跳到主要内容
Nelum
意大利的法律

Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 19. Norme per la promozione e il sostegno dell’economia solidale

颁布于 2014-07-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Regional Law July 23, 2014, No. 19. Rules for the promotion and support of the solidarity economy.
语言
Italian
类型
法令
国家
意大利
主题
Agricultural and rural development, Food and nutrition, Wild species and ecosystems, General
关键词
cultural heritage, equity, financing, human rights, innovation, social protection, sustainable use, ecological production/organic production, smallholders/peasants, food safety and quality, food sovereignty, biodiversity, management/conservation, protection of environment

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Art. 2. REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 19. Modifiche all’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2011 Norme per la promozione e il sostegno dell’economia so- lidale. 1. I commi 3 e 4 dell’art. 8 del decreto del Presidente della Regione (Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte prima - 209/2011 sono abrogati. della Regione Emilia-Romagna n. 225 del 23 luglio 2014)

  2. Art. 3. L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Modifiche all’articolo 14 del decreto HA APPROVATO del Presidente della Regione n. 209/2011 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1. All’art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2011 sono apportate le seguenti modifiche: PROMULGA a) all’alinea del comma 1 le parole: «e comunque non oltre il la seguente legge: 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 marzo 2015»; TITOLO I PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI b) all’alinea del comma 2 le parole: «, in originale,» sono soppresse.

  3. Art. 1. Principi

  4. Art. 4. 1. In armonia con i principi e le finalità dello statuto regionale, per promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività, la Regione Emilia-Romagna Modifica all’articolo 17 del decreto riconosce e sostiene l’economia solidale, quale modello del Presidente della Regione n. 209/2011 sociale economico e culturale improntato a principi di eticità e giustizia, di equità e coesione sociale, di solida- rietà e centralità della persona, di tutela del patrimonio 1. Il comma 4 dell’art. 17 del decreto del Presidente della Regione naturale e legame con il territorio e quale strumento fon- n. 209/2011 è sostituito dal seguente: «4. L’avvio dei controlli di cui damentale per affrontare le situazioni di crisi economica, al comma 3 determina la sospensione del termine di conclusione del occupazionale e ambientale. procedimento per la liquidazione degli aiuti, ai sensi dell’art. 7, com- ma 1, lettera g), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico 2. Ai fini della presente legge la Regione Emilia-Ro- delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di magna riconosce nell’economia solidale un modello che: accesso).». a) promuove i beni comuni, assicurandone l’utilizzo collettivo e sostenibile a beneficio delle comunità e delle generazioni future; b) difende i diritti fondamentali di ogni essere uma-

  5. Art. 5. no, in particolare quello di soddisfare i propri bisogni essenziali; Entrata in vigore c) si fonda sul rispetto, la tutela e la valorizzazione delle risorse del pianeta; d) è finalizzato al perseguimento del «benvivere» di 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a tutti, basandosi sulla giustizia e sul rispetto delle persone; quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. e) si fonda sulle relazioni e su modelli collaborativi, sviluppandosi nelle reti; Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI f) promuove una trasformazione sociale finalizzata a una democratizzazione dell’economia; g) regola e limita il ruolo dei meccanismi di mercato, ove questi compromettano o mettano a rischio la sosteni- 14R00320 bilità sociale ed ecologica del sistema economico; — 15 — 4-10-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3a Serie speciale - n. 40 h) promuove e tutela il lavoro, le conoscenze, le h) risparmio energetico ed energie rinnovabili e competenze e le abilità che da esso derivano. sostenibili; 3. L’economia solidale è informata ai criteri e finalizza- i) finanza etica, mutualistica e solidale; ta agli obiettivi di seguito indicati: j) trasporto collettivo e mobilità sostenibile; a) sostegno all’economia locale e rapporto attivo k) riuso e riciclo di materiali e beni; con il territorio, per ricondurre il prodotto al suo luogo l) sistemi di scambio locale; d’origine, restituire centralità ai produttori e valorizzare la qualità dei loro prodotti, difendere il paesaggio e i beni m) software libero; culturali come componenti essenziali per la qualità della n) turismo responsabile e sostenibile; vita delle comunità; o) consumo critico e responsabile; b) innovazione dei modelli relazionali, per far cre- p) banche del tempo. scere la disponibilità dei soggetti economici e sociali a in- traprendere percorsi condivisi, fondati sulla fiducia soste- Art. 2. nuta dalla conoscenza, la cooperazione e la convivialità; Finalità c) consumo critico consapevole e responsabile, per promuovere un percorso di transizione verso nuovi mo- 1. Nel rispetto dei principi di cui all’art. 1, la Regione delli economici socialmente e naturalmente sostenibili; Emilia-Romagna: d) trasparenza, per rendere visibili e controllabili — a) riconosce, valorizza e sostiene le Reti di economia sul piano sociale e ambientale — le decisioni e i compor- solidale (RES), i Distretti di economia solidale (DES), i tamenti degli operatori economici, con particolare riguar- Gruppi di acquisto solidale (GAS) e le altre aggregazioni do ai diritti dei lavoratori, dei consumatori, degli utenti di cittadini e di operatori economici di cui all’art. 3, nate dei servizi e degli altri portatori d’interesse; per promuovere la cultura e le prassi volte all’attuazione e) equità e reciprocità, per riequilibrare le relazioni e alla diffusione dell’economia solidale; socio-economiche in un’ottica solidale (sia a livello lo- b) riconosce le forme di coordinamento e rappre- cale che globale), al fine di riconoscere ai produttori e ai sentanza dei soggetti impegnati nell’ambito dell’econo- prestatori di servizi la giusta retribuzione per la propria mia solidale, quali interlocutori privilegiati nelle sedi di attività e ai consumatori e agli utenti il diritto di essere in- consultazione regionali e nei rapporti con le istituzio- formati correttamente sui prodotti e i servizi, sui processi ni, così come previsto agli articoli 6 e 7 della presente di produzione, sulla formazione dei prezzi; legge; f) partecipazione democratica, per favorire il coin- c) promuove i principi e le prassi dell’economia soli- volgimento e la corresponsabilità di tutti i soggetti eco- dale di cui all’art. 1 e supporta i soggetti di cui alle lettere nomici e degli altri portatori d’interesse nelle sedi e nei a) e b) del presente articolo, attraverso le misure di soste- momenti decisionali; gno di cui al titolo II della presente legge. g) «buona occupazione», per dare centralità al la- voro, superare la precarietà e promuovere i processi di Art. 3. inclusione sociale; Definizioni h) ecocompatibilità, intesa quale metodo con cui contribuire a ridurre l’impatto ambientale dei processi 1. Ai fini della presente legge si intende per: produttivi, distributivi e di smaltimento, promuovendo a) «Rete di economia solidale (RES)», l’insieme dei una migliore qualità della vita e tutelando la salute delle soggetti — singoli ed organizzati, dei distretti, delle reti comunità; settoriali di economia solidale, collegati in vario modo fra i) «senso del limite (umano e naturale)», per punta- di loro — che costituiscono la Rete di economia solidale re a un’efficienza intesa come utilizzo sostenibile delle (RES); risorse, con il minor costo ambientale e sociale e con la b) «Distretto di economia solidale (DES)», il sogget- massima efficacia possibili; to associativo costituito in forma giuridica che costituisce j) ricostruzione e consolidamento di relazioni di so- una rete locale dei soggetti impegnati a diffondere e pra- lidarietà e reciprocità tra cittadini. ticare l’economia solidale e il consumo critico nelle sue diverse declinazioni. Ne fanno parte soggetti economici 4. L’economia solidale opera e si sviluppa in particola- e non economici, quali: gruppi informali, associazioni, re nei seguenti ambiti e settori: imprese, artigiani, professionisti, cooperative sociali, isti- a) agricoltura contadina di prossimità; tuzioni pubbliche, soggetti di finanza etica mutualistica b) produzione agricola e agroalimentare biologica e e solidale e altri soggetti che si riconoscono nei principi bio-dinamica; dell’economia solidale e ne condividono obiettivi, criteri c) filiera corta e garanzia della qualità alimentare; e modalità di lavoro; d) tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e c) «Gruppi di acquisto solidale (GAS)», i soggetti della bio-diversità; associativi, senza scopo di lucro, costituiti al fine di svol- gere attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di e) commercio equo e solidale; distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun f) servizi comunitari e di prossimità; ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità eti- g) edilizia sostenibile e bioedilizia; che, di solidarietà sociale, di sostenibilità ambientale e di — 16 — 4-10-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3a Serie speciale - n. 40 salvaguardia del potere d’acquisto dei redditi, in diretta tecipazione alle decisioni da parte di soci e risparmiatori, attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di at- della responsabilità sociale e ambientale, come criteri tività di somministrazione e di vendita; vincolanti per gli impieghi, di un’adesione globale e coe- d) «Banche del tempo», i soggetti associativi e/o le rente di tutta l’attività del soggetto finanziario, escluden- esperienze che promuovono e gestiscono lo scambio di do l’arricchimento basato sul solo possesso e scambio di azioni e saperi tra persone basato sul tempo come unità denaro e ogni tipo di prestito nei confronti di quelle atti- di misura; vità economiche che ostacolano lo sviluppo umano e con- tribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona; e) «Commercio equo e solidale», l’attività svolta da quegli enti — non aventi scopo di lucro — che trami- l) «Sistemi di scambio non monetario»: insieme di te esplicito richiamo nello statuto hanno come scopo il strumenti attraverso cui gli aderenti, su base volontaria, praticare un approccio alternativo al commercio interna- si scambiano beni e servizi senza l’intermediazione di zionale tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore denaro. equità nelle relazioni economiche internazionali attraver- so l’offerta di migliori condizioni economiche ed assicu- TITOLO II rando i diritti dei produttori marginalizzati dal mercato, SOSTEGNO ALL’ECONOMIA SOLIDALE specialmente nel Sud del mondo, e che conformano la propria attività alle norme volontarie elaborate: 1) dalle associazioni internazionali per il com- Art. 4. mercio equo e solidale, quali WFTO (World Fair Trade Misure di sostegno Organization) e FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) e in coerenza con la Risoluzione del Parla- 1. La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del pro- mento europeo sul commercio equo e solidale e lo svilup- prio sistema di decentramento territoriale e attraverso po (2005/2245(INI)) del 6 luglio 2006; il coinvolgimento e la collaborazione degli enti locali e 2) dagli enti che promuovono ed organizzano il degli altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive settore a livello nazionale, quali AGICES (Assemblea ge- competenze, ai sensi di quanto previsto all’art. 2, adotta nerale italiana del commercio equo e solidale), e a livello iniziative e interventi volti a valorizzare, promuovere e regionale; sostenere: f) agricoltura contadina di prossimità: l’attività con- a) lo sviluppo dell’economia solidale e la messa in dotta da piccole aziende agricole con una produzione rete dei soggetti che svolgono attività e iniziative in que- diversificata ottenuta con metodi rispettosi della natura, sto ambito; dell’ambiente e della salute, con prevalenza di impiego b) il riconoscimento e l’applicazione dei «Sistemi di manodopera per unità di superficie agricola utilizzata; locali di garanzia partecipata», come definiti all’art. 3, g) «Prodotti da filiera corta», i prodotti che preve- comma 1, lettera i); dono modalità di distribuzione diretta dal produttore al c) la riconversione di aziende e imprese e la loro in- consumatore; clusione nel circuito dell’economia solidale; h) «Beni comuni»: beni materiali ed immateriali per d) la divulgazione presso la cittadinanza dei principi, i quali deve essere garantito il diritto di accesso e fruibi- delle prassi e delle attività svolte dai soggetti impegnati lità da parte della collettività, tutelati, gestiti attraverso nell’economia solidale, attraverso eventi, percorsi e stru- un sistema di relazioni sociali fondate sulla cooperazio- menti informativi, in particolare nelle scuole, nelle uni- ne e sulla partecipazione attraverso la promozione di una versità, nelle sedi formative; cultura che riconosca la dipendenza reciproca tra beni e e) la creazione di «Centri per l’economia solidale», comunità; anche mediante la concessione ai soggetti dell’economia i) «Sistemi locali di garanzia partecipata (SLGP)», i solidale di spazi e