non comprende un punto di sosta o un punto di trasferimento; g) «viaggio»: il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione. Capitolo II - Trasporto e controlli nel territorio della Comunità 3. 1. I posti di ispezione frontaliera, gli uffici di cui all'allegato A del D.L. che attua la direttiva 89/608 e le Unità Sanitarie Locali, secondo le rispettive competenze vigilano affinché: a) il trasporto di animali nel territorio e da questo ad altro Stato membro sia effettuato conformemente al presente decreto e rispettando, per ciascuna specie, le disposizioni di cui all'allegato; b) siano trasportati soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto e unicamente qualora siano state prese disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio e al loro arrivo nel luogo di destinazione; gli animali malati o feriti non sono considerati idonei al trasporto, salvo: 1) gli animali lievemente feriti o malati, per i quali il trasporto non sia causa di sofferenze inutili; 2) gli animali trasportati ai fini di ricerche scientifiche approvate; c) gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto beneficino, appena possibile, di interventi immediati e, ove occorra, di un trattamento veterinario appropriato e, se necessario, siano macellati con urgenza evitando loro sofferenze inutili. 2. In deroga al comma l, lettera b), si può consentire il trasporto di animali destinati ad un trattamento veterinario di emergenza o alla macellazione di emergenza in condizioni non conformi al presente decreto, tali trasporti sono permessi soltanto a condizione che gli animali interessati non debbano subire indebite sofferenze o maltrattamenti; se del caso il Ministero della Sanità, adotta, secondo le procedure comunitarie, norme specifiche di applicazione. 4. 1. Le autorità di cui all'art. 3, comma 1 vigilano affinché durante il viaggio, gli animali siano identificati e registrati conformemente al titolo II del D.L. che attua la direttiva 90/425/CEE nonché accompagnati dai documenti previsti dalla normativa comunitaria o nazionale che consentano all'autorità competente di controllare: 1) l'origine ed il proprietario degli animali; 2) il luogo di partenza e il luogo di destinazione; 3) la data e l'ora di partenza. 5. 1. Le autorità di cui all'art. 3, comma 1, provvedono affinché: a) qualsiasi persona fisica o giuridica che proceda al trasporto di animali a scopo di lucro: 1) sia inscritta in apposito registro presso l'Unità Sanitaria Locale di residenza in modo da permettere alla autorità di controllo di verificare il rispetto delle prescrizioni del presente decreto; 2) utilizzi mezzi di trasporto che permettono di rispettare le prescrizioni previste dall'allegato; 3) non trasporti o faccia trasportare animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili; b) il responsabile dell'impresa di trasporto di animali: 1) affidi il trasporto a personale che possieda le conoscenze richieste per prestare eventuale assistenza appropriata agli animali trasportati; 2) stabilisca, per i viaggi di durata superiore alle ventiquattro ore a partire dal luogo di partenza e tenuto conto del luogo di destinazione, l'itinerario - compresi gli eventuali punti di sosta o di trasferimento - che consenta il riposo, l'alimentazione e l'abbeveraggio nonché un eventuale scarico e stabulazione degli animali, nel rispetto delle prescrizioni della presente direttiva a seconda del tipo di animali da trasportare; 3) sia, in grado, a seconda delle specie di animali da trasportare e quando la distanza implichi un tempo di percorrenza superiore a ventiquattro ore, di comprovare che sono state prese disposizioni per soddisfare alle necessità di abbeverata e di alimentazione degli animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia o di interruzione del viaggio per motivi indipendenti dalla sua volontà; 4) si accerti che gli animali siano inoltrati senza ritardi verso il luogo di destinazione, fatti salvi i normali tempi di riposo di cui beneficiano gli autisti; 5) faccia accompagnare il trasporto dall'originale del ruolino di marcia di cui alla lettera b), completato da data, luogo ed ora di partenza; 6) conservi per un periodo di centottanta giorni una copia del succitato ruolino di marcia da presentare a richiesta all'autorità competente per eventuale verifica; 7) si assicuri, qualora gli animali vengano trasportati senza accompagnatore, che per la consegna degli animali il mittente si sia conformato alle disposizioni del presente decreto e che il destinatario abbia preso le disposizioni necessarie per accogliere gli animali; c) i punti di sosta, anticipatamente convenuti dal responsabile di cui alla lettera b), vengano sottoposti a regolare controllo da parte dell'autorità competente. 6. 1. Nell'allegato A, parte II del D.L. che attua le direttive 89/662 e 90/425/CEE, la sezione I è completata dal riferimento seguente: «D.L. che attua la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991». 2. Lo scambio di informazioni tra autorità per il rispetto delle prescrizioni del presente decreto deve essere integrato nel sistema informatizzato previsto nel D.L. che attua le direttive 89/662 e 90/425/CEE, ANIMO e, per le importazioni in provenienza dai Paesi terzi nel progetto SHIFT. 7. 1. Le autorità di cui all'art. 3, comma 1, provvedono affinché vengano prese tutte le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto o le sofferenze degli animali in caso di sciopero o qualora altre circostanze imprevedibili impediscano l'applicazione del presente decreto; in particolare le autorità competenti adotteranno provvedimenti speciali presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, scali di smistamento, posti di ispezione frontalieri, per accelerare il trasporto degli animali nelle condizioni conformi alle prescrizioni del presente decreto. 