Legislative Decree No. 426 establishing sanctions for the implementation of Commission Regulation (EC) No. 2815/98 concerning marketing standards for olive oil
颁布于 1999-10-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- oils/oilseeds/fats, food safety and quality, packaging/labelling, offences/penalties, agricultural commodities
- 类别
- agriculture, softs
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文本
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1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi utilizza la designazione di origine, prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2815/98 della commissione del 22 dicembre 1998, senza aver ottenuto il necessario riconoscimento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto confezionato ed immesso al consumo. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica, nel caso di condizionamento e messa in commercio di un taglio di olio extravergine di oliva o di olio vergine di oliva proveniente per oltre il 75% da uno Stato membro o dalla Comunita', a chi utilizza l'indicazione dell'origine prevalente senza riportare in etichetta o direttamente sull'imballaggio la menzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 2815/98.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi confeziona ed immette al consumo olio extra vergine di oliva o olio di oliva vergine senza indicare sull'imballaggio o sull'etichetta gli estremi di identificazione alfanumerica dell'impresa di condizionamento riconosciuta e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.
3. Nei confronti delle imprese riconosciute che violano gli obblighi di controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2815/98 o nei cui confronti sia stata accertata la non corrispondenza tra le designazioni dell'origine dei quantitativi degli oli di oliva vergini usciti dall'impresa e le designazioni dell'origine dei quantitativi di oli di oliva vergini utilizzati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2815/98, si applica la sospensione del riconoscimento per un periodo da un mese a sei mesi. In caso di recidiva e' disposta la revoca del riconoscimento. file:///D/HTML/ita20403.htm[15.01.2025 18:01:07]