locali a titolo non oneroso. sistemi e i protocolli che garantiscono la sostenibilità am- 2. La Regione, anche attraverso il coinvolgimento e la bientale e sociale delle produzioni e delle prestazioni di collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti isti- servizi, nel rispetto della natura e dei suoi cicli, del benes- tuzionali, nei limiti delle rispettive competenze, adotta sere degli animali, della biodiversità, del territorio e delle iniziative e individua strumenti orientati a promuovere e sue tradizioni, dei diritti dei lavoratori. I Sistemi locali di sostenere le prassi di economia solidale in tutti gli ambiti garanzia partecipata sono coprogettati e gestiti con il con- e settori ritenuti importanti per la promozione di nuovi tributo attivo degli stessi produttori, dei consumatori e de- modelli economici solidali, ed in particolare: gli utenti e di tutte le altri parti interessate e sono basati sul- a) nel settore agroalimentare: la fiducia, sulle reti solidali e sullo scambio di conoscenze; 1) incoraggiando le produzioni agroalimentari de- j) «Abitare solidale»: le azioni, i piani, i program- rivanti da agricoltura contadina di prossimità; mi e le politiche abitative e territoriali atti a declinare 2) valorizzando la vendita diretta dei prodotti in forma solidale, integrata e strategica le esigenze e le agroalimentari ottenuti con sistemi biologici e biodina- aspettative economiche, sociali, insediative, ambientali e mici nonché i prodotti a «filiera corta», agevolando la re- culturali delle comunità locali; lazione tra produttori e consumatori attraverso la presen- k) «Finanza etica, mutualistica e solidale», l’attività za diffusa di mercati contadini, spacci dedicati, nonché finanziaria che si fonda sui principi del credito come di- incentivando il loro utilizzo nella ristorazione collettiva, ritto umano, della trasparenza, della mutualità, della par- pubblica e commerciale; — 17 — 4-10-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3a Serie speciale - n. 40 3) identificando procedure semplificate e requisi- 7) promuovendo bandi territoriali per progetti di ti essenziali per consentire presso le aziende agricole la cohousing e abitare solidale; trasformazione per la vendita diretta di parte delle loro 8) promuovendo il coordinamento delle attività produzioni; tecnico-amministrative regionali; 4) promuovendo ricerca e innovazione nel setto- re della sovranità alimentare, con il coinvolgimento delle 9) promuovendo il sostegno ai patti di fiducia tra aziende contadine e basando la sperimentazione priorita- le varie realtà dell’abitare solidale; riamente su tecniche di coltivazione biologica e biodina- 10) promuovendo la diffusione dell’autocostru- mica in agricoltura e su tecniche di allevamento biologico zione, dell’autorecupero, assistiti come prassi solidale e supportate dalla medicina non convenzionale veterinaria sostenibile; per la prevenzione e cura delle malattie degli animali; 11) sollecitando l’adeguamento della normativa 5) individuando nell’uso della terra a fini agricoli inerente il governo del territorio e l’attività edilizia, alle uno strumento prioritario per la preservazione della bio- politiche abitative che sostengono l’abitare solidale; diversità, favorendo il presidio del territorio rurale da par- 12) sollecitando l’individuazione di risorse e stru- te dell’attività agricola e conferendo un valore sociale a menti finanziari atti a sviluppare l’abitare solidale come programmi e progetti rivolti ad acquisti collettivi di terre declinato nei punti precedenti; e alla gestione dei suoli di proprietà pubblica da destinare a dette finalità; e) nel settore della finanza etica, mutualistica e b) nel settore dei servizi: solidale: 1) promuovendo e incentivando le produzioni ar- 1) promuovendo lo sviluppo di strumenti finan- tigianali e le prestazioni di servizi realizzate e/o erogate ziari dal basso, quali: iniziative di azionariato diffuso e dai soggetti impegnati nell’economia solidale, anche tra- fondi di garanzia mutualistici costituiti da risparmi privati mite accordi con le comunità locali; destinati a sostenere progetti di economia sociale e soli- dale; raccolta fondi per produzioni indipendenti e autoge- 2) promuovendo lo scambio di azioni e saperi tra stite; azioni innovative attraverso processi di rete che ri- le persone basato sul tempo come unità di misura, per lo spondano ai bisogni emergenti sul territorio e sostengano sviluppo di relazioni fiduciarie di comunità; le nuove esigenze di fragilità sociale; c) nel