Legislative Decree No. 306 laying down penalties to implement Commission Regulation (EC) No. 1148/2001 of 12 June 2001 on checks on conformity to the marketing standards applicable to fresh fruit and vegetables
颁布于 2002-12-10 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food safety and quality, internal trade, international trade, vegetables/legumes, fruits/edible nuts, inspection, access-to-information, offences/penalties
- 类别
- *
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DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2002, n. 306 Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39. Gazzetta Ufficiale N. 25 del 31 Gennaio 2003 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie; Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001, della Commissione, del 12 giugno 2001, concernente i controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, e successive modifiche; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto il decreto legislativo 1 febbraio 2000, n. 57, recante disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualita' dei prodotti ortofrutticoli, a norma del-l'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2002, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2002; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali: E m a n a il seguente decreto legislativo: Articolo 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le sanzioni applicabili in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi, oggetto di norme di commercializzazione stabilite dalla regolamentazione comunitaria. Articolo 2. Sanzioni nella fase di commercializzazione 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciata dalle competenti autorita' regionali, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato III del medesimo regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro. Articolo 3. Impedimento delle operazioni di controllo 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, o, comunque, ne ostacola lo svolgimento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n. 1148/2001, ovvero le fornisce in maniera difforme, in base a quanto previsto dal manuale operativo delle procedure adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. Articolo 4. Violazioni alle norme di qualita' e sui controlli 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla Commissione delle Comunita' europee, a norma del-l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 550 euro a 15.500 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni in materia di controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. Articolo 5. Accertamento delle violazioni 1. Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e all'applicazione delle relative sanzioni. 2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure applicative, di cui al comma 1, e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. I funzionari regionali deputati al controllo rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale. Articolo 6. Abrogazione 1. Il decreto legislativo 1 febbraio 2000, n. 57, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli