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Legislative Decree February 2, 2021, n. 24. Adaptation of national legislation to the provisions of Regulation (EU) no. 2017/625 on official health checks on animals and goods entering in the Union and establishment of border control posts of Ministry of Health, in implementation of the delegation contained in article 12, paragraph 3, letters h) and i) of the law of 4 October 2019, n. 117

颁布于 2021-02-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 , n. 24. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
语言
Italian
类型
法令
国家
意大利
主题
Livestock, Food and nutrition
关键词
animal feed/feedstuffs, animal health, animal welfare, enforcement/compliance, hygiene/sanitary procedures, inspection, internal trade, offences/penalties, transport/storage, consumer protection, food safety and quality, international trade
类别
*

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  1. — 1 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 555-3-2021 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 , n. 24 . Adeguamento della normativa nazionale alle disposizio ni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di control li sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unio ne europea; Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui pro dotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/ CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/ CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/ CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consi glio (regolamento sui controlli ufficiali) e, in particolare, l’articolo 146; Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in particolare l’articolo 12, comma 3, lettere h) e i) ; Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga ta luni atti in materia di sanità animale («normativa in mate ria di sanità animale»); Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che sta bilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, re cante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui pro dotti provenienti da Paesi terzi; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE rela tive all’organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’in cremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni Paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) n. 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i re golamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) n. 2015/175, (UE) n. 2017/186 e (UE) n. 2018/1660 della Commissione; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e in particolare l’articolo 7 -septies ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini stri 11 febbraio 2014, n. 59, recante regolamento di or ganizzazione del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2014; Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2015; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza perma nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle riu nioni del 3 e del 17 dicembre 2020; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot tata nella riunione del 29 gennaio 2021; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gen naio 2021, recante accettazione delle dimissioni della se natrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell’incarico di reggere, ad interim , il medesimo dicaste ro al Presidente del Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim , della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione interna zionale, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico; — 2 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 555-3-2021 EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Sono istituiti i posti di controllo frontalieri del Mini stero della salute deputati ad effettuare i controlli ufficiali sulle partite destinate all’importazione nell’Unione euro pea nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) , c) , d) , e) e f) , del regolamento (UE) n. 2017/625, per veri ficarne la conformità alla normativa dell’Unione europea. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai posti d’ispezione frontalieri del Ministero della salute sono trasferite le competenze degli uffici di sanità ma rittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei settori di cui al comma 1. I posti d’ispezione frontalieri acquisiscono la denominazione di posti di controllo fron talieri e le competenze loro attribuite dal regolamento (UE) n. 2017/625 e dal presente decreto. La loro direzio ne è affidata a medici veterinari del Ministero della salute con qualifica dirigenziale. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i riferimenti ai posti d’ispezione frontalieri e agli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, limitatamente alle competenze di cui al comma 2, contenuti nella normativa vigente, si intendono riferiti ai posti di controllo frontalie ri del Ministero della salute. 4. Al fine di accertare la conformità alla normativa di cui al comma 1, i controlli ufficiali sono effettuati presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia, su ciascuna partita delle seguenti categorie di animali e merci che entrano nell’Unione: a) animali; b) prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodot ti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegeta le sia prodotti trasformati di origine animale («prodotti compositi»); c) merci provenienti da alcuni Paesi terzi per i quali la Commissione europea ha deciso, mediante atti di ese cuzione, che è necessario un provvedimento che impone un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata a causa di un rischio noto o emergente o in quan to si ha motivo di temere che possano avere luogo casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa di cui al comma 1; d) animali e merci che sono oggetto di una misu ra di emergenza prevista da un atto adottato conforme mente all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all’articolo 249 del regolamento (UE) n. 2016/429 che impone di sottoporre a controlli ufficiali, al loro ingresso nell’Unione, le partite di tali animali o merci, identificati mediante i loro codici della nomenclatura combinata; e) animali e merci in relazione alla cui entrata nell’Unione sono state stabilite, con atti adottati confor memente agli articoli 126 o 128 del regolamento (UE) n. 2017/625, o in base alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento, condizioni o mi sure che impongono di accertare, all’entrata degli animali o delle merci nell’Unione, la conformità alla normativa emanata dall’Unione nei settori di cui al comma 1; f) alimenti e mangimi che sono oggetto di una mi sura cautelare urgente adottata dal Ministero della sa lute in conformità all’articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002. 