Legislative Decree No. 143 entrusting to the Regions the administrative functions in matter of agriculture and fisheries and concerning the reorganisation of the Government administration
颁布于 1997-06-04 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143 - Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Agricultural and rural development, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Forestry, Cultivated plants, General
- 关键词
- institution, governance, procedural matters, local government, agricultural development, research, data collection/reporting, biodiversity, fishery management and conservation, biotechnology, food safety and quality, food security, education, forest management/forest conservation, plant variety, registration, seeds/planting material, plant production
- 类别
- agriculture
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Art. 1. Conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali 1. La legge 4 dicembre 1993, n. 491, e' abrogata. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e' soppresso. 2. Tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero di cui al comma 1 e relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione sono esercitate dalle regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle province, ai comuni, alle comunita' montane o ad altri enti locali e funzionali, ad eccezione di quelli tassativamente elencati nell'articolo 2. 3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il trasferimento delle funzioni e dei compiti e dei connessi beni e risorse avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2. Ministero per le politiche agricole 1. E' istituito il Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero, che costituisce centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari. A tal fine, esso, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolge compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria. Esso svolge altresi' funzioni di rappresentanza degli interessi nazionali nelle sedi apposite comunitarie, di cura delle inerenti relazioni internazionali, ferme restando le generali competenze di altri organi, di esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale, di proposta in materia di funzioni governative di coordinamento ed indirizzo nelle materie di cui al presente decreto. 2. Ferme restando, fino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e fino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, le attribuzioni di altre amministrazioni centrali, il Ministero svolge, altresi', per quanto gia' di competenza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varieta' vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversita' vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; spettano, altresi', i compiti relativi: agli accordi interprofessionali di dimensione nazionale; alla dichiarazione di eccezionali avversita' atmosferiche; alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari. 4. Il Ministero si articola in non piu' di tre dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali, tenendo conto del principio della rotazione degli incarichi. Con regolamenti adottati ai sensi del comma 4 -bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla riorganizzazione degli uffici, anche al fine di assicurare la tutela degli interessi italiani in sede comunitaria e internazionale, nonche' alla razionalizzazione degli organi collegiali esistenti, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione degli stessi e del numero dei componenti.
Art. 3. Agenzie ed enti strumentali 1. Gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono soppressi. L'Agecontrol S.p.a. di cui al decreto - legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, e' posta in liquidazione. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di soppressione, accorpamento, riordinamento e trasformazione adottati ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 4. Trasferimento di risorse alle regioni 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale. 2. Al riordinamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3,della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tale riordinamento le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano attribuiti alla responsabilita' degli uffici secondo il riparto delle competenze precedente al riordinamento stesso.
Art. 5. Successione nei rapporti 1. Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, nonche', fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero.
Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 giugno 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pinto, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Ronchi, Ministro dell'ambiente Napolitano, Ministro dell'interno Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bindi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Flick