Legislative Decree 8 November 2021, n. 196. Implementation of Directive (EU) 2019/904, of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment
颁布于 2021-11-08 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Decreto Legislativo 8 novembre 2021 , n. 196. Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 国家
- 意大利
- 主题
- Environment, Food and nutrition, Waste and hazardous substances
- 关键词
- circular economy, data collection/reporting, innovation, plastic, pollution control, protection of environment, public health, recycling/reuse, subsidy/incentive, sustainable development, sustainable use, ecofriendly products/ecofriendly processes, beverages, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, packaging/labelling, organic waste, waste disposal, waste management, waste prevention
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— 6 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose prove nienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità proven gono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648.». — Il testo dell’art. 648 -ter del codice penale, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 648 -ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 -bis , impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose prove nienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 648. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648.». — Il testo dell’art. 648 -ter .1 del codice penale, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 648 -ter .1 (Autoriciclaggio). — Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, im piega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, im prenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel mas simo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità proven gono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’art. 416 -bis .1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’eserci zio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulte riori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648.». 21G00203 DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021 , n. 196 . Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’am biente. IL PRESIDENTE DELLA REPPUBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma e 117 della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla for mazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’at tuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di dele gazione europea 2019- 2020, e, in particolare, gli articoli 1 e 22 e l’allegato A, n. 20); Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante dele ga al Governo per il riordino, il coordinamento e l’inte grazione della legislazione in materia ambientale e misu re di diretta applicazione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare l’articolo 14; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, re cante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la va lutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; Vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento euro peo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recan te norme in materia ambientale; Vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento eu ropeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla ridu zione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021; Vista la notifica alla Commissione europea del 22 set tembre 2021 in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore dei regolamen ti tecnici e delle regole relative ai servizi della Società dell’informazione; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 7 ottobre 2021; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot tata nella riunione del 4 novembre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini stri e del Ministro della transizione ecologica, di concer to con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle fi nanze, dello sviluppo economico e della salute; — 7 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto e finalità 1. Il presente decreto reca misure volte a prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché a promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, pro dotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti, al cor retto funzionamento del mercato e promuovendo com portamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica. Il presente decreto reca, altresì, misure volte a promuovere l’utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande. Art. 2. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai prodotti in plasti ca monouso, di cui all’Allegato, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, nonché agli attrezzi da pesca contenenti plastica. 2. Ferma restando la disciplina in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e dei materiali e degli oggetti de stinati al contatto con gli stessi (MOCA), le disposizioni del presente decreto prevalgono sulle norme incompa tibili della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «plastica»: il materiale costituito da un polimero, quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 18 dicembre 2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti fi niti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono sta ti modificati chimicamente; sono esclusi dalla presente definizione materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti; b) «prodotto di plastica monouso»: un prodotto re alizzato interamente o parzialmente in plastica, ad ec cezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, pro gettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per es sere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il qua le è stato concepito. Non sono ad esempio considerati prodotti in plastica monouso i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenito ri contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità; c) «plastica oxo-degradabile»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione compor tano la frammentazione della materia plastica in micro frammenti o la decomposizione chimica; d) «attrezzo da pesca»: qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell’acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che gal leggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine; e) «rifiuto di attrezzo da pesca»: l’attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell’articolo 183, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all’attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato o perso; f) «immissione sul mercato»: la prima messa a di sposizione di un prodotto sul mercato. Non è considerata «immissione sul mercato» la distribuzione di un prodotto successiva alla prima messa a disposizione sul mercato; g) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato del territorio nazionale nel corso di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito; h) «norma armonizzata»: una norma adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell’ap plicazione della legislazione dell’Unione europea ai sen si dell’articolo 2, paragrafo 1), lettera c) , del regolamento (UE) n. 1025/2012, del Parlamento europeo e del Consi glio, del 25 ottobre 2012; i) «rifiuto»: il rifiuto di cui all’articolo 183, com ma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 152 del 2006; l) «regime di responsabilità estesa del produttore»: il regime di responsabilità estesa del produttore definito all’articolo 183, comma 1, lettera g -bis ), del decreto legi slativo n. 152 del 2006; m) «produttore»: 1) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di ven dita, anche attraverso contratti a distanza come definiti dall’articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legi slativo 6 settembre 2005, n. 206 ed immette sul merca to nazionale prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l’attività di pesca di cui all’articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consi glio, dell’11 dicembre 2013; ovvero 2) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo profes sionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza come definiti dall’articolo 45, — 8 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 206 del 2005, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l’attività di pe sca di cui all’articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013; n) «raccolta»: la raccolta definita all’articolo 183, comma 1, lettera o) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; o) «raccolta differenziata»: la raccolta differenziata definita all’articolo 183, comma 1, lettera p) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; p) «trattamento»: il trattamento definito all’artico lo 183, comma 1, lettera s) , del decreto legislativo 3 apri le 2006, n. 152; q) «imballaggio»: l’imballaggio definito da artico lo 218, comma 1, lettere a) b) , c) e d) , del decreto legisla tivo 3 aprile 2006, n. 152; r) «plastica biodegradabile»: plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme euro pee in materia di imballaggi, recuperabile mediante com postaggio e digestione anaerobica; s) «impianto portuale di raccolta»: qualsiasi struttu ra fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi; t) «prodotti del tabacco»: i prodotti del tabacco come definiti all’articolo 2, lettera e) del decreto legisla tivo 12 gennaio 2016, n. 6. Art. 4. Riduzione del consumo 1. Al fine di produrre entro il 2026 una riduzione quan tificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’Allegato, rispetto al 2022 e di invertire le crescenti tendenze di consumo, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le regioni o le Province autonome di Tren to e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, ai sensi degli articoli 206 e 206 -ter , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, an che per il perseguimento delle seguenti finalità: a) attuazione di specifici piani di settore di riduzio ne del consumo di prodotti in plastica monouso di cui all’Allegato, parte A, nonché di recupero e ottimizzazio ne dei flussi di rifiuti derivanti da tali prodotti; b) sperimentazione, promozione, attuazione e svi luppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti deri vanti da prodotti in plastica monouso di cui all’Allegato, parte A e ad ottimizzarne la raccolta ed il recupero, non ché promozione di prodotti alternativi purché non com portino maggiori impatti ambientali; c) sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all’Allegato, parte A, ai fini della modifica dei cicli produttivi e della riproget tazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi; d) attività di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi ambientali ed economici delle alternative basa te su prodotti riutilizzabili, e delle attività finalizzate al riciclaggio e al raggiungimento degli obiettivi di econo mia circolare; e) attività di monitoraggio dei flussi di prodotti in plastica monouso di cui all’Allegato, parte A e dei pro dotti riutilizzabili immessi sul mercato, anche finalizzata all’acquisizione delle informazioni necessarie alla quan tificazione della riduzione del consumo ed agli obblighi in materia di rendicontazione dei dati sul riutilizzo dei beni da cui originano rifiuti; f) promuovere, anche attraverso l’avvio di sperimen tazioni a livello territoriale, alternative basate sull’utiliz zo di acqua e bevande alla spina, di prodotti durevoli e riutilizzabili sia per l’acquisto che per il consumo sul po sto o da asporto di alimenti e bevande; g) sostenere e promuovere la nascita, la diffusione e il consolidamento di modelli economici in cui è fornito agli esercenti il servizio di consegna, ritiro, sanificazione e riconsegna dei prodotti riutilizzabili. 2. Con gli accordi e i contratti di cui al comma 1 sono inoltre promossi: a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti sia monouso che riutilizzabili e la raccolta dei dati per la co struzione di « Life Cycle Assessment » certificabili; b) l’elaborazione di standard qualitativi per: 1) la determinazione delle caratteristiche qualita tive delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione; 2) la determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo, la sanificazione e il riutilizzo; c) lo sviluppo di tecnologie e modelli innovativi per la raccolta, il riciclo e la reintroduzione nel ciclo produt tivo della plastica, nonché per l’intercettazione selettiva e l’avvio al riciclo e al riuso dei prodotti in plastica mo nouso e delle alternative riutilizzabili; d) l’informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti usati da parte del consumatore. Le informazioni riguardano i sistemi di restituzione, di raccolta, di sani ficazione e di recupero dei prodotti di plastica monouso, il ruolo degli utenti e dei consumatori in detti sistemi, nonché il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso. 3. Gli accordi e i contratti di cui al comma 1 specifica no il cronoprogramma delle azioni, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea. 4. Per le finalità di cui al presente decreto, quali ul teriori misure volte alla riduzione di prodotti in plastica monouso, in particolare di quelli elencati nell’Allegato, parte A, le stazioni appaltanti favoriscono l’impiego di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso anche mediante specifiche tecniche e clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi definiti nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all’artico lo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti pertinenti. Ai fini di cui al presente — 9 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 comma, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica adotta con proprio decreto i criteri ambientali minimi per i servizi di ristorazione con e senza l’installazione di macchine distributrici di alimenti, bevande e acqua, nonché i criteri ambientali minimi per l’organizzazione di eventi e produzioni cinematografiche e televisive. 5. Il Ministro della transizione ecologica, una volta l’anno, provvede a notificare alla Commissione le misure adottate. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero per la transizione eco logica, entro il 30 marzo di ogni anno, le misure adottate a livello regionale e gli accordi e i contratti di programma sottoscritti ai sensi del presente articolo. Gli accordi e i contratti stipulati dalle Regioni sono pubblicati esclusi vamente sui relativi Bollettini ufficiali. 6. Le misure previste dal presente articolo si applicano anche ai bicchieri di plastica monouso. 7. Al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di ma teriali e prodotti alternativi a quelli in plastica monou so, è riconosciuto, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della ti pologia di quelli elencati nell’allegato, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegra dabile o e compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Il contributo spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate per i citati acquisti ed è riconosciuto fino all’importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazio ne ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’artico lo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’impo sta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del te sto unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro del la transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono defi niti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa di cui al presente comma, assegnando criteri di priorità ai prodotti monouso destinati a entrare in contatto con alimenti. 8. Ai fini dell’adozione delle misure previste al com ma 1, lettera c) , è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ognuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di asse gnazione delle predette somme. 9. Al fine di ridurre, entro l’anno scolastico 2025/2026, il consumo dei prodotti di plastica monouso nelle istitu zioni scolastiche statali e paritarie e di educare al cor retto smaltimento e alla possibilità di riciclo e riuso dei prodotti in plastica monouso, il Ministero dell’istruzione supporta le istituzioni scolastiche nell’adozione del mo dello di «scuola per un futuro sostenibile» anche attra verso la partecipazione a reti di scuole. 10. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 7 e 8, pari a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41 -bis della legge n. 234 del 2012. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 5. Restrizioni all’immissione sul mercato 1. È vietata l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile. 2. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di cui al comma 1 è consentita, fino all’esauri mento delle scorte, a condizione che possa esserne dimo strata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo di cui al comma 1. 3. Non rientra nel divieto di cui al comma 1 l’immis sione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale bio degradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi: a) ove non sia possibile l’uso di alternative riuti lizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell’allegato; b) qualora l’impiego sia previsto in circuiti con trollati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali; c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non fornisca no adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza; d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande; e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone; f) qualora l’impatto ambientale del prodotto riuti lizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili mono uso, sulla base di un’analisi del ciclo di vita da parte del produttore. 4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente ar ticolo valutati in 36,5 milioni di euro per l’anno 2022, 27,1 milioni di euro per l’anno 2023, 22,9 milioni di euro per l’anno 2024, 26,9 milioni di euro per l’anno 2025, 25,5 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede me diante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ar ticolo 41 -bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. — 10 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 Art. 6. Requisiti dei prodotti 1. A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto. Ai fini del presente comma i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica. 2. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di cui al comma 1 è consentita, fino all’esauri mento delle scorte, a condizione che possa esserne dimo strata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo di cui al comma 1. 3. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gaz zetta ufficiale dell’Unione europea delle norme armoniz zate adottate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2019/904, i prodotti di cui al comma 1 sono ri tenuti conformi ai requisiti ivi previsti se rispettano le suddette norme. 4. Le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’Allegato: a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno il 25 per cento di pla stica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale; b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale. 5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i sistemi istituiti ai sensi dell’articolo 9, com ma 1, assicurano il rientro in possesso del materiale post consumo ai produttori per bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato, definendo la quota percentua le da restituire e le relative modalità di restituzione. Art. 7. Requisiti di marcatura 1. Ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell’allegato e immesso sul mercato reca sull’im ballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratte ri grandi, chiaramente leggibili e indelebili, secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020. 2. La marcatura di cui al comma 1 informa i consu matori su: a) appropriate modalità di gestione del rifiuto coe renti con i sistemi di raccolta esistenti, nonché le forme di smaltimento da evitare per lo stesso in conformità con la gerarchia dei rifiuti; b) la presenza di plastica nel prodotto e la conse guente incidenza negativa sull’ambiente della dispersio ne o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto. 3. Restano ferme, per i prodotti del tabacco, le disposi zioni del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, a cui si aggiungono le disposizioni del presente articolo. 4. La messa a disposizione sul mercato nazionale, come definita all’articolo 3, comma 1, lettera g) , dei prodotti in plastica monouso non conformi ai requisiti di marcatura di cui al comma 1, è consentita fino ad esauri mento delle scorte, a condizione che possa esserne dimo strata l’immissione sul mercato in data antecedente alla decorrenza dell’obbligo di cui al primo comma. Art. 8. Responsabilità estesa del produttore 1. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell’Allegato, sono gestiti nell’ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sen si dell’articolo 178 -bis , comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, fermo restando quanto stabilito negli articoli 178 -bis e 178 -ter del decreto legi slativo n. 152 del 2006 e dalle disposizioni del Titolo II della Parte Quarta del medesimo decreto, nella misura in cui non sia già contemplato, i produttori, in misura pro porzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, assicurano la copertura dei costi di seguito indicati: a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10 del presente decreto; b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l’infra struttura e il suo funzionamento e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti di spersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti. 2. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da pro dotti monouso elencati nella parte E, sezione II dell’alle gato, sono gestiti tramite i sistemi già istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell’ar ticolo 178 -bis , comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro il 5 gennaio 2023, i rifiuti derivanti dai prodotti di cui alla parte E, sezione III dell’allegato, sono gestiti tramite sistemi di responsabilità estesa del produttore. I produttori assicurano, in misura proporzio nale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura almeno dei seguenti costi: a) misure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti; b) rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e c) raccolta e comunicazione dei dati ai sensi dell’ar ticolo 178 -ter , comma 3, punto 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. — 11 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 3. Con particolare riguardo ai prodotti monouso elen cati nella parte E, sezione III dell’allegato, i produttori assicurano inoltre, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la co pertura dei costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l’in frastruttura e il suo funzionamento, e il successivo tra sporto e trattamento di detti rifiuti. Tali costi includono la creazione e la messa a disposizione, per gli utenti, di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti di tali prodotti, quali ad esempio appositi recipienti o conteni tori nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati. 4. Entro il 31 dicembre 2024, i rifiuti derivanti da attrezzi da pesca contenenti plastica sono gestiti tramite i sistemi istituiti ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero appositi sistemi da istituirsi con de creto adottato ai sensi dell’articolo 178 -bis , comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.Ai fini di cui al presente comma, il Ministro della transizione ecologica fissa con decreto di natura non regolamentare il tasso mini mo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca di smessi contenenti plastica per il riciclaggio. I regimi istituiti ai sensi del presente comma garantiscono che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi della rac colta differenziata dei suddetti attrezzi quando sono dismes si e conferiti a impianti portuali di raccolta conformi alle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto, i costi del successivo trasporto e trattamento, nonché i costi delle mi sure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10. I requisiti di cui al presente comma integrano i requisiti applicabili ai rifiuti delle navi da pesca di cui alle disposizioni di recepi mento della direttiva (UE) 2019/883, sugli impianti portuali di raccolta. 5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 ade guano i propri statuti entro il 5 gennaio 2023. 6. I sistemi di cui al presente articolo individuano con gli attori interessati, inclusi i gestori dei rifiuti, i costi da coprire in base ai servizi necessari da fornire, in maniera trasparen te, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti assunte dall’Autorità di regolazione per energia, reti e am biente (ARERA). I costi di rimozione dei rifiuti sono limi tati alle attività intraprese dagli enti di governo dell’ambito, ove costituiti ed operanti, ovvero dai Comuni, o da soggetti pubblici e privati che operano per loro conto; in tal caso, la determinazione del corrispettivo per il servizio da questi reso è fissato in modo proporzionato ai costi sostenuti. Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, i contribu ti finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti possono essere determinati stabilendo importi fissi adeguati su base pluriennale. 7. Ai sistemi costituiti ai sensi del presente articolo sono obbligati ad aderire i produttori del prodotto ed è assicurata la possibilità di partecipazione degli utilizza tori o delle altre categorie di operatori interessati, in rela zione al settore di riferimento, che possono aderire anche mediante le associazioni di categoria di appartenenza, costituite a livello nazionale. 8. Al fine di assicurare la riduzione del consumo, la rac colta e il recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti elencati nella parte E, dell’allegato, il Ministro per la transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le regio ni e le Province autonome di Trento e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma con i settori economici interessati, ai sensi degli articoli 206 e 206 -ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 con le finalità e le modalità indicate all’articolo 4, commi 1 e 2 del presente decreto. 9. I produttori dei prodotti di cui al presente articolo, stabiliti in un altro Stato membro adempiono ai loro ob blighi secondo le disposizioni di cui all’articolo 178 -ter , comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 10. I produttori stabiliti sul territorio nazionale, che vendono i prodotti di plastica monouso elencati nella par te E, dell’allegato, in un altro Stato membro dell’Unione europea in cui non sono stabiliti, designano una persona fisica o giuridica, quale rappresentante autorizzato e re sponsabile per l’adempimento degli obblighi del produt tore nell’altro Stato membro. Art. 9. Raccolta differenziata 1. I sistemi di responsabilità estesa del produttore co stituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 garantiscono la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio e al rispetto delle percentuali minime di utilizzo di plastica riciclata di cui all’articolo 6, comma 3: a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato pari al 77 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell’anno di riferimento; b) entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato pari al 90 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell’anno di riferimento. 2. I prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato immessi sul mercato possono essere consi derati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di natura non regolamentare, possono essere istituiti appo siti sistemi di cauzione e rimborso per i prodotti elencati nella Parte F dell’allegato e possono essere definiti spe cifici obiettivi di raccolta differenziata. 3. Ferme restando le percentuali previste al comma 1, è possibile procedere alla raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti di prodotti di plastica monouso a condizione che non pregiudichi il loro potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazio ni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata dedicata agli specifici ri fiuti di cui ai prodotti elencati nella parte F, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 13 -ter del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Re pubblica italiana n. 104 del 20 aprile 1973. — 12 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 Art. 10. Misure di sensibilizzazione 1. Al fine di informare i consumatori e di incentivarli ad adottare un comportamento responsabile in modo da ridurre la dispersione dei rifiuti di prodotti di plastica di cui al presente decreto, il Ministero della transizione eco logica, sentito il Ministero per lo sviluppo economico, adotta con proprio decreto una Strategia nazionale per la lotta contro l’inquinamento da plastica che comprenda misure volte a incentivare l’adozione un comportamento responsabile nell’acquisto di prodotti in plastica monou so e a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell’allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti: a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, di si stemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di ge stione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 177, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006; b) l’incidenza sull’ambiente, in particolare l’am biente marino e le acque interne, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di pla stica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica; c) l’impatto ambientale delle cattive prassi, della percentuale del contenuto di plastica presente in deter minati prodotti, nonché l’impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria, sugli scarichi delle acque domestiche grigie e sulle caditoie stradali per le acque meteoriche; d) modalità di conferimento e gestione dei prodotti biodegradabili e compostabili certificati EN 13432 con i rifiuti organici, laddove siano rispettate le condizioni dell’articolo 182 -ter , comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. La Strategia di cui al presente articolo è adottata con il supporto di ISPRA e previa consultazione con i settori interessati, i sistemi di cui all’articolo 8, le Re gioni e Province autonome, i Comuni e le associazioni di consumatori e di protezione ambientale. 3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell’istru zione adotta «Rigenerazione Scuola», il Piano per la tran sizione ecologica e culturale delle scuole, che prevede la realizzazione, a favore della comunità scolastica, di attivi tà formative volte alla promozione della consapevolezza e della conoscenza delle problematiche legate al consumo della plastica monouso e a trasformare le abitudini di vita in chiave sostenibile. Il Piano prevede, altresì, i criteri spe cifici per l’individuazione di soggetti idonei alla realizza zione delle attività formative affinché l’offerta formativa avvenga in modo imparziale e oggettivo. Art. 11. Coordinamento dei piani e programmi 1. Le misure adottate con il presente decreto sono in tegrate nei piani e nei programmi di cui agli articoli 121, 180, 198 -bis , 199, 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli articoli 11 e 12 del decreto legi slativo del 13 ottobre 2010, n. 190, e nei piani di raccol ta e di gestione dei rifiuti istituiti a norma della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019. 2. Le misure adottate per recepire e attuare gli arti coli da 4 a 9 sono conformi alla legislazione alimentare dell’Unione a garanzia dell’igiene e sicurezza degli ali menti, promuovendo, ove possibile, l’uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti. Art. 12. Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso Per stabilire se un contenitore per alimenti sia da con siderare un prodotto di plastica monouso ai fini del pre sente decreto, in aggiunta ai criteri relativi ai contenito ri per alimenti di cui all’allegato è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell’ambiente, in ragione del suo volume o delle sue di mensioni, in particolare nel caso dei contenitori per ali menti monoporzione. Art. 13. Sistemi di informazione e relazioni 1. Il Ministero della transizione ecologica comunica annualmente alla Commissione: a) i dati sui prodotti di plastica monouso di cui alla parte A dell’allegato che sono stati immessi sul mercato ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità all’articolo 4; b) le informazioni sulle misure di cui all’articolo 4; c) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato che sono stati raccolti separa tamente ogni anno sul territorio nazionale, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata in conformità dell’articolo 9; d) i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti pla stica immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismes si raccolti ogni anno sul territorio nazionale; e) le informazioni sul contenuto riciclato presente nelle bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’al legato, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 6; f) i dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti di pla stica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell’alle gato, che sono stati raccolti in conformità all’articolo 8. 2. La comunicazione dei dati di cui al comma 1 è for nita entro diciotto mesi dalla fine dell’anno civile di rife rimento in cui sono stati raccolti. Ai fini di cui al presente articolo, il primo anno civile di riferimento è l’anno 2022 per i dati di cui alle lettere a) , b) , c) e d) del comma 1 e l’anno 2023 per i dati di cui alle lettere e) ed f) del comma 1. 3. I dati di cui al comma 1 sono comunicati per via elettronica secondo il formato stabilito dalla Commissio ne europea. I dati e le informazioni sono accompagnati da un rapporto di controllo della qualità sulle fonti, la metodologia utilizzata, l’organizzazione, la completezza, l’affidabilità e la coerenza degli stessi. — 13 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 Art. 14. Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in viola zione di quanto disposto all’articolo 5, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. La medesima sanzione si applica nei casi di immissione sul mercato o di messa a disposizione di prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle indicate dall’articolo 6, comma 1 o privi dei requisiti di marcatura di cui all’articolo 7, commi 1 e 2. La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immis sione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore. 2. I produttori che non adempiono all’obbligo di parteci pazione ai sistemi di cui all’articolo 8, comma 7 sono puni ti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, laddove la condotta non sia già sanzionata ai sensi dell’ar ticolo 256, comma 8, secondo periodo, o dell’articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all’accerta mento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede ai sensi dell’artico lo 262, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli degli stati di previsio ne degli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all’accertamento e alla contestazione delle violazioni, destinati al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo. 5. Chi con un’azione o omissione viola diverse di sposizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero commette più violazioni della medesima disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata fino al doppio. La medesima sanzione si applica a chi con più azioni o omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. Art. 15. Abrogazioni e disposizioni di coordinamento 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pre sente decreto sono abrogati: a) l’articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; b) l’articolo 226 -quater , commi 1, 2, e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. All’articolo 218, comma 1, lettera dd -bis ), del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole «o altre sostan ze» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente». 3. All’articolo 261, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo periodo è sostituito dal se guente: «A chiunque immette sul mercato interno imbal laggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro». 4. All’articolo 256, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, la parola «234,» è soppressa; b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai soggetti di cui all’articolo 234 che non adempiono agli ob blighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi». 5. Con riferimento ai rifiuti di cui Allegato, Parte E, sezione III, i sistemi costituiti ai sensi dell’articolo 8, comma 2, provvedono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le attività di cui al comma 1 dell’arti colo 232 -bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, in accordo con gli stessi. Art. 16. Disposizioni finanziarie 1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 4, commi 7, 8 e 10 e dall’articolo 5, comma 4, dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazio ne vigente. Art. 17. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il quarantacinque simo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 novembre 2021 MATTARELLA DRAGHI, Presidente del Con siglio dei ministri CINGOLANI, Ministro della transizione ecologica DI MAIO, Ministro degli af fari esteri e della coope razione internazionale CARTABIA, Ministro della giustizia FRANCO, Ministro dell’eco nomia e delle finanze GIORGETTI, Ministro dello sviluppo economico SPERANZA, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: CARTABIA — 14 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 ALLEGATO PARTE A (articolo 4) Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 4 sulla riduzione del consumo 1) Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che sod disfano congiuntamente i seguenti criteri: a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal re cipiente; e c) pronti per il consumo senza ulteriore prepara zione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti PARTE B (articolo 5) Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 5 sulle restrizioni all’immissione sul mercato 1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio; 2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); 3) piatti; 4) cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE; 5) agitatori per bevande; 6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi; 7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i se guenti criteri: a) sono destinati al consumo immediato, sul po sto o da asporto; b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; c) sono pronti per il consumo senza ulteriore pre parazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti; 8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi; 9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espan so e relativi tappi e coperchi. PARTE C (articolo 6) Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 6, com mi da 1 a 4 sui requisiti dei prodotti Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non: a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica; b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g) , del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parla mento europeo e del Consiglio che sono in forma liquida. PARTE D (articolo 7) Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 7 sui requisiti di marcatura 1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi; 2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidi te per l’igiene personale e per uso domestico; 3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercia lizzati in combinazione con i prodotti del tabacco; 4) tazze o bicchieri per bevande. PARTE E (articolo 8) I. Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8, comma 1, su responsabilità estesa del produttore 1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che sod disfano congiuntamente i seguenti criteri: a) sono destinati al consumo immediato, sul po sto o da asporto; b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) sono pronti per il consumo senza ulteriore pre parazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti; 2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato di rettamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione; 3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica; 4) tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 5) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1 -quater , della direttiva 94/62/CE. II. Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, sulla responsabilità estesa del produttore — 15 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 1) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidi te per l’igiene personale e per uso domestico; 2) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono di stribuiti ai consumatori. III. Altri prodotti di plastica monouso di cui all’artico lo 8, comma 3, sulla responsabilità estesa del produttore Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializ zati in combinazione con i prodotti del tabacco. PARTE F (articoli 6 e 9) Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 9 sulla raccolta differenziata e di cui all’articolo 6 comma 5, sui requisiti del prodotto Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre li tri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non: a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica; b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g) , del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida. PARTE G (articolo 10) Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 10 sulle misure di sensibilizzazione 1) Contenitori per alimenti, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri: a) sono destinati al consumo immediato, sul po sto o da asporto; b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; c) sono pronti per il consumo senza ulteriore pre parazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti; 2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato di rettamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione; 3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica; 4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi; 5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercia lizzati in combinazione con i prodotti del tabacco; 6) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidi te per l’igiene personale e per uso domestico; 7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono di stribuiti ai consumatori; 8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1 -quater , della direttiva 94/62/CE; 9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi; 10) prodotti realizzati in materiali biodegradabili e compostabili. N O T E AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra zione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pub blicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE). Note alle premesse: — Si riporta il testo dell’art. 76 Cost.: «Art. 76. — L’esercizio della funzione legislativa non può esse re delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». — L’art. 87 Cost. conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repub blica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. — Si riporta il testo dell’art. 117 Cost.: «Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dal le Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rappor ti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridi ca dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, muni zioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tute la della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum sta tali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e pe nale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni con cernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fon damentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; — 16 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione stata le, regionale e locale; opere dell’ingegno; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rap porti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazio ne; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribu zione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valoriz zazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere re gionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fonda mentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla for mazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legi slazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Cit tà metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Re gioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con indivi duazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere ac cordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». — Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, così recita: «Art. 31 (Procedure per l’esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea) . — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di re cepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successi vi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con com petenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Mini stri interessati in relazione all’oggetto della direttiva. I decreti legislati vi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall’am ministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazio ne alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acqui sito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repub blica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commis sioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ov vero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non in tenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigen za di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi inte grativi d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parla mentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di cia scuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi ema nati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell’Unione europea di cui all’art. 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo pe riodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all’art. 36 per il recepimento degli atti delegati dell’Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell’art. 117, quin to comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all’art. 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell’art. 33 e attinen ti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all’art. 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri par lamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmet te i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l’at tuazione del diritto dell’Unione europea) . — 1. Salvi gli specifici prin cipi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’art. 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture ammini strative, secondo il principio della massima semplificazione dei proce dimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vi genti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attra verso il riassetto e la semplificazione normativi con l’indicazione espli cita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di sempli ficazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di rego lazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell’art. 14, commi 24 -bis , 24 -ter e 24 -quater , della legge 28 novembre 2005, n. 246; — 17 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arre sto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’am menda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quel la dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del paga mento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione pre senta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, compre se quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni am ministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provve dimenti dell’amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei li miti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l’illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legisla tivi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall’art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle even tualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all’art. 117, quarto comma, della Co stituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all’attuazione di altri atti dell’Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già at tuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corri spondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all’art. 31 si tie ne conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell’Unione euro pea comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraver so le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la ce lerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepi mento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani ri spetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». — Il testo degli articoli 1 e 22 e dell’allegato A della legge 22 apri le 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – legge di de legazione europea 2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, così recita: «Art. 1. (Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l’attuazione degli altri atti dell’Unione europea) . — 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo quelli specifici dettati dalla presente legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali de rivanti dalla pandemia di COVID-19, i decreti legislativi per il recepi mento delle direttive europee e l’attuazione degli altri atti dell’Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all’allegato A. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono tra smessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’eser cizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1. Alla relativa copertu ra, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede me diante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’art. 41 -bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la do tazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successi vamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzia no le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». «Art. 22 (Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della di rettiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente) . — 1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’art. 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) garantire una riduzione duratura del consumo dei pro dotti monouso elencati nella parte A dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all’art. 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) incoraggiare l’uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemen te a quanto previsto dall’art. 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti; c) ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con ali menti elencati nella parte B dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all’immissione nel mercato dei mede simi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l’immissione nel mercato qualora rea lizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile; d) ai sensi dell’art. 10 della direttiva (UE) 2019/904, adot tare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incen tivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla diret tiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori; e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all’art. 12, secondo comma, della direttiva stessa; f) introdurre, conformemente all’art. 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dis suasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazio ne della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all’accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all’interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera; — 18 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 g) abrogare l’articolo 226 -quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904. 2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si prov vede ai sensi dell’art. 1, comma 3, della presente legge. Qualora la do tazione del fondo di cui all’art. 41 -bis della legge n. 234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo adottato ai sensi del com ma 1 del presente articolo è emanato solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti ri sorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all’art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». «Allegato A (articolo 1, comma 1) 1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consi glio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presun zione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedi menti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018); 2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020); 3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consi glio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/ UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la for nitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media au diovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato (termine di recepimento: 19 settembre 2020); 4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armoniz zazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’impo sta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di recepimento: 31 dicembre 2019); 5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consi glio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle co municazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2020); 6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consi glio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 30 giugno 2021); 7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della con correnza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021); 8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consi glio, del 19 marzo 2019, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unio ne (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 19 ottobre 2021); 9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consi glio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (termine di rece pimento: 1° maggio 2021); 10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsifi cazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31 maggio 2021); 11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consi glio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consi glio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la diret tiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consi glio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/ CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepi mento: 7 giugno 2021); 14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/ CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanzia ria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitaliz zazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022); 18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consi glio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2021); 19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consi glio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/ GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 28 giugno 2022); 20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consi glio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (ter mine di recepimento: 3 luglio 2021); 21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consi glio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25 ottobre 2020 per l’articolo 70, punto 4), e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva); 22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad au mentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 luglio 2021); 23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (rifusione) (termine di recepi mento: 17 luglio 2021); 24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di rece pimento: 1° agosto 2021); 25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea (termine di recepimento: 1° agosto 2022); 26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accer tamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 1° agosto 2021); — 19 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consi glio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto 2022); 28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consi glio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consi glio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel tra sporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimen to: 2 agosto 2021); 31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepi mento: 17 dicembre 2021); 32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (termine di recepimento: 17 dicembre 2021); 33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 no vembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (termine di recepi mento: 31 dicembre 2020); 34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/ CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/ UE (termini di recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all’art. 64, punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva); 35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 27 novembre 2019, relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE(termine di recepimento: 8 luglio 2021); 36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comu ne d’imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione (termine di recepimento: 30 giugno 2022); 37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (termine di re cepimento: 31 dicembre 2021); 38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzio ne di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023); 39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’im posta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).». — La legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302, S.O. — Il testo dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disci plina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Con siglio dei ministri) così recita: «Art. 14 (Decreti legislativi) . — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legisla tivo» e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislati vo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di ogget ti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In rela zione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizza zione dell’esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere del le Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia en tro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Com missioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». — Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pub blicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. — La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consi glio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di de terminati piani e programmi sull’ambiente, è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 2001, n. L 197. — La direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE re lativa ai rifiuti, è pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150. — Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. — La direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, è pubblicata nella G.U.U.E. 12 giu gno 2019, n. L 155. — La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai ser vizi della società dell’informazione (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE) , è pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241. — Il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza per manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interes se comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferen za Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, così recita: «Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Confe renza unificata) . — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferen za Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Mini stro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione na zionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di pro vincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’art. 17 della legge 8 giu gno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. — 20 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne rav visi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.». Note all’art. 2: — La Parte quarta del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così rubricata: «Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bo nifica dei siti inquinati». Note all’art. 3: — Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valu tazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (RE ACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Com missione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396. — Il testo degli articoli 183 e 218 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così recita: “Art. 183 (Definizioni). — 1. Ai fini della parte quarta del pre sente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle dispo sizioni speciali, si intende per: a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi; b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o più carat teristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto; b -bis ) «rifiuto non pericoloso»: rifiuto non contemplato dalla lettera b) ; b -ter ) «rifiuti urbani»: 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta diffe renziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata prove nienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L -quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L -quinquies ; 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dal lo svuotamento dei cestini portarifiuti; 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque sog gette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5; b -quater ) «rifiuti da costruzione e demolizione» i rifiuti pro dotti dalle attività di costruzione e demolizione; b -quinquies ) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lette ra b -ter ) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; b -sexies ) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produ zione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse setti che, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque re flue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione; c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, mine rale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destina to, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmis sione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici; d) «rifiuti organici»: rifiuti biodegradabili di giardini e par chi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all’ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendi ta al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare; d -bis ) «rifiuti alimentari»: tutti gli alimenti di cui all’art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti; e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domesti che, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto; f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce ri fiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica o giuri dica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; g -bis ) «regime di responsabilità estesa del produttore»: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la respon sabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto; h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti; m) «prevenzione»: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; n) «gestione dei rifiuti»: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervi sione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commer ciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preli minari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da even ti atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati; o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preli minare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di ri fiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reim piegati senza altro pretrattamento; r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale pro dotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, in clusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; — 21 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una par ticolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; t -bis ) «recupero di materia»: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento; u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraver so cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; u -bis ) «riempimento»: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utiliz zati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summen zionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perse guire tali fini; v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi operazione di ri ciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazio ne degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei conta minanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli; z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupe ro di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del presente de creto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; aa) «stoccaggio»: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’al legato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta; bb) «deposito temporaneo prima della raccolta»: il raggrup pamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’art. 185 -bis ; cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazio ne e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazio ne dell’art. 184 -ter , il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale; dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità; ee) «compost»: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualifi cati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione; ff) «digestato da rifiuti»: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requi siti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui all’art. 268, comma 1, lettera b) ; hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di cui all’art. 74, comma 1, lettera ff) ; ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica atmosferica di cui all’art. 268, comma 1, lettera a) ; ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla let tera oo) , volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori tecniche disponibili quali definite all’art. 5, comma 1, lett. l -ter ) del presente decreto; oo) «spazzamento delle strade»: modalità di raccolta dei ri fiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito; pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pub blica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di tra sporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei ri fiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione; qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che soddi sfa le condizioni di cui all’art. 184 -bis , comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’art. 184 -bis , comma 2; qq -bis ) «compostaggio di comunità»: compostaggio effettua to collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti; qq -ter ) «compostaggio»: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti non ché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.». «Art. 218 (Definizioni) . — 1. Ai fini dell’applicazione del pre sente titolo si intende per: a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsia si natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imbal laggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore; c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imbal laggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro ma nipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei; e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di im ballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rota zioni all’interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito; e -bis ) imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale; — 22 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di im ballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’art. 183, com ma 1, lettera a) , esclusi i residui della produzione; g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all’art. 183, comma 1, lettera d) ; h) – p) ; q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recu peratori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori; r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbri canti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio; s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni; t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari; u) utente finale: il soggetto che nell’esercizio della sua at tività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate; v) consumatore: il soggetto che fuori dall’esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate; z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 220; aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall’inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell’imballaggio stesso; bb) ritiro: l’operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili; cc) ripresa: l’operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall’utilizzatore o utente finale, escluso il consuma tore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell’imballaggio stesso; dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso. dd -bis ) plastica: un polimero ai sensi dell’art. 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consi glio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse; dd -ter ) borse di plastica: borse con o senza manici, in plasti ca, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti; dd -quater ) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto; dd -quinquies ) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi; dd -sexies ) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti; dd -septies ) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Co mitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002; dd -octies ) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produtto ri e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti. 1 -bis . Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di “rifiuto”, “gestione dei rifiuti”, “raccolta”, “raccolta differenziata”, “prevenzione”, “riutilizzo”, “trattamento”, “recupero”, “riciclaggio” e “smaltimento” di cui all’art. 183, comma 1, lettere a) , g -bis ), m) , n) , o) , p) , r) , s) , t) , u) e z) . 2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell’art. 3 del la direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/ CE e sugli esempi illustrativi riportati nell’Allegato E alla parte quarta del presente decreto.». — Il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/ CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316. — Il testo dell’art. 45 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O., così recita: «Art. 45 (Definizioni) . — 1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si intende per: a) “consumatore”: la persona fisica, di cui all’art. 3, com ma 1, lettera a) ; b) “professionista”: il soggetto, di cui all’art. 3, comma 1, lettera c) ; c) “bene”: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l’acqua, il gas e l’elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; d) “beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore”: qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o deci sione individuale del consumatore; e) “contratto di vendita”: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi; f) “contratto di servizi”: qualsiasi contratto diverso da un con tratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo; g) “contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclu sivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclu sione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; h) “contratto negoziato fuori dei locali commerciali”: qual siasi contratto tra il professionista e il consumatore: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professio nista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) per cui è stata fatta un’offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 3) concluso nei locali del professionista o mediante qual siasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simul tanea del professionista e del consumatore; oppure; 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l’effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore; i) “locali commerciali”: 1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al detta glio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure; 2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale; l) “supporto durevole”: ogni strumento che permetta al con sumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; m) “contenuto digitale”: i dati prodotti e forniti in formato digitale; — 23 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 n) “servizio finanziario”: qualsiasi servizio di natura banca ria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investi mento o di pagamento; o) “asta pubblica”: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all’asta di persona, mediante una tra sparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è vincolato all’acquisto dei beni o servizi; p) “garanzia”: qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il “garante”), assunto nei confronti del consumatore, in ag giunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiara zione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto; q) “contratto accessorio”: un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista.». — Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pe sca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Con siglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2013, n. L 354. — Il testo dell’art. 