settore dei beni comuni e dei servizi collettivi: 2) realizzando una politica fiscale regionale che 1) favorendo la realizzazione di progetti promossi agevoli le banche, le società finanziarie e le realtà di mi- in tale ambito dai soggetti dell’economia solidale di cui crocredito che si ispirano ai principi di finanza etica, mu- all’art. 2, lettera a) della presente legge; tualistica e solidale di cui all’art. 3, comma 1, lettera k); 2) promuovendo e incentivando il coinvolgimento rifiutano la logica della finanza speculativa, prevedendo dei cittadini nella gestione attiva dei beni comuni, così da statuto o da delibera assembleare che il rendimento come definititi all’art. 3, lettera h) della presente legge, concesso a soci e clienti su qualunque operazione o di- attraverso strumenti istituzionali che prevedano la parte- stribuzione di utili non possa superare di due punti il tas- cipazione diretta dei cittadini e che siano deputati a vi- so di inflazione ISTAT, e sviluppano la totalità delle loro gilare sul rispetto dei principi e sul perseguimento degli attività secondo i principi della finanza etica mutualisti- obiettivi enunciati all’art. 1 della presente legge; ca e solidale, sottoponendo annualmente ai propri soci il d) nel settore abitativo: quadro completo e dettagliato di tutti i prestiti erogati alle persone giuridiche, rendendo pubblici tali nominativi; 1) promuovendo la diffusione di una cultura dell’abitare caratterizzata da sostenibilità sociale, am- 3) creando un Fondo regionale destinato a realtà di bientale ed economica, che costruisca relazioni, sia in- finanza etica mutualistica solidale, che rispettino quanto clusiva e partecipata, in grado di recepire e sostenere le previsto al precedente punto 2), per l’abbattimento degli istanze provenienti dal basso e che operi con processi interessi passivi sui prestiti concessi ad esperienze di eco- trasparenti; nomia solidale operanti negli ambiti previsti dall’art. 1, comma 4, della presente legge. La Giunta, con proprio 2) promuovendo la ricerca, l’analisi e la realizza- atto, adotta le disposizioni procedurali e organizzative per zione di progetti per l’abitare solidale e per il welfare; la sua attuazione; 3) promuovendo la mappatura delle potenzialità 4) promuovendo la nascita, la diffusione e l’utiliz- territoriali per l’abitare solidale; zo, anche da parte di Regione ed enti locali, di strumenti 4) promuovendo l’elaborazione di progetti di ri- di scambio non monetari creati dal basso promuovendo cerca per la riconversione della filiera del sistema pro- altresì il confronto e l’approfondimento sul tema delle duttivo per sviluppare la bioedilizia e la bioarchitettura, monete complementari. seguendo i criteri espressi all’art.1 delle presente legge; 3. La Regione riconosce gli operatori e i soggetti 5) promuovendo la riqualificazione, la rigene- dell’economia solidale, anche nelle loro forme organiz- razione del patrimonio edilizio pubblico e privato, del zate, tra i destinatari delle proprie politiche di sviluppo e, tessuto urbano come strumenti propedeutici al territorio in tal senso integra i principi, gli obiettivi e le prassi nei solidale; propri strumenti di programmazione generale e settoriale 6) promuovendo l’interazione tra i diversi sogget- e vi dà attuazione attraverso specifiche misure di soste- ti della filiera dell’abitare; gno, incentivazione e promozione. — 18 — 4-10-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3a Serie speciale - n. 40 TITOLO III Art. 8. STRUMENTI, PROCEDURE E VALUTAZIONI Osservatorio e portale Web dell’economia solidale

  6. Art. 5. 1. Le attività di promozione e sostegno dell’economia solidale previste dalla presente legge sono oggetto di ve- Strumenti rifica e monitoraggio, al fine di migliorarne l’efficacia e 1. Per l’attuazione della presente legge, la Regione l’efficienza: a tal fine, è costituito, quale organo consulti- Emilia-Romagna: vo della Regione, l’«Osservatorio dell’economia solida- le dell’Emilia-Romagna», al fine di predisporre analisi e a) convoca e organizza il «Forum regionale dell’eco- rapporti annuali relativi al circuito dell’economia solida- nomia solidale», di cui al successivo art. 6; le, su scala regionale e territoriale, elaborando indicatori b) istituisce il «Tavolo regionale permanente per di benessere, equità e solidarietà, anche in coerenza con l’economia solidale», di cui al successivo art. 7; gli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES) indi- viduati da ISTAT e CNEL. La composizione dell’Osser- c) attiva l’«Osservatorio dell’economia solidale vatorio è disciplinata dall’atto di Giunta di cui all’art. 6, dell’Emilia-Romagna» e il «Portale Web», di cui all’art. 8. comma 2. 2. La Regione Emilia-Romagna attiva altresì un «Por-

