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Legislative Decree No. 192 laying down adjustments to Legislative Decree No. 73 of 2005 implementing Directive 1999/22/EC relating to the keeping of wild animals in zoos

颁布于 2006-04-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decreto Legislativo n. 192: Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利
主题
Wild species and ecosystems
关键词
captive wild animals, biodiversity, animal welfare, wild fauna

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文本

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  1. DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n.192 Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26-5-2006 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003, ed in particolare l'articolo 1, comma 4; Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in particolare l'articolo 3, relativo al campo di applicazione dello stesso; Visto il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, e successive attuazioni e modificazioni, recante modalita' per applicazione del regolamento (CE) n. 338/97; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 1° marzo 2006; Acquisito il parere della Commissione XIV della Camera dei deputati; Considerato che le Commissioni XIII della Camera dei deputati e 1ª, 13ª e 14ª del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali: Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 1. All'articolo 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata che persegue le finalita' di cui all'articolo 1, ha carattere permanente e territorialmente stabile, e' aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno ed espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattivita' appartenenti, in particolare, ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.»; b) al secondo periodo del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' le strutture che espongono un numero di esemplari o di specie giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 e tale da non compromettere dette finalita', da individuarsi con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, acquisto il parere della Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, delle legge 11 febbraio 1992, n. 150, previa richiesta della struttura interessata». Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea la parola: «individuato» e' sostituita dalla seguente: «definito» e dopo le parole: «requisiti minimi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «volti a realizzare idonee misure di conservazione»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I requisiti previsti al comma 1, ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 4, non si applicano, previo parere favorevole della Commissione europea, nel caso di strutture che detengono specie animali per le quali sono previsti sistemi di registrazione e di gestione delle stesse specie che soddisfano i requisiti stabiliti al comma 1 e garantiscono la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 1.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Berlusconi, Ministro della salute (ad interim) Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli

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