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 (Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle di sposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati mem bri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13, così recita: «Art. 2 (Definizioni) . — Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: b) tabacco: foglie e altre parti naturali, lavorate o non lavorate della pianta di tabacco, compreso il tabacco espanso e ricostituito; c) tabacco da pipa: il tabacco che può essere consumato me diante un processo di combustione e destinato esclusivamente a essere utilizzato in una pipa; d) tabacco da arrotolare: il tabacco che può essere utilizzato dai consumatori o dalle rivendite per confezionare le sigarette; e) prodotti del tabacco: i prodotti che possono essere consu mati e sono costituiti, anche parzialmente, da tabacco, geneticamente modificato o no; f) prodotto del tabacco non da fumo: un prodotto del tabacco che non comporta un processo di combustione, quale il tabacco da ma sticare, il tabacco da fiuto e il tabacco per uso orale; g) tabacco da masticare: un prodotto del tabacco non da fumo destinato esclusivamente ad essere masticato; h) tabacco da fiuto: un prodotto del tabacco non da fumo che può essere consumato per via nasale; i) prodotti del tabacco per uso orale: tutti i prodotti del ta bacco destinati a un uso orale, ad eccezione di quelli destinati a essere inalati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente da tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di tali forme, specialmente quelle presentate in sacchetti-porzioni o sacchetti porosi; j) tabacco da fumo: i prodotti del tabacco diversi dai prodotti del tabacco non da fumo; l) sigaretta: un rotolo di tabacco che può essere consumato mediante un processo di combustione come anche definito all’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE; m) sigaro: un rotolo di tabacco che può essere consumato mediante un processo di combustione come anche definito all’art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE; n) sigaretto: un tipo di sigaro piccolo, come anche definito all’art. 8, paragrafo 1, della direttiva 2007/74/CE del Consiglio; o) tabacco per pipa ad acqua: un prodotto del tabacco che può essere consumato mediante una pipa ad acqua. Ai fini del presen te decreto, il tabacco per pipa ad acqua è considerato un prodotto del tabacco da fumo. Se un prodotto può essere usato sia mediante una pipa ad acqua che come tabacco da arrotolare, è considerato tabacco da arrotolare; p) prodotto del tabacco di nuova generazione: un prodotto del tabacco che soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni: 1) non rientra nelle categorie seguenti: sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, sigari, siga retti, tabacco da masticare, tabacco da fiuto o tabacco per uso orale; 2) è immesso sul mercato dopo il 19 maggio 2014; q) prodotto da fumo a base di erbe: un prodotto a base di piante, erbe o frutta che non contiene tabacco e che può essere consu mato mediante un processo di combustione; r) sigaretta elettronica: un prodotto utilizzabile per il con sumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio. Le sigarette elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore di ri carica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce monouso; s) contenitore di liquido di ricarica: flacone che contiene un liquido contenente nicotina utilizzabile per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabile solo a seguito di miscelazione con altre sostanze; t) ingrediente: il tabacco, un additivo e qualunque sostanza o elemento presente in un prodotto finito del tabacco o in prodotti corre lati, compresi cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti collanti; u) nicotina: gli alcaloidi nicotinici; v) catrame: il condensato di fumo grezzo anidro ed esente da nicotina; z) emissioni: le sostanze rilasciate quando un tabacco o un prodotto correlato è utilizzato nel modo previsto, ad esempio le sostan ze presenti nel fumo o le sostanze rilasciate durante l’uso dei prodotti del tabacco non da fumo; aa) livello massimo o livello massimo di emissioni: la quan tità o l’emissione massima, anche pari a zero, di una sostanza, misurata in milligrammi, in un prodotto del tabacco; bb) additivo: una sostanza diversa dal tabacco che è aggiun ta a un prodotto del tabacco, in una confezione unitaria o in qualsiasi imballaggio esterno; cc) aroma: un additivo che conferisce odore o gusto ovvero odore e gusto; dd) aroma caratterizzante: un odore o un gusto chiaramente distinguibile, diverso da uno di tabacco, dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, ivi compresi, ma non soltanto, frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, mentolo o vaniglia, che è percepibile prima o durante il consumo del prodotto del tabacco; ee) capacità di indurre dipendenza: il potenziale farmacolo gico di una sostanza di indurre dipendenza, condizione che incide sulla capacità dell’individuo di controllare il proprio comportamento, di nor ma tramite un meccanismo di gratificazione o una riduzione dei sintomi astinenziali, o entrambi; ff) tossicità: il grado di nocività di una sostanza per l’organi smo umano, intendendo anche gli effetti che si manifestano nel tempo, di solito mediante consumo o esposizione ripetuti o continui; gg) mutamento sostanziale della situazione: un aumento mi nimo del 10 per cento del volume delle vendite per una data catego ria di prodotti in almeno cinque Stati membri, registrato sulla base dei dati delle vendite trasmessi a norma dell’art. 6, comma 7, oppure un aumento minimo di cinque punti percentuali della diffusione dell’uso nel gruppo di consumatori di età inferiore ai 25 anni in almeno cin que Stati membri per rispettiva categoria di prodotto, registrato sulla base dell’indagine speciale Eurobarometro 385 del maggio 2012 o di analoghi studi di diffusione; in ogni caso, si considera che non vi è un mutamento sostanziale della situazione se il volume delle vendite della categoria di prodotti al dettaglio non supera il 2,5 per cento delle vendi te totali di prodotti del tabacco a livello dell’Unione europea; hh) imballaggio esterno: qualsiasi imballaggio con il quale i prodotti del tabacco o i prodotti correlati sono immessi sul mercato e che comprende una confezione unitaria o un insieme di confezioni unitarie; gli incarti trasparenti non sono considerati come imballaggio esterno; ii) confezione unitaria: la più piccola confezione singola di un prodotto del tabacco o di un prodotto correlato immesso sul mercato; — 24 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 ll) busta: confezione unitaria di tabacco da arrotolare avente la forma di un sacchetto rettangolare con una aletta che lo chiude o di una busta autoportante; mm) avvertenza relativa alla salute: un’avvertenza relativa agli effetti nocivi sulla salute umana del prodotto o altre conseguenze indesiderate del suo consumo, tra cui le avvertenze testuali, le avverten ze combinate relative alla salute, le avvertenze generali e i messaggi di informazione, secondo quanto previsto dal presente decreto; nn) avvertenza combinata relativa alla salute: un’avvertenza relativa alla salute composta da un’avvertenza testuale combinata a una fotografia o a un’illustrazione corrispondente, secondo quanto previsto dal presente decreto; oo) vendite a distanza transfrontaliere: vendite a distanza ai consumatori nelle quali, al momento dell’ordine del prodotto a una rivendita, il consumatore si trova in uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dal paese terzo di stabilimento di tale rivendita. Una rivendita si considera stabilita in uno Stato membro: 1) se, trattandosi di una persona fisica, questi ha la propria sede di attività in quello Stato membro; 2) se, negli altri casi, la rivendita ha la sede legale, l’am ministrazione centrale o la sede di attività, comprese filiali, agenzie o qualsiasi altra sede, in quello Stato membro; pp) consumatore: una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; qq) sistema di verifica dell’età: un sistema informatico che conferma inequivocabilmente l’età del consumatore con strumenti elet tronici, in conformità delle norme nazionali; rr) fabbricante: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; ss) importazione di prodotti del tabacco o di prodotti corre lati: l’entrata di tali prodotti nel territorio dell’Unione, a meno che tali prodotti siano soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo al momento dell’entrata nell’Unione, non ché lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo; tt) importatore di prodotti del tabacco o di prodotti correlati: il proprietario o il titolare del diritto di disporre dei prodotti del tabacco o dei prodotti correlati introdotti nel territorio dell’Unione; uu) immissione sul mercato: il fatto di mettere prodotti, in dipendentemente dal loro luogo di fabbricazione, a disposizione dei consumatori dell’Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza; nel caso di vendite a distanza transfronta liere il prodotto è considerato immesso sul mercato nello Stato membro in cui si trova il consumatore; vv) rivendita: qualsiasi punto vendita nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato, anche da una persona fisica.». Note all’art. 4: — Il testo degli articoli 206 e 206 -ter del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così recita: «Art. 206 (Accordi, contratti di programma, incentivi) . — 1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la ra zionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con impre se di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto: a) l’attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recu pero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; b) la sperimentazione, la promozione, l’attuazione e lo svi luppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favo rire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inqui nanti e comunque riciclabili; d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la sperimentazione, la promozione e l’attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g) l’adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell’impianto di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l’eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; i) l’impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pub blici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l) l’impiego di sistemi di controllo del recupero e della ridu zione di rifiuti. 2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per: a) pro muovere e favorire l’utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001; b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero. 3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente arti colo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e posso no prevedere semplificazioni amministrative. 4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter ritorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanzia mento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei medesimi. 5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 del la Commissione delle Comunità europee è inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare nell’ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.». «Art. 206 -ter (Accordi e contratti di programma per incenti vare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi) . — 1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all’acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo o dal recupero degli scarti e dei mate riali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma: a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rive nienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti; b) con enti pubblici; c) con soggetti pubblici o privati; d) con le associazioni di categoria, ivi comprese le associa zioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio; e) con associazioni senza fini di lucro, di promozione sociale nonché con imprese artigiane e imprese individuali; f) con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all’applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore. 2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 han no ad oggetto: a) l’erogazione di incentivi in favore di attività imprendito riali di produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del presente decreto e della normativa dell’Unione europea, e l’erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di pro duzione e di preparazione dei materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali di produzione e di commercializzazione di prodotti e componenti di pro dotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; — 25 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 b) l’erogazione di incentivi in favore di attività imprendito riali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e defi niti secondo le norme UNI EN 13242: 2013 e UNI EN 12620: 2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, così come definiti dalla norma UNI 10667-13: 2013, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione; c) l’erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di cui alle lettere a) e b) . 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipu lazione dei medesimi accordi e contratti secondo criteri che privilegino prioritariamente le attività per il riutilizzo, la produzione o l’acquisto di beni riciclati utilizzati per la stessa finalità originaria e sistemi produt tivi con il minor impatto ambientale rispetto ai metodi tradizionali.». — Il testo dell’art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien nale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Uf ficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O., così recita: «Art. 1. — ( Omissis ). 1126. È autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare l’at tuazione e il monitoraggio di un “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”, predisposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lo sviluppo economico, d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414. Il Piano prevede l’adozione di misure volte all’integrazione del le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri: a) riduzione dell’uso delle risorse naturali; b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili; c) riduzione della produzione di rifiuti; d) riduzione delle emissioni inquinanti; e) riduzione dei rischi ambientali.». — Il testo dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), pubbli cato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, così recita: «Art. 17 (Oggetto) . — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre som me a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confron ti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazio ne del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’impo sta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i cre diti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione; b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli ar ticoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’Art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’im posta sul valore aggiunto; d) all’imposta prevista dall’Art. 3, comma 143, lettera a) , del la legge 23 dicembre 1996, n. 662; [d -bis ) all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;] e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’Art. 49, comma 2, lettera a) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’Art. 20; h -bis ) al saldo per il 1997 dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all’Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall’Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazio ni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h -ter ) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h -quater ) al credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche; h -quinquies ) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS, ai sensi dell’art. 6 -quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, con vertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e succes sive modificazioni; h -sexies ) alle tasse sulle concessioni governative; h -septies ) alle tasse scolastiche. 2 -bis . 2 -ter . Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agen zia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato. 2 -quater . In deroga alle previsioni di cui all’art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’art. 35, comma 15 -bis , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a pre scindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quan do la partita IVA risulti cessata. 2 -quinquies . In deroga alle previsioni di cui all’art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato noti ficato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’art. 35, comma 15 -bis , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dal la data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione. — 26 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 2 -sexies . Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in vio lazione di quanto previsto dai commi 2 -quater e 2 -quinquies , il model lo F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.». — Il testo dell’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien nale dello Stato (legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Uf ficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., così recita: «Art. 1. — ( Omissis ). 53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle dispo sizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da in dicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L’ammontare ecceden te è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d’imposta di cui all’ articolo 1, comma 280, della leg ge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio 2010.». — Il testo dell’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Di sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O., così recita: «Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e versa menti diretti). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per cia scun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro. 2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate. 3. All’art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: “h -bis ) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabel le A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720”. 4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d’imposta o dagli intermediari i re lativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclu sivamente all’applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell’art. 13, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versa menti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell’importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente di sposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e co munque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d’imposta o l’intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell’imposta. 5. All’art. 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: “entro il termine pre visto dall’art. 2946 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di decadenza di quarantotto mesi”. 6. All’art. 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: “di diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “di quarantotto mesi”.». — Il testo degli articoli 61 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicem bre 1986, n. 302, S.O., così recita: «Art. 61 (Interessi passivi). — 1. Gli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del com ma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 15.». «Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito d’impre sa) . — 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di compe tenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’eser cizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni. 2. Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà; b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano soste nute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri con tratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi; c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell’emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammor tamento del prestito. 3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze con corrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico. 3 -bis . Le minusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non pos siedono i requisiti di cui all’art. 87 non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, per cepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si ap plica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’art. 85, comma 1, lettere c) e d) , e i relativi costi. 3 -ter . Le disposizioni del comma 3 -bis si applicano con rife rimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddi sfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 87. 3 -quater . Resta ferma l’applicazione dell’art. 37 -bis del decre to del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivan ti da operazioni iniziate nel periodo d’imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3 -bis . 3 -quinquies . I commi 3 -bis , 3 -ter e 3 -quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazio nali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. 3 -sexies . Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai com mi 3 -bis e 3 -ter il contribuente interpella l’amministrazione ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. 4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto eco nomico relativo all’esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall’impresa. Sono tuttavia deducibili: a) quelli imputati al conto economico di un esercizio pre cedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri speci ficamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono am messi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. — 27 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistinta mente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalen ze di cui all’art. 87, non rilevano ai fini dell’applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95, sono dedu cibili nella misura del 75 per cento. 