  7. Art. 6. tale Web dell’economia solidale», finalizzato alla messa Forum regionale dell’economia solidale in rete e alla divulgazione delle informazioni e dei dati relativi all’economia solidale, alle azioni e ai progetti pro- 1. Il «Forum regionale dell’economia solidale» è uno mossi, agli strumenti e agli interventi attivati, alle oppor- strumento partecipativo finalizzato: tunità e alle modalità di accesso a tali strumenti. a) al dialogo, al confronto e all’elaborazione delle istanze emergenti dai soggetti dell’economia solidale; Art. 9. b) alla proposizione di obiettivi progettuali e di linee Clausola valutativa di intervento per l’attuazione della presente legge; 1. L’assemblea legislativa della Regione Emilia-Ro- c) alla designazione dei rappresentanti dei soggetti magna esercita il controllo sull’attuazione della presente di economia solidale al «Tavolo regionale permanente per legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta l’economia solidale», di cui all’ art. 7, nonché alle altre regionale, trascorsi due anni dall’entrata in vigore della sedi di consultazione istituzionale. legge e con successiva periodicità biennale, avvalendosi 2. Partecipano al Forum i soggetti dell’economia soli- anche dei dati e delle informazioni prodotte dall’Osser- dale, così come identificati all’art. 2, lettera a). L’acces- vatorio di cui all’art. 8, comma 1, presenta alla Commis- so e la partecipazione al Forum, nonché le modalità di sione assembleare competente una relazione sullo stato designazione dei rappresentanti al Tavolo regionale per- d’attuazione e sull’efficacia della legge. In particolare la manente per l’economia solidale sono disciplinati dalla relazione dovrà contenere dati e informazioni su: Giunta regionale mediante apposito atto. a) dimensioni, caratteristiche ed evoluzione dell’Econo-mia Solidale nel territorio regionale, anche in

  8. Art. 7. rapporto con la situazione nazionale; b) progetti finanziati, risorse erogate e soggetti Tavolo regionale permanente beneficiari; per l’economia solidale c) lo stato di attuazione degli interventi previsti dal- 1. Il «Tavolo regionale permanente per l’economia so- la presente legge, evidenziando i risultati raggiunti nel lidale» è presieduto dalla Giunta ed è formato: promuovere l’economia solidale e le eventuali criticità riscontrate. a) dai rappresentanti dei soggetti di economia soli- 2. La Regione può promuovere forme di valutazione dale designati dal Forum regionale dell’economia solida- partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori de- le di cui all’art. 6; gli interventi previsti. b) dai funzionari degli uffici tecnici regionali com- 3. Le competenti strutture di assemblea e Giunta si rac- petenti nell’ambito delle materie di volta in volta affron- cordano per la migliore valutazione della presente legge. tate nelle sedute del Tavolo stesso. 2. La composizione e l’operatività del «Tavolo regio- Art. 10. nale permanente per l’economia solidale» sono discipli- nate dall’atto di Giunta di cui all’art. 6, comma 2. Norma finanziaria 3. Il «Tavolo regionale permanente per l’economia 1. Per l’attuazione della presente legge, con riferi- solidale» è lo strumento istituzionale deputato ad attiva- mento alle leggi settoriali vigenti, la Regione provvede re percorsi condivisi per la promozione dei programmi, mediante l’utilizzazione dei fondi previsti a valere sugli delle azioni e delle misure di sostegno per lo sviluppo stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e pluriennale dell’economia solidale previsti dalla presente legge. 2014-2016. — 19 — 4-10-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3a Serie speciale - n. 40 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 4, com- Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Di- ma 2, lettera e), e degli articoli 6, 7 e 8, per l’esercizio sciplina delle funzioni amministrative in materia di pro- finanziario 2014 la Regione fa fronte mediante l’istitu- gettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di zione di apposite unità previsionali di base e appositi ritenuta e dei relativi bacini di accumulo); capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, la cui Considerato quanto segue: copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico ac- cantonati, nell’ambito