5. Sulle partite di merci, ricadenti nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c) , del regolamen to (UE) n. 2017/625 non sottoposte ai controlli di cui al comma 4, sono organizzati controlli ufficiali periodici in base al rischio e con frequenza adeguata presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia o presso il punto di controllo come definito dall’articolo 53, pa ragrafo 1, lettera a) , e paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea. 6. Per i fini di cui al comma 5, il Ministero della salu te programma e coordina l’esecuzione dei controlli, sulla base di un piano nazionale di monitoraggio predisposto sulla base dei criteri contenuti nell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/625. Art. 2. Organizzazione dei controlli 1. Per ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1, comma 4, l’operatore responsabile della partita, prima dell’arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliero, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES la parte pertinente del documento sanitario comune di entrata (DSCE) conformemente agli articoli 56, 57 e 58 del regolamento (UE) n. 2017/625 e agli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commis sione europea per la loro attuazione, con tutte le informa zioni necessarie per l’identificazione immediata e com pleta della partita e della sua destinazione. 2. I controlli ufficiali dei posti di controllo frontalie ri del Ministero della salute sugli animali e sulle merci, che rientrano tra quelli elencati all’articolo 1, comma 4, sono effettuati conformemente agli articoli da 47 a 72 del regolamento (UE) n. 2017/625 e agli atti delegati e di ese cuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione. 3. Se i controlli documentali, i controlli di identità, i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al com ma 2 rivelano che gli animali e le merci non sono confor mi alla normativa dell’Unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 del regolamento (UE) n. 2017/625 e degli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per l’attuazione delle citate disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma adottate ai sensi degli articoli 66, 67 e 69 del regolamento (UE) n. 2017/625 si applicano a spese dell’operatore. 4. Al fine di consentire l’organizzazione e il coordina mento dei controlli nonché la tracciabilità di tutte le partite di merci, ricadenti nei settori di cui all’articolo 1, paragra fo 2, lettere a) e c) , del regolamento (UE) n. 2017/625 che non rientrano tra quelli elencati all’articolo 1, comma 4, l’operatore responsabile della partita, prima dell’arrivo — 3 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 555-3-2021 fisico della stessa presso il posto di controllo frontalie ro, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES la parte pertinente del DSCE. 5. Sulle partite di merci di cui al comma 4, i posti di controllo frontalieri effettuano i controlli ufficiali in con formità alle disposizioni contenute negli articoli da 44 a 46 del regolamento (UE) n. 2017/625 e negli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione e sulla base del piano nazionale di mo nitoraggio di cui all’articolo 1, comma 6, e rilasciano il relativo DSCE. 6. Sulle partite di merci di cui al comma 4 non sotto poste ai controlli periodici sulla base del piano nazionale di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 6, il posto di controllo frontaliero effettua la verifica della corretta compilazione nel sistema informativo TRACES della pri ma parte del DSCE da parte dell’operatore e provvede a completare la seconda parte. In tali casi il DSCE costi tuisce solo un documento di notifica dei dati e pertanto non assume valenza di certificazione sanitaria in quanto esclusivamente finalizzato a consentire la tracciabilità della merce fino all’azienda sanitaria competente sulla struttura di destinazione finale. 7. Se i controlli documentali, i controlli di identità, i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al com ma 5 rivelano che le merci non sono conformi alla nor mativa dell’Unione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 3, e all’articolo 65 del regola mento (UE) n. 2017/625 e dei pertinenti atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per l’attuazione delle citate disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a spese dell’operatore responsabile della partita. 8. Nel caso di controlli ufficiali su animali e merci effettuati ai sensi dei commi 2 e 5 che prevedano cam pionamenti, analisi, prove o diagnosi deve essere assi curato all’operatore responsabile della partita il diritto ad una controperizia, a spese dell’operatore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35 del regolamento (UE) n. 2017/625. 9. Per consentire la tracciabilità dei prodotti fitosanitari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera h) , del regolamen to (UE) n. 2017/625, l’operatore responsabile della partita provvede a notificarne l’importazione, prima del suo pre visto arrivo presso il confine nazionale di ingresso, attra verso il sistema informativo del Ministero della salute. 10. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 in materia di tracciabilità delle importazioni di prodotti fitosanitari sono stabilite, sentite le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le associazio ni di categoria interessate, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 11. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decre to legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabiliti i criteri per la programmazione e l’esecuzione dei controlli ufficiali sulle importazioni di prodotti fitosanitari e ven gono individuate le attività di controllo, nell’ambito delle rispettive competenze, del Ministero della salute, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle aziende sanitarie locali. Art. 3. Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri 1. Sono esentati dalle modalità di controllo previste dagli articoli 1 e 2 le categorie di animali e di merci indi viduate all’articolo 48 del regolamento (UE) n. 2017/625, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati perti nenti adottati dalla Commissione europea in applicazione del citato articolo. 2. Le merci di cui all’articolo 48, lettera a) , del regola mento (UE) n. 2017/625 costituite da prodotti di origine animale sono esentate dalle modalità di controllo previste dagli articoli 1 e 2 a condizione che la loro importazione sia stata preventivamente autorizzata dal Ministero della salute e non possono essere destinate ad usi diversi da quelli per i quali è stata autorizzata l’introduzione nel ter ritorio nazionale. 3. Il posto di controllo frontaliero verifica che le con dizioni contenute nell’autorizzazione di cui al comma 2 siano rispettate e procede al rilascio di un documento ve terinario di entrata attraverso il sistema informativo del Ministero della salute. 4. Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggia tori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio di cui all’artico lo 48, lettere d) ed e) , del regolamento (UE) n. 2017/625, per le quali, con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell’Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell’ambito delle attività di controllo cui sono preposti, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce. Art. 4. Designazione dei posti di controllo frontalieri, adeguamento e manutenzione delle strutture 1. La designazione, l’inserimento in elenco, la revoca e la sospensione dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo come definiti rispettivamente dagli articoli 3, paragrafo 38, 53, paragrafo 1, lettera a) , e paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2017/625 sono attuate in conformità agli articoli da 59 a 64 del medesimo regolamento e ai relativi atti di esecuzione della Commissione europea. 2. È fatto obbligo agli enti gestori e alle società con cessionarie dei porti e degli aeroporti sedi di posti di con trollo frontalieri, di individuare e mettere a disposizione, negli ambiti circoscrizionali di propria competenza, le aree e i locali demaniali strumentali all’esercizio delle funzioni di sanità pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, resi adeguatamente idonei e attrezzati all’uso secondo i requisiti previsti dalla norma tiva vigente. — 4 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 555-3-2021 3. Nel quadro delle attività volte alla razionalizzazio ne, all’efficientamento e alla riduzione degli oneri a cari co dello Stato per l’espletamento delle funzioni di sanità pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, all’interno di porti, aeroporti, aree doganali e località di confine, sono posti a carico dell’ente gestore del relativo scalo tutti gli oneri per manutenzioni, sommi nistrazione di utenze e servizi correlati all’uso delle aree e dei locali demaniali destinati ad essere utilizzati come sede delle articolazioni periferiche del Ministero della salute. Art. 5. Sanzioni 1. Chiunque introduce nel territorio nazionale animali e merci di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, senza sottoporli ai prescritti controlli veterinari presso i competenti posti di controllo frontalieri è punito, salvo che il fatto costitu isca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita. 2. Chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti il transito di partite di animali e merci appartenenti alle cate gorie di cui all’articolo 1, comma 4, definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea in applicazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera d) , del regolamento (UE) n. 2017/625, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pe cuniaria da euro 5.165 a euro 30.988 per ciascuna partita. 3. Chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo delle partite di animali e merci fino alla destinazione finale definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea in applicazione dell’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/625, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione am ministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita. 4. Chiunque viola le prescrizioni impartite dal posto di controllo frontaliero ai sensi dell’articolo 138 del regola mento (UE) n. 2017/625, è punito, salvo che il fatto costi tuisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita. 5. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pe cuniaria da euro 517 a euro 3.100. 6. Ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le di sposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quan to compatibili. Art. 6. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80. Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 8. Disposizioni finali 1. Con decreto del Ministro della salute possono essere adottate le modalità tecniche per l’organizzazione delle attività di controllo dei posti di controllo frontalieri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 febbraio 2021 MATTARELLA CONTE, Presidente del Con siglio dei ministri e, ad in terim, Ministro delle poli tiche agricole alimentari e forestali AMENDOLA, Ministro per gli affari europei SPERANZA, Ministro della salute BONAFEDE, Ministro della giustizia DI MAIO, Ministro degli af fari esteri e della coope razione internazionale GUALTIERI, Ministro dell’eco nomia e delle finanze PATUANELLI, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE N O T E AVVERTENZA: — Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra zione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’ema nazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. — Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE). — 5 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 555-3-2021 Note alle premesse: — L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. — L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. — Si riporta il testo dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presi denza del Consiglio dei ministri): «Art. 14. (Decreti legislativi). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislati vo» e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il ter mine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di ogget ti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In rela zione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizza zione dell’esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della de lega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Com missioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro ses santa giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non rite nute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». — La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme genera li sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. — Si riporta l’articolo 12 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recan te «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’at tuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245: «Art. 12. (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle nor me sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/ CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parla mento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consi glio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio). — 1. Il Governo è dele gato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 di cembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parla mentari, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di con certo con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione inter nazionale, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico. 3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1. Il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’artico lo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adeguare e raccordare le disposizioni na zionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue; b) fermo restando che il Ministero della salute è designata quale autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) , del regola mento (UE) n. 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regio ni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell’ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) , anche con rife rimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c) , anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d) , e) , f) e h) , del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate autorità competenti; c) individuare il Mi nistero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell’articolo 109 del regolamento (UE) n. 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma; d) ferma restando la competenza del Ministero della salute quale autorità unica di coordinamento e di contatto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) , del regolamento (UE) n. 2017/625, nei settori indicati all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) , c) , d) , e) ,f) e h) , del predetto regolamento, individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorità competente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c) , per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali, lettere g) , i) e j) del paragrafo 2 dell’articolo 1 dello stesso regolamento, nonché nei settori di cui al medesimo artico lo 1, paragrafo 4, lettera a) , per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell’articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla mento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Par lamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; e) individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) n. 2017/625, nei settori di competenza come individuati alla lettera d) del presente comma; f) adeguare alle disposi zioni del regolamento (UE) n. 2017/625 la normativa nazionale in mate ria di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle norme sull’assistenza amministrativa con tenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disci plinano nuovi obblighi e procedure; g) rivedere le disposizioni del de creto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previste all’articolo 7 — 6 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 555-3-2021 e in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regola mento (UE) n. 2017/625, al fine di attribuire alle autorità competenti di cui alla lettera b) le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonché le altre attività ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia; h) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) n. 2017/625; i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.». — Il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legi slazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parla mento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abro ga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/ CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficia li), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 7 aprile 2017, n. L 95. — Il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normati va in materia di sanità animale»), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 31 marzo 2016, n. L 84. — Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 1° febbraio 2002, n. L 31. — Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2000, n. 82 e relativa rettifica nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2000, abrogato dall’articolo 6 del presente decreto, recava «Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in ma teria di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi». — Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, pubblicato nella Gaz zetta Ufficiale 3 aprile 1993, n. 34, abrogato dall’articolo 6 del presente decreto, recava «Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all’organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea». — Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1793 della Commis sione del 22 ottobre 2019 relativo all’incremento temporaneo dei con trolli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) n. 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) n. 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) n. 2018/1660 della Commissione, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29 ottobre 2019, n. L 277. — Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Rior dino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 137. — Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbra io 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014, n. 82. — Il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, recante «Indi viduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale», è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2015, n. 133. Note all’art. 1: — Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2017/625, si veda nel le note alle premesse. — Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 178/2002, si veda nelle note alle premesse. Note all’art. 2: — Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2017/625, si veda nel le note alle premesse — Si riporta il testo dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le mate rie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: «Art. 4. (Accordi tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano) . — 1. Governo, regioni e Province autonome di Tren to e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. 2. Gli accordi si perfezionano con l’espressione dell’assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.». Note all’art. 3: — Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2017/625, si veda nel le note alle premesse. Note all’art. 4: — Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2017/625, si veda nel le note alle premesse. Note all’art. 5: — Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2017/625, si veda nel le note alle premesse. — La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al si stema penale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 no vembre 1981, S.O. Note all’art. 6: — Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse. — Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 25 febbra io 2000, n. 80, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse. 21G00027