6. 7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. 8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l’acquisto del diritto d’usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell’art. 89. 9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all’art. 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente com porti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all’art. 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.». — Il testo dell’art. 41 -bis della citata legge n. 234 del 2012, così recita: «Art. 41 -bis (Fondo per il recepimento della normativa euro pea) . — 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell’or dinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle com petenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di pre visione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2015, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all’art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente ridu zione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accanto namento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». Note all’art. 5: — Per il testo dell’art. 41 -bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all’art. 4. Note all’art. 6: — Per i riferimenti normativi della direttiva 2019/904, si veda nel le note alle premesse. Note all’art. 7: — Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicem bre 2020 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) , è pubblicato nella G.U.U.E. 18 dicembre 2020, n. L 428. — Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, si veda nelle note all’art. 3. Note all’art. 8: — Il titolo II della Parte Quarta del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così recita: «Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bo nifica dei siti inquinati Titolo II - Gestione degli imballaggi». — Il testo degli articoli 178 -bis e 178 -ter del citato decreto legisla tivo 3 aprile 2006, n. 152, così recita: «Art. 178 -bis (Responsabilità estesa del produttore) . — 1. Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello svi luppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono istituiti, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore. Con il medesimo decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilità estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto dell’art. 178 -ter , e sono altresì determinate le misure che includono l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilità finanziaria per tali at tività nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto. 2. La responsabilità estesa del produttore del prodotto è ap plicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all’art. 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici. 3. I regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con i decreti di cui al comma 1 prevedono misure appropriate per incoraggia re una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano se condo i criteri di priorità di cui all’art. 179 e nel rispetto del comma 4 dell’art. 177. Tali misure incoraggiano, tra l’altro, lo sviluppo, la pro duzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente du revoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell’im patto dell’intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo. 4. I decreti di cui al comma 1: a) tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sanitari, ambientali e so ciali, rispettando l’esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno; b) disciplinano le eventuali modalità di riutilizzo dei prodotti nonché di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includono l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla moda lità di riutilizzo e riciclo; c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema. 5. Nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i regimi di responsabilità estesa del pro duttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.». «Art. 178 -ter (Requisiti generali minimi in materia di responsa bilità estesa del produttore) . — 1. I regimi di responsabilità estesa del produttore rispettano i seguenti requisiti: a) definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i perti nenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i pro duttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti — 28 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell’economia sociale; b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiet tivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quan titativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/CE del Par lamento europeo e del Consiglio, e definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore; c) adozione di un sistema di comunicazione delle informa zioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b) , da parte dei produttori, tramite il Registro di cui al comma 8; d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei pro duttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza; e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la prepara zione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la pre venzione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici. 2. I regimi di responsabilità estesa assicurano: a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodot ti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono più proficue e fornendo un’adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate; b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzati vi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore; c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da re golari verifiche indipendenti, e inviate al soggetto di cui al comma 4, per valutare: 1. la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b) ; 2. la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformi tà del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006; d) pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera b) , e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su: 1. proprietà e membri; 2. contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato; 3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti. 3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dal la responsabilità estesa del produttore, versano un contributo finanzia rio affinché lo stesso: a) copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore im mette sul mercato nazionale: 1) costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro suc cessivo trasporto; 2) costi della cernita e del trattamento necessario per rag giungere gli obiettivi dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti te nendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime seconda rie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate; 3) costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al comma 1, lettera b) ; 4) costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera e) ; 5) costi della raccolta e della comunicazione dei dati a nor ma del comma 1, lettera c) ; b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in mate ria di responsabilità estesa del produttore, sia modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approc cio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla perti nente normativa dell’Unione e, se del caso, sulla base di criteri armo nizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno; c) non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti, sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati. 4. La lettera a) di cui al comma 3 non si applica ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE. Il principio della copertura finanziaria dei costi, così come declinato alla lettera a) del comma 3 può essere dero gato, previa autorizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove ricorra la necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica del regime di responsa bilità estesa, a condizione che: a) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l’80 per cento dei costi necessari; b) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l’80 per cento dei costi necessari; c) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei costi necessari; d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da pro duttori originali di rifiuti o distributori. 5. La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell’ambito dei regimi di re sponsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018. 6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto de gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e, in particolare: a) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 9 nel Registro nazionale di cui al comma 8 e ne verifica la correttezza e la provenienza; b) analizza i bilanci di esercizio ed effettua analisi compa rative tra i diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali anomalie; c) analizza la determinazione del contributo ambientale di cui al comma 3; d) controlla che vengano raggiunti gli obbiettivi previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a favori re la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e ne monitora l’attuazione; e) verifica la corretta attuazione delle previsioni del presente articolo per ciascun sistema istituito e per tutti i soggetti responsabili. 7. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter ritorio e del mare sono definite le modalità di vigilanza e controllo di cui al comma 6. 8. Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e con trollo di cui al comma 6, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 7; in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell’Unione che immettono prodotti sul territorio nazio nale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall’istituzione di un regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizza to per l’adempimento degli obblighi e l’iscrizione al Registro. 9. I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al Registro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7: i dati relativi all’immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio — 29 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 progetto; entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell’attività di gestione in caso di sistemi indi viduali; entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all’anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contri buto ambientale; entro il 31 ottobre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno successivo; entro il 31 ottobre di ogni anno l’entità del contributo ambientale per l’anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.». — La direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/ UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) , è pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n. L 151. — Per il testo degli articoli 206 e 206 -ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all’art. 4. Note all’art. 9: — Per i riferimenti del titolo II della Parte Quarta del decreto legi slativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all’art. 8. — Il testo dell’art. 13 -ter del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 (Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensi li, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostan ze d’uso personale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1973, n. 104, S.O., così recita: «Art. 13 -ter . — 1. In deroga a quanto stabilito all’art. 13 è con sentita la produzione di bottiglie e vaschette per alimenti in polietilen tereftalato a condizione che: a) la materia plastica di recupero sia costituita da bottiglie di polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal presente decreto e dalla normativa comunitaria vigente; b) i produttori di bottiglie e di vaschette per alimenti impie ghino polietilentereftalato riciclato prodotto da un processo di riciclo in grado di garantire la conformità dell’oggetto finito all’art. 3 del regola mento CE n. 1935/2004; c) lo specifico processo di riciclo che fornisce il polietilen tereftalato riciclato sia inserito nel “Registro delle domande valide per l’autorizzazione del processo di riciclo” sottoposte all’Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell’art. 13 del regolamento CE n. 282/2008. 2. Le bottiglie di cui al comma 1 devono contenere almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e possono essere impiegate a con tatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a tempera tura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo. 3. Le vaschette per alimenti di cui al comma 1 possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione pro lungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo, ma non devono essere utilizzate in forno convenzionale o in forno a microonde. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle bottiglie e vaschette per alimenti legalmente fabbricate e/o com mercializzate in uno Stato membro dell’Unione Europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricate in uno degli Stati firmatari dell’Associa zione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE). 5. I produttori di bottiglie e vaschette per alimenti che impieghi no materia prima plastica riciclata devono notificare all’Autorità sani taria territorialmente competente l’impiego di polietilentereftalato rici clato, indicando il numero di Registro di cui al comma 1, lettera c) .». Note all’art. 10: — Il testo degli articoli 177 e 182 -ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, così recita: «Art. 177 (Campo di applicazione e finalità) . — 1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in par ticolare della direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impat ti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia e l’efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un’economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell’Unione. 2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse. 3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o com plementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. 4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, non ché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare inte resse, tutelati in base alla normativa vigente. 5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d’in tesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati. 6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativa mente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti diret tamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferi mento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all’art. 195, comma 2, lettera a) , e nel rispetto delle procedure di in formazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare ri ferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317. 7. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordi namenti alle disposizioni di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema con tenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 8. Ai fini dell’attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Mini stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi del supporto tecnico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricer ca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». «Art. 182 -ter (Rifiuti organici) . — 1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agri cole alimentari e forestali, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano favoriscono, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente, il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in modo da rispettare un elevato livello di protezio ne dell’ambiente e che dia luogo ad un prodotto in uscita che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità. L’utilizzo in agricoltura è con sentito per i soli prodotti in uscita conformi alla normativa vigente sui fertilizzanti. 2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure rac colti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti. 3. Le attività di compostaggio sul luogo di produzione com prendono oltre all’autocompostaggio anche il compostaggio di comu nità realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative da stabilirsi con decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territo rio e del mare di concerto con il Ministro della salute. 4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti di Governo dell’ambito ed i Comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all’art. 199 e la pianifi cazione urbanistica. — 30 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pro muovono la produzione e l’utilizzo di materiali ottenuti dal riciclaggio di rifiuti organici. 6. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di bio degradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove: a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi; b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi iden tificativi del produttore e del certificatore nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta dif ferenziata e riciclo dei rifiuti organici; c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera tale da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico. 7. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente disposizio ne, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sta bilisce livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e individua precisi criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte nonché degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti.». Note all’art. 11: — Il testo degli articoli 121, 180, 198 -bis , 199, 225 del citato de creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così recita: «Art. 121 (Piani di tutela delle acque) . — 1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell’Allegato 4 alla parte terza del pre sente decreto. 2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentiti le province e gli enti di Governo dell’ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 di cembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza. 3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garan tire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. 4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare: a) i risultati dell’attività conoscitiva; b) l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; c) l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento; d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro inte grate e coordinate per bacino idrografico; e) l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; f) il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti; g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici; g -bis ) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti ri spetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggior nati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini; h) l’analisi economica di cui all’Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 119 concernenti il recupero dei costi dei ser vizi idrici; i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente. 5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pia nificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle re gioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effet tuati ogni sei anni.». «Art. 