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意大利的法律

Inter-Ministerial Decree creating the marine nature reserve Isola di Ustica

颁布于 1986-11-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Fisheries and aquaculture, Sea
关键词
prohibited fishing area, fishery management and conservation, marine protected areas, marine area, protected area, zoning

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文本

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  1. Decreto interministeriale 12 novembre 1986 Istituzione della riserva naturale marina denominata "Isola di Ustica" (G.U. della Repubblica Italiana n. 71 del 26 marzo 1987) Il Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Marina Mercantile Previa intesa con il presidente della regione siciliana; Visti gli articoli 26,27,28,30,31 e 32 della legge 31 dicembre 1982, n.979, recante disposizione per la difesa del mare, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n.349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Sulla proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella seduta del 23 luglio 1985 che costituisce parte integrante del presente decreto; Sentito il comune di Ustica; Visto il conforme parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; Ritenuta l'opportunità di provvedere all'istituzione della riserva naturale marina "Isola di Ustica"; Decreta: Art. 1. E' istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n.979, la riserva naturale marina denominata "Isola di Ustica" nell'omonima isola. Art. 2. La riserva marina di cui al precedente art.1 interessa l'area marina compresa tra la linea reale di costa dell'isola di Ustica e la parallela tracciata alla linea stessa, alla distanza di tre miglia marine. Art. 3. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, terzo comma , lettere b) e c), della legge 31 dicembre 1982, n.979, la riserva naturale marina "Isola di Ustica", in particolare, persegue: a. la protezione ambientale dell'area marina interessata; b. la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche ed il ripopolamento ittico della zona; c. la diffusione della conoscenze della biologia degli ambienti marini e delle peculiari caratteristiche mineralogiche e geomorfologiche della zona; d. l'effettuazione di programmi di carattere divulgativo-educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo della biologia ed ecologia marina; e. l'effettuazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della biologia marina e della tutela ambientale a cura del laboratorio marino che l'Università di Palermo insedierà nella Torre dello Spalmatore. Art. 4. L'area della riserva marina "Isola di Ustica" è così suddivisa: zona A di riserva integrale estendentesi dal primo promontorio subito a Nord della Punta dello Spalmatore e comprendente un tratto di mare più o meno parallelo alla costa ad una distanza media di circa 350 metri e delimitato a nord dal promontorio di Punta Megna per una superficie di 60 ettari ed una profondità massima coincidente, all'incirca, con la batimetrica di m 28/30. In tale zona sono vietate: a. l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali; b. la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione; c. la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata; d. la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in generale qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee; e. l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica dei rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; f. l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché sostanze tossiche o inquinanti; g. le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione delle finalità di tutela dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area; h. l'accesso da terra, salvo nei luoghi ove è consentita la balneazione. Tenendo conto delle esigenze della popolazione, in questa specifica zona è ammessa l'attività controllata di balneazione, limitata alla Cala Sidoti e alla località La Caletta sulla spiaggia antistante il manufatto che in essa si trova. E' ammesso anche il transito delle imbarcazioni di servizio e per gli scopi autorizzati di studio e ricerca. Tutta la zona A è delimitata da apposite boe a mare. zona B di riserva generale comprende il settore nord della riserva marina racchiuso tra il rilevamento per 240° uscente dalla Punta Cavazzi fino ad incontrare la parallela alla linea di costa tracciata alla distanza di tre miglia marine ed il rilevamento per 60° uscente da punta Omo Morto fino ad incontrare la sopra menzionata parallela. In tale zona è vietato: a. qualsiasi forma di pesca o di prelievo d parte dei subacquei muniti o meno di apparecchi autorespiratori; b. qualsiasi forma di pesca sportiva o professionale che non sia stata preventivamente autorizzata dall'ente di gestione della riserva. Sono consentite invece la fotografia subacquea e la pesca sportiva esercitata unicamente con lenze da fermo e da traino. zona C di riserva parziale comprendente il settore sud della riserva marina delimitato dai confini della zona B. In tale zona è vietata qualsiasi forma di pesca professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore della riserva . E' ammessa qualsiasi forma di pesca sportiva, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, salvo la facoltà dell'ente di gestione della riserva di prevedere limiti più restrittivi volti esclusivamente alla tutela ed all'incremento delle risorse biologiche. Il regolamento di cui al successivo art. 8 provvederà le condizioni e i limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo, strettamente compatibili con il perseguimento delle finalità di cui al precedente art.3 Sono fatti salvi gli eventuali, ulteriori vincoli risultanti dal piano generale di cui all'art.1 della legge n. 979 del 1982. Art. 5. La gestione della riserva marina "Isola di Ustica" è delegata con apposita convenzione da stipularsi a parte al comune di Ustica. Art. 6. All'onere finanziario per la gestione della riserva marina "Isola di Ustica" si provvede con: il contributo ordinario dello Stato, da disporsi con decreto del Ministro della Marina mercantile a carico del cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina mercantile; gli eventuali contributi di enti o di privati; i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione della riserva stessa. Nella prima applicazione del presente decreto è disposta l'erogazione di un contributo straordinario di trenta milioni di lire per la installazione delle boe che delimitano i confini della zona A della riserva, la relativa spesa è imputata al cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1986. Art. 7. La vigilanza sulla riserva, il perseguimento delle eventuali violazione delle norme del presente decreto , nonché la irrogazione delle sanzioni di cui all'art.30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono affidati alla capitaneria di porto di Palermo. Art. 8. Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione della riserva sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, enrto sessanta giorni dall'affidamento della riserva all'ente delegato. Roma, addì 12 novembre 1986 Il Ministro dell'Ambiente De Lorenzo Il Ministro della Marina Mercantile Degan Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1987 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 22 http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/sdm/legislazione/amp/decreti/d ist ustica 861112.asp#Torna#Torna http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/sdm/legislazione/amp/decreti/d ist ustica 861112.asp#Torna#Torna

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