Legislative Decree No. 153 implementing Act No. 38 of 7 March 2003 as regards marine fisheries
颁布于 2004-05-26 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Decreto Legislativo 26 Maggio 2004, n. 153. Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima.
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, registration, bycatch, equipment, enforcement/compliance, fishing authorization, fishery management and conservation, artisanal fisheries, authorization/permit
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1 DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n. 153 Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima. Vigente al: 25-3-2014 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 29 aprile 2004; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita' e obiettivi 1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, si conforma ai principi di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera v), concernente la razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli sulla pesca marittima svolta dagli imprenditori ittici, dai pescatori e dagli altri soggetti per i quali e' responsabile, direttamente e unitariamente, lo Stato italiano secondo le pertinenti norme comunitarie ed internazionali. La razionalizzazione del sistema pesca e' ispirata, altresi', ai principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile al fine di coniugare le attivita' economiche di settore con la tutela degli eco-sistemi. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4)). ((3)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4)). ((3)) AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto". Art. 2 Registro dei pescatori marittimi 1. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al pertinente registro dei pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie di porto. 2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di 2 iscrizione al registro dei pescatori marittimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 ((, ad eccezione del requisito di cui all'articolo 35, primo comma, numero 5), del medesimo decreto, al fine di agevolare l'accesso alla professione)). 3. L'iscrizione non e' richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerca riconosciuti o espressamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Art. 3. Registro delle imprese di pesca 1. Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese di pesca, istituito presso ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima. 2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro delle imprese di pesca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Art. 4. Licenza di pesca 1. Le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell'articolo 149 del codice della navigazione, per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca. Art. 5. Equipaggio marittimo delle navi da pesca 1. Il comma 3 dell'articolo 318 del codice della navigazione, cosi' come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' sostituito dal seguente: «3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorita' marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante.». 2. Le qualifiche, i titoli professionali e gli altri requisiti del personale da pesca di cui al comma 1, sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 10. Art. 6 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4)) ((3)) AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto". Art. 7 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4)) ((3)) AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto". Art. 8 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4)) ((3)) 3 AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto". Art. 9 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4)) ((3)) AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto". Art. 10. Disposizioni transitorie e abrogative 1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e di intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i decreti di attuazione del presente decreto. ((9)) 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30 e 33 della legge 14 luglio 1965, n. 963. 3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 maggio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 34-septies, comma 2) che " In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2012, sono adottate le opportune disposizioni attuative di quanto previsto al comma 1, anche al fine di integrare nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile le informazioni di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, tenuto conto altresi' del ruolo e delle funzioni svolte dalle Capitanerie di porto." 4