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti) . — 1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del le politiche agricole alimentari e forestali, adotta il Programma nazio nale di prevenzione dei rifiuti. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa idonei indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione dell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite. 2. Fatte salve le misure già in essere, il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende misure che: a) promuovono e sostengono modelli di produzione e consu mo sostenibili; b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l’uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili nonché l’utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti; d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di siste mi che promuovono attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, non ché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione; e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni e di manutenzione, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezza ture o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza; f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all’estrazione di minerali, all’industria manifat turiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili; g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzio ne primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all’obiet tivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 per cento i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al detta glio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030. Il Programma na zionale di prevenzione dei rifiuti comprende una specifica sezione de dicata al Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari che favorisce l’impiego degli strumenti e delle misure finalizzate alla riduzione degli sprechi secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166; h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di ri distribuzione per il consumo umano, dando priorità all’utilizzo uma no rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari; i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze perico lose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell’Unione; l) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio; m) identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti terrestri e acquatici, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti; n) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente acquatico come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l’inquina mento acquatico di ogni tipo; o) sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla preven zione della loro dispersione. 3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di un articolo, quale definito al punto 33 dell’art. 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, trasmette le informazioni di cui — 31 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 all’art. 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all’Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite il format e la modalità di trasmissione stabiliti dalla medesima Agenzia ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE. L’attività di controllo è esercitata in linea con gli accordi Stato-regioni in materia. Con successivo decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità di analisi dei dati trasmessi dai fornitori di articoli. 4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare controlla e valuta l’attuazione delle misure di prevenzione di cui al comma 2. 5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell’art. 9, para grafo 7, della direttiva 2008/98/CE, valuta l’attuazione delle misure sul riutilizzo. 6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con trollano e valutano l’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della me todologia stabilita ai sensi dell’art. 9, paragrafi 5 e 8, della direttiva 2008/98/CE.». «Art. 198 -bis (Programma nazionale per la gestione dei rifiu ti) . — 1. Il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare predispone, con il supporto di ISPRA, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del presente decreto, ed è approvato, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare. 2. Il Programma nazionale fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all’art. 199 del presente decreto. 3. Il Programma nazionale contiene: a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiu ti per tipo, quantità, e fonte; b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione; c) l’adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, incluse quelle deri vanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzio ne, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi stessi; d) l’indicazione dei criteri generali per l’individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra Regioni ai sensi dell’art. 117, ottavo comma, della Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed econo mico, sulla base del principio di prossimità, anche relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento con quanto previsto all’art. 195, comma 1, lettera f) ; e) lo stato di attuazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal diritto dell’Unione europea in relazione alla ge stione dei rifiuti e l’individuazione delle politiche e degli obiettivi in termedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno raggiungimento dei medesimi; f) l’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei ri fiuti, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio so cioeconomico fra le aree del territorio nazionale; g) l’individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l’economia circolare e di misure che ne possano promuo vere ulteriormente il loro riciclo; h) la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economica circolare; i) il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, definito d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell’istruttoria presentata da ciascuna Regione e Provincia autonoma. 4. Il Programma nazionale può, inoltre, contenere: a) l’indicazione delle misure atte ad incoraggiare la raziona lizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti; b) la definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà tra Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze. 5. In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigo re della presente disposizione. Il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo conto, tra l’altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.». «Art. 199 (Piani regionali) . — 1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d’ambito di cui all’art. 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli artico li 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182 -bis ed in conformità ai criteri ge nerali stabiliti dall’art. 195, comma 1, lettera m) , ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. L’approvazione dei piani regionali avviene tramite atto am ministrativo e si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso gli uffici competenti sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate. 2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l’analisi della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico inte ressato, le misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. 3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: a) l’indicazione del tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all’interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell’evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall’art. 205; b) la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiu ti pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime cri tiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica; c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrut ture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosuffi cienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182 -bis e se necessario degli investimenti correlati; d) informazioni sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario; e) l’indicazione delle politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione; f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all’art. 195, comma 1, lettera m) ; g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impian ti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all’art. 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; h) prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali più merite voli, un sistema di premialità tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente; i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smalti mento dei rifiuti urbani; l) i criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla lo calizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, non ché per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti; — 32 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino; n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della rac colta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani; o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’art. 195, comma 2, lettera a) , di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto; p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all’art. 225, comma 6; q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all’art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate anche per la riduzione dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione e nel consumo. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita eco nomica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori; r -bis ) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obietti vi di cui all’art. 5, paragrafo 3 bis) , della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprano l’intero territorio dello Stato membro interessato; r -ter ) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di di spersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi; r -quater ) l’analisi dei flussi derivanti da materiali da costru zione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento nell’ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all’abbandono incontrollato di tali rifiuti. 4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell’area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi: a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti; b) valutazione dell’utilità e dell’idoneità del ricorso a stru menti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche ri guardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicu rare il buon funzionamento del mercato interno; c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di infor mazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori. 5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente. 6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: a) l’ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall’Istituto Superiore per la protezio ne e la ricerca ambientale (ISPRA); b) l’individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristi che generali degli inquinamenti presenti; c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento am bientale, che privilegino prioritariamente l’impiego di materiali prove nienti da attività di recupero di rifiuti urbani; d) la stima degli oneri finanziari; e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare. 7. L’approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali. 8. La regione approva o adegua il piano entro 18 mesi dalla pub blicazione del Programma Nazionale di cui all’art. 198 -bis , a meno che non siano già conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i piani sono adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma 10. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti. 9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattività nell’approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legi slativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale. 10. Le regioni per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell’aggiornamen to del piano almeno ogni sei anni. 11. Le regioni e le province autonome comunicano tempesti vamente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare esclusivamente tramite la piattaforma telematica MonitorPiani, l’adozione o la revisione dei piani di gestione e di altri piani regionali di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea e comunicano periodicamente idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi che diano evidenza dell’attuazione delle misure previste dai piani. 12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei piani e programmi di cui al presente articolo. 12 -bis . L’attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garan tita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni da comunicare esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al comma 11, alla quale ISPRA avrà accesso per i dati di competenza: a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani sud divisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune; b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati; c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del mul timateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori; d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c) , quan tità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER; e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto pre visto alla lettera c) , quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER; f) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, ca pacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibi le e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonché quantità di percolato prodotto; f -bis ) per ogni impianto di recupero di materia autorizzato con i criteri di cui all’art. 184 -ter , ubicazione, proprietà, capacità nomi nale autorizzata, quantità di rifiuti in ingresso e quantitativi di materia recuperata. 13. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». «Art. 225 (Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio) . — 1. Sulla base dei pro grammi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballag gio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi: a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio; b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiu ti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili; c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiu ti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili; d) miglioramento delle caratteristiche dell’imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili; e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio. — 33 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre: a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni e, nell’ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale; b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a) . 3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette all’Osservatorio nazionale sui rifiuti un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo, che sarà inserito nel pro gramma generale di prevenzione e gestione. 4. La relazione generale consuntiva relativa all’anno solare pre cedente è trasmessa per il parere all’Autorità di cui all’art. 207, entro il 30 giugno di ogni anno. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle attività produttive, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l’ANCI si prov vede alla approvazione ed alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. 5. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto, lo stesso è elaborato in via sostitutiva dall’Osservatorio nazionale sui rifiuti. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli mas simi previsti dall’allegato E alla parte quarta del presente decreto. 6. I piani regionali di cui all’art. 199 sono integrati con specifi che previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballag gio sulla base del programma di cui al presente articolo.». — Il testo degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo del 13 otto bre 2010, n. 190 (Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’am biente marino), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2010, n. 270, così recita: «Art. 11 (Programmi di monitoraggio) . — 1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all’art. 8, il Ministero dell’ambiente, avva lendosi del Comitato, elabora ed attua, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in fun zione dei traguardi ambientali previsti dall’art. 10, nonché per l’aggior namento di tali traguardi. 2. I programmi previsti dal comma 1 sono definiti tenendo conto: a) degli elementi riportati negli elenchi degli allegati III e V; b) delle attività di monitoraggio effettuate dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, della salute, delle infrastrut ture e trasporti, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché dalle altre amministrazioni competenti. 3. Il Ministero dell’ambiente, per la definizione dei programmi di cui al comma 1, procede inoltre ad una ricognizione degli attuali programmi di monitoraggio ambientale esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque mari ne, al fine di elaborare i programmi di monitoraggio anche attraverso l’integrazione ed il coordinamento dei risultati degli altri programmi di monitoraggio esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi. 3 -bis . L’Autorità competente, per l’attuazione dei programmi di monitoraggio, può stipulare appositi accordi con le Agenzie regionali per l’ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonché con sog getti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consor ziata. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. L’elaborazione e l’attuazione dei programmi di monitoraggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014. 5. Il Ministero dell’ambiente comunica alla Commissione euro pea i programmi di monitoraggio di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2014.». «Art. 12 (Programmi di misure) . — 1. A seguito della definizio ne dei traguardi ambientali di cui all’art. 10, il Ministero dell’ambiente, avvalendosi del Comitato, elabora uno o più programmi di misure fina lizzati a conseguire o mantenere un buon stato ambientale. A tal fine, tiene conto delle tipologie di misure riportate all’allegato VI. 2. Ai fini dell’elaborazione dei programmi di cui al comma 1, il Ministero dell’ambiente: a) procede ad una ricognizione dei programmi di misu re, tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione dell’Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualità am bientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comu nitario o da accordi internazionali, anche con finalità diverse da quelle ambientali, esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o inter nazionale in relazione alle acque marine, nonché delle autorità compe tenti alla relativa elaborazione ed attuazione, tenendo conto, in parti colare, degli strumenti di pianificazione e di programmazione aventi rilievo per le acque marine previsti dalla parte terza del decreto legi slativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque o da accordi internazionali; b) comunica al Comitato l’esito della ricognizione di cui alla lettera a) e promuove la partecipazione dei soggetti cui alla stessa lette ra a) alle riunioni del Comitato, affinché i programmi di misure di cui al comma 1 possano essere elaborati anche attraverso il coordinamento con gli altri programmi di misure esistenti e, comunque, in modo com patibile e integrato con gli stessi. 3. I programmi di misure di cui al comma 1, elaborati nel rispet to delle competenze istituzionali previste dalla legge, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Confe renza unificata. 4. Il Ministero dell’ambiente assicura che i programmi di misu re di cui al comma 1 siano conformi ai principi di precauzione, azione preventiva, limitazione del danno ambientale e «chi inquina paga». 5. Nell’istruttoria diretta all’elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si deve tenere in debita considerazione il principio dello sviluppo sostenibile ed, in particolare, agli impatti so cio-economici delle misure. I programmi devono individuare misure efficaci rispetto ai costi e tecnicamente fattibili, alla luce di un’analisi di impatto che comprenda la valutazione del rapporto costi/benefici di ciascuna misura. 6. I programmi di cui al comma 1 indicano le modalità attraver so cui si prevede che le misure contribuiscano al rispetto dei traguardi ambientali di cui all’art. 10. 7. Nell’istruttoria diretta all’elaborazione dei programmi di mi sure di cui al comma 1 si deve valutare anche l’incidenza prodotta sulle acque situate oltre le acque marine soggette alla giurisdizione naziona le, al fine di minimizzare il rischio di danni e di produrre, se possibile, un effetto positivo su tali acque. 8. All’elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2015. All’avvio dell’attuazione si prov vede entro un anno da tale data. 9. Il Ministero dell’ambiente comunica alla Commissione euro pea ed agli Stati membri che condividono con l’Italia la stessa regione o sottoregione marina, i programmi di misure di cui al comma 1 entro il 31 marzo 2016. Si procede, ove necessario, d’intesa con il Ministero degli affari esteri. 10. I programmi di cui al comma 1, ove necessario, includono anche le seguenti misure: a) salvaguardia, risanamento, restauro ambientale, ripopola mento e monitoraggio in relazione alle acque marine; tutela degli habi tat e della biodiversità; b) condizioni, limiti e divieti per l’esercizio di attività aven ti incidenza sull’ambiente marino, da inserire negli strumenti di pia nificazione, gestione e sviluppo territoriale di competenza di autorità nazionali, regionali o locali. Le autorità che elaborano tali strumenti devono in tutti i casi prendere in considerazione le misure previste dai programmi di cui al comma 1; c) condizioni, limiti e divieti da inserire negli atti di autoriz zazione, di concessione, di assenso o di nulla osta previsti dalla vigente normativa per l’esercizio di attività aventi incidenza sull’ambiente ma rino, di competenza di autorità nazionali, regionali o locali. Le autorità che rilasciano tali atti devono in tutti i casi prendere in considerazione le misure previste dai programmi di cui al comma 1; d) condizioni, limiti e divieti da inserire nelle ordinanze, an che urgenti, previste dalla vigente normativa per l’esercizio di attività aventi incidenza sull’ambiente marino, di competenza di autorità na zionali, regionali o locali; — 34 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 e) indicazione di misure atte a prevenire, eliminare e porre rimedio ai danni causati all’ambiente marino dall’inquinamento tellu rico, prioritariamente causato dallo sversamento in mare di reflui urba ni non adeguatamente trattati a causa, in particolare, dell’assenza, del malfunzionamento o del fermo degli impianti di depurazione; f) indicazione di misure di gestione volte a rendere economi camente conveniente per gli utilizzatori degli ecosistemi marini l’ado zione di comportamenti finalizzati al conseguimento dell’obiettivo del buon stato ambientale. 11. I programmi di cui al comma 1 prevedono anche misure di protezione spaziale che contribuiscano ad organizzare reti coerenti e rappresentative di aree marine protette, previste dalla legislazione co munitaria o nazionale o dagli accordi internazionali, anche situate oltre il confine delle acque territoriali. Le reti devono essere tali da riflettere in modo idoneo la diversità degli ecosistemi. 12. Nel caso in cui, alla luce della valutazione iniziale di cui all’art. 8 e dei programmi di monitoraggio di cui all’art. 11, risulti che la gestione delle attività umane a livello comunitario o internazionale possa avere un impatto significativo sull’ambiente marino ed in parti colare sulle zone previste dal comma 11, il Ministero dell’ambiente, ove necessario d’intesa con il Ministero degli affari esteri, promuove le opportune iniziative presso i competenti organismi internazionali al fine di valutare e, se opportuno, adottare le misure necessarie al rispetto delle finalità del presente decreto. Tali misure devono consentire, in funzione dei casi, il mantenimento od il ripristino dell’integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi. 13. Tutte le informazioni utili in merito alle zone di cui ai com mi 11 e 12, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sono messe a disposizione del pubblico, nei modi previsti dall’art. 16, entro il 2013.». — Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, si veda nelle note all’art. 8. Note all’art. 14: — Il testo degli articoli 256, 261 e 262 del citato decreto legislati vo 3 aprile 2006, n. 152, così recita: «Art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) . — 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’art. 29-quattuordecies, com ma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’am menda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’am menda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incon trollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterra nee in violazione del divieto di cui all’art. 192, commi 1 e 2. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’art. 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’ar resto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sen tenza emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, con segue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle con dizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b) . 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizio ni di cui all’art. 227, comma 1, lettera b) , è punito con la pena dell’ar resto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da duemila seicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecen tocinquanta euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quaranta cinquemila euro, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all’adozione del decreto di cui all’art. 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.». «Art. 261 (Imballaggi) . — 1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all’obbligo di raccolta di cui all’art. 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c) , sono puniti con la sanzione am ministrativa pecuniaria di euro 5.000. 2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organiz zare un sistema per l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all’art. 223, né adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell’art. 221, comma 3, lettere a) e c) , sono puniti con la sanzione amministrativa pe cuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecen to euro. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all’obbligo di cui all’art. 221, comma 4. 3. La violazione dei divieti di cui all’art. 226, commi 1 e 4, è pu nita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immet te nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’art. 219, comma 5. 4. La violazione del disposto di cui all’art. 226, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. 4 -bis . La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226 bis e 226 -ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. 4 -ter . La sanzione amministrativa di cui al comma 4 -bis è au mentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226 -bis e 226 -ter . 4 -quater . Le sanzioni di cui ai commi 4 -bis e 4 -ter sono applica te ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall’art. 13 della citata legge n. 689 del 1981.». «Art. 262 (Competenza e giurisdizione) . — 1. Fatte salve le al tre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzio ni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’art. 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’art. 226, comma 1, per le quali è com petente il comune. 2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni am ministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione previsto dall’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vi gore della parte quarta del presente decreto l’autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimen to, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative.». — La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema pe nale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. Note all’art. 15: — Il testo dell’art. 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella Gaz zetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O., così recita: — 35 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 «Art. 1. — ( Omissis ). 545. Dal 1° gennaio 2019, e comunque previa notifica alla Commissione europea, è vietato commercializzare e produrre sul ter ritorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002 ed è obbliga torio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.». — Il testo dell’art. 226 -quater del citato decreto legislativo 3 apri le 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 226 -quater (Plastiche monouso) . — 1. – 3. (abrogati). 4. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e mo nitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, è istituito un appo sito Fondo presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall’anno 2019. Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le speci fiche modalità di utilizzazione del Fondo.». — Il testo dell’art. 218 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 218 (Definizioni) . — 1. Ai fini dell’applicazione del pre sente titolo si intende per: a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad as sicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imbal laggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore; c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballag gio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggrup pamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel pun to di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imbal laggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro ma nipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei; e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all’interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito; e -bis ) imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale; f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di im ballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’art. 183, com ma 1, lettera a) , esclusi i residui della produzione; g) - p) ; q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recu peratori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori; r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbri canti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio; s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni; t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari; u) utente finale: il soggetto che nell’esercizio della sua at tività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate; v) consumatore: il soggetto che fuori dall’esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate; z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 220; aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall’inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell’imballaggio stesso; bb) ritiro: l’operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio pri mari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti specia li assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili; cc) ripresa: l’operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall’utilizzatore o utente finale, escluso il consuma tore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell’imballaggio stesso; dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso. dd -bis ) plastica: un polimero ai sensi dell’art. 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Con siglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimi camente e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse; dd -ter ) borse di plastica: borse con o senza manici, in plasti ca, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti; dd -quater ) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto; dd -quinquies ) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi; dd -sexies ) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti; dd -septies ) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Co mitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002; dd -octies ) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produtto ri e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti. 1 -bis . Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di “rifiuto”, “gestione dei rifiuti”, “raccolta”, “raccolta differenziata”, “prevenzione”, “riutilizzo”, “trattamento”, “recupero”, “riciclaggio” e “smaltimento” di cui all’art. 183, comma 1, lettere a) , g -bis ), m) , n) , o) , p) , r) , s) , t) , u) e z) . 2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell’art. 3 del la direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/ CE e sugli esempi illustrativi riportati nell’Allegato E alla parte quarta del presente decreto.». — Il testo dell’art. 261 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 261 (Imballaggi) . — 1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all’obbligo di raccolta di cui all’art. 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c) , sono puniti con la sanzione am ministrativa pecuniaria di euro 5.000. 2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organiz zare un sistema per l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all’art. 223, né adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell’art. 221, comma 3, lettere a) e c) , sono puniti con la sanzione amministrativa pe cuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecen to euro. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all’obbligo di cui all’art. 221, comma 4. — 36 — Supplemento ordinario n. 41/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 28530-11-2021 3. La violazione dei divieti di cui all’art. 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecen to euro a quarantamila euro. A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’art. 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro. 4. La violazione del disposto di cui all’art. 226, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. 4 -bis . La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226 bis e 226 -ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. 4 -ter . La sanzione amministrativa di cui al comma 4 -bis è au mentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226 -bis e 226 -ter . 4 -quater . Le sanzioni di cui ai commi 4 -bis e 4 -ter sono applica te ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall’art. 13 della citata legge n. 689 del 1981.». — Il testo dell’art. 256 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) . — 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’art. 29-quattuordecies, com ma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’am menda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’am menda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incon trollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterra nee in violazione del divieto di cui all’art. 192, commi 1 e 2. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’art. 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’ar resto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sen tenza emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, con segue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle con dizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b) . 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizio ni di cui all’art. 227, comma 1, lettera b) , è punito con la pena dell’ar resto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da duemila seicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecen tocinquanta euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adem piono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinque mila euro, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all’art. 234 che non adempiono agli obbli ghi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispon dere i contributi pregressi. 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.». — Il testo dell’art. 232 -bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, così recita: «Art. 232 -bis (Rifiuti di prodotti da fumo) . — 1. I comuni prov vedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggre gazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo. 2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze no cive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei pro dotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell’am biente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione. 3. È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.». 21G00210 DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021 , n. 197 . Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parla mento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei ri fiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abro ga la direttiva 2000/59/CE. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma e 117 della Costituzione; Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante dele ga al Governo per il riordino, il coordinamento e l’inte grazione della legislazione in materia ambientale e misu re di diretta applicazione; Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, re cante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la direttiva (UE) 2018/851, del Parlamento euro peo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; Visti il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, re cante norme in materia ambientale, ed in particolare la Parte II recante il recepimento direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; Vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento euro peo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli im pianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE; Visto il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istitu isce un quadro normativo per la fornitura di servizi por tuali e norme comuni in materia di trasparenza finanzia ria dei porti;