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Law-Decree 22 March 2021, n. 42. Urgent measures on health regulations in the field of food safety

颁布于 2021-03-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decreto-Legge 22 marzo 2021 , n. 42. Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
语言
Italian
类型
法令
国家
意大利
主题
Food and nutrition
关键词
beverages, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. — 1 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 7224-3-2021 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021 , n. 42 . Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di mo dificare, prima della sua entrata in vigore, la disciplina delle abrogazioni introdotta con il predetto decreto legi slativo n. 27 del 2021, al fine di evitare che rilevanti set tori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot tata nella riunione del 19 marzo 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole ali mentari e forestali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Modifiche urgenti all’articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 1. All’articolo 18, comma 1, del decreto legislati vo 2 febbraio 2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b) , le parole «di cui agli articoli 7, 10 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 -bis , 13, 17, 18, 19 e 22»; b) alla lettera c) , le parole «fatta salva la disposizione di cui all’articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12»; c) alla lettera d) , sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 -bis , 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni». Art. 2. Disposizioni finanziarie 1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente de creto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a cari co della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle ri sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi slazione vigente. Art. 3. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 marzo 2021 MATTARELLA DRAGHI, Presidente del Con siglio dei ministri CARTABIA, Ministro della giustizia SPERANZA, Ministro della sa lute PATUANELLI, Ministro delle politiche agricole alimen tari e forestali Visto, il Guardasigilli: CARTABIA 21G00048

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