del fondo speciale di cui alla UPB 1. Dall’esperienza maturata nell’applicazione della 1.7.2.2.29100, del capitolo 86350 «Fondo speciale per legge regionale n. 64/2009, è emersa la necessità di ri- far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legisla- ordinare il quadro normativo vigente in materia di pro- tivi regionali in corso di approvazione - spese correnti» gettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2014. La ritenuta e dei relativi bacini di accumulo, per prevedere Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio strumenti per il monitoraggio degli impianti, volti a con- atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e tribuire alla riduzione del rischio idraulico e per introdur- di cassa del bilancio 2014. re misure di semplificazione e di sgravio economico per i proprietari e gestori degli impianti esistenti; 3. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione prov- 2. L’istituzione del catasto regionale degli invasi ri- vede al finanziamento degli interventi di cui alla presente sponde all’esigenza di dotarsi di un quadro conoscitivo legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autoriz- completo ed aggiornato degli impianti presenti sul terri- zati ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della legge re- torio regionale, anche se non ricadenti nel campo di appli- gionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile cazione della legge regionale n. 64/2009; della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). 3. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi posti a carico dei proprietari e gestori degli impianti esistenti e La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficia- al contempo agevolare l’attività istruttoria delle provin- le della Regione. ce, è necessario istituire un organismo tecnico interisti- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla tuzionale cui affidare compiti di consulenza e supporto osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. tecnico alla provincia ai fini della classificazione e della Bologna, 23 luglio 2014 valutazione del rischio connesso degli impianti esistenti; 4. Il meccanismo di valutazione delle denunce di esistenza, effettuato dal nucleo di valutazione, consente ERRANI alla provincia di autorizzare la prosecuzione dell’eser- cizio degli impianti, senza dover gravare il proprietario e il gestore di alcun onere, qualora l’invaso risulti già 14R00342 autorizzato e collaudato; viceversa sono mantenuti oneri amministrativi, ancorché graduati in relazione alla valu- tazione del rischio, nei casi in cui gli impianti risultino irregolari o da sanare; REGIONE TOSCANA 5. Dal riordino introdotto nasce, infine, l’esigenza di intervenire per adeguare il sistema sanzionatorio alle LEGGE REGIONALE 28 luglio 2014, n. 43. nuove disposizioni al fine di prevedere sanzioni pro- Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Di- porzionate al ritardo, per disciplinare gli oneri istrutto- sciplina delle funzioni amministrative in materia di proget- ri e per promuovere accordi tra le Regione e gli ordini tazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenu- professionali al fine di concordare tariffe agevolate per ta e dei relativi bacini di accumulo). la redazione degli elaborati progettuali e tecnici nei casi previsti dalla legge; (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 6. È prevista l’entrata in vigore della presente legge della Regione Toscana n. 36 del 4 agosto 2014) il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana; IL CONSIGLIO REGIONALE Art. 1. HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Modifiche al preambolo della legge regionale n. 64/2009 PROMULGA 1. Dopo il punto 4 del preambolo della legge regionale la seguente legge: 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni am- ministrative in materia di progettazione, costruzione ed PREAMBOLO esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), è inserito il seguente: «4-bis. L’istituzione del catasto regionale degli invasi IL CONSIGLIO REGIONALE risponde all’esigenza di dotarsi di un quadro conoscitivo completo ed aggiornato degli impianti presenti sul territo- Visto l’art. 117, comma terzo, della Costituzione; rio regionale, anche se non ricadenti nel campo di appli- Visto l’art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; cazione della presente legge;». — 20 —

Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 19. Norme per la promozione e il sostegno dell’economia solidale · Nelum