2. Fatte salve le altre misure comunitarie di polizia sanitaria, nessuna partita di animali può essere trattenuta durante il trasporto, salvo qualora sia veramente indispensabile per il benessere degli animali; allorquando una partita di animali deve essere trattenuta durante il trasporto per più di due ore, si dovranno prendere le misure appropriate per la cura degli animali, e, ove occorra, per il loro scarico e l'eventuale stabulazione. 8. 1. Le autorità di cui all'articolo 3, comma 1, si assicurano che in conformità dei principi e delle norme di controllo stabiliti dal D.L. che attua le direttive 89/662 e 90/425/CEE, sia verificato il rispetto delle prescrizioni del presente decreto senza discriminazioni controllando: a) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo nei luoghi di destinazione; b) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonché nei punti di sosta e di trasferimento; c) le indicazioni riportate nei documenti d'accompagnamento. 2. Gli uffici di cui all'allegato A del D.L. che attua la direttiva 89/608/CEE, potranno inoltre, durante il trasporto degli animali sul territorio, effettuare controlli sugli animali qualora essi dispongano di informazioni che consentano di presumere un'infrazione. 3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i controlli effettuati senza discriminazioni dalle autorità responsabili dell'applicazione generale delle leggi nazionali e regionali concernenti la protezione degli animali. 9. 1. Chiunque constati, durante il trasporto, che le disposizioni del presente decreto non sono o non sono state rispettate, informa l'autorità competente del luogo in cui si è accertato il fatto, e quest'ultima chiede al responsabile del trasporto di adottare i provvedimenti necessari per la tutela del benessere degli animali interessati. Tali misure possono prevedere: a) che venga terminato il viaggio o che gli animali siano riportati al luogo di partenza seguendo il percorso più diretto, purché tale misura non provochi sofferenze indebite agli animali; b) che gli animali siano adeguatamente stabulati e beneficino delle cure appropriate fino a che venga trovata una soluzione al problema; c) che si proceda alla macellazione degli animali, senza causare sofferenze inutili. 2. Qualora il responsabile del trasporto non ottemperi alle ingiunzioni dell'autorità competente, quest'ultima procede alla esecuzione coattiva con spese a carico dell'interessato. 3. Le decisioni adottate dalle competenti autorità devono essere comunicate, con l'indicazione delle relative motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonché alla competente autorità dello Stato membro speditore per il tramite degli uffici di cui all'allegato A del D.L. che attua la direttiva 89/608/CEE. 4. A richiesta dello speditore o del suo mandatario, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con l'indicazione delle vie di ricorso nonché della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso; tuttavia, in caso di lite e qualora le due parti siano d'accordo, esse possono, entro un termine massimo di un mese, sottoporre la lite alla valutazione di un esperto che figuri, in un elenco di esperti della comunità che sarà stabilito dalla Commissione, per il tramite degli uffici di cui al comma 3: le parti si conformano al parere dell'esperto. 10. 1. Il Ministero della Sanità, fornisce assistenza agli esperti della Comunità incaricati di accertare la conformità dell'applicazione delle norme contenute nel presente decreto alle disposizioni comunitarie. Capitolo III - Importazione da Paesi terzi 11. 1. Si applicano le norme del D.L. che attua la direttiva 91/496/CEE, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione ed il seguito da dare ai controlli. 2. L'importazione, il transito e il trasporto attraverso il territorio della Comunità di animali vivi in provenienza da Paesi terzi, ai sensi del presente decreto, è autorizzato soltanto se l'esportatore e/o l'importatore s'impegnano per iscritto a rispettare le prescrizioni del presente decreto ed hanno preso le misure per conformarvisi. Capitolo IV - Disposizioni finali 12. 1. Il Ministero della Sanità può chiedere, a seguito di disposizioni comunitarie, che i certificati o documenti di accompagnamento previsti per il trasporto degli animali di cui all'art. 1 debbano essere completati da un attestato dell'autorità competente, ai sensi del decreto legislativo di attuazione delle direttive 89/662 e 90/425, in materia di tutela del benessere degli animali. 13. 1. Il Ministero della Sanità con proprio regolamento adotta norme integrative e di applicazione del presente decreto e dispone le verifiche necessarie perché siano ammessi agli scambi soltanto animali trattati conformemente alle presenti disposizioni. 2. Le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere o mantenere norme più favorevoli e stabilire le relative sanzioni pecuniarie amministrative, informandone il Ministero della Sanità. 3. Ferma restando la competenza generale del Comune a vigilare sul rispetto delle norme di protezione degli animali anche tramite le guardie zoofile delle associazioni di volontariato, fatta salva la competenza del Prefetto a vigilare sulle violazioni all'art. 727 del Codice penale, le Unità Sanitarie Locali nell'ambito della vigilanza di cui all'art. 6, lettera u) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, controllano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto. 4. Il Ministero della Sanità comunica alla Commissione le disposizioni più favorevoli adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle disposizioni della legge 1985, n. 623. 5. Le entrate previste dall'art. 5, comma 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono utilizzate anche per le attività che il personale del Ministero della Sanità svolge nell'ambito delle funzioni di controllo, programmazione, verifica, informazione ed educazione sanitaria. 14. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni relative al trasporto degli animali di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni. (Si